Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2023
N. 00659/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01176/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2022, proposto da
A.N.M.I. - Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Gruppo Valerio Ielpa di Scalea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Forestieri e Tiziana Forestieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scalea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Placanica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Via Alessandro Turco n. 39;
per l’annullamento
- dell’atto prot. n. 20382 del 21 luglio 2022, con cui il Comune di Scalea ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale n. 25/2011;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e in qualsiasi modo connesso, ancorché ignoto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scalea;
Vista l’ordinanza cautelare n. 450/2022 del 13 ottobre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento n. 25 del 22 giugno 2011, il Comune di Scalea concedeva all’A.N.M.I. - Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Gruppo Valerio Ielpa di Scalea, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie complessiva di mq. 2.350,00 sul Lungomare Ruggero di Lauria, allo scopo di “ mantenere le pertinenze demaniali costituite da un fabbricato in muratura esistente adibito a sede A.N.M.I. dove svolgere attività sociali, culturali e di stabilimento balneare esclusivamente a servizio dei soci senza fini di lucro, con relativa area asservita adibita ad attività sportive ”.
A seguito di un’ispezione della Guardia di Finanza, con provvedimento prot. n. 20382 del 21 luglio 2022, il Comune di Scalea dichiarava la decadenza dell’Associazione dalla concessione demaniale n. 25/2011 ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione, lett. c) e lett. f) e dell’art. 20 della L. reg. n. 17/2005.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato il 14 settembre 2022 e depositato il 22 settembre 2022, l’A.N.M.I. - Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Gruppo Valerio Ielpa di Scalea, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Col primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione dei canoni di proporzionalità e adeguatezza da parte dell’Amministrazione, la quale ha applicato la sanzione della decadenza a fronte di un unico accertamento di asserite violazioni del provvedimento concessorio.
Col secondo motivo, la ricorrente sostiene il rispetto del contenuto della concessione rilasciata dal Comune di Scalea, stante il persistente carattere non lucrativo dell’attività svolta.
Col terzo e quarto motivo, la ricorrente deduce vizi di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato, posto che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto degli argomenti addotti a sostegno della legittimità del comportamento tenuto dalla concessionaria (in particolare, presenza nello stabilimento soltanto di soci ovvero familiari o ospiti dei medesimi nonché apertura di partita con attribuzione del codice attività “949990” - ossia “Attività di altre organizzazioni associative NCA” e cioè “ …- associazioni miranti a promuovere le relazioni sociali: rotary club, logge massoniche eccetera - associazioni giovanili, associazioni studentesche, club e confraternite eccetera - attività di finanziamento svolte da organizzazioni associative o da altre… ”).
Col quinto motivo, parte ricorrente denuncia l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione laddove, prima di adottare il provvedimento di decadenza, non ha assegnato un termine per porre rimedio agli inadempimenti contestati ex art. 20, comma 3, L. reg. n. 17/2005.
In ultimo, parte ricorrente contesta la mancata comunicazione di avvio del procedimento con riferimento alla specifica contestazione di cui all’art. 47 del Codice della Navigazione lettera c), con conseguente violazione delle garanzie partecipative.
Con memoria del 7 marzo 2023, si costituisce in giudizio il Comune di Scalea, deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.
Dopo l’accoglimento della domanda cautelare con l’ordinanza in epigrafe, all’udienza pubblica del 12 aprile 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio meritevole di accoglimento la censura inerente alla violazione da parte dell’Amministrazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza nell’applicazione della sanzione della decadenza dal titolo concessorio.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, ai fini della declaratoria di decadenza dalla concessione ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. f) del codice della navigazione, assumono rilievo soltanto le condotte del concessionario che compromettono con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto ovvero rendono inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 5 gennaio 2022, n.76; T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 15 febbraio 2018, n.408; Consiglio di Stato, VI, 21 aprile 2016, n. 1572).
Nel caso di specie, la decadenza è stata pronunciata sulla base di un’unica ispezione della Guardia di Finanza, all’esito della quale è stata verbalizzata la presenza di persone non socie all’interno dello stabilimento, intente a fruire dei suoi servizi, nonché l’esistenza di un bar.
Tali circostanze fattuali fanno sicuramente sorgere dubbi riguardo alla legittimità della prassi seguita dall’Associazione.
Pur tuttavia, la decadenza dalla concessione - si ripete - suppone l’accertamento di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti al momento del rilascio del titolo; sicché la decadenza ex abrupto adottata sulla base di un’unica verifica fattuale appare determinazione inficiata da eccesso di potere per violazione dei canoni di proporzionalità ed adeguatezza (Consiglio di Stato sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 857).
In osservanza del principio di gradualità e di proporzionalità nell’applicazione del provvedimento lato sensu sanzionatorio, ritiene il Collegio che l’Amministrazione avrebbe potuto diffidare l’Associazione dal perseverare con quella prassi, facendo luogo al ritiro del titolo concessorio soltanto nel caso di accertata reiterazione del comportamento inadempiente (Consiglio di Stato sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 232).
Al contempo, meritevoli di accoglimento sono le censure relative ai denunciati vizi di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato.
Invero, con riferimento al contestato mutamento dello scopo associativo, l’Amministrazione si limita ad indicare quale circostanza rilevante l’apertura di partita con attribuzione del codice ATECO 932920 (gestione stabilimenti balneari).
In realtà, come da certificazione dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2022, risulta che il codice attribuito all’Associazione sia “949990” - ossia “Attività di altre organizzazioni associative NCA” e cioè “ …- associazioni miranti a promuovere le relazioni sociali: rotary club, logge massoniche eccetera - associazioni giovanili, associazioni studentesche, club e confraternite eccetera - attività di finanziamento svolte da organizzazioni associative o da altre… ”, che, secondo quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, non è incompatibile con il fine non lucrativo che l’Associazione persegue purché gli utili eventualmente realizzati siano impiegati ai fini associativi.
Quanto alla presenza nello stabilimento balneare di soggetti diversi dai soci, osserva il Collegio che tale circostanza, da sola, non sia idonea in sé a dimostrare la modifica dell’Associazione in ente con finalità di lucro, in tal senso non essendo sufficiente:
- né il contestato episodio del pagamento di una persona presente nella struttura della cifra (si per sé irrisoria) di € 0,50 per un caffè, che ella stessa dichiara di aver “ lasciato ”, senza quindi alcun obbligo richiesto in tal senso;
- né la dichiarazione generica di altro ospite circa il pagamento della somma di € 18,00 per la fruizione dei servizi di spiaggia, senza nemmeno indicazione del soggetto a cui favore sia stato effettuato tale asserito versamento.
In ultimo, il Comune non contesta le fotografie allegate dalla ricorrente in doc. n. 17, da cui si evince che effettivamente non esiste un vero e proprio bar all’interno della struttura balneare, ossia un’attività commerciale attraverso cui l’Associazione mira a realizzare un profitto.
Trattasi di elementi che, unitamente al carattere isolato delle inadempienze contestate, ritiene il Collegio non siano stati adeguatamente valutati dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, con adeguata e approfondita istruttoria al fine di adottare un provvedimento così drastico e incisivo come quello contestato in questa sede.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di decadenza prot. n. 20382 del 21 luglio 2022 adottato dal Comune di Scalea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di decadenza prot. n. 20382 del 21 luglio 2022 adottato dal Comune di Scalea.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Alberto Ugo, Referendario
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO