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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/10/2025, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1870 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
t r a
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Somma ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Gragnano alla via Roma n. 85; parte ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Marchesano ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Scafati al corso Nazionale n. 374;
parte resistente
nonché contro
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2025, chiedeva che fosse revocato Parte_1
l'assegno di mantenimento per la figlia e che fosse ridotto l'assegno di Per_1 mantenimento per le altre due figlie ed , a modifica della Persona_2 Persona_3 sentenza di divorzio n. 1426/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore. In particolare, esponeva che le sue condizioni economiche erano peggiorate poiché – dall'ottobre del 2024 – era stato collocato a riposo ed aveva iniziato a percepire la pensione mensile di €. 2.350,00 rispetto alla maggiore somma di €. 2.900,00 che aveva percepito durante il rapporto di lavoro;
inoltre, esponeva di essere stato dichiarato invalido dall' al 100% poiché affetto da diverse CP_2 patologie, con la conseguenza che il suo reddito mensile era gravato dal pagamento delle spese mediche per curarsi. Infine, esponeva che la figlia aveva intrapreso una Per_1 relazione more uxorio ed era pertanto divenuta economicamente autosufficiente.
Con memoria difensiva depositata in data 02.10.2024, si costituiva in Controparte_1 giudizio e si associava alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
ma chiedeva il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per le
[...] altre due figlie, chiedendo al contrario che tale assegno fosse corrisposto direttamente a loro.
All'uopo, deduceva che le condizioni economiche del resistente non erano mutate in quanto, anche se la pensione era di poco inferiore rispetto all'ultima retribuzione, aveva ricevuto il trattamento di fine rapporto;
inoltre, già all'epoca del divorzio, il ricorrente soffriva delle patologie indicate nel presente ricorso di modifica e, da ultimo, deduceva che le figlie ed non avevano ancora completato il percorso Persona_2 Persona_3 universitario.
All'udienza del 09.10.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.,
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda va accolta solo parzialmente.
L'art. 473 bis 29 c.p.c. prevede che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Dall'esegesi della disposizione in esame, emerge che la modifica delle condizioni resta ammissibile solo qualora sopravvengano giustificati motivi dopo il provvedimento di cui la parte chiede la modifica.
Invero, già prima dell'introduzione del rito unico delle persone, dei minori e della famiglia
(operato con il d.lgs. 149/2022), la giurisprudenza era chiara nel ritenere che la modifica delle condizioni era ammissibile solo qualora sopravvenivano giustificati motivi dopo la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per tali dovendo intendersi fatti nuovi e non dedotti o deducibili in precedenza, idonei ad incidere sulle condizioni economiche degli obbligati o dei beneficiari rispetto alla situazione presa in considerazione al momento della pronuncia divorzio (cfr. Tribunale Salerno, sez. I, 23/03/2013). Ciò perché i provvedimenti in questione nei procedimenti di separazione e divorzio erano inidonei al giudicato e soggetti alla clausola rebus sic stantibus, con la conseguenza che erano sempre modificabili se emergevano nuove circostanze rispetto al momento in cui era stato adottato il provvedimento di cui si chiedeva la modifica.
Tali principi possono sicuramente essere ribaditi anche dopo la modifica introdotta con il d.lgs. 149/2022, in modo che la corretta esegesi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. impone di verificare che ci siano circostanze sopravvenute che rendono non più rispondenti agli interessi della prole i provvedimenti in precedenza resi.
Nel caso di specie, la domanda del ricorrente è fondata sulla circostanza (peraltro pacifica) della sopravvenuta indipendenza economica della figlia . Per_1
Pertanto, essendosi la resistente associata a tale richiesta, va sicuramente accolta ed il Pt_1 non sarà più tenuto al mantenimento della figlia con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
Quanto invece all'ulteriore domanda, occorre evidenziare che non vi è prova della variazione in termini peggiorativi delle condizioni economiche del ricorrente.
Difatti, dalla scarna documentazione reddituale prodotta in atti (v. depositati in data
20.05.2025), emerge che il ricorrente nel mese di gennaio dell'anno 2025 ha percepito una pensione di €. 2.338,73 mentre nel mese di febbraio del medesimo anno ha percepito una pensione di €. 2.350,95 (v. cedolini allegati al ricorso introduttivo); tale somma – seppur inferiore rispetto a quella goduta al momento del rapporto di lavoro – non è idonea di per sé a determinare una rivalutazione dell'assegno di mantenimento.
Infatti, la parte non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative all'anno di conclusione del giudizio di divorzio e all'anno di proposizione del ricorso di modifica delle condizioni;
inoltre, non ha depositato alcuna certificazione medica comprovante l'insorgenza delle patologie in epoca successiva, documentazione che sarebbe stata necessaria a fronte della contestazione svolta dalla parte resistente.
Infine, le figlie (rispettivamente di anni 23 e 21) starebbero completando il percorso universitario e non è emerso una loro tendenza a procrastinare gli impegni universitari assunti.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, va rigettata la domanda di riduzione del mantenimento nei confronti delle figlie e . Persona_2 Persona_3
Va invece accolta la domanda della resistente di versamento dell'assegno di mantenimento direttamente alle figlie poiché è fondata sull'art. 337 septies c.c. Ne consegue che dovrà versare la somma mensile di €. 533,40 direttamente Parte_1 alle figlie e . Persona_2 Persona_3
Rimane fermo che le spese straordinarie saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura della metà alla luce dell'accoglimento parziale della domanda mentre per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per cause di valore indeterminabile (bassa complessità), con esclusione dei compensi per le fasi istruttorie e decisorie (in quanto non svolte).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dispone che non sia Parte_1 più tenuto al mantenimento della figlia ; Per_1
2. dispone che versi direttamente alle figlie e Parte_1 Persona_2
la somma mensile di €. 533,40 (di cui €. 266,70 per ciascuna) a titolo Persona_3 di mantenimento, a mezzo bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
3. compensa le spese di lite per la metà e, per la restante parte, condanna Pt_1
a corrispondere ad la somma di €. 800,00 a titolo di
[...] Controparte_1 spese legali oltre ad accessori di legge, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire