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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 286/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Filippo Zuccarello e Ivan Zuccarello;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellato
OGGETTO: Reddito di cittadinanza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3682/2022, pubblicata il 20.5.2022, il Tribunale di Catania rigettava il ricorso proposto da avverso il provvedimento Parte_1 emesso dall' in data 3.3.2022 e tramesso a mezzo raccomandata del 21.3.2022, CP_1
con il quale veniva disposta la revoca del reddito di cittadinanza e la restituzione delle somme percepite.
Il primo giudice ha rilevato che la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza è stata disposta in seguito alla comunicazione del Comune di Valverde, il quale ha segnalato che la ricorrente aveva omesso di dichiarare nella domanda di accesso al reddito di cittadinanza l'inclusione nel nucleo familiare anagrafico della sorella dell'istante, e ha ritenuto che la normativa vigente prevede Persona_1
la revoca integrale del beneficio nel caso in cui l'amministrazione accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda amministrativa o l'omessa comunicazione di informazioni essenziali per l'ottenimento del beneficio. In tal caso, la legge prevede altresì l'obbligo per il beneficiario di restituire le somme percepite indebitamente.
Impugnava tale pronuncia con ricorso depositato Parte_1
il 21.4.2023, chiedendo l'accoglimento delle originarie richieste. Resisteva al gravame l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto giustificata la revoca della prestazione a seguito di omessa indicazione nella richiesta di reddito di cittadinanza del fatto che nel nucleo familiare anagrafico era inserita anche la sorella della richiedente Persona_1
Sostiene che sussistono in capo all'appellante le condizioni sostanziali per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, in quanto, indipendentemente dalla presenza della sorella nella certificazione anagrafica, occorre considerare solo la composizione del nucleo familiare c.d. ristretto (coniugi e figli del richiedente). L'erogazione del reddito di cittadinanza, infatti, deve essere valutata sulla base delle reali condizioni economiche della ricorrente e del suo nucleo familiare.
Deduce che l'omissione nella domanda della presenza, nel certificato anagrafico, della sorella non ha influito né sull'ottenimento del beneficio, né sull'importo dello stesso.
L'appellante contesta il fatto che il Tribunale abbia attribuito rilevanza ai dati riportati nell'autodichiarazione presentata per ottenere il reddito di cittadinanza, attribuendo rilievo all'omessa indicazione della sorella nel nucleo anagrafico, sebbene quest'ultima non facesse parte del nucleo familiare “ristretto” della ricorrente.
Evidenzia, infine, che il primo giudice ha erroneamente correlato l'omissione alla mancanza dei requisiti per l'ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza, senza valutare se tale omissione fosse rilevante ai fini del rigetto della domanda di erogazione del beneficio.
2.L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 7 comma 4 del DL n.4 del 2019 prevede: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Nella fattispecie n esame è certo che l'odierna appellante non ha indicato nella domanda presentata al fine di ottenere il reddito di cittadinanza la circostanza che del nucleo familiare faceva parte la sorella, situazione pacifica e Persona_1
confermata dalla documentazione in atti.
La norma richiamata prevede la perdita del diritto alla prestazione, con conseguente obbligo di restituzione, in presenza di una dichiarazione non corrispondente al vero, a prescindere dalla incidenza sul diritto alla prestazione o alla sua entità.
Peraltro, deve osservarsi che l'odierna appellante ha allegato ma non ha documentato che l'inserimento della sorella nel nucleo familiare non avrebbe avuto incidenza sul reddito di cittadinanza erogata. L'appellante, invero, non ha neanche prodotto la documentazione relativa all'eventuale reddito percepito dalla sorella.
Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' delle spese CP_1
processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 2906,00 oltre rimborso spese generali.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 286/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Filippo Zuccarello e Ivan Zuccarello;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellato
OGGETTO: Reddito di cittadinanza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3682/2022, pubblicata il 20.5.2022, il Tribunale di Catania rigettava il ricorso proposto da avverso il provvedimento Parte_1 emesso dall' in data 3.3.2022 e tramesso a mezzo raccomandata del 21.3.2022, CP_1
con il quale veniva disposta la revoca del reddito di cittadinanza e la restituzione delle somme percepite.
Il primo giudice ha rilevato che la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza è stata disposta in seguito alla comunicazione del Comune di Valverde, il quale ha segnalato che la ricorrente aveva omesso di dichiarare nella domanda di accesso al reddito di cittadinanza l'inclusione nel nucleo familiare anagrafico della sorella dell'istante, e ha ritenuto che la normativa vigente prevede Persona_1
la revoca integrale del beneficio nel caso in cui l'amministrazione accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda amministrativa o l'omessa comunicazione di informazioni essenziali per l'ottenimento del beneficio. In tal caso, la legge prevede altresì l'obbligo per il beneficiario di restituire le somme percepite indebitamente.
Impugnava tale pronuncia con ricorso depositato Parte_1
il 21.4.2023, chiedendo l'accoglimento delle originarie richieste. Resisteva al gravame l' . CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto giustificata la revoca della prestazione a seguito di omessa indicazione nella richiesta di reddito di cittadinanza del fatto che nel nucleo familiare anagrafico era inserita anche la sorella della richiedente Persona_1
Sostiene che sussistono in capo all'appellante le condizioni sostanziali per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, in quanto, indipendentemente dalla presenza della sorella nella certificazione anagrafica, occorre considerare solo la composizione del nucleo familiare c.d. ristretto (coniugi e figli del richiedente). L'erogazione del reddito di cittadinanza, infatti, deve essere valutata sulla base delle reali condizioni economiche della ricorrente e del suo nucleo familiare.
Deduce che l'omissione nella domanda della presenza, nel certificato anagrafico, della sorella non ha influito né sull'ottenimento del beneficio, né sull'importo dello stesso.
L'appellante contesta il fatto che il Tribunale abbia attribuito rilevanza ai dati riportati nell'autodichiarazione presentata per ottenere il reddito di cittadinanza, attribuendo rilievo all'omessa indicazione della sorella nel nucleo anagrafico, sebbene quest'ultima non facesse parte del nucleo familiare “ristretto” della ricorrente.
Evidenzia, infine, che il primo giudice ha erroneamente correlato l'omissione alla mancanza dei requisiti per l'ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza, senza valutare se tale omissione fosse rilevante ai fini del rigetto della domanda di erogazione del beneficio.
2.L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 7 comma 4 del DL n.4 del 2019 prevede: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Nella fattispecie n esame è certo che l'odierna appellante non ha indicato nella domanda presentata al fine di ottenere il reddito di cittadinanza la circostanza che del nucleo familiare faceva parte la sorella, situazione pacifica e Persona_1
confermata dalla documentazione in atti.
La norma richiamata prevede la perdita del diritto alla prestazione, con conseguente obbligo di restituzione, in presenza di una dichiarazione non corrispondente al vero, a prescindere dalla incidenza sul diritto alla prestazione o alla sua entità.
Peraltro, deve osservarsi che l'odierna appellante ha allegato ma non ha documentato che l'inserimento della sorella nel nucleo familiare non avrebbe avuto incidenza sul reddito di cittadinanza erogata. L'appellante, invero, non ha neanche prodotto la documentazione relativa all'eventuale reddito percepito dalla sorella.
Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' delle spese CP_1
processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 2906,00 oltre rimborso spese generali.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi