Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 09/12/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni
RE GR
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 347/2025 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69559 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 22 maggio 2024, proposto da T. S., nato OMISSIS ed ivi residente (cod. fisc. OMISSIS), elettivamente domiciliato - ai fini del presente giudizio - in Bari alla via G. Davanzati Forges n. 6, presso e nello studio degli avv.ti Emilio DO (cod.
fisc. [...]), pec: avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it e IL DO (cod. fisc. [...]), pec:
avv.silviasolimando@pec.giuffre.it, dai quali è rappresentato e difeso -
sia congiuntamente che disgiuntamente - in virtù di mandato reso in calce al ricorso introduttivo.
- parte ricorrente -
contro
- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G. Norrito (CF. [...], Pec
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
NC AM (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)- e Avv. NC LA (C.F. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5;
- Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – in persona del Ministro pro tempore, Cod. Fiscale 80252050580, rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 158 c.g.c. dalla dr.ssa Di Pasquali Marisa, nella qualità di referente del contenzioso per la Regione Sicilia, C.F. [...], come da procura speciale allegata alla comparsa di risposta, pec:
serviziolegale.prap.palermo.b@giustiziacert.it
- parti resistenti -
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi alla pubblica udienza del 20 novembre 2025, per l’INPS, l’avv.
LA e, per il Ministero, la dott.ssa Di Pasquali come da relativo verbale; assente parte ricorrente.
Ritenuto in
FATTO E DIRITTO
I. Parte ricorrente, ex assistente capo coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, in quiescenza per limiti di età a far data dal
31.10.2020, ritenendo di avere ottenuto la liquidazione di un trattamento previdenziale inferiore al dovuto, ha convenuto in giudizio l’INPS e l’Amministrazione penitenziaria affinché, ritenuta la propria competenza, fissata l’udienza di cui all'art. 155 D.Lgs. 209/2016, pronunciando contro l’INPS, gestione ex INPDAP, con sede legale in Roma e Direzione Provinciale in Siracusa nonché nei confronti del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale, Ufficio V – Trattamento Economico Previdenziale, tutti come in premessa meglio identificati, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, in accoglimento dello spiegato ricorso, voglia gentilmente così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto del sig. T. S. alla riliquidazione della pensione di vecchiaia cat. OMISSIS. iscrizione n. .OMISSIS – per:
a - 1 ricalcolo delle retribuzioni pensionabili, e conseguentemente delle quote A, B e C di pensione, in ragione dei miglioramenti stipendiali disposti dal DPR n. 57/2022 per il triennio economico 2019 – 2021;
a - 2 ricalcolo del beneficio di cui all'art. 3, co.7, D.Lgs. 165/1997, da operare moltiplicando per cinque l'imponibile contributivo dell'ultimo anno di servizio comprensivo di tredicesima mensilità, scatti stipendiali ex art. 4 D.Lgs 165/1997, competenze accessorie eccedenti il 18% e aumenti stipendiali di cui sub a - 1;
a – 3 applicazione dell’aliquota di rendimento del 2.44% per ciascun anno di contribuzione acquisito sino al 31.12.1995:
B) condannare conseguentemente l'Inps (gestione ex INPDAP), alla rideterminazione della prestazione previdenziale concessa con atto n.
OMISSIS alla decorrenza del 01.11.2020 ed alla corresponsione delle differenze rateo maturate e a maturarsi, per i titoli di cui sopra, a decorrere: - dal 01.11.2020 e dal 01.01.2021 (per i motivi di cui a – 1 e a – 2); - dal 01.01.2022 (per il motivo di cui a -3), oltre aumenti perequativi ed interessi come per legge.
C) Vinto il compenso del giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 modificato con D.M. 147 del 13.08.2022, con l’aumento previsto dall’art. 4, comma 1 bis DM 147/2022.
D) Gli avvocati difensori chiedono la distrazione del compenso il loro favore in quanto anticipatari.
II. Con decreto del 7 febbraio 2025, comunicato in pari data a parte ricorrente, è stata fissata l’udienza del 12 giugno 2025 ed il 18 febbraio 2025 parte ricorrente ha depositato prova delle notifiche effettuate nei confronti delle parti resistenti.
III. Con comparsa depositata il 28 maggio 2025, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia che, nell’evidenziare di aver provveduto agli adempimenti di competenza, ha difeso la correttezza del proprio operato ed ha concluso chiedendo: “1. estromettere dal giudizio questa Amministrazione, che non ha competenze ex lege all’emissione del provvedimento formale conclusivo del procedimento di attribuzione della pensione richiesta dal signor T. S.; 2. rigettare il ricorso con riferimento alla parte di competenza di questa Amministrazione in quanto manifestamente infondato. Si chiede, altresì, la condanna alle spese di lite del ricorrente”.
IV. L’INPS, costituitosi con comparsa depositata il 29 maggio 2025, ha evidenziato che il competente reparto aveva già provveduto a liquidare le prestazioni richieste sulla prossima rata di agosto 2025, come da dati inseriti in Passweb dall’amministrazione in data 23 aprile 2024. Più in dettaglio, l’Ente previdenziale ha dato atto di aver provveduto all’applicazione dell’aliquota del 2,44% su quota retributiva con mutamento del coefficiente di trasformazione al ‘92 da 0,17695 al 0,18534 e del coefficiente di trasformazione al ‘95 da 0,26056 è passato a 0,27291. L’INPS, infine, ha precisato che è stato regolarmente applicato il moltiplicatore (il montante contributivo passa da 407160,91 a 421488,17) e che sono stati calcolati gli interessi legali dal 01 dicembre 2020 (31 giorno dalla decorrenza).
L’INPS ha quindi chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione di spese.
V. Con note depositate il 3 giugno 2025, parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio della causa ad udienza successiva al fine di verificare l’effettivo adeguamento della prestazione e la corretta liquidazione dei pregressi importi differenziali, oltre interessi. Nel corso dell’udienza del 12 giugno 2025 le parti resistenti presenti non si sono opposte e, pertanto, è stata disposta la prosecuzione della trattazione all’udienza del 20 novembre 2025.
VI. Con altre note depositate il 7 novembre 2025 parte ricorrente, nell’anticipare la propria assenza all’udienza pubblica, ha confermato l’avvenuto pagamento di quanto preannunciato dall’INPS e, pertanto, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da INPS chiedendo, al contempo, la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in ossequio al c.d. principio della soccombenza virtuale.
VII. Nel corso dell’udienza del 20 novembre 2025, le parti resistenti presenti hanno insistito come in atti, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Sentite le parti resistenti, il giudizio è stato posto in decisione.
VIII. Anzitutto, con riguardo alla richiesta di estromissione dal presente giudizio avanzata dal Ministero della Giustizia, brevemente, deve osservarsi come la stessa non possa trovare accoglimento, considerato che la richiesta di rideterminazione del trattamento pensionistico – per come avanzata dalla parte ricorrente –
presupponeva la necessaria indicazione dei miglioramenti contrattuali all’Ente previdenziale da parte di detta Amministrazione come, invero, è risultato aver provveduto poco prima dell’instaurazione del presente giudizio.
IX. Considerato, poi, che alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall’INPS, ha fatto eco l’adesione delle altre parti, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Sul punto, occorre precisare che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n.
210).
X. Ai soli fini delle spese legali, secondo il principio della c.d.
soccombenza virtuale, deve rilevarsi che l’adeguamento del trattamento pensionistico in favore del ricorrente è intervenuto soltanto in pendenza del giudizio e che le istanze del ricorrente avrebbero trovato accoglimento. Constatato, inoltre, che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato circa cinque mesi dopo l’atto di diffida, che l’Amministrazione di appartenenza ha effettuato l’aggiornamento dei dati necessario soltanto un mese prima del deposito del ricorso, si ritiene che le spese di lite liquidate come in dispositivo debbano essere poste a carico di entrambe le parti resistenti, in quanto parti virtualmente soccombenti, in applicazione del criterio sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l’INPS ed il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 1.000,00 euro, oltre agli accessori come e se dovuti, in favore dei procuratori delle parti ricorrenti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice
RE GR
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 5 dicembre 2025 Pubblicata il 9 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)