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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 18/06/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
Sezione Unica Civile in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) Dr. Campanale Michele Consigliere
3) Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 94 del Ruolo Generale affari contenziosi delle cause dell'anno 2022, vertente
TRA in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Filippo Tommaso Onesimo e Antonio Casilli
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Miccolis;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE a seguito di atto di citazione in appello, depositato il 5 marzo 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 257/2022, emessa in data 24 gennaio 2022
Conclusioni della parte appellante: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita: A) Accertare il saldo finale effettivo del rapporto di c/c n.27/27028 in applicazione dei principi che costituiscono i motivi di appello. B) Per l'effetto condannare il oggi Controparte_2 [...]
alla restituzione in favore di della somma che sarà determinata a mezzo di CP_1 Parte_1 nuova c.t.u., o, in subordine, della somma di €625.733,71 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. C) Rigettare l'appello incidentale di D) Condannare oggi alle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 spese e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.
Conclusioni della parte appellata e appellante incidentale: Voglia Codesta Spett.le Corte di Appello adita così provvedere: IN VIA PRINCIPALE, 1) rigettare l'avverso appello in quanto infondato per tutte le ragioni esposte;
2) accogliere l'appello incidentale promosso dalla avverso la sentenza n. 257/2022 emessa dal Tribunale di Taranto in data 24.01.2022, con CP_3 repertorio n. 491/2022 del 02/02/2022 non notificata, con conseguente riforma - nei termini richiesti
- della pronuncia di primo grado, e, in ogni caso, rigettare ciascuna e tutte le domande spiegate dalla
[...] in quanto prescritte, infondate e, comunque, carenti di prova per tutte le ragioni esposte e, per Pt_1
l'effetto, condannare la lla restituzione in favore della delle Parte_1 Parte_2 somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, ossia della somma di Euro 323.814,74 pagata alla in data 7.03.23, dell'importo di Euro 10.329,48 pagato in data 09.03.23 Parte_1 all'avv. Antonio Casilli e dell'ulteriore importo di Euro 13.329,92 pagato in data 10.03.23 all'avv. Filippo Tommaso Onesimo;
il tutto oltre interessi moratori o, in via gradata, legali dal pagamento al soddisfo;
IN OGNI CASO, con condanna della al pagamento delle spese e competenze di Parte_1 lite relative al doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 257/22, emessa dal Tribunale di Taranto in data 24.1.22, con la quale, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla predetta società nei confronti del Controparte_2 1)veniva accertato in euro 26.607,71 a credito della il saldo Parte_1 finale del rapporto di conto corrente n. 27/27029, intrattenuto tra le parti, presso la filiale di Taranto, dal 19.2.82 al 9.9.2015 ed al pagamento di tale somma, maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda veniva condannato il Controparte_2
[...]
2) veniva accertata la nullità dei contratti di “interest rate swap”, intercorsi tra le parti, e disposta la condanna del al pagamento in favore della Controparte_2 società attrice di euro 232.360,12, pari alle somme versate dalla società in adempimento degli obblighi contrattuali scaturiti dai predetti contratti, oltre interessi legali dal giorno della domanda;
3)veniva accertata la nullità del contratto di mutuo ipotecario di euro 650.000,00, stipulato tra le parti, al fine di estinguere tutte le passività esistenti in ragione dei contratti di apertura di credito, del conto anticipi e delle operazioni di sconto di portafoglio commerciale sbf), ed al fine di estinguere anticipatamente il contratto di swap in essere tra le parti, per mancanza di causa concreta, essendo inesistente ed apparente il saldo passivo della e nulli i contratti di swap stipulati tra le parti, con la Pt_1 conseguente condanna del al pagamento della somma di euro Controparte_2
53.887,54, pari alle somme corrisposte a titolo di interessi del mutuo, oltre interessi legali dalla domanda.
4)veniva disposta la condanna della banca convenuta al pagamento delle spese processuali e delle spese di c.t.u.
L'odierna appellante censurava la richiamata sentenza perché:
1)erroneamente aveva accertato l'esistenza dei versamenti solutori sul saldo-banca anziché sul saldo depurato dagli addebiti illegittimi;
2) erroneamente aveva imputato le rimesse solutorie a tutte le competenze pregresse, senza distinguere tra competenze entra-fido (non coperte da prescrizione in quanto addebitate all'interno dell'apertura di credito) e quella extra-fido, partendo, per l'effetto dal saldo del 25.2.2006, ossia il decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione, ed avendo considerato come prescritto tutto il periodo compreso dal 1.1.94 al 25.2.2006, come se il conto non fosse affidato;
3)erroneamente non aveva espunto dal saldo finale del c/c ordinario n. 27/27028, la capitalizzazione degli interessi del conto anticipi;
4)erroneamente aveva ricostruito il rapporto dal saldo del 1.1.94, anziché dal saldo del 1.1.83, utilizzando gli estratti conto, integrati dalle scritture contabili.
Si è ritualmente costituita INTESA SAN PAOLO S.p.a., nella quale si è fuso il giusto atto per Notar di Torino del 10.10.2018, Controparte_2 Per_1 rep. n. 7660, racc. n. 3703, per insistere nel rigetto dell'appello, infondato in tutti i suoi motivi, per essere stata corretta l'impostazione fatta propria dal primo giudice, con riferimento alle rimesse solutorie ed alla esclusiva considerazione del saldo-banca, così come alla effettiva considerazione degli affidamenti esistenti (motivi n. 1 e n. 2)), per avere correttamente il c.t.u. rielaborato il rapporto di conto corrente, considerando tutte le linee di credito dedotte in giudizio e collegate al c/c in contestazione, espungendo sempre la capitalizzazione(motivo . 3), per avere correttamente il primo giudice ritenuto di ricostruire il rapporto a partire dal 1.1.1994, avendo la parte attrice versato gli estratti- conto solo da quella data.
ha spiegato altresì appello incidentale avverso la Controparte_1 richiamata sentenza, censurando la stessa:
1) per aver ritenuto di ricostruire il rapporto in contestazione, sia pure dal
1°.1.1994, nonostante la carenza documentale, che non è solo relativa al decennio iniziale del rapporto, ma riguarda anche alcuni estratti conto successivi al 1.1.1994, senza che la abbia richiesto alla banca ex Pt_1 art. 119 TUB i medesimi.
2) per avere erroneamente ritenuto nullo il contratto di mutuo, nonostante la liceità di un mutuo che espressamente veniva stipulato per la finalità di estinguere le pregresse esposizioni, per volontà, quindi di entrambe le parti, non solo della banca ma anche della società mutuataria;
3) per avere erroneamente ritenuto nulli i contratti derivati per la mancata indicazione della formula matematica utili a determinare il MtM;
4) per la conseguente erroneità della statuizione sulle spese.
L'appellante incidentale ha altresì richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Rigettata con ordinanza emessa in data 16.12.22 l'istanza di inibitoria proposta, rigettata la richiesta di integrazione della c.t.u., avanzata dalla parte appellante principale, la causa è stata riservata per la decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15.11.2023, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza emessa in data 19.6.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, disponendosi una integrazione alla c.t.u. già espletata in primo grado, finalizzata alla ricostruzione del saldo finale, senza tuttavia alcuna applicazione della capitalizzazione periodica degli interessi (sia relativi al conto corrente che al conto anticipi), qualora, successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000, venisse riscontrata la mancata espressa pattuizione per iscritto di tale capitalizzazione periodica.
Integrata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la p.c. all'udienza del 14.2.25, tenutasi nelle forme della trattazione scritta. Con ordinanza emessa in data 26.2.25 la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo di appello, si evidenzia che la corte non condivide la tesi proposta da parte appellante, pur avallata da recentissima giurisprudenza di legittimità (a sezione semplice), ritenendosi corretta la metodologia con la quale il c.t.u. ha operato, condivisa anche dal primo giudice, in base alla quale le rimesse solutorie vanno calcolate sul saldo-banca e non su quello rettificato.
La prescrizione del credito ha ad oggetto il pagamento indebito, con la conseguenza che nel caso in cui i conteggi vengano fatti sui saldi ricostruiti, si verrebbe di fatto a rendere inoperante l'istituto della prescrizione, la cui finalità è, appunto, quella di impedire la ripetizione del pagamento prescritto.
Non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione;
ne deriva che la valutazione circa la natura (ripristinatoria o solutoria) della rimessa andrà effettuata al tempo dell'annotazione in conto, poiché è da quel momento che il correntista perde la possibilità di disporre dell'importo indebitamente versato nei limiti in cui determina e/o accresce l'extrafido, salvo recuperarla con il deposito della sentenza di condanna alla restituzione del relativo importo, all'esito del giudizio di ripetizione dell'indebito.
Tale prospettiva è peraltro coerente con l'art. 1422 c.c., secondo il quale “La nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione”, mentre non lo sarebbe l'opposta prospettiva, basata sul criterio del c.d. saldo rettificato. Tanto giustifica il rigetto - che si ribadisce anche in questa sede, tenuto conto delle conclusioni in via istruttoria dell'appellante - della rinnovazione o integrazione della c.t.u., finalizzata alla individuazione delle rimesse solutorie, sulla base del saldo rettificato.
Anche il secondo motivo è infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non è vero che il c.t.u. ha imputato tutte le rimesse solutorie a tutte le competenze pregresse, senza distinguere tra competenza entro fido (non coperte da prescrizione in quanto addebitate all'interno dell'apertura di credito) da quelle extra fido, ma le ha imputate solo alle competenze extra fido, e ciò, sia nella originaria c.t.u. (cfr. Allegato 3), sia nella c.t.u. integrativa (cfr. allegato 2). Dai richiamati allegati si evince nettamente che il c.t.u. ha imputato le rimesse prima al ripristino della provvista e solo per la parte eccedente le ha ritenute solutorie.
Anche il terzo motivo di appello non può essere accolto, poiché il c.t.u. ha ricostruito il saldo, riconoscendo la capitalizzazione trimestrale non per tutta la durata dle rapporto, ma solo a partire dal 5.1.2005, ossia da quando le parti (cfr. documento di sintesi, sottoscritto dalla in atti) hanno espressamente pattuito la pari Pt_1 capitalizzazione periodica degli interessi (trimestrale).
Infine, anche il quarto motivo di appello va rigettato, condividendosi la valutazione del primo giudice che, sulla base del principio dell'onere della prova, gravante sulla parte attrice, ha ritenuto di ricostruire il rapporto partendo dal primo saldo disponibile (estratto conto del 1.1.1994) e sino alla chiusura, non potendosi affidare completamente la ricostruzione del decennio precedente alle scritture contabili della società attrice, in via esclusiva.
Quanto all'appello incidentale, lo stesso merita solo un parziale accoglimento.
Non condivisibile è il primo motivo, in quanto nel periodo ricompreso dal 1°.
1.1994 e sino alla chiusura del rapporto, la società attrice ha prodotto tutta la sequenza degli estratti conto, e quelli mancanti sono davvero pochissimi;
ma tanto non ha impedito al c.t.u. di ricostruire l'andamento del rapporto, operando dei raccordi contabili, che non possono inficiare l'esito finale della consulenza. Per esempio, la mancanza dell'estratto conto del mese di agosto 2011 è stata superata operando una riconciliazione tra il saldo finale al 31.7.2011 (pari ad euro 10.165,78) ed il saldo iniziale al 1°.9.2011 (euro 176,32), inserendo, in corrispondenza del mese di agosto 2011 un unico movimento riepilogativo dei dati mancanti di - euro 9.989,46.Ancora, tutti i movimenti del mese di gennaio 2008 e del mese di febbraio 2008 risultano illeggibili nella sezione “data dell'operazione” e, pertanto gli stessi, in fase di ricostruzione, sono stati registrati assumendo come data il giorno corrispondente alla metà del mese, ossia il 15.1.2018 e il 15.2.2018. Sul punto il consulente ha evidenziato che, così operando, il margine di errore, rispetto al risultato puntuale, deve ritenersi davvero trascurabile.
Peraltro, la banca appellante non ha specificatamente evidenziato quali siano le conseguenze della ricorrenza di tali segmenti irregolari, non potendosi, pertanto, neanche escludere a priori che la ricostruzione contabile non sia andata a vantaggio stesso della banca, piuttosto che del cliente.
Fondato è il secondo motivo di appello incidentale
Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità, ed in particolare la sentenza della Cassazione civile a Sezioni Unite n. 5841 del 2025, va condivisa la prospettazione della banca, secondo la quale il mutuo solutorio è valido e non risente delle vicende o delle nullità degli ulteriori e pregressi rapporti contrattuali, esistenti tra le parti, e forieri di passività per il cliente, odierno mutuante, destinate ad essere ripianate dalla somma erogata.
Evidenzia la citata sentenza che la finalità di ripianare passività, pur essendo enunciata nel contratto di mutuo, attiene esclusivamente alla evidenziazione dei motivi del contratto, ma esula dalla sua causa, né la conoscenza della stessa da parte della banca, rende il mutuante partecipe di tale volontà; pertanto, la successiva destinazione delle somme è il risultato di un atto giuridico del tutto distinto sia giuridicamente che cronologicamente, rispetto al contratto di mutuo.
Ne deriva che le eventuali nullità dei rapporti contrattuali (come nella fattispecie in esame, in cui molte condizioni contrattuali non erano state stipulate per iscritto), le cui passività sono azzerate dalla destinazione delle somme mutuate, non hanno alcun effetto sul contratto di mutuo solutorio, e sulla relativa validità, non influenzando assolutamente la sua causa. Errata, pertanto, è stata la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto nulla la causa in concreto del mutuo solutorio, proprio perché la concreta destinazione delle somme mutuate non entra nella causa del medesimo, che rimane un contratto tipico di mutuo, ed è l'effetto di un ulteriore negozio giuridico, cronologicamente e giuridicamente distinto dall'accredito della somma sul conto corrente (datio rei)
Gli interessi corrispettivi pagati dalla in ragione del mutuo Controparte_4 stipulato, sono stati determinati dal c.t.u. in euro 53.887,54, e al pagamento di tale somma la banca è stata condannata con la sentenza impugnata;
a tanto la banca ha ottemperato versando alla prima la predetta somma in data 7.3.2023. In accoglimento del presente motivo di appello, tenuto conto della piena validità del mutuo, erroneamente dichiarato nullo dal primo giudice, la deve essere condannata alla Pt_1 restituzione, in favore della banca, della somma di euro 53.887,54, oltre interessi legali dal 7.3.2023 (giorno del pagamento) sino al soddisfo.
Infondato è il terzo motivo di appello incidentale, dovendosi ribadire la nullità dei contratti di swap.
E' vero che la finalità meramente speculativa del contratto swap è lecita e legittima, ma purché corrisponda alla volontà delle parti. Nella concreta fattispecie in esame, non è contestato tra le parti che i contratti di IRS avessero per la una funzione di Pt_1 almeno parziale copertura dei maggiori costi rinvenienti dall'andamento sfavorevole dei tassi;
tuttavia, il c.t.u. ha evidenziato che tale possibilità era meramente astratta in quanto l'oscillazione dei tassi (che costituisce il motivo che induce alla stipula degli IRS) è ancorata a plurimi fattori, di ordine economico e politico, insuscettibili di preventivo accertamento e di concreta prevedibilità.
La giurisprudenza di legittimità, (segnatamente nella sent. Cass. civ. S.S.U.U. n. 8770/2020), ha qualificato lo swap come negozio a causa variabile, perché suscettibile di rispondere ora ad una finalità speculativa ora di copertura di rischi sottostanti, cosicché la funzione che l'affare persegue va individuata in concreto, ed ha evidenziato che, in mancanza di una adeguata caratterizzazione causale, detto affare sarà connotato da una irresolutezza di fondo che renderà nullo il relativo contratto, perché non caratterizzato da un profilo chiaro o definito (o definibile). Nel caso in esame, tale irresolutezza di fondo esiste, poiché pur essendo condivisa dalle parti la finalità di copertura del contratto, non è esplicitato alcun criterio di calcolo del MtM, e non è in alcun modo verificabile il valore negativo attribuito dalla banca (che ne diventa unica rilevatrice arbitraria), sì che non è possibile accertare se il contratto risponda a tale finalità, rimanendo indeterminata ed indefinita la sua causa. Per tutte le considerazioni svolte, l'appello principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale va parzialmente accolto, con la condanna della alla Pt_1 restituzione della somma di euro 53.887,54, oltre interessi legali dal 7.3.2023 sino al soddisfo, non ravvisandosi alcuna nullità del mutuo solutorio.
Le spese occorse per la c.t.u., vanno poste a carico di entrambi le parti, in quanto l'attività del perito è stata necessaria al fine di istruire le domande sottese ad entrambi gli appelli.
L'esito della lite consente di confermare la statuizione delle spese processuali contenuta nella sentenza di primo grado e di condannare l'appellante principale al pagamento, in favore della , delle spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio, che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della non rilevante complessità della lite, in euro 8.500,00 per compenso (determinato in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi), oltre accessori di legge e di tariffa.
Al rigetto dell'impugnazione principale, consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art.13 comma 1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 257/2022, nel contraddittorio con in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, così provvede:
1)RIGETTA l'appello principale.
2)ACCOGLIE parzialmente l'appello incidentale, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, DICHIARA la validità del contratto di mutuo stipulato tra le parti e CONDANNA la in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., della somma di Controparte_1 euro 53.887,54, oltre interessi legali dal 7.3.2023 sino al soddisfo.
3)CONFERMA la sentenza impugnata la restante parte.
4)CONDANNA la in persona dell'amministratore unico e Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali, che si
[...] liquidano in euro 8.500,00, per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
5)PONE definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
6) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Taranto, così deciso il 30.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
Sezione Unica Civile in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) Dr. Campanale Michele Consigliere
3) Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 94 del Ruolo Generale affari contenziosi delle cause dell'anno 2022, vertente
TRA in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Filippo Tommaso Onesimo e Antonio Casilli
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Miccolis;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE a seguito di atto di citazione in appello, depositato il 5 marzo 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 257/2022, emessa in data 24 gennaio 2022
Conclusioni della parte appellante: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita: A) Accertare il saldo finale effettivo del rapporto di c/c n.27/27028 in applicazione dei principi che costituiscono i motivi di appello. B) Per l'effetto condannare il oggi Controparte_2 [...]
alla restituzione in favore di della somma che sarà determinata a mezzo di CP_1 Parte_1 nuova c.t.u., o, in subordine, della somma di €625.733,71 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. C) Rigettare l'appello incidentale di D) Condannare oggi alle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 spese e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.
Conclusioni della parte appellata e appellante incidentale: Voglia Codesta Spett.le Corte di Appello adita così provvedere: IN VIA PRINCIPALE, 1) rigettare l'avverso appello in quanto infondato per tutte le ragioni esposte;
2) accogliere l'appello incidentale promosso dalla avverso la sentenza n. 257/2022 emessa dal Tribunale di Taranto in data 24.01.2022, con CP_3 repertorio n. 491/2022 del 02/02/2022 non notificata, con conseguente riforma - nei termini richiesti
- della pronuncia di primo grado, e, in ogni caso, rigettare ciascuna e tutte le domande spiegate dalla
[...] in quanto prescritte, infondate e, comunque, carenti di prova per tutte le ragioni esposte e, per Pt_1
l'effetto, condannare la lla restituzione in favore della delle Parte_1 Parte_2 somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, ossia della somma di Euro 323.814,74 pagata alla in data 7.03.23, dell'importo di Euro 10.329,48 pagato in data 09.03.23 Parte_1 all'avv. Antonio Casilli e dell'ulteriore importo di Euro 13.329,92 pagato in data 10.03.23 all'avv. Filippo Tommaso Onesimo;
il tutto oltre interessi moratori o, in via gradata, legali dal pagamento al soddisfo;
IN OGNI CASO, con condanna della al pagamento delle spese e competenze di Parte_1 lite relative al doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 257/22, emessa dal Tribunale di Taranto in data 24.1.22, con la quale, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla predetta società nei confronti del Controparte_2 1)veniva accertato in euro 26.607,71 a credito della il saldo Parte_1 finale del rapporto di conto corrente n. 27/27029, intrattenuto tra le parti, presso la filiale di Taranto, dal 19.2.82 al 9.9.2015 ed al pagamento di tale somma, maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda veniva condannato il Controparte_2
[...]
2) veniva accertata la nullità dei contratti di “interest rate swap”, intercorsi tra le parti, e disposta la condanna del al pagamento in favore della Controparte_2 società attrice di euro 232.360,12, pari alle somme versate dalla società in adempimento degli obblighi contrattuali scaturiti dai predetti contratti, oltre interessi legali dal giorno della domanda;
3)veniva accertata la nullità del contratto di mutuo ipotecario di euro 650.000,00, stipulato tra le parti, al fine di estinguere tutte le passività esistenti in ragione dei contratti di apertura di credito, del conto anticipi e delle operazioni di sconto di portafoglio commerciale sbf), ed al fine di estinguere anticipatamente il contratto di swap in essere tra le parti, per mancanza di causa concreta, essendo inesistente ed apparente il saldo passivo della e nulli i contratti di swap stipulati tra le parti, con la Pt_1 conseguente condanna del al pagamento della somma di euro Controparte_2
53.887,54, pari alle somme corrisposte a titolo di interessi del mutuo, oltre interessi legali dalla domanda.
4)veniva disposta la condanna della banca convenuta al pagamento delle spese processuali e delle spese di c.t.u.
L'odierna appellante censurava la richiamata sentenza perché:
1)erroneamente aveva accertato l'esistenza dei versamenti solutori sul saldo-banca anziché sul saldo depurato dagli addebiti illegittimi;
2) erroneamente aveva imputato le rimesse solutorie a tutte le competenze pregresse, senza distinguere tra competenze entra-fido (non coperte da prescrizione in quanto addebitate all'interno dell'apertura di credito) e quella extra-fido, partendo, per l'effetto dal saldo del 25.2.2006, ossia il decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione, ed avendo considerato come prescritto tutto il periodo compreso dal 1.1.94 al 25.2.2006, come se il conto non fosse affidato;
3)erroneamente non aveva espunto dal saldo finale del c/c ordinario n. 27/27028, la capitalizzazione degli interessi del conto anticipi;
4)erroneamente aveva ricostruito il rapporto dal saldo del 1.1.94, anziché dal saldo del 1.1.83, utilizzando gli estratti conto, integrati dalle scritture contabili.
Si è ritualmente costituita INTESA SAN PAOLO S.p.a., nella quale si è fuso il giusto atto per Notar di Torino del 10.10.2018, Controparte_2 Per_1 rep. n. 7660, racc. n. 3703, per insistere nel rigetto dell'appello, infondato in tutti i suoi motivi, per essere stata corretta l'impostazione fatta propria dal primo giudice, con riferimento alle rimesse solutorie ed alla esclusiva considerazione del saldo-banca, così come alla effettiva considerazione degli affidamenti esistenti (motivi n. 1 e n. 2)), per avere correttamente il c.t.u. rielaborato il rapporto di conto corrente, considerando tutte le linee di credito dedotte in giudizio e collegate al c/c in contestazione, espungendo sempre la capitalizzazione(motivo . 3), per avere correttamente il primo giudice ritenuto di ricostruire il rapporto a partire dal 1.1.1994, avendo la parte attrice versato gli estratti- conto solo da quella data.
ha spiegato altresì appello incidentale avverso la Controparte_1 richiamata sentenza, censurando la stessa:
1) per aver ritenuto di ricostruire il rapporto in contestazione, sia pure dal
1°.1.1994, nonostante la carenza documentale, che non è solo relativa al decennio iniziale del rapporto, ma riguarda anche alcuni estratti conto successivi al 1.1.1994, senza che la abbia richiesto alla banca ex Pt_1 art. 119 TUB i medesimi.
2) per avere erroneamente ritenuto nullo il contratto di mutuo, nonostante la liceità di un mutuo che espressamente veniva stipulato per la finalità di estinguere le pregresse esposizioni, per volontà, quindi di entrambe le parti, non solo della banca ma anche della società mutuataria;
3) per avere erroneamente ritenuto nulli i contratti derivati per la mancata indicazione della formula matematica utili a determinare il MtM;
4) per la conseguente erroneità della statuizione sulle spese.
L'appellante incidentale ha altresì richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Rigettata con ordinanza emessa in data 16.12.22 l'istanza di inibitoria proposta, rigettata la richiesta di integrazione della c.t.u., avanzata dalla parte appellante principale, la causa è stata riservata per la decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15.11.2023, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza emessa in data 19.6.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, disponendosi una integrazione alla c.t.u. già espletata in primo grado, finalizzata alla ricostruzione del saldo finale, senza tuttavia alcuna applicazione della capitalizzazione periodica degli interessi (sia relativi al conto corrente che al conto anticipi), qualora, successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000, venisse riscontrata la mancata espressa pattuizione per iscritto di tale capitalizzazione periodica.
Integrata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la p.c. all'udienza del 14.2.25, tenutasi nelle forme della trattazione scritta. Con ordinanza emessa in data 26.2.25 la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo di appello, si evidenzia che la corte non condivide la tesi proposta da parte appellante, pur avallata da recentissima giurisprudenza di legittimità (a sezione semplice), ritenendosi corretta la metodologia con la quale il c.t.u. ha operato, condivisa anche dal primo giudice, in base alla quale le rimesse solutorie vanno calcolate sul saldo-banca e non su quello rettificato.
La prescrizione del credito ha ad oggetto il pagamento indebito, con la conseguenza che nel caso in cui i conteggi vengano fatti sui saldi ricostruiti, si verrebbe di fatto a rendere inoperante l'istituto della prescrizione, la cui finalità è, appunto, quella di impedire la ripetizione del pagamento prescritto.
Non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione;
ne deriva che la valutazione circa la natura (ripristinatoria o solutoria) della rimessa andrà effettuata al tempo dell'annotazione in conto, poiché è da quel momento che il correntista perde la possibilità di disporre dell'importo indebitamente versato nei limiti in cui determina e/o accresce l'extrafido, salvo recuperarla con il deposito della sentenza di condanna alla restituzione del relativo importo, all'esito del giudizio di ripetizione dell'indebito.
Tale prospettiva è peraltro coerente con l'art. 1422 c.c., secondo il quale “La nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione”, mentre non lo sarebbe l'opposta prospettiva, basata sul criterio del c.d. saldo rettificato. Tanto giustifica il rigetto - che si ribadisce anche in questa sede, tenuto conto delle conclusioni in via istruttoria dell'appellante - della rinnovazione o integrazione della c.t.u., finalizzata alla individuazione delle rimesse solutorie, sulla base del saldo rettificato.
Anche il secondo motivo è infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non è vero che il c.t.u. ha imputato tutte le rimesse solutorie a tutte le competenze pregresse, senza distinguere tra competenza entro fido (non coperte da prescrizione in quanto addebitate all'interno dell'apertura di credito) da quelle extra fido, ma le ha imputate solo alle competenze extra fido, e ciò, sia nella originaria c.t.u. (cfr. Allegato 3), sia nella c.t.u. integrativa (cfr. allegato 2). Dai richiamati allegati si evince nettamente che il c.t.u. ha imputato le rimesse prima al ripristino della provvista e solo per la parte eccedente le ha ritenute solutorie.
Anche il terzo motivo di appello non può essere accolto, poiché il c.t.u. ha ricostruito il saldo, riconoscendo la capitalizzazione trimestrale non per tutta la durata dle rapporto, ma solo a partire dal 5.1.2005, ossia da quando le parti (cfr. documento di sintesi, sottoscritto dalla in atti) hanno espressamente pattuito la pari Pt_1 capitalizzazione periodica degli interessi (trimestrale).
Infine, anche il quarto motivo di appello va rigettato, condividendosi la valutazione del primo giudice che, sulla base del principio dell'onere della prova, gravante sulla parte attrice, ha ritenuto di ricostruire il rapporto partendo dal primo saldo disponibile (estratto conto del 1.1.1994) e sino alla chiusura, non potendosi affidare completamente la ricostruzione del decennio precedente alle scritture contabili della società attrice, in via esclusiva.
Quanto all'appello incidentale, lo stesso merita solo un parziale accoglimento.
Non condivisibile è il primo motivo, in quanto nel periodo ricompreso dal 1°.
1.1994 e sino alla chiusura del rapporto, la società attrice ha prodotto tutta la sequenza degli estratti conto, e quelli mancanti sono davvero pochissimi;
ma tanto non ha impedito al c.t.u. di ricostruire l'andamento del rapporto, operando dei raccordi contabili, che non possono inficiare l'esito finale della consulenza. Per esempio, la mancanza dell'estratto conto del mese di agosto 2011 è stata superata operando una riconciliazione tra il saldo finale al 31.7.2011 (pari ad euro 10.165,78) ed il saldo iniziale al 1°.9.2011 (euro 176,32), inserendo, in corrispondenza del mese di agosto 2011 un unico movimento riepilogativo dei dati mancanti di - euro 9.989,46.Ancora, tutti i movimenti del mese di gennaio 2008 e del mese di febbraio 2008 risultano illeggibili nella sezione “data dell'operazione” e, pertanto gli stessi, in fase di ricostruzione, sono stati registrati assumendo come data il giorno corrispondente alla metà del mese, ossia il 15.1.2018 e il 15.2.2018. Sul punto il consulente ha evidenziato che, così operando, il margine di errore, rispetto al risultato puntuale, deve ritenersi davvero trascurabile.
Peraltro, la banca appellante non ha specificatamente evidenziato quali siano le conseguenze della ricorrenza di tali segmenti irregolari, non potendosi, pertanto, neanche escludere a priori che la ricostruzione contabile non sia andata a vantaggio stesso della banca, piuttosto che del cliente.
Fondato è il secondo motivo di appello incidentale
Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità, ed in particolare la sentenza della Cassazione civile a Sezioni Unite n. 5841 del 2025, va condivisa la prospettazione della banca, secondo la quale il mutuo solutorio è valido e non risente delle vicende o delle nullità degli ulteriori e pregressi rapporti contrattuali, esistenti tra le parti, e forieri di passività per il cliente, odierno mutuante, destinate ad essere ripianate dalla somma erogata.
Evidenzia la citata sentenza che la finalità di ripianare passività, pur essendo enunciata nel contratto di mutuo, attiene esclusivamente alla evidenziazione dei motivi del contratto, ma esula dalla sua causa, né la conoscenza della stessa da parte della banca, rende il mutuante partecipe di tale volontà; pertanto, la successiva destinazione delle somme è il risultato di un atto giuridico del tutto distinto sia giuridicamente che cronologicamente, rispetto al contratto di mutuo.
Ne deriva che le eventuali nullità dei rapporti contrattuali (come nella fattispecie in esame, in cui molte condizioni contrattuali non erano state stipulate per iscritto), le cui passività sono azzerate dalla destinazione delle somme mutuate, non hanno alcun effetto sul contratto di mutuo solutorio, e sulla relativa validità, non influenzando assolutamente la sua causa. Errata, pertanto, è stata la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto nulla la causa in concreto del mutuo solutorio, proprio perché la concreta destinazione delle somme mutuate non entra nella causa del medesimo, che rimane un contratto tipico di mutuo, ed è l'effetto di un ulteriore negozio giuridico, cronologicamente e giuridicamente distinto dall'accredito della somma sul conto corrente (datio rei)
Gli interessi corrispettivi pagati dalla in ragione del mutuo Controparte_4 stipulato, sono stati determinati dal c.t.u. in euro 53.887,54, e al pagamento di tale somma la banca è stata condannata con la sentenza impugnata;
a tanto la banca ha ottemperato versando alla prima la predetta somma in data 7.3.2023. In accoglimento del presente motivo di appello, tenuto conto della piena validità del mutuo, erroneamente dichiarato nullo dal primo giudice, la deve essere condannata alla Pt_1 restituzione, in favore della banca, della somma di euro 53.887,54, oltre interessi legali dal 7.3.2023 (giorno del pagamento) sino al soddisfo.
Infondato è il terzo motivo di appello incidentale, dovendosi ribadire la nullità dei contratti di swap.
E' vero che la finalità meramente speculativa del contratto swap è lecita e legittima, ma purché corrisponda alla volontà delle parti. Nella concreta fattispecie in esame, non è contestato tra le parti che i contratti di IRS avessero per la una funzione di Pt_1 almeno parziale copertura dei maggiori costi rinvenienti dall'andamento sfavorevole dei tassi;
tuttavia, il c.t.u. ha evidenziato che tale possibilità era meramente astratta in quanto l'oscillazione dei tassi (che costituisce il motivo che induce alla stipula degli IRS) è ancorata a plurimi fattori, di ordine economico e politico, insuscettibili di preventivo accertamento e di concreta prevedibilità.
La giurisprudenza di legittimità, (segnatamente nella sent. Cass. civ. S.S.U.U. n. 8770/2020), ha qualificato lo swap come negozio a causa variabile, perché suscettibile di rispondere ora ad una finalità speculativa ora di copertura di rischi sottostanti, cosicché la funzione che l'affare persegue va individuata in concreto, ed ha evidenziato che, in mancanza di una adeguata caratterizzazione causale, detto affare sarà connotato da una irresolutezza di fondo che renderà nullo il relativo contratto, perché non caratterizzato da un profilo chiaro o definito (o definibile). Nel caso in esame, tale irresolutezza di fondo esiste, poiché pur essendo condivisa dalle parti la finalità di copertura del contratto, non è esplicitato alcun criterio di calcolo del MtM, e non è in alcun modo verificabile il valore negativo attribuito dalla banca (che ne diventa unica rilevatrice arbitraria), sì che non è possibile accertare se il contratto risponda a tale finalità, rimanendo indeterminata ed indefinita la sua causa. Per tutte le considerazioni svolte, l'appello principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale va parzialmente accolto, con la condanna della alla Pt_1 restituzione della somma di euro 53.887,54, oltre interessi legali dal 7.3.2023 sino al soddisfo, non ravvisandosi alcuna nullità del mutuo solutorio.
Le spese occorse per la c.t.u., vanno poste a carico di entrambi le parti, in quanto l'attività del perito è stata necessaria al fine di istruire le domande sottese ad entrambi gli appelli.
L'esito della lite consente di confermare la statuizione delle spese processuali contenuta nella sentenza di primo grado e di condannare l'appellante principale al pagamento, in favore della , delle spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio, che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della non rilevante complessità della lite, in euro 8.500,00 per compenso (determinato in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi), oltre accessori di legge e di tariffa.
Al rigetto dell'impugnazione principale, consegue l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art.13 comma 1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 257/2022, nel contraddittorio con in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, così provvede:
1)RIGETTA l'appello principale.
2)ACCOGLIE parzialmente l'appello incidentale, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, DICHIARA la validità del contratto di mutuo stipulato tra le parti e CONDANNA la in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., della somma di Controparte_1 euro 53.887,54, oltre interessi legali dal 7.3.2023 sino al soddisfo.
3)CONFERMA la sentenza impugnata la restante parte.
4)CONDANNA la in persona dell'amministratore unico e Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali, che si
[...] liquidano in euro 8.500,00, per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa.
5)PONE definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
6) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Taranto, così deciso il 30.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese d.ssa Anna Maria Marra