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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/08/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 796/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 796/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1
(C.F.: ); Parte_2 C.F._2 entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Massei ed Parte_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Fermo, Corso Cefalonia
n.31;
APPELLANTI contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
. (C.F. e Part. IVA: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante p.t.; pagina 1 di 12 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Travaglini, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Ascoli Piceno, Piazza Matteotti n.12;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 111/2023 del Tribunale di ASCOLI
PICENO, pubblicata in data 28.2.2023, pronunciata nella causa iscritta al n.
880/2017 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attrice, accertata la totale responsabilità del conducente nella verificazione del sinistro per cui è causa, Controparte_3 condannare la Compagnia in persona del legale rappr.te Controparte_4 pro tempore, in solido con il convenuto , quale erede Controparte_1 del , proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro de quo, al Controparte_3 risarcimento in favore di e , in qualità di Parte_1 Controparte_5 esercenti la responsabilità genitoriale del minore , di tutti i Parte_1 danni fisici e psicologici da quest'ultimo subiti così come indicati e quantificati in narrativa, e pertanto condannare i convenuti al pagamento della somma di
€.25.322,35 in favore degli attori nella qualifica per le causali in narrativa o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi, quanto al danno alla persona, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata.
In ogni caso ed ipotesi con vittoria di spese, competenze professionali, CAP ed oneri fiscali come per legge” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
- in subordine: accertare in misura percentuale il concorso di colpa del minore nella determinazione del sinistro verificatosi in data Parte_1
5.05.2014 e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento di Controparte_3 tutti i danni fisici e psicologici subiti dal minore in conseguenza della percentuale di colpa residua individuata a carico del medesimo nella causazione dell'evento
pagina 2 di 12 oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi, quanto danno alla persona, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Con vittoria di spese e compensi di procuratore, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, del primo e secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Corte,
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per quanto attinente alla richiesta di accertamento di responsabilità concorsuale del minore Persona_1
costituendo domanda nuova;
[...]
- nel merito, respingere integralmente il gravame, perché infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza di primo grado e con condanna degli appellanti alle spese anche di questo grado”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, e - Parte_1 Parte_2 quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
- convenivano dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la Parte_1 [...]
e - quale erede di Controparte_6 Controparte_1 CP_3
, conducente e proprietario dell'autovettura TG CY632PE - al fine di
[...] ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore in occasione del sinistro occorsogli in data 5.5.2014, alle ore 18:00 ca., allorché - mentre il bambino stava attraversando via Calatafimi di San Benedetto del Tronto, in presenza della mamma - veniva travolto e scaraventato a diversi metri di distanza, a causa dell'impatto verificatosi con la vettura Alfa Romeo, tipo 156, tg CY632PE, condotta dal , che investiva il minore. Controparte_3
A seguito dell'incidente, il piccolo veniva trasportato in ambulanza presso Pt_1 il Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto, dove rimaneva ricoverato per cinque giorni e dimesso in data 9.5.2014 con la diagnosi di
“trauma cranico, eritema agli arti inferiori e superiori in pz. con ossiuriasi” con l'indicazione di mantenere il collare e praticare opportuna terapia farmacologica;
successivamente la prognosi veniva prolungata di giorni 20.
pagina 3 di 12 Secondo la prospettazione attorea, il fatto che il non sia riuscito ad CP_3 evitare il sinistro comporta - nel caso di specie - la sua responsabilità ex art. 2054, c.c. e artt. 141, 191, C.d.S., non essendo il conducente riuscito ad arrestare il mezzo verosimilmente in ragione dell'elevata velocità tenuta, che - unitamente a disattenzione e/o mancanza di prontezza di riflessi - non gli hanno permesso di effettuare una manovra più opportuna ed efficace per evitare l'impatto ed i conseguenti danni al minore.
Gli attori chiedevano, quindi, che - accertata la responsabilità del conducente - questi venisse condannato in solido con l'impresa assicurativa al risarcimento dei danni subiti dal minore, quantificati in €.25.322,35.
Si costituiva la contestando la domanda ex adverso proposta e Controparte_2 chiedendo il rigetto delle avverse pretese risarcitorie - in quanto infondate in fatto e in diritto - considerata la divergenza tra la realtà dei fatti e la ricostruzione degli eventi prospettata dall'attore.
In ogni caso, la convenuta eccepiva che la responsabilità per il sinistro stradale de quo fosse - in realtà - imputabile all'attore, atteso che il bambino aveva intrapreso l'attraversamento da solo e che aveva frenato Controparte_3 prontamente, arrestandosi sul punto d'urto.
Accolte talune tra le istanze istruttorie avanzate dalle parti, il Tribunale di Ascoli
Piceno pronunciava la sentenza gravata, con cui rigettava la domanda attorea, sull'assunto che il minore avesse posto in essere un comportamento imprevedibile ed anomalo, tale da comportare l'oggettiva impossibilità - per il conducente dell'Alfa Romeo - di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra alternativa.
D'altronde, il Tribunale osservava che assumeva preponderante rilevanza l'improvvisa - ed imprevedibile - comparsa del piccolo pedone sulla traiettoria di marcia del veicolo dal lato destro della strada, tale da rendere inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto dell'oggettiva impossibilità di avvistare il minore (dell'età di tre anni) che si accingeva ad attraversare la strada passando fra due vetture in sosta.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 12 - genitori del minore - chiedendo di accertare la totale responsabilità del conducente nella verificazione del sinistro per cui è causa e, Controparte_3 pertanto, di condannare la Compagnia in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, in solido con - Controparte_1 quale erede di , proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro de quo Controparte_3
- al risarcimento della somma di €.25.322,35 in favore degli attori o di quella somma - maggiore o minore - di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
La ritualmente costituitasi, ha dedotto l'infondatezza - in fatto e Controparte_2 in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza, adducendo in primis l'inammissibilità del gravame rispetto alla richiesta di accertamento di responsabilità concorsuale del minore che costituirebbe domanda nuova, mai spiegata in Persona_1 precedenza.
In data 27.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito di assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omessa e apparente motivazione della pronuncia impugnata, oltre all'erronea ed illogica ricostruzione del fatto, avuto riguardo alla contraddittoria valutazione (a monte) delle prove testimoniali e della documentazione allegata.
Ad avviso degli appellanti, il primo Giudice non avrebbe effettuato un'attenta disamina del compendio probatorio prodotto ed anzi, avrebbe travisato gli elementi probatori, tra i quali, in particolar modo, le dichiarazioni dell'unico testimone oculare, la ricostruzione della dinamica dell'investimento fornita dagli
Agenti accertatori e le risultanze della C.T.U., che non sarebbe stata minimamente valutata dal Tribunale, con riferimento all'accertamento del nesso di causalità. Osservano gli appellanti che, sulla base dell'istruttoria espletata, la condotta del bambino si può agevolmente ritenere tutt'altro che “anormale”, non potendosi pertanto ritenere superata la presunzione di responsabilità prevista pagina 5 di 12 dall'art. 2054, c.c., in quanto non è stato dimostrato che il abbia fatto CP_3 tutto il possibile per evitare il sinistro.
Con separata doglianza, gli attori-odierni appellanti censurano lamentano che il
Giudice di primo grado avrebbe motivato in contrasto con il reale accadimento dei fatti, così come provati nel precedente giudizio, con conseguente violazione degli artt. 2054, 1227 c.c.
Nel dettaglio, ad avviso degli appellanti, sussisterebbe e la responsabilità del conducente in relazione al fatto che, essendo il sinistro avvenuto in un centro urbano, sarebbe stato doveroso adeguare la velocità allo stato dei luoghi, onde prevenire un'eventuale situazione di pericolo, circostanza tutt'altro che pacifica nella fattispecie.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione sollevata da parte appellata - di inammissibilità dell'appello nella parte in cui gli attori chiedono, in via subordinata “di accertare in misura percentuale il concorso di colpa del minore nella determinazione del sinistro” - sull'assunto che il Parte_1 richiesto accertamento di una corresponsabilità della vittima sarebbe inammissibile nel presente giudizio ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non avendo costituito oggetto di domanda nel giudizio di primo grado.
Ed invero, come di recente ribadito dalla Cassazione, “in tema di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine” (Cass., n. 31971/2024).
I primi due motivi d'appello - da trattarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la disamina di questioni giuridiche fra loro connesse - meritano accoglimento nei termini di seguito esposti.
Com'è noto, in riferimento ai sinistri stradali, nei quali siano coinvolti pedoni, la giurisprudenza della Suprema Corte è costantemente orientata a ritenere operante la presunzione di colpa esclusiva a carico del conducente - secondo quanto disposto dall'art 2054, comma 1, c.c. - superabile solo qualora, a seguito pagina 6 di 12 dell'accertamento dei fatti, si pervenga ad escludere che il conducente abbia violato le norme sulla circolazione - ivi comprese quelle di diligenza, prudenza e perizia - accertando che lo stesso abbia messo in atto quanto possibile per evitare il danno, avuto riguardo alla situazione concreta (cfr. Cass. n.
36809/2017, Cass. n. 30388/2017, Cass. n. 2241/2019).
Pertanto, è necessaria la lettura combinata dell'art. 2054 e dell'art. 1227 c.c., esigendosi che il Giudice di merito effettui uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso concreto.
In altri termini, stante la predetta presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un eventuale concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr., e plurimis, Cass. civ., ord. 20137/2023).
I predetti principi giurisprudenziali, applicati al caso di specie, portano a ritenere non interamente superata la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., in quanto non è stato dimostrato che il conducente Controparte_3 avesse fatto tutto il possibile per evitare l'investimento, posto che dall'espletata istruttoria non è dato desumere che la realizzazione dell'evento dannoso sia da ricondurre esclusivamente all'imprevedibile e imprudente comportamento del pedone , non costituendo la condotta di quest'ultimo il solo Parte_1 fattore scatenante il sinistro, per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, dalle risultanze agli atti - rilievi redatti dalla Polizia Municipale di San
Benedetto del Tronto il giorno del sinistro;
informazioni fornite dal teste oculare
; certificazione medica;
C.T.U. medico-legale) è possibile evincere che il Tes_1 piccolo - nell'effettuare l'attraversamento - seguisse la madre che si Pt_1 trovava poco distante da lui: tale dettaglio risulta rilevante per ritenersi non interamente vinta la presunzione prevista dall'art. 2054, comma I, c.c., atteso che, stante tale dinamica, verisimilmente l'impatto col pedone poteva essere evitato, essendo il conducente in grado - per massima di esperienza - di pagina 7 di 12 avvistare la madre del bambino (che lo precedeva di poco) e, di conseguenza, anche il figlio che le stava dietro.
Infatti, non è stato provato che l'attraversamento del minore sia stato così repentino da impedire al di porre in essere una manovra di emergenza CP_3 che gli consentisse di scongiurare l'impatto con il pedone, tenuto conto anche del fatto che - transitando in centro abitato, in una zona con diversi esercizi commerciali e in prossimità di un passaggio pedonale, in un orario di traffico particolarmente intenso (ore 18:00 ca.) - la velocità del mezzo doveva essere particolarmente ridotta e, comunque, tale da consentire l'immediato arresto del mezzo, in caso di necessità.
Depone, pertanto, a favore della ricostruzione prospettata dall'appellante la disamina del compendio probatorio richiamato, dal quale si deduce che il minore
è stato sbalzato a terra a seguito dell'impatto, ricevendo un contraccolpo a terra al capo, con conseguente trauma cranico (v. ipotesi di ricostruzione della dinamica dell'investimento, secondo quanto descritto nella C.T.U. medico-legale), circostanza che denota, secondo il criterio di giudizio “del più probabile che non”, una velocità alla guida del non adeguata alle condizioni del teatro del CP_3 sinistro.
Al riguardo, osserva il Collegio che la condotta di guida del conducente non va totalmente esente da censure: sarebbe stata auspicabile, da parte del , CP_3 una condotta di guida particolarmente prudente, adottando tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro;
cautele, che risultano, invece, (almeno in parte) omesse, tenuto conto delle conseguenze, in termini di danni patiti dal bambino come riscontrabili per tabulas.
In definitiva, il convenuto non ha dimostrato che l'occorso sia addebitabile
(esclusivamente) all'anormalità della condotta del danneggiato, visto che dagli atti di causa emerge che la dinamica dei fatti è delineabile in maniera - almeno in parte - difforme da come postulato dalla difesa del . CP_3
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che la difesa convenuta non abbia assolto al proprio onere di fornire la prova circa il totale superamento della presunzione di colpa del conducente, dimostrando di avere
pagina 8 di 12 fatto tutto il possibile per impedire il danno, da ritenersi dunque inevitabile per la condotta imprevedibile ed inevitabile della vittima, con la conseguenza che il mancato tempestivo arresto del mezzo e il conseguente investimento devono ritenersi riconducibili a cause imputabili (quantomeno in parte) al , CP_3 responsabile della violazione delle norme di cui al combinato disposto degli artt.
141 e 191 C.d.S.
Tanto premesso e considerato, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr.,
e multis, Cass. 2241/19).
La S.C., nella pronuncia sopra richiamata, definisce dei criteri fondamentali ai fini dell'accertamento delle rispettive colpe - e, dunque, anche l'entità dell'eventuale risarcimento dei danni - in caso di sinistro stradale con investimento di un pedone.
In particolare, la Cassazione ha precisato che, ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:
a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente, via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone.
Applicando tali indicazioni alla fattispecie al vaglio di questa Corte, va riconosciuta, nel caso concreto, una percentuale di colpa del conducente - nella causazione del sinistro - in misura pari al 20%, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per le seguenti motivazioni.
L'art. 190 del Codice della Strada pone, infatti, delle regole comportamentali per il pedone, il quale deve utilizzare gli appositi attraversamenti, se presenti.
In assenza di strisce o altri attraversamenti, invece, il pedone deve prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazione di pericolo per sé e/o altri e dare la precedenza ai mezzi in transito.
pagina 9 di 12 La violazione di questa norma - come avvenuto nel caso in esame, ove è pacifico che il minore abbia intrapreso l'attraversamento non fruendo dell'area a ciò deputata (strisce pedonali) - integra senza dubbio una condotta colposa prevalente del danneggiato, il tutto - tra l'altro - in assenza di permanenti lesioni fisiche (poiché il danno residuato al minore è soltanto psichico) e senza che sia rimasta traccia dell'urto sulla vettura (circostanze dalle quali si evince la minima portata dell'impatto).
Ad ulteriore avvaloramento delle anzidette conclusioni, si richiama il contenuto delle dichiarazioni spontanee rilasciate - nell'immediatezza del fatto - dallo stesso attore ai Vigili Urbani intervenuti: “Stavo lavorando Parte_1 all'interno dell'attività in cui svolgo mansioni di carico/scarico, verso le ore 18 venivano a trovarmi mia moglie con mio figlio per prendere la spesa. Mia moglie usciva dal negozio per buttare i rifiuti, ma non si accorgeva che mio figlio gli stava dietro”.
Pertanto, se corrisponde al vero che l'attraversamento della strada è stato effettuato dalla madre in maniera pressoché contestuale al bambino, deve del pari ritenersi confermata la circostanza che il minore sia sfuggito alla doverosa vigilanza di entrambi i genitori i quali - proprio in considerazione della tenera età del bambino e della sua totale assenza di discernimento rispetto ai pericoli della strada - avrebbero dovuto usare la massima attenzione e prudenza nel controllare il piccolo, tenendolo per mano (la madre), ovvero trattenendolo (il padre), per impedirgli di seguire la madre che aveva già intrapreso (anch'ella, si badi, fuori dalle strisce pedonali) l'attraversamento della strada.
Pregnante rilevanza - ai fini della gradazione del concorso di colpa - assume, infine, il dettaglio per cui i Vigili urbani non ascrivevano alcun addebito all'automobilista, elemento atto a confermare la ragionevolezza di quanto ritenuto in punto di prevalente responsabilità del danneggiato in merito all'occorso (80%).
All'esito della C.T.U. espletata nel precedente grado, il Dott. ha CP_7 riconosciuto alla vittima del sinistro un danno biologico permanente pari al 7% e pagina 10 di 12 un danno biologico temporaneo di 45 giorni (10 al 100%; 15 al 75%; 20 al
50%).
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 - vigenti al momento della decisione - il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile a
[...]
è, pertanto, pari alla somma complessiva di €.21.697,75, Parte_1 determinata come segue:
A) DANNO NON PATRIMONIALE RISARCIBILE: 18.104,00, (età: 3 anni;
invalidità
7%);
B) : €.3.593,75; Parte_3
C) SPESE MEDICHE = €.1.511,60; da ridursi, per il concorso di colpa del danneggiato, dell'80%, con conseguente determinazione in €.4.339,55 (pari al 20% del totale).
La somma così individuata va, prima, devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata annualmente - secondo gli indici Istat - dalla data del sinistro, con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo.
Non sussistono circostanze speciali che giustifichino una liquidazione superiore in un'ottica di personalizzazione del danno, in quanto non si ritiene assolta la relativa prova della loro ricorrenza nel caso di specie, spettante - per pacifica giurisprudenza - al danneggiato (Cass., n. 15084/2019).
Alla parte appellante va, inoltre, corrisposta - a titolo di danno patrimoniale - la somma di
Avuto riguardo al complessivo esito della controversia, va disposta l'integrale compensazione delle spese dei due gradi.
Le spese di C.T.U. vanno ripartite tra le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e - genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul
[...] Parte_2 figlio minore - avverso la sentenza N. 111/2023 del Parte_1
Tribunale di ASCOLI PICENO, pubblicata in data 28.2.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
pagina 11 di 12 - in riforma della sentenza appellata, condanna la Compagnia Controparte_4
in solido con - quale erede del
[...] Controparte_1 Controparte_3
- al pagamento, in favore di e , n.q., della Parte_1 Parte_2 somma di €.4.569,39 - a titolo di danno non patrimoniale - oltre rivalutazione e interessi secondo quanto indicato in parte motiva, nonché al pagamento della somma di €.302,32 - a titolo di danno patrimoniale - oltre interessi legali a far data da ogni singolo esborso, sino all'effettivo saldo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Ancona, il 25.6.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 796/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1
(C.F.: ); Parte_2 C.F._2 entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Massei ed Parte_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Fermo, Corso Cefalonia
n.31;
APPELLANTI contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
. (C.F. e Part. IVA: ), in persona del legale CP_2 P.IVA_1 rappresentante p.t.; pagina 1 di 12 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Travaglini, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Ascoli Piceno, Piazza Matteotti n.12;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 111/2023 del Tribunale di ASCOLI
PICENO, pubblicata in data 28.2.2023, pronunciata nella causa iscritta al n.
880/2017 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attrice, accertata la totale responsabilità del conducente nella verificazione del sinistro per cui è causa, Controparte_3 condannare la Compagnia in persona del legale rappr.te Controparte_4 pro tempore, in solido con il convenuto , quale erede Controparte_1 del , proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro de quo, al Controparte_3 risarcimento in favore di e , in qualità di Parte_1 Controparte_5 esercenti la responsabilità genitoriale del minore , di tutti i Parte_1 danni fisici e psicologici da quest'ultimo subiti così come indicati e quantificati in narrativa, e pertanto condannare i convenuti al pagamento della somma di
€.25.322,35 in favore degli attori nella qualifica per le causali in narrativa o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi, quanto al danno alla persona, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata.
In ogni caso ed ipotesi con vittoria di spese, competenze professionali, CAP ed oneri fiscali come per legge” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
- in subordine: accertare in misura percentuale il concorso di colpa del minore nella determinazione del sinistro verificatosi in data Parte_1
5.05.2014 e, per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento di Controparte_3 tutti i danni fisici e psicologici subiti dal minore in conseguenza della percentuale di colpa residua individuata a carico del medesimo nella causazione dell'evento
pagina 2 di 12 oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi, quanto danno alla persona, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro e calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Con vittoria di spese e compensi di procuratore, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, del primo e secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Corte,
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per quanto attinente alla richiesta di accertamento di responsabilità concorsuale del minore Persona_1
costituendo domanda nuova;
[...]
- nel merito, respingere integralmente il gravame, perché infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza di primo grado e con condanna degli appellanti alle spese anche di questo grado”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, e - Parte_1 Parte_2 quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
- convenivano dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la Parte_1 [...]
e - quale erede di Controparte_6 Controparte_1 CP_3
, conducente e proprietario dell'autovettura TG CY632PE - al fine di
[...] ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore in occasione del sinistro occorsogli in data 5.5.2014, alle ore 18:00 ca., allorché - mentre il bambino stava attraversando via Calatafimi di San Benedetto del Tronto, in presenza della mamma - veniva travolto e scaraventato a diversi metri di distanza, a causa dell'impatto verificatosi con la vettura Alfa Romeo, tipo 156, tg CY632PE, condotta dal , che investiva il minore. Controparte_3
A seguito dell'incidente, il piccolo veniva trasportato in ambulanza presso Pt_1 il Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto, dove rimaneva ricoverato per cinque giorni e dimesso in data 9.5.2014 con la diagnosi di
“trauma cranico, eritema agli arti inferiori e superiori in pz. con ossiuriasi” con l'indicazione di mantenere il collare e praticare opportuna terapia farmacologica;
successivamente la prognosi veniva prolungata di giorni 20.
pagina 3 di 12 Secondo la prospettazione attorea, il fatto che il non sia riuscito ad CP_3 evitare il sinistro comporta - nel caso di specie - la sua responsabilità ex art. 2054, c.c. e artt. 141, 191, C.d.S., non essendo il conducente riuscito ad arrestare il mezzo verosimilmente in ragione dell'elevata velocità tenuta, che - unitamente a disattenzione e/o mancanza di prontezza di riflessi - non gli hanno permesso di effettuare una manovra più opportuna ed efficace per evitare l'impatto ed i conseguenti danni al minore.
Gli attori chiedevano, quindi, che - accertata la responsabilità del conducente - questi venisse condannato in solido con l'impresa assicurativa al risarcimento dei danni subiti dal minore, quantificati in €.25.322,35.
Si costituiva la contestando la domanda ex adverso proposta e Controparte_2 chiedendo il rigetto delle avverse pretese risarcitorie - in quanto infondate in fatto e in diritto - considerata la divergenza tra la realtà dei fatti e la ricostruzione degli eventi prospettata dall'attore.
In ogni caso, la convenuta eccepiva che la responsabilità per il sinistro stradale de quo fosse - in realtà - imputabile all'attore, atteso che il bambino aveva intrapreso l'attraversamento da solo e che aveva frenato Controparte_3 prontamente, arrestandosi sul punto d'urto.
Accolte talune tra le istanze istruttorie avanzate dalle parti, il Tribunale di Ascoli
Piceno pronunciava la sentenza gravata, con cui rigettava la domanda attorea, sull'assunto che il minore avesse posto in essere un comportamento imprevedibile ed anomalo, tale da comportare l'oggettiva impossibilità - per il conducente dell'Alfa Romeo - di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra alternativa.
D'altronde, il Tribunale osservava che assumeva preponderante rilevanza l'improvvisa - ed imprevedibile - comparsa del piccolo pedone sulla traiettoria di marcia del veicolo dal lato destro della strada, tale da rendere inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto dell'oggettiva impossibilità di avvistare il minore (dell'età di tre anni) che si accingeva ad attraversare la strada passando fra due vetture in sosta.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 12 - genitori del minore - chiedendo di accertare la totale responsabilità del conducente nella verificazione del sinistro per cui è causa e, Controparte_3 pertanto, di condannare la Compagnia in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, in solido con - Controparte_1 quale erede di , proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro de quo Controparte_3
- al risarcimento della somma di €.25.322,35 in favore degli attori o di quella somma - maggiore o minore - di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.
La ritualmente costituitasi, ha dedotto l'infondatezza - in fatto e Controparte_2 in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza, adducendo in primis l'inammissibilità del gravame rispetto alla richiesta di accertamento di responsabilità concorsuale del minore che costituirebbe domanda nuova, mai spiegata in Persona_1 precedenza.
In data 27.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito di assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omessa e apparente motivazione della pronuncia impugnata, oltre all'erronea ed illogica ricostruzione del fatto, avuto riguardo alla contraddittoria valutazione (a monte) delle prove testimoniali e della documentazione allegata.
Ad avviso degli appellanti, il primo Giudice non avrebbe effettuato un'attenta disamina del compendio probatorio prodotto ed anzi, avrebbe travisato gli elementi probatori, tra i quali, in particolar modo, le dichiarazioni dell'unico testimone oculare, la ricostruzione della dinamica dell'investimento fornita dagli
Agenti accertatori e le risultanze della C.T.U., che non sarebbe stata minimamente valutata dal Tribunale, con riferimento all'accertamento del nesso di causalità. Osservano gli appellanti che, sulla base dell'istruttoria espletata, la condotta del bambino si può agevolmente ritenere tutt'altro che “anormale”, non potendosi pertanto ritenere superata la presunzione di responsabilità prevista pagina 5 di 12 dall'art. 2054, c.c., in quanto non è stato dimostrato che il abbia fatto CP_3 tutto il possibile per evitare il sinistro.
Con separata doglianza, gli attori-odierni appellanti censurano lamentano che il
Giudice di primo grado avrebbe motivato in contrasto con il reale accadimento dei fatti, così come provati nel precedente giudizio, con conseguente violazione degli artt. 2054, 1227 c.c.
Nel dettaglio, ad avviso degli appellanti, sussisterebbe e la responsabilità del conducente in relazione al fatto che, essendo il sinistro avvenuto in un centro urbano, sarebbe stato doveroso adeguare la velocità allo stato dei luoghi, onde prevenire un'eventuale situazione di pericolo, circostanza tutt'altro che pacifica nella fattispecie.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione sollevata da parte appellata - di inammissibilità dell'appello nella parte in cui gli attori chiedono, in via subordinata “di accertare in misura percentuale il concorso di colpa del minore nella determinazione del sinistro” - sull'assunto che il Parte_1 richiesto accertamento di una corresponsabilità della vittima sarebbe inammissibile nel presente giudizio ai sensi dell'art. 345 c.p.c., non avendo costituito oggetto di domanda nel giudizio di primo grado.
Ed invero, come di recente ribadito dalla Cassazione, “in tema di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine” (Cass., n. 31971/2024).
I primi due motivi d'appello - da trattarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la disamina di questioni giuridiche fra loro connesse - meritano accoglimento nei termini di seguito esposti.
Com'è noto, in riferimento ai sinistri stradali, nei quali siano coinvolti pedoni, la giurisprudenza della Suprema Corte è costantemente orientata a ritenere operante la presunzione di colpa esclusiva a carico del conducente - secondo quanto disposto dall'art 2054, comma 1, c.c. - superabile solo qualora, a seguito pagina 6 di 12 dell'accertamento dei fatti, si pervenga ad escludere che il conducente abbia violato le norme sulla circolazione - ivi comprese quelle di diligenza, prudenza e perizia - accertando che lo stesso abbia messo in atto quanto possibile per evitare il danno, avuto riguardo alla situazione concreta (cfr. Cass. n.
36809/2017, Cass. n. 30388/2017, Cass. n. 2241/2019).
Pertanto, è necessaria la lettura combinata dell'art. 2054 e dell'art. 1227 c.c., esigendosi che il Giudice di merito effettui uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso concreto.
In altri termini, stante la predetta presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un eventuale concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr., e plurimis, Cass. civ., ord. 20137/2023).
I predetti principi giurisprudenziali, applicati al caso di specie, portano a ritenere non interamente superata la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., in quanto non è stato dimostrato che il conducente Controparte_3 avesse fatto tutto il possibile per evitare l'investimento, posto che dall'espletata istruttoria non è dato desumere che la realizzazione dell'evento dannoso sia da ricondurre esclusivamente all'imprevedibile e imprudente comportamento del pedone , non costituendo la condotta di quest'ultimo il solo Parte_1 fattore scatenante il sinistro, per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, dalle risultanze agli atti - rilievi redatti dalla Polizia Municipale di San
Benedetto del Tronto il giorno del sinistro;
informazioni fornite dal teste oculare
; certificazione medica;
C.T.U. medico-legale) è possibile evincere che il Tes_1 piccolo - nell'effettuare l'attraversamento - seguisse la madre che si Pt_1 trovava poco distante da lui: tale dettaglio risulta rilevante per ritenersi non interamente vinta la presunzione prevista dall'art. 2054, comma I, c.c., atteso che, stante tale dinamica, verisimilmente l'impatto col pedone poteva essere evitato, essendo il conducente in grado - per massima di esperienza - di pagina 7 di 12 avvistare la madre del bambino (che lo precedeva di poco) e, di conseguenza, anche il figlio che le stava dietro.
Infatti, non è stato provato che l'attraversamento del minore sia stato così repentino da impedire al di porre in essere una manovra di emergenza CP_3 che gli consentisse di scongiurare l'impatto con il pedone, tenuto conto anche del fatto che - transitando in centro abitato, in una zona con diversi esercizi commerciali e in prossimità di un passaggio pedonale, in un orario di traffico particolarmente intenso (ore 18:00 ca.) - la velocità del mezzo doveva essere particolarmente ridotta e, comunque, tale da consentire l'immediato arresto del mezzo, in caso di necessità.
Depone, pertanto, a favore della ricostruzione prospettata dall'appellante la disamina del compendio probatorio richiamato, dal quale si deduce che il minore
è stato sbalzato a terra a seguito dell'impatto, ricevendo un contraccolpo a terra al capo, con conseguente trauma cranico (v. ipotesi di ricostruzione della dinamica dell'investimento, secondo quanto descritto nella C.T.U. medico-legale), circostanza che denota, secondo il criterio di giudizio “del più probabile che non”, una velocità alla guida del non adeguata alle condizioni del teatro del CP_3 sinistro.
Al riguardo, osserva il Collegio che la condotta di guida del conducente non va totalmente esente da censure: sarebbe stata auspicabile, da parte del , CP_3 una condotta di guida particolarmente prudente, adottando tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro;
cautele, che risultano, invece, (almeno in parte) omesse, tenuto conto delle conseguenze, in termini di danni patiti dal bambino come riscontrabili per tabulas.
In definitiva, il convenuto non ha dimostrato che l'occorso sia addebitabile
(esclusivamente) all'anormalità della condotta del danneggiato, visto che dagli atti di causa emerge che la dinamica dei fatti è delineabile in maniera - almeno in parte - difforme da come postulato dalla difesa del . CP_3
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che la difesa convenuta non abbia assolto al proprio onere di fornire la prova circa il totale superamento della presunzione di colpa del conducente, dimostrando di avere
pagina 8 di 12 fatto tutto il possibile per impedire il danno, da ritenersi dunque inevitabile per la condotta imprevedibile ed inevitabile della vittima, con la conseguenza che il mancato tempestivo arresto del mezzo e il conseguente investimento devono ritenersi riconducibili a cause imputabili (quantomeno in parte) al , CP_3 responsabile della violazione delle norme di cui al combinato disposto degli artt.
141 e 191 C.d.S.
Tanto premesso e considerato, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr.,
e multis, Cass. 2241/19).
La S.C., nella pronuncia sopra richiamata, definisce dei criteri fondamentali ai fini dell'accertamento delle rispettive colpe - e, dunque, anche l'entità dell'eventuale risarcimento dei danni - in caso di sinistro stradale con investimento di un pedone.
In particolare, la Cassazione ha precisato che, ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:
a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente, via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone.
Applicando tali indicazioni alla fattispecie al vaglio di questa Corte, va riconosciuta, nel caso concreto, una percentuale di colpa del conducente - nella causazione del sinistro - in misura pari al 20%, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per le seguenti motivazioni.
L'art. 190 del Codice della Strada pone, infatti, delle regole comportamentali per il pedone, il quale deve utilizzare gli appositi attraversamenti, se presenti.
In assenza di strisce o altri attraversamenti, invece, il pedone deve prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazione di pericolo per sé e/o altri e dare la precedenza ai mezzi in transito.
pagina 9 di 12 La violazione di questa norma - come avvenuto nel caso in esame, ove è pacifico che il minore abbia intrapreso l'attraversamento non fruendo dell'area a ciò deputata (strisce pedonali) - integra senza dubbio una condotta colposa prevalente del danneggiato, il tutto - tra l'altro - in assenza di permanenti lesioni fisiche (poiché il danno residuato al minore è soltanto psichico) e senza che sia rimasta traccia dell'urto sulla vettura (circostanze dalle quali si evince la minima portata dell'impatto).
Ad ulteriore avvaloramento delle anzidette conclusioni, si richiama il contenuto delle dichiarazioni spontanee rilasciate - nell'immediatezza del fatto - dallo stesso attore ai Vigili Urbani intervenuti: “Stavo lavorando Parte_1 all'interno dell'attività in cui svolgo mansioni di carico/scarico, verso le ore 18 venivano a trovarmi mia moglie con mio figlio per prendere la spesa. Mia moglie usciva dal negozio per buttare i rifiuti, ma non si accorgeva che mio figlio gli stava dietro”.
Pertanto, se corrisponde al vero che l'attraversamento della strada è stato effettuato dalla madre in maniera pressoché contestuale al bambino, deve del pari ritenersi confermata la circostanza che il minore sia sfuggito alla doverosa vigilanza di entrambi i genitori i quali - proprio in considerazione della tenera età del bambino e della sua totale assenza di discernimento rispetto ai pericoli della strada - avrebbero dovuto usare la massima attenzione e prudenza nel controllare il piccolo, tenendolo per mano (la madre), ovvero trattenendolo (il padre), per impedirgli di seguire la madre che aveva già intrapreso (anch'ella, si badi, fuori dalle strisce pedonali) l'attraversamento della strada.
Pregnante rilevanza - ai fini della gradazione del concorso di colpa - assume, infine, il dettaglio per cui i Vigili urbani non ascrivevano alcun addebito all'automobilista, elemento atto a confermare la ragionevolezza di quanto ritenuto in punto di prevalente responsabilità del danneggiato in merito all'occorso (80%).
All'esito della C.T.U. espletata nel precedente grado, il Dott. ha CP_7 riconosciuto alla vittima del sinistro un danno biologico permanente pari al 7% e pagina 10 di 12 un danno biologico temporaneo di 45 giorni (10 al 100%; 15 al 75%; 20 al
50%).
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 - vigenti al momento della decisione - il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile a
[...]
è, pertanto, pari alla somma complessiva di €.21.697,75, Parte_1 determinata come segue:
A) DANNO NON PATRIMONIALE RISARCIBILE: 18.104,00, (età: 3 anni;
invalidità
7%);
B) : €.3.593,75; Parte_3
C) SPESE MEDICHE = €.1.511,60; da ridursi, per il concorso di colpa del danneggiato, dell'80%, con conseguente determinazione in €.4.339,55 (pari al 20% del totale).
La somma così individuata va, prima, devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata annualmente - secondo gli indici Istat - dalla data del sinistro, con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo.
Non sussistono circostanze speciali che giustifichino una liquidazione superiore in un'ottica di personalizzazione del danno, in quanto non si ritiene assolta la relativa prova della loro ricorrenza nel caso di specie, spettante - per pacifica giurisprudenza - al danneggiato (Cass., n. 15084/2019).
Alla parte appellante va, inoltre, corrisposta - a titolo di danno patrimoniale - la somma di
Avuto riguardo al complessivo esito della controversia, va disposta l'integrale compensazione delle spese dei due gradi.
Le spese di C.T.U. vanno ripartite tra le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e - genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul
[...] Parte_2 figlio minore - avverso la sentenza N. 111/2023 del Parte_1
Tribunale di ASCOLI PICENO, pubblicata in data 28.2.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
pagina 11 di 12 - in riforma della sentenza appellata, condanna la Compagnia Controparte_4
in solido con - quale erede del
[...] Controparte_1 Controparte_3
- al pagamento, in favore di e , n.q., della Parte_1 Parte_2 somma di €.4.569,39 - a titolo di danno non patrimoniale - oltre rivalutazione e interessi secondo quanto indicato in parte motiva, nonché al pagamento della somma di €.302,32 - a titolo di danno patrimoniale - oltre interessi legali a far data da ogni singolo esborso, sino all'effettivo saldo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Ancona, il 25.6.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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