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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 392/2021 R.G. avverso la sentenza n. 696 emessa il
7/10/2021 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica (nel proc. n.
227/2017 R.G.), avente ad oggetto: appalto
T R A
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Alberto Lalli in virtù di procura allegata alla citazione in appello - pec:
Email_1
APPELLANTE ed APPELLATO INCIDENTALE
E
(c.f. ), con sede in Castelmauro (CB), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avvocato Gaetano Caterina, subentrato al precedente difensore in virtù di procura allegata all'atto di costituzione del 20/11/2023 -pec: Email_2
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE NONCHE'
(p.Iva con sede in Roma, in persona del legale rapp.te p.t. CP_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa nel presente giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Luigi Carlo De Cesare - pec:
Email_3
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza del 13/03/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti che hanno depositato le note hanno precisato le seguenti conclusioni: avv. Lalli per l'appellante principale
1) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna il
[...]
al risarcimento in solido dei danni scaturiti dall'evento franoso del febbraio Parte_1
2016; 2) riconoscere l'esclusiva responsabilità per colpa della in persona del CP_3
legale rappresentante p.t. e del committente dei lavori , in qualità Controparte_2
di Presidente del PEU n.73 s.p.l., dei collassamenti di opere avvenuti in al Parte_1
Viale Piave il 29.02.2016 e per l'effetto condannarli in solido al risarcimento dei danni arrecati;
3) condannare , nella qualità, al pagamento delle spese e Controparte_2
compensi relativi alla fase cautelare ex art. 700 c.p.c. esperita all'interno dello stesso giudizio di I° grado;
4) condannare la ed il al pagamento delle CP_3 CP_2
spese e compensi del doppio grado del giudizio e delle spese di ctu avv. Caterina per , n.q. -appellato/appellante incidentale CP_2
insiste per l'integrale rigetto dell'avverso atto di appello e l'accoglimento del proprio appello incidentale [- dichiarare la responsabilità esclusiva del e della Pt_1 [...]
per quanto di ragione, sia per la frana del versante verificatasi il 29.2.2016, sia per CP_3
la situazione di pericolo per persone e cose conseguitene, sia per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'area, e per l'effetto condannarli ad eseguire le ulteriori opere
2 necessarie per il consolidamento dell'area del versante al di sopra del fabbricato e dei luoghi, - condannare il e la ciascuno per quanto di Parte_1 CP_3 ragione, ed in solido, all'accollo, finanziamento ed anticipazione delle somme ulteriori occorrenti per l'esecuzione delle dette opere, in specie nella parte eccedente il finanziamento del PEU n.73, salvo rendicontazione e riparto finale tra gli stessi, in base alle percentuali di obbligo e di responsabilità; - disporre l'accollo integrale delle spese del primo grado di giudizio alle parti soccombenti, o la compensazione delle spese di lite relative ai rapporti tra il Consorzio privato PEU n.73 e l' TE
; con vittoria di spese].
[...]
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1.-- Con citazione notificata il 30/01/2017, , in qualità di presidente Controparte_2
del , ha convenuto dinanzi al Tribunale di Campobasso il Parte_2 [...]
, l'impresa e l' , esponendo: Parte_1 CP_3 TE
- di essere proprietario dell'immobile ad uso abitativo e commerciale in , in Parte_1
catasto al foglio 42, part. 1810 sub 2 e 3, nonché presidente del PEU n. 73, beneficiario di contributo statale per la ricostruzione post sisma dell'ottobre 2002;
- che a causa di contenzioso insorto relativamente a parte del fabbricato (oggetto di devoluzione allo Stato successivamente annullata) vi erano stati ritardi nell'erogazione dei finanziamenti per la ricostruzione, ed il Comune di , nonostante il pericolo di Parte_1
crollo, aveva messo a disposizione il suolo pubblico per il cantiere solo in data 16/10/2015
a seguito di diffide della parte attrice;
- che nel corso dei lavori appaltati all'impresa il 29/02/2016 si era verificata una CP_3
frana interessante il costone a monte dell'area di cantiere, di proprietà comunale, sul quale erano state realizzate dall'ente opere di terrazzamento senza efficace sostegno del terreno, causa del crollo dei ponteggi e dell'invasione del cantiere con detriti di frana;
- che l'impresa aveva abbandonato il sito senza completare i lavori prescritti con CP_3
urgenza dal direttore dei lavori.
3 La parte attrice ha quindi chiesto di dichiarare l' obbligata TE
ad erogare le somme contabilizzate per primo e secondo SAL, stante il ritardo nei relativi pagamenti;
di accertare la responsabilità dei convenuti per la verificazione della frana del
29/02/2016 e per la conseguente situazione di pericolo, condannandoli ad eseguire le ulteriori opere necessarie per il consolidamento, il ripristino e la messa in sicurezza del versante al di sopra del fabbricato e dei luoghi, e quelle necessarie per evitare pericoli a persone e cose;
di condannare gli stessi, in solido, all'accollo, finanziamento ed anticipazione delle somme ulteriori occorrenti per l'esecuzione delle dette opere, specie per quelle eccedenti il finanziamento del PEU n. 73, salvo rendicontazione e riparto finale tra gli stessi.
Il Comune di ha chiesto il rigetto della domanda, negando l'asserito Parte_1
ritardo -avendo concesso l'area per installare il cantiere il 19/12/2014 mentre i lavori di demolizione erano stati intrapresi solo il 19/10/2015-; ha dedotto che la frana del
29/02/2016 si era verificata dopo la demolizione del fabbricato e l'inizio dei lavori di scavo per la ricostruzione;
che il fronte franoso era contenuto dalle opere di consolidamento eseguite dall'amministrazione comunale sin dalla metà degli anni '90, e che era stata l'impresa a rimuovere il muro portante del corpo di fabbrica CP_3
esistente causando il collasso delle opere di contenimento e lasciando poi il cantiere abbandonato dal novembre 2015 al febbraio 2016.
Oltre al rigetto della domanda dell'attore, il ha concluso chiedendo la condanna Pt_1
in solido delle altre parti alla rimessione in pristino delle opere di consolidamento e miglioramento naturalistico realizzate da esso convenuto nella zona poi franata.
L'appaltatrice dei lavori ha dedotto di avere messo in sicurezza l'area come CP_3
da contratto e da indicazioni del d.l., che il cantiere era stato installato ad ottobre 2015 per lungaggini nell'iter fra appaltante, ed e che nonostante i lavori eseguiti Pt_1 CP_4
non aveva ricevuto alcun compenso;
che in occasione della frana dei terrazzamenti comunali il le aveva imposto la messa in sicurezza dell'area, Parte_1
sebbene il costone franato fosse di proprietà dello stesso ente, e che solo nel marzo/aprile
2016 il d.l. aveva fatto eseguire un'indagine geologica;
ha concluso per il rigetto della
4 domanda attorea e per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto di quella del
Pt_1
L' ha eccepito il difetto di giurisdizione del TE
g.o. in favore del giudice amministrativo ed ha chiesto comunque il rigetto della domanda nei propri confronti.
Il Tribunale, con sentenza n. 696 pubblicata il 7/10/2021, non notificata, ha così deciso:
1) in parziale accoglimento della domanda, accertata la concorrente e paritaria responsabilità di parte attrice, del e della impresa nella Parte_1 CP_3
verificazione dei fatti oggetto di contenzioso (evento franoso del febbraio 2016), condanna in solido il e l' al pagamento di euro 42.688,03 Parte_1 Controparte_5
in favore di parte attrice (nei rapporti tra le parti condannate la quota pro capite ammonta quindi ad euro 21.344,01), oltre interessi come per legge;
2) per la fase di merito compensa, in ragione della metà, le spese processuali tra le indicate parti e condanna in solido il e l' al Parte_1 Controparte_5
pagamento delle spese residue in favore di parte attrice, spese che liquida in detta proporzione in euro 2.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
3) per la fase cautelare, compensa integralmente le spese processuali;
4) rigetta la domanda proposta da parte attrice contro l' TE
, in persona del l.r.p.t.;
[...]
5) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
, in persona del l.r.p.t., spese che liquida in euro TE
4.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%;
6) pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice, del
[...]
e della in misura paritaria tra loro. Parte_1 Controparte_5
2.-- Ha proposto appello il con citazione notificata il Parte_1
29/11/2021 chiedendo, in riforma integrale della suddetta sentenza, il rigetto della domanda del nei propri confronti, con dichiarazione dell'esclusiva imputabilità CP_2 dell'evento del 29/02/2016 in capo allo stesso committente ed alla condanna in CP_3
5 solido degli stessi al risarcimento dei danni causati ad esso appellante, condanna del al pagamento delle spese del procedimento ex art. 700 c.p.c., e dello stesso in CP_2
solido con la al pagamento delle spese del giudizio di merito e di ctu;
l'appellante CP_3 non ha citato in appello l' . TE
Si è costituito l'appellato in persona del Fratamico con comparsa CP_1
del 29/12/2021, chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare l'appello proposto dal e proponendo appello incidentale nei confronti dello stesso e della per Pt_1 CP_3
l'affermazione dell'esclusiva responsabilità di questi ultimi per la frana verificatasi il
29/02/2016 e per la conseguente situazione di pericolo determinatasi, nonché la condanna degli stessi ad eseguire le ulteriori opere necessarie al consolidamento dell'area del versante al di sopra del fabbricato e dei luoghi e ad anticipare le somme necessarie eccedenti il finanziamento del PEU;
ha chiesto inoltre la condanna del e della Pt_1 all'integrale pagamento delle spese processuali, o la declaratoria della CP_3
compensazione delle spese fra esso e l' CP_1 TE
.
[...]
Ha inoltre proposto tempestivamente appello incidentale la per la CP_3
declaratoria della responsabilità esclusiva del e del PEU 73 per Parte_1
gli eventi dannosi sopra descritti e la condanna degli stessi in via solidale al relativo risarcimento;
l'impresa ha chiesto inoltre la condanna del , in persona del CP_1
, al pagamento delle spese relative alla fase cautelare ex art 700 c.p.c. e la CP_2
condanna del e del al pagamento delle spese del doppio grado di Pt_1 CP_2
giudizio di merito e di ctu.
Sulle conclusioni rassegnate come sopra, disattesa l'istanza di inibitoria della sentenza di primo grado avanzata dal e dalla nonché le richieste Parte_1 CP_3
istruttorie del primo, la causa è stata riservata per la decisione con ordinanza del
15/03/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
3.-- Gli appelli principale ed incidentali sono argomentati in maniera specifica e superano, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., fondandosi (con l'eccezione
6 di cui si esporrà) su critiche motivate in termini congrui e tali da consentire l'individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. sez. un. n. 36481/2022), a tenore della quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
4.-- In mancanza di appello al riguardo, sono coperte da giudicato le decisioni relative:
- alle questioni preliminari di giurisdizione e di competenza poste in primo grado dalla
CP_3
- alla declaratoria di inammissibilità della richiesta del di condanna delle altre Pt_1
parti alla rimessione in pristino delle opere di consolidamento, in mancanza di proposizione di domanda riconvenzionale nel corpo dell'atto di costituzione: non è sorretto da alcuna censura a tale motivazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. citato, l'accenno del all'omissione da parte del primo giudice dell'“invito” rivolto da esso Pt_1
appellante alle controparti al ripristino dello stato dei luoghi antecedente agli smottamenti, così come la richiesta conclusiva di condanna delle controparti “al risarcimento dei danni arrecati”;
- all'esclusione del diritto soggettivo dell'attore di ottenere la condanna dell'
[...]
al pagamento delle rate dei SAL (non essendo il TE
Consorzio il diretto beneficiario del finanziamento, da erogarsi tramite gli enti deputati) o alla messa in sicurezza dell'area (non spettando all' il controllo dei lavori o la CP_4
manutenzione del costone franato).
Quanto alla richiesta, avanzata dal nel presente giudizio, di riforma della CP_1
propria condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore dell' , dichiarandone la compensazione: TE
7 - come rilevato da questa Corte con ordinanza dell'11-18/05/2022, l' non è stata CP_4
citata nel presente grado nè dall'appellante principale, né dallo stesso , ed in CP_1 primo grado non ricorreva un'ipotesi di litisconsorzio necessario (essendo stata ritenuta la responsabilità solidale fra le altre parti ex art. 2055 c.c., con esclusione dell' ; CP_4
- con i motivi di impugnazione non sono riproposti temi tali da comportare l'inscindibilità delle cause per la necessità di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti dei soggetti che siano stati parti del giudizio (litisconsorzio processuale in appello), dal momento che né gli altri appellanti, né il hanno CP_1 impugnato il capo relativo all'esclusione della responsabilità dell' CP_4
- ricorrendo dunque il caso regolato dall'art. 332 c.p.c., non è stata disposta la notifica dell'appello principale e di quello incidentale -ai fini della litis denuntiatio- all' CP_4 nei confronti della quale l'impugnazione era preclusa, stante l'intervenuto decorso all'epoca dell'ordinanza della Corte del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. (la sentenza essendo stata pubblicata il 7/10/2021).
5.-- Con l'appello principale del si imputa alla decisione di Parte_1
primo grado:
- l'omessa valutazione delle osservazioni alla ctu mosse dal proprio consulente e l'erronea adesione del tribunale alle conclusioni del tecnico d'ufficio;
- l'errata applicazione dell'art. 2055 comma 3 c.c. nella parte concernente la ritenuta responsabilità solidale del per la frana del 29/02/2016 in luogo di quella Pt_1
esclusiva dell'impresa esecutrice dei lavori e dell'attore;
- l'erronea compensazione integrale delle spese processuali relative alla fase cautelare in corso di causa.
A sostegno dell'appello incidentale del si sostiene: CP_1
- l'omessa e/o insufficiente motivazione circa il mancato recepimento delle valutazioni del ctu sulle lavorazioni residuali necessarie alla definitiva e totale messa in sicurezza del versante franato;
- l'erronea interpretazione della domanda e dell'oggetto del giudizio;
8 - l'erronea applicazione delle previsioni di cui all'art. 2055 c.c. nel ritenere la corresponsabilita' del PEU in relazione ai fatti di causa;
- l'ingiusta regolamentazione delle spese di giudizio.
L'appello incidentale della censura: CP_3
- l'affermazione secondo cui la demolizione della trave di fondazione in c.a. da parte di essa appaltatrice sarebbe avvenuta in violazione di un ordine di servizio del d.l.;
- la decisione di compensazione delle spese del procedimento cautelare in corso di causa, Cont in luogo dell'accollo al soccombente .
5.1-- Si analizzano i rispettivi motivi di appello proposti dalle parti, concernenti cause e responsabilità della frana del 29/02/2016.
In premessa, è infondata la doglianza del sull'omessa Parte_1
valutazione delle osservazioni del proprio consulente di parte ing. , nella parte CP_6
riguardante una serie di questioni (modalità con cui il aveva ottenuto il CP_2
finanziamento, esistenza di presunte irregolarità dell'atto costitutivo del PEU), del tutto assenti negli atti difensivi del ed estranee all'oggetto della controversia, e Pt_1
pertanto correttamente ritenute ininfluenti dal ctu ing. (cfr. la risposta Persona_1
alle osservazioni dei c.t.p. del 16/03/2020), con motivazione implicitamente fatta propria dal giudicante, non tenuto a replicare alle osservazioni puntualmente valutate e respinte dal ctu (Cass. 2022/n. 33742; 2015/n. 1815; 2024/n. 12195); si aggiunge, in ogni caso, che i quesiti posti dal primo giudice al ctu in ordine all'iter amministrativo e burocratico relativo al fabbricato in questione attenevano unicamente alle doglianze attoree sulle lungaggini nella concessione dell'area per il cantiere, addotte come causa dell'evento dannoso (esclusa dalla sentenza appellata, sul che non vi è appello).
Il tribunale, recependo la consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto la frana del febbraio
2016 dovuta a varie concause:
a) carenza di uno studio geotecnico approfondito, ritenuta imputabile al committente
, che aveva l'onere di predisporre un progetto formalmente e CP_1
sostanzialmente completo e di controllare tramite la d.l. l'esecuzione dei lavori appaltati alla nonché al Comune preposto al controllo ed al rilascio delle autorizzazioni, CP_3
9 che aveva l'obbligo di chiedere gli studi preliminari e tecnici prescritti, anche a garanzia della sicurezza della collettività;
b) demolizione della trave portante in cemento armato dell'edificio preesistente (eseguita dalla nonostante il contrario ordine del d.l.) e successivo abbandono del cantiere CP_3
da parte della stessa appaltatrice senza provvedere alla relativa messa in sicurezza;
c) inadeguatezza delle opere di contenimento del versante eseguite dal Pt_1
Sul punto a), con la citata relazione il ctu ha adeguatamente riscontrato i rilievi sia dell'ing. (c.t.p. del Fratamico, oltre che progettista e direttore dei lavori, come da CP_7
contratto di appalto in atti) che dell'ing. , circa la presenza di una “relazione CP_6 geologica” redatta dal dr. per conto del in ordine al progetto Controparte_8 Pt_1 dell'opera, ed ha precisato che la carenza riscontrata riguarda non già una “relazione”, ma uno “studio geotecnico” approfondito [cfr. la relazione del ctu del 16/02/2020 pagg. 18-
21], in presenza del quale si sarebbero effettuati i necessari saggi sulle opere di sostegno esistenti (non idonee); ha aggiunto che solo dopo la frana del 29/02/2016 è stato acquisito lo studio necessario, sulla scorta del quale si è predisposta la messa in sicurezza dell'area.
Neppure può escludere gli oneri di controllo gravanti sul ricordati dal tribunale la Pt_1 presenza, menzionata con l'appello, del soggetto responsabile del procedimento di nomina del committente.
In ordine al punto b), riguardante la demolizione da parte dell'appaltatrice CP_3
della preesistente trave portante in c.a., il primo giudice ha richiamato le valutazioni della citata relazione del ctu del 16/02/2020, pagg. 22-23, secondo cui la aveva Parte_3
imprudentemente e negligentemente proceduto a tanto malgrado l'ordine di servizio del direttore dei lavori ing. datato 5/01/2016, che ordinava di sospendere la CP_7
demolizione della trave (la quale contribuiva unitamente alle opere pubbliche di contenimento a contrastare la spinta del versante): a distanza di circa 40 giorni si era infatti verificato lo smottamento del versante, interessato da un sistema complesso di opere a sostegno della scarpata.
La con le osservazioni del proprio c.t.p. geom. , aveva CP_3 Persona_2
invitato il ctu ad allegare l'ordine di servizio del d.l. menzionato dal ctu: in riscontro,
10 questi aveva prodotto nota datata 5/01/2016 rivolta alla stessa d alla subappaltatrice CP_3
ditta Di Stefano, con cui il d.l. faceva presente che la rimozione della trave era stata sospesa su sua indicazione per motivi di sicurezza, ed avrebbe dovuto eseguirsi dopo la realizzazione delle opere di contenimento in c.a. a ridosso della parete in pietrame in corrispondenza del gradone dell'edificio demolito;
in questa sede, si contesta che tale nota consista in un ordine di servizio e che la stessa sia pervenuta alla società appaltatrice, in mancanza della relativa ricevuta di ritorno, e si sottolinea la mancata prova dell'esatta data della demolizione.
Va rilevato in proposito che, in ogni caso, la non nega di avere proceduto alla CP_3
rimozione della trave -non eseguita dalla ditta subappaltatrice che l'aveva preceduta nello svolgimento dei lavori-, né mette in discussione l'apporto della stessa al sostegno del fronte poi franato: si rammenta che “rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso” (Cass. n. 5144 del 26/02/2020; Cass. 2016/n.23665; Cass.
2002/n.1154; Cass. 2000/n. 783); la suddetta responsabilità della parte appaltatrice è esclusa solo se il committente o il direttore dei lavori, avvertiti degli errori di progetto, insistano perché il progetto venga eseguito senza modifiche, ovvero se l'appaltatore, per espressa previsione contrattuale, debba agire come nudus minister del committente, circostanze tutte non ricorrenti nella fattispecie.
Sul punto c), la relazione del ctu del 16/02/2020 richiamata dal tribunale, ed il relativo corredo fotografico relativo al periodo anteriore alla frana, evidenziano le opere pubbliche realizzate in tempi diversi dal : la parete di scavo pressoché Parte_1
verticale sotto la gradonata in c.a. su micropali (questi ultimi non immersi sufficientemente nella roccia, in quanto in parte collocati nel terreno di riporto, lavorando come pilastri sotto il carico delle gradonate), il muro in c.a., le gabbionate realizzate successivamente e le opere di ingegneria naturalistica.
11 La foto a pag. 25 della relazione, concernente la situazione “post frana” all'epoca della proposizione del giudizio, mostra: il crollo della gradonata sui micropali, che si sono piegati;
il collasso del muro in c.a. soggetto a movimento rotazionale di ribaltamento dei pannelli;
la deformazione delle gabbionate;
la deformazione e rottura delle palizzate in legno.
Il tribunale ha dato atto che secondo il ctu le opere di sostegno presenti sul versante non erano idonee a contenerlo se non con l'ausilio dell'edificio adiacente, che si contrapponeva in maniera significativa alla spinta del terreno, collaborando con la gradonata su micropali.
Come inoltre osservato dalla ctu, l'intervento di ingegneria naturalistica realizzato dal nel 2011 ha alterato il normale deflusso delle acque, senza che tale intervento Pt_1
fosse stato preceduto da approfonditi studi di natura geotecnica sui versanti, la cui mancata esecuzione non ha consentito di rilevare la pericolosità del sito.
Il oppone l'adeguatezza dei propri interventi, sostenendo che gli stessi dovessero Pt_1 essere necessariamente “integrati con la situazione preesistente del sito nel quale il fabbricato, poi demolito per la ricostruzione, insisteva tra altri due stabili”, in modo da garantire stabilità sinergica con i restanti manufatti già in essere, stabilità protrattasi nonostante i vari eventi di carattere tellurico e meteorologico.
L'argomentazione non è condivisibile: gli interventi descritti si sono sovrapposti nel tempo, in quanto non risolutivi -come ad esempio rilevato dal tecnico, la gradonata su micropali risulta costruita in un secondo momento, con tutta probabilità in quanto il muro preesistente in c.a. (successivamente ribaltato) dava segni di cedimento-, ed anche in considerazione di tanto la sentenza ha convenuto con il ctu nel senso che “una adeguata opera di consolidamento deve essere tale da “mantenere” un versante potenzialmente franoso senza contare sulla collaborazione strutturale di opere limitrofe”.
5.2-- Le parti appellanti criticano, ad opposti fini, l'applicazione da parte del tribunale del principio di cui all'art. 2055, co.3, c.c., in base al quale la sentenza impugnata ha ritenuto tutte le parti -fatta eccezione per l' corresponsabili in solido in TE
12 pari misura del fatto dannoso, non essendo emersa con ragionevole certezza la misura della colpa di ciascuna.
La decisione, per quanto riguarda la responsabilità del e dell'appaltatrice, è Pt_1
conforme alle risultanze istruttorie sopra riesaminate, nonché alla norma applicata, che secondo la costante giurisprudenza richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna, ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (viene citata dal tribunale Cass. Sez.
2 - n.
18289 del 03/09/2020, specificamente in tema di appalto).
La suddetta motivazione deve rettificarsi unicamente in riferimento alla posizione dell'appellante incidentale , nei confronti del quale, in quanto danneggiato, CP_1
trovano applicazione gli artt. 2056 e 1227, co.1, c.c., come rilevabile anche d'ufficio (fatto colposo del creditore che abbia concorso a cagionare il danno, con conseguente diminuzione del risarcimento in ragione di gravità della colpa e delle conseguenze derivate).
5.3.-- Il impugna la quantificazione del risarcimento riconosciutogli dal CP_1
tribunale, che, in riferimento alla domanda attorea di condanna dei convenuti alla messa in sicurezza dell'area, ha dato atto dell'avvenuta esecuzione in corso di causa dei lavori necessari, come accertato (sulla scorta dell'ultima verifica dello stato dei luoghi effettuata dal ctu con relazione integrativa del 2/03/2021) dall'ordinanza che ha definito il subprocedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato dall'attore, l'immobile essendo stato ricostruito -verosimilmente, con i fondi del finanziamento del ed il rischio di frana CP_1
superato.
Il primo giudice ha quindi accolto la richiesta del di risarcimento danni e/o di CP_2
accollo delle spese occorrenti per le opere, quantificata in € 42.688,03 (tenuto conto dell'importo computato dal ctu in € 64.032,05 parametrato all'effettivo danno subito, detratta la quota di danno ascrivibile alla stessa parte attrice) che ha posto a carico del e della in solido, e nei rapporti fra le parti per la quota di € 21.344,01 Pt_1 CP_3
ciascuna.
13 La sentenza ha invece escluso che l'attore avesse diritto al risarcimento delle ulteriori opere suggerite dal ctu, non rientranti nel progetto finanziato e finalizzate al totale e definitivo ripristino del versante, in quanto ritenute esulanti dall'oggetto della causa - concernente il superamento della situazione di stallo successiva alla frana, la messa in sicurezza del cantiere e la ripresa delle lavorazioni-.
L'appellante incidentale assume l'omessa e/o insufficiente motivazione circa il mancato recepimento delle valutazioni del ctu sulle lavorazioni residuali necessarie alla definitiva e totale messa in sicurezza del versante franato, nonché l'erronea interpretazione della domanda e dell'oggetto del giudizio.
Il motivo non merita accoglimento, non essendo ravvisabile dalla lettura degli atti del primo grado alcun travisamento, da parte del giudice, della domanda proposta.
Il ctu ha calcolato (ai soli fini di quantificazione del danno subito dall'attore) la somma di
€ 64.032,05 corrispondente al costo del ripristino del versante così come era prima della frana;
ha invece quantificato in € 251.910,10 le opere complessive necessarie alla definitiva sistemazione del versante, specificando che esse avrebbero comportato una situazione migliorativa rispetto a quella pre-frana e che alcuni di tali interventi erano previsti nell'originario finanziamento (il progetto essendo finanziato per € 689.281,73 di cui poco più di € 100.000,00 a carico dei privati).
Tenuto conto delle osservazioni del c.t.p. dell'attore, il ctu ha poi ritenuto congrua la spesa
(pari ad € 40.000,00) per la realizzazione di una palificata in c.a. al piede del fabbricato confinante, a difesa dello stesso -lavoro originariamente non finanziato ed inserito in progetto di variante, come riferito dal c.t.p. e d.l. ing. CP_7
Il primo giudice, motivando esaustivamente al riguardo, ha ritenuto le lavorazioni finalizzate al totale e definitivo ripristino del versante esulanti dall'odierno contenzioso, sorto per risolvere la situazione di stallo verificatasi in cantiere dopo la frana (e quindi per ottenerne la messa in sicurezza e la ripresa delle lavorazioni), situazione contingente superata dalle opere poste in essere nel corso del giudizio.
Di conseguenza, il tribunale ha condivisibilmente accolto la richiesta di risarcimento danni e/o di accollo delle spese relative a tali opere di messa in sicurezza limitatamente
14 all'importo parametrato dal ctu al danno causato dalla frana (€ 64.032,05), tenuto conto altresì -al fine di evitare indebite locupletazioni- di quanto precisato dal ctu circa l'inclusione di parte degli interventi di messa in sicurezza nell'originario finanziamento.
5.4-- Le spese giudiziali di primo grado
La regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, quanto al merito, è conseguente alla soluzione qui confermata di parziale accoglimento della domanda, così come risulta giustificata l'imposizione delle spese di ctu a carico delle parti in quote uguali -con esclusone dell' TE
Merita invece accoglimento l'appello del quanto alla decisione di CP_1
compensazione fra le parti delle spese del subprocedimento ex art. 700 c.p.c., definito con ordinanza del 29/03/2021 di declaratoria di cessazione della materia del contendere: secondo il principio della cd. “soccombenza virtuale”, in base al quale, in caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai fini della regolamentazione delle spese va verificato se la domanda proposta avrebbe dovuto essere accolta o rigettata (v.
Cass.11/01/2006 n.271; Cass. 02/08/2004, n. 14775), va tenuto conto che nel caso, come si legge nella motivazione del provvedimento in questione, è stato ravvisato dal primo giudice il requisito del fumus boni juris, e che quello del periculum in mora è stato ritenuto non più attuale per effetto dei lavori eseguiti su incarico conferito dall'attore ad altra impresa.
In riforma sul punto della decisione impugnata, il e la Parte_1 CP_3
sono tenuti pertanto in solido a rimborsare al , nella qualità, le spese del CP_2
procedimento cautelare liquidate in base al D.M. n. 55/2014, parametri medi commisurati al valore della controversia ed all'attività espletata.
6.-- L'accoglimento dell'appello del solo in minima parte giustifica la CP_1
condanna solidale delle controparti al pagamento in favore dello stesso della quota di un quinto delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in dispositivo in base al
D.M. n. 147/2022, parametri medi in riferimento al valore della causa, con declaratoria di compensazione fra le parti della quota residua.
15 A norma dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002, l'integrale rigetto delle rispettive impugnazioni comporta l'attestazione di sussistenza a carico del Parte_1
e della dei presupposti per il versamento di un importo a titolo di contributo CP_3
unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del comma 1-bis.
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P. Q. M.
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La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 696 emessa il 7/10/2021 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, proposto con citazione notificata il 29/11/2021 dal , in persona del sindaco p.t., nei Parte_1
confronti del numero 73, in persona del presidente , CP_1 Controparte_2
e della in persona del l.r.p.t., nonchè sugli appelli proposti dagli appellati in via CP_3
incidentale, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto dal , in CP_1 persona del , e per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia appellata, CP_2
condanna in solido il e la a rimborsare al le Parte_1 CP_3 CP_1
spese del procedimento cautelare svolto in primo grado in corso di causa, liquidate in €
4.390,00 oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
2) rigetta nel resto gli appelli principale ed incidentali;
3) condanna in solido il e la a rimborsare al Parte_1 CP_3 CP_1
, in persona del suddetto , la quota di un quinto delle spese del presente
[...] CP_2
grado di giudizio, che liquida per tale quota in € 155,00 per esborsi ed in € 1.998,00 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario nella percentuale del 15%, Iva e Cpa come per legge, dichiarando compensata fra le parti la quota residua;
5) dà atto della ricorrenza, nei confronti dell'appellante principale e della dei CP_3 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 30 gennaio 2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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