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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14557/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/12/2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesco Caressa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. ), C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Micol Salogni presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (C.F. ) nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], cittadina italiana
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
19/12/2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1 La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ai genitori con collocazione CP_1 principale presso la ORa Pt_1
2 La casa coniugale sita in Grezzago (Mi), via Sicilia n. 9, specificato quanto indicato e pattuito infra, continuerà ad essere abitata dalla ORa unitamente alla minore Pt_1 [...]
. CP_1
3 Il OR verserà alla ORa mediante bonifico bancario alla stessa intestato, CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 300,00, CP_1 importo che sarà versato mediante bonifico bancario, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, prima rivalutazione novembre 2025.
4 Il OR terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia CP_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'Appello di Milano, qui di seguito integralmente riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5 Le detrazioni fiscali e gli altri costi specifici detraibili fiscalmente relativi alla figlia CP_1 saranno di competenza di entrambi i genitori al 50% ciascuno o proporzionalmente alla spesa effettivamente sostenuta. A tal fine, ove occorra, i genitori faranno inserire nei documenti di spesa il codice fiscale della figlia.
6 Gli assegni familiari o l'assegno unico o indennità ad essi equiparati o similari, nonché eventuali bonus saranno di competenza esclusiva della ORa e quindi in favore della Pt_1 stessa in misura del 100%. A tal fine, la sig.ra provvederà ad inoltrare la relativa Pt_1 richiesta all'Ente erogante dichiarando sin d'ora il sig. di rinunziare alla propria CP_1 quota parte.
7 Il OR potrà vedere a week end alternati dal venerdì dopo la scuola alla CP_1 CP_1 domenica sera dopo cena e, entro le ore 21:00, la bimba verrà riaccompagnata presso la madre.
Nella settimana in cui il padre non trascorrerà il week end con la bimba, quest'ultima trascorrerà con lui due pomeriggi infrasettimanali dalla fine della scuola fino a dopo cena
(orientativamente il martedì e il giovedì) e, entro le ore 21:00, la bimba verrà riaccompagnata presso la madre e/o presso i nonni materni. Nella settimana in cui il padre terrà con sè la bimba nel week end, quest'ultima trascorrerà con lui un pomeriggio infrasettimanale
(orientativamente il mercoledì), dalla fine della scuola fino a dopo cena e, entro le ore 21:00, la bimba verrà riaccompagnata presso la madre e/o presso i nonni materni.
Il padre potrà tenere con sé anche 2 settimane consecutive durante le vacanze estive CP_1
(identificate come il periodo delle vacanze scolastiche) concordando con la ORa Pt_1 entro il 30 marzo di ogni anno il relativo periodo e l'eventuale località di soggiorno.
Resteranno ferme le modalità di visita settimanale nel periodo in cui non si troverà in CP_1 vacanza.
Le parti danno atto che per l'anno 2024, ha trascorso la mattina e il pranzo di Natale CP_1 con la mamma la quale ha poi accompagnato la figlia presso il padre per l'ora di cena. CP_1 ha dormito dal padre e ha trascorso con lo stesso il giorno di Santo Stefano. Il presente principio varrà ad anni alterni e, pertanto, a partire dal presente anno (2025) il pranzo di Natale verrà trascorso da con il papà il quale accompagnerà per l'ora di cena la figlia presso CP_1 la madre.
Il giorno di Pasqua e Pasquetta verrà trascorsi da con i genitori ad anni alterni. Per CP_1 questo primo anno trascorrerà la Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il CP_1 padre.
I restanti periodi festivi (identificati sempre come il periodo delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali) verranno trascorsi da per metà con ciascuno dei genitori. CP_1
Auspicando un buon rapporto tra i genitori e la collaborazione futura tra gli stessi, il compleanno di potrà eventualmente essere festeggiato dai ricorrenti insieme alla figlia. CP_1
È sempre fatto salvo ogni diverso e migliore accordo preso dai genitori nell'interesse primario della minore.
8 I ORi e danno sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e Pt_1 CP_1 della carta di identità valida anche per l'espatrio nell'interesse della minore . Controparte_1 PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9 In relazione alla casa famigliare sita in Grezzago (Mi), via Sicilia n. 9, già lasciata dal OR
, essa continuerà ad essere abitazione della ORa unitamente Parte_2 Parte_1 alla minore . Controparte_1
10 Si da atto, in particolare, che in data 13 dicembre 2024, con atto a firma del notaio
[...] con studio in Bergamo via Guglielmo Mattioli 14/d, le parti hanno Persona_1 regolato i loro rapporti patrimoniali relativi all'immobile sito nel Comune di Grezzago (Mi), via Sicilia n. 9 e al mutuo cointestato che gravava sullo stesso.
11 Il OR ha ceduto definitivamente alla ORa la propria quota di proprietà CP_1 Pt_1 dell'immobile sopra indicato, pari ad ½, comprendente tutti i connessi diritti, gli accessori e le pertinenze.
12 A titolo di compenso per la cessione della predetta quota la ORa si è fatta Parte_1 interamente carico del mutuo originario cointestato gravante sull'immobile e contratto con l'Istituto CHEBANCA!, procedendo in data 13/12/2024 ad estinguerlo integralmente, grazie a nuovo mutuo contratto con di cui in premessa. Operati poi tra le parti i vari CP_2 conguagli nei rapporti dare/avere, è stato altresì versato al OR l'importo di € CP_1
7.070,00 (settemilasettanta/00), il tutto come compiutamente indicato nell'atto notarile richiamato a firma del Notaio con studio in Bergamo via Persona_1
Guglielmo Mattioli 14/d.
13 Tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili presenti nella predetta casa acquistati dalla ORa on l'aiuto dei propri genitori resteranno di proprietà esclusiva della stessa, con rinuncia Pt_1 da parte del OR ad ogni diritto sulla proprietà dei mobili stessi. Il OR Parte_2
da atto di aver già asportato dall'immobile gli effetti personali ed ogni ulteriore CP_1 bene di sua proprietà.
14 Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'una dall'altro per ogni ragione, causa o titolo. Pers
15 Da ultimo si specifica che gli animali di compagnia denominati (intestato al OR
) e (intestata alla ORa , resteranno nell'interesse primario di CP_1 CP_3 Pt_1
presso l'immobile di Grezzago, via Sicilia n. 9. CP_1
Le spese relative al cibo di entrambi gli animali saranno a carico sia del OR che CP_1 dalla ORa Le parti sosteranno i costi per l'acquisto del predetto cibo con alternanza Pt_1 mensile. Pers Le spese veterinarie relative a saranno sempre a carico del OR , mentre le CP_1 spese veterinarie relative a saranno sempre a carico della ORa CP_3 Pt_1
16 Le spese legali, in accordo tra le parti, integralmente compensate tra le stesse
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato