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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9531 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3808/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa CA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3808/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Eugenio Targa e
SI UP, giusta procura in atti;
opponente contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 opposta contumace
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atto di citazione in opposizione e nella memoria ex art. 171 ter
n.2) c.p.c. In via preliminare: accertata l'incompetenza del Tribunale di Milano nell'emissione del provvedimento monitorio opposto n. 16557/24 DI e
40318/24 RG, per tutte le ragioni addotte, dichiararsi l'incompetenza del medesimo e dunque la competenza del Tribunale di Vicenza, quale Foro dei
pagina 1 di 7 convenuti o comunque del luogo in cui le obbligazioni contrattuali sono sorte o dovevano essere eseguite, anche ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., con ogni consequenziale declaratoria di rito;
Nel merito ed in via principale: per tutte le causali di cui in narrativa, revocare e, o annullare il decreto ingiuntivo
n.16557/2024 DI e 40318/24 RG, emesso dal Tribunale di Milano in data
05.12.2024 e notificato all'opponente in data 10.12.2024, siccome la pretesa creditoria colà avanzata risulta infondata, sia in fatto che in diritto, per tutte le argomentazioni svolte e comprovate in atti, in ordine al manifesto e grave inadempimento contrattuale posto in essere dall'ingiungente, Parte_1
, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c.,
[...] nonché in forza della compensazione anche parziale da eseguirsi tra la pretesa azionata in sede monitoria ed i costi sostenuti dalla a Parte_2 causa esclusiva dell'inadempimento altrui, in ossequio al disposto degli artt.
1241 e 1243 c.c., detratto in ogni caso l'importo delle fatture numeri 1750 e
1751 dell'ingiungente, mai trasmesse a mezzo della piattaforma SDI. In ogni caso: Ci si oppone, nella maniera più strenua all'eventuale concessione anche parziale di provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648
c.p.c., risultando il medesimo palesemente privo di efficacia, nullo e, o annullabile per tutti i motivi esposti anche in via preliminare e comunque la difesa sin da subito approntata, basata su prova scritta. Competenze e spese di lite interamente rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_2 dell'avvenuta esecuzione in favore di di servizi informatici, Controparte_1 ha instato per la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di € 35.050,40, a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre agli interessi e alle spese di lite.
pagina 2 di 7 Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società chiedendone la revoca. Al Controparte_1 riguardo, parte opponente ha, in sintesi, dedotto: a) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Vicenza, luogo ove l'opponente ha la sua sede legale, ove è sorto il contratto e ove avrebbe dovuto eseguirsi la prestazione;
b) l'inesatto adempimento della convenuta opposta, atteso che i software forniti dall'opposta “presentavano gravi anomalie”, tali da renderli inutilizzabili, come peraltro contestato già con la missiva del 21.6.2023; c) che, conseguentemente, l'opponente aveva comunicato all'odierna opposta, con missiva del 10.10.2023, la propria volontà di “disdire” tutti “i programmi installati”; d) che il piano di rientro prodotto dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era stato sottoscritto dall'opponente a seguito della promessa di di CP_2 ripristinare le funzionalità dei programmi software forniti, promessa tuttavia rimasta inadempiuta;
e) che, in ogni caso, le fatture n. 1750 e n. 1751 del
31.12.2023, recanti il complessivo importo di € 2.449,29, non risultavano neppure trasmesse all'opponente mediante la piattaforma di interscambio
SDI.
pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita, Controparte_2 rimanendo contumace.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata discussa oralmente all'odierna udienza dal difensore dell'opponente e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo pagina 3 di 7 di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del giudice adito, osserva il Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente (convenuta in senso sostanziale) non risulta completa, non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del
Tribunale adito con riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1° comma, ultima parte, c.p.c., (relativo alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”), di guisa che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (v. tra molte Cass. n. 20597/2018: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento
e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile
d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”).
Ciò posto, rileva il Tribunale che l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Va, in primo luogo, osservato che l'esistenza del rapporto contrattuale inter partes non è stata contestata dall'opponente, la quale ha, invece, eccepito l'inadempimento della convenuta opposta, la quale le avrebbe fornito dei software –deputati, rispettivamente, alla elaborazione delle buste paga ed alla gestione della contabilità dello studio – assolutamente inadatti alle pagina 4 di 7 esigenze prospettate all'opposta in sede contrattuale e, dunque, inutilizzabili. In particolare, parte opponente ha depositato con l'atto di citazione le missive di contestazione inviate alla convenuta opposta a decorrere dal mese di giugno del 2023 e, dunque, ben prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Risulta, inoltre, dall'esame delle medesime missive sopra citate, che, sempre in considerazione dell'inadeguatezza dei software forniti dall'opposta,
l'opponente aveva comunicato alla controparte la propria volontà di “disdire”
– rectius recedere - dapprima dal contratto avente ad oggetto il software di elaborazione delle buste paga in data 21.6.2023 e, successivamente, da tutti i rapporti contrattuali in essere in data 10.10.2023, reiterando poi le medesime contestazioni anche con le successive missive del 23.11.2023,
28.11.2023, 19.4.2024 e 28.5.2024.
Giova, a questo punto, ricordare il noto insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass. sez. un. n. 13533/2001).
pagina 5 di 7 Facendo applicazione al caso di specie del principio di diritto sopra richiamato, deve osservarsi che, a fronte delle contestazioni di inadempimento dell'opponente, – rimasta contumace nel CP_2 presente giudizio – non ha fornito la prova del proprio esatto adempimento.
A ciò si aggiunga, in senso invero dirimente che, rispetto alla manifestata volontà dell'odierna opponente di recedere dai contratti in essere, non sono stati addotti, dalla convenuta opposta, elementi fattuali idonei a far ritenere come comunque sussistente il diritto di quest'ultima di conseguire i corrispettivi pretesi con il ricorso monitorio, peraltro tutti relativi a servizi in abbonamento richiesti con fatture emesse in epoca successiva rispetto al recesso dell'opponente.
Né, infine, a diverse conclusioni potrebbe addivenirsi in relazione al piano di rientro datato 8.6.2023 depositato dall'opposta in monitorio e menzionato dall'opponente nel proprio atto di citazione, avendo esso ad oggetto fatture diverse rispetto a quelle poste a fondamento della domanda monitoria.
Pertanto, per tutto quanto detto, stante il mancato assolvimento da parte dell'opposta dell'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito preteso, la domanda di esatto adempimento dalla stessa avanzata in monitorio va rigettata.
Le considerazioni che precedono risultano decisive per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e determinano l'assorbimento delle ulteriori eccezioni pure sollevate dall'opponente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa e all'attività processuale effettivamente svolta dall'opponente, seguono la soccombenza della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed pagina 6 di 7 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 3.250,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 10 dicembre 2025 la Giudice
CA AN
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa CA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3808/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Eugenio Targa e
SI UP, giusta procura in atti;
opponente contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 opposta contumace
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atto di citazione in opposizione e nella memoria ex art. 171 ter
n.2) c.p.c. In via preliminare: accertata l'incompetenza del Tribunale di Milano nell'emissione del provvedimento monitorio opposto n. 16557/24 DI e
40318/24 RG, per tutte le ragioni addotte, dichiararsi l'incompetenza del medesimo e dunque la competenza del Tribunale di Vicenza, quale Foro dei
pagina 1 di 7 convenuti o comunque del luogo in cui le obbligazioni contrattuali sono sorte o dovevano essere eseguite, anche ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., con ogni consequenziale declaratoria di rito;
Nel merito ed in via principale: per tutte le causali di cui in narrativa, revocare e, o annullare il decreto ingiuntivo
n.16557/2024 DI e 40318/24 RG, emesso dal Tribunale di Milano in data
05.12.2024 e notificato all'opponente in data 10.12.2024, siccome la pretesa creditoria colà avanzata risulta infondata, sia in fatto che in diritto, per tutte le argomentazioni svolte e comprovate in atti, in ordine al manifesto e grave inadempimento contrattuale posto in essere dall'ingiungente, Parte_1
, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c.,
[...] nonché in forza della compensazione anche parziale da eseguirsi tra la pretesa azionata in sede monitoria ed i costi sostenuti dalla a Parte_2 causa esclusiva dell'inadempimento altrui, in ossequio al disposto degli artt.
1241 e 1243 c.c., detratto in ogni caso l'importo delle fatture numeri 1750 e
1751 dell'ingiungente, mai trasmesse a mezzo della piattaforma SDI. In ogni caso: Ci si oppone, nella maniera più strenua all'eventuale concessione anche parziale di provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648
c.p.c., risultando il medesimo palesemente privo di efficacia, nullo e, o annullabile per tutti i motivi esposti anche in via preliminare e comunque la difesa sin da subito approntata, basata su prova scritta. Competenze e spese di lite interamente rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_2 dell'avvenuta esecuzione in favore di di servizi informatici, Controparte_1 ha instato per la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di € 35.050,40, a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre agli interessi e alle spese di lite.
pagina 2 di 7 Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società chiedendone la revoca. Al Controparte_1 riguardo, parte opponente ha, in sintesi, dedotto: a) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Vicenza, luogo ove l'opponente ha la sua sede legale, ove è sorto il contratto e ove avrebbe dovuto eseguirsi la prestazione;
b) l'inesatto adempimento della convenuta opposta, atteso che i software forniti dall'opposta “presentavano gravi anomalie”, tali da renderli inutilizzabili, come peraltro contestato già con la missiva del 21.6.2023; c) che, conseguentemente, l'opponente aveva comunicato all'odierna opposta, con missiva del 10.10.2023, la propria volontà di “disdire” tutti “i programmi installati”; d) che il piano di rientro prodotto dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era stato sottoscritto dall'opponente a seguito della promessa di di CP_2 ripristinare le funzionalità dei programmi software forniti, promessa tuttavia rimasta inadempiuta;
e) che, in ogni caso, le fatture n. 1750 e n. 1751 del
31.12.2023, recanti il complessivo importo di € 2.449,29, non risultavano neppure trasmesse all'opponente mediante la piattaforma di interscambio
SDI.
pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita, Controparte_2 rimanendo contumace.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata discussa oralmente all'odierna udienza dal difensore dell'opponente e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
Tutto ciò premesso, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo pagina 3 di 7 di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del giudice adito, osserva il Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente (convenuta in senso sostanziale) non risulta completa, non avendo essa contestato tempestivamente la competenza del
Tribunale adito con riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1° comma, ultima parte, c.p.c., (relativo alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”), di guisa che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (v. tra molte Cass. n. 20597/2018: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento
e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile
d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”).
Ciò posto, rileva il Tribunale che l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Va, in primo luogo, osservato che l'esistenza del rapporto contrattuale inter partes non è stata contestata dall'opponente, la quale ha, invece, eccepito l'inadempimento della convenuta opposta, la quale le avrebbe fornito dei software –deputati, rispettivamente, alla elaborazione delle buste paga ed alla gestione della contabilità dello studio – assolutamente inadatti alle pagina 4 di 7 esigenze prospettate all'opposta in sede contrattuale e, dunque, inutilizzabili. In particolare, parte opponente ha depositato con l'atto di citazione le missive di contestazione inviate alla convenuta opposta a decorrere dal mese di giugno del 2023 e, dunque, ben prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Risulta, inoltre, dall'esame delle medesime missive sopra citate, che, sempre in considerazione dell'inadeguatezza dei software forniti dall'opposta,
l'opponente aveva comunicato alla controparte la propria volontà di “disdire”
– rectius recedere - dapprima dal contratto avente ad oggetto il software di elaborazione delle buste paga in data 21.6.2023 e, successivamente, da tutti i rapporti contrattuali in essere in data 10.10.2023, reiterando poi le medesime contestazioni anche con le successive missive del 23.11.2023,
28.11.2023, 19.4.2024 e 28.5.2024.
Giova, a questo punto, ricordare il noto insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass. sez. un. n. 13533/2001).
pagina 5 di 7 Facendo applicazione al caso di specie del principio di diritto sopra richiamato, deve osservarsi che, a fronte delle contestazioni di inadempimento dell'opponente, – rimasta contumace nel CP_2 presente giudizio – non ha fornito la prova del proprio esatto adempimento.
A ciò si aggiunga, in senso invero dirimente che, rispetto alla manifestata volontà dell'odierna opponente di recedere dai contratti in essere, non sono stati addotti, dalla convenuta opposta, elementi fattuali idonei a far ritenere come comunque sussistente il diritto di quest'ultima di conseguire i corrispettivi pretesi con il ricorso monitorio, peraltro tutti relativi a servizi in abbonamento richiesti con fatture emesse in epoca successiva rispetto al recesso dell'opponente.
Né, infine, a diverse conclusioni potrebbe addivenirsi in relazione al piano di rientro datato 8.6.2023 depositato dall'opposta in monitorio e menzionato dall'opponente nel proprio atto di citazione, avendo esso ad oggetto fatture diverse rispetto a quelle poste a fondamento della domanda monitoria.
Pertanto, per tutto quanto detto, stante il mancato assolvimento da parte dell'opposta dell'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito preteso, la domanda di esatto adempimento dalla stessa avanzata in monitorio va rigettata.
Le considerazioni che precedono risultano decisive per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e determinano l'assorbimento delle ulteriori eccezioni pure sollevate dall'opponente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa e all'attività processuale effettivamente svolta dall'opponente, seguono la soccombenza della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed pagina 6 di 7 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 3.250,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 10 dicembre 2025 la Giudice
CA AN
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