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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/10/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1552 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1980, rappresentata e difesa dall'avvocato Ludovica DALLA COSTA e dall'avvocato Alessandra TOLDO
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/11/1980, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia MACRI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IGnori e in data Controparte_1 Parte_1
10.6.2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Velo d'Astico (VI), n. 3, parte II, serie A Anno 2006
2. Ordinarsi all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Velo d'Astico (VI) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nell'atto di matrimonio.
3. Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 Per_2
collocamento presso la madre, con esercizio congiunto della potestà
genitoriale nel senso che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4. Quanto alla figlia già maggiorenne, sarà libera di decidere con quale Per_3
genitore risiedere.
5. I genitori concordano fin d'ora che i figli minori, e , vista la loro Per_2 Per_1
età (15 anni e 16 anni) possano decidere liberamente le modalità di visita con il padre.
6. ll IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento ordinario dei tre figli, un assegno mensile pari a complessivi
2 euro 500,00 (euro 200,00 per , euro 200,00 per ed euro 100,00 Per_2 Per_1
per che lavora ma non è completamente economicamente Per_3
autosufficiente), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FAMIGLIE,
da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie che la IG.ra comunicherà. Pt_1
7. L'Assegno Unico per i figli verrà percepito e goduto in favore della IG.ra nella misura del 100%, mentre le detrazioni per i figli verranno Parte_1
attribuite a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
8. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, così come individuate e disciplinate nel Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza, che s'intende qui integralmente riportato.
9. La casa coniugale, sita in Valdastico (VI), via Santa Caterina n. 22, verrà
assegnata alla IG.ra e verrà rilasciata nel momento in cui Parte_1
l'ultimo figlio diventerà economicamente autosufficiente, con obbligo di provvedere in proprio agli incombenti relativi alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della medesima.
10. La IG.ra provvederà ad intestare a suo nome tutte le utenze Pt_1
domestiche (luce, gas e acqua) dell'immobile di Valdastico (VI), via Santa
Caterina n. 22, corrispondendo in proprio e nella misura del 100% i relativi costi.
11. Nulla in ordine al mantenimento dei coniugi essendo entrambi
3 economicamente autosufficienti.
12. I coniugi dichiarano di avere definito con separato accordo tutti gli altri propri rapporti economici. Essi dichiarano inoltre di non avere altre pretese economiche da rivolgersi reciprocamente a nessun titolo.
13. Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VELO D'ASTICO
(VI) in data 10/06/2006.
All'esito dell'udienza del 11/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 13/07/2015 e la data di
4 deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei due figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1
5 mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_3
somma mensile di euro 100,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Valdastico (VI), via Santa Caterina n. 22 in favore di Parte_1
quale genitore convivente con i figli;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in VELO D'ASTICO (VI) il 10/06/2006 Parte_1 Controparte_1
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
6 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VELO D'ASTICO (vi) al n.
3, parte II, serie A, anno 2006;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 30.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1552 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/12/1980, rappresentata e difesa dall'avvocato Ludovica DALLA COSTA e dall'avvocato Alessandra TOLDO
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/11/1980, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia MACRI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IGnori e in data Controparte_1 Parte_1
10.6.2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Velo d'Astico (VI), n. 3, parte II, serie A Anno 2006
2. Ordinarsi all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Velo d'Astico (VI) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nell'atto di matrimonio.
3. Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 Per_2
collocamento presso la madre, con esercizio congiunto della potestà
genitoriale nel senso che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4. Quanto alla figlia già maggiorenne, sarà libera di decidere con quale Per_3
genitore risiedere.
5. I genitori concordano fin d'ora che i figli minori, e , vista la loro Per_2 Per_1
età (15 anni e 16 anni) possano decidere liberamente le modalità di visita con il padre.
6. ll IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento ordinario dei tre figli, un assegno mensile pari a complessivi
2 euro 500,00 (euro 200,00 per , euro 200,00 per ed euro 100,00 Per_2 Per_1
per che lavora ma non è completamente economicamente Per_3
autosufficiente), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FAMIGLIE,
da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie che la IG.ra comunicherà. Pt_1
7. L'Assegno Unico per i figli verrà percepito e goduto in favore della IG.ra nella misura del 100%, mentre le detrazioni per i figli verranno Parte_1
attribuite a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
8. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli, così come individuate e disciplinate nel Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza, che s'intende qui integralmente riportato.
9. La casa coniugale, sita in Valdastico (VI), via Santa Caterina n. 22, verrà
assegnata alla IG.ra e verrà rilasciata nel momento in cui Parte_1
l'ultimo figlio diventerà economicamente autosufficiente, con obbligo di provvedere in proprio agli incombenti relativi alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della medesima.
10. La IG.ra provvederà ad intestare a suo nome tutte le utenze Pt_1
domestiche (luce, gas e acqua) dell'immobile di Valdastico (VI), via Santa
Caterina n. 22, corrispondendo in proprio e nella misura del 100% i relativi costi.
11. Nulla in ordine al mantenimento dei coniugi essendo entrambi
3 economicamente autosufficienti.
12. I coniugi dichiarano di avere definito con separato accordo tutti gli altri propri rapporti economici. Essi dichiarano inoltre di non avere altre pretese economiche da rivolgersi reciprocamente a nessun titolo.
13. Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VELO D'ASTICO
(VI) in data 10/06/2006.
All'esito dell'udienza del 11/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 13/07/2015 e la data di
4 deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei due figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1
5 mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, la Per_3
somma mensile di euro 100,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Valdastico (VI), via Santa Caterina n. 22 in favore di Parte_1
quale genitore convivente con i figli;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in VELO D'ASTICO (VI) il 10/06/2006 Parte_1 Controparte_1
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
6 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VELO D'ASTICO (vi) al n.
3, parte II, serie A, anno 2006;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 30.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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