Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1361/2024 RG
RA
, rappresentato e difeso dall'avv. ERMINIA ACRI Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. UMBERTO FERRATO
resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' deducendo essere titolare di assegno sociale ex lege CP_1
335/1995, e di aver diritto alla maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001.
Aggiungeva di aver presentato in data 11.04.2023 domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale, respinta dall' con CP_1 provvedimento in data 18.04.2023, sull'assunto che egli sarebbe coniugato ed sarebbe titolare di altri immobili, oltra alla casa di abitazione.
Deduceva di essere divorziato e di non avere redditi propri, se non quelli derivanti della casa di abitazione e da alcuni terreni, in comproprietà con l'ex coniuge, per un importo, con riferimento ai terreni, di euro 11,00.
1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in CP_1 fatto ed in diritto, in particolare sostenendo la insussistenza dei requisiti reddituali per ottenere la prestazione richiesta.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 20.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta nella data del
15.01.2025
§
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
L'art. 38 della legge n. 448/2001 ha attribuito ai soggetti di età pari o superiore ai 70 anni il diritto alle maggiorazioni sociali alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a
6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a)
e b) l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro
è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
§
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che lo stesso è divorziato dal 28.09.2021 (cfr. allegato 5); che negli anni 2022 e 2023 non ha
2 prodotto redditi (cfr. attestazioni dell'Agenzia delle Entrate del 19.03.2024 e del 13.01.2025); che è titolare (oltre che della casa di abitazione), al 50% con la moglie divorziata, di due immobili la cui rendita è pari ad euro 193,67 e ad euro 104,50; che è titolare, sempre nella misura del 50%, di terreni di terreni il cui reddito dominicale e agrario è del tutto irrilevante (euro 8,19 ed euro 6,55 sono i valori più alti;
cfr. visura catastale, allegato n. 7 al ricorso).
Negli anni di riferimento il reddito personale calcolato secondo i criteri di cui all'art. 38, non supera i limiti previsti per la maggiorazione, considerato che per l'anno 2022 il limite reddituale è di euro 6.265,35 e per l'anno 2023 è di euro 9.102,34 ex art. 38 della legge 448/2001
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente a beneficiare delle maggiorazioni sociali, in misura intera, ex art. 70 L. 388/2000 ed ex art. 38
L. 448/2021, con decorrenza come per legge, con condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei, oltre interessi legali.
§
Le spese di lite, come di norma seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della causa.
P.Q.M.
Dichiara il diritto del ricorrente a beneficiare delle maggiorazioni sociali, in misura intera, ex art. 70 L. 388/2000 ed ex art. 38 L. 448/2021, con decorrenza come per legge.
Condanna dell' al pagamento dei ratei, oltre interessi legali. CP_1
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, con distrazione.
Cosenza, 20/01/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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