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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 51938/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/06/1965, con il patrocinio dell'avv. BONGO TIZIANA e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
(CB) il 20/03/1968 con il patrocinio dell'avv. BONGO TIZIANA e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/11/2023, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1
separazione personale ed in seguito in divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Roma in data 08.01.2005 e precisando che dall'unione era nata la Per_ figlia (06.01.2008). Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con sentenza non definitiva n. 11617/24 pubblicata in data 08.07.2024, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate 2
nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 06.03.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sullo scioglimento del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1) La casa coniugale, sita a Roma (RM), in via Luigi
Chiarelli n. 19 e dalla quale il marito si è già allontanato, è assegnata alla moglie,
Per_ la quale ivi abiterà con la figlia. 2) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella già casa coniugale. 2.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito. 3) Considerata
Per_ l'età della figlia , 16 anni il 6 gennaio 2024, il padre potrà tenere con sé la figlia durante i giorni feriali ogni qual volta vorrà, prendendo accordi direttamente con la figlia, ma sempre previo avviso alla madre, nonché a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera. In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà la minore nei periodi appresso indicati: - un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà la minore, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze della minore;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 17.00 del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica. 3.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del
26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro. 3.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro 3
genitore. 3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane nel mese di agosto, che saranno meglio individuate entro il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. 4) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti (con particolare riferimento al modesto reddito del signor e avuto riguardo al Parte_1 fatto che la madre percepirà l'intero importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il signor entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 corrisponderà alla SI € 200,00 (euro duecento,zerozero), a Controparte_1
titolo di concorso con la madre nel mantenimento ordinario della figlia, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, mediante versamento sul conto bancario indicato o al domicilio della SI CP_1
, la quale gli rilascerà una quietanza. 4.1) L'importo del suddetto assegno
[...]
sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio. 4.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese con carattere prevedibile e frequenza significativa: vitto, abbigliamento, contributo alle spese di abitazione del genitore prevalentemente collocatario (a titolo di esempio: canoni di locazione, spese condominiali ordinarie e straordinarie, utenze, tributi e spese di manutenzione ordinaria), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria successivo a quello acquistato ad inizio anno scolastico, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornalier, trattamenti per la cura della persona, nonché il pocket money. 5) Quanto alle spese straordinarie per la figlia (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza 4
tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 5.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della figlia, al fine di evitare il ricorso all'Autorità
Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi" quelle seguenti: a) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
b) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede; c) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); d) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
e) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal
SSN, tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa 5
concertazione” quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo,
l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
5.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 5.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da 6
suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 6) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia. 7) L'assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100% 8) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi. 9) Avuto riguardo al fatto che il signor
[...]
nel 2012, per consentire alla moglie di sostenere alcune spese connesse Parte_1 all'acquisto dell'immobile sito a Roma in via Muscetta n. 156, le ha prestato la somma pari ad euro 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento, zerozero) al fine di regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, il signor dichiara di aver ricevuto dalla SI Parte_1 Controparte_1
la somma pari ad euro 12.000,00 (euro dodicimila, zerozero), con bonifico effettuato dalla stessa in data 25 marzo 2024 a titolo di parziale restituzione della predetta somma, mentre di contro la SI , a decorrere dal Controparte_1
mese successivo a quello della pubblicazione della sentenza di separazione, si impegna a corrispondere al marito, in rate mensili di importo non inferiore ad euro
200, la residua somma dovutagli, che con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione monetaria alla data del 21 giugno 2024, ammonta ad euro 3.724,33
/euro tremilasettecentoventiquattro, trentatre). 10) Il signor Parte_1
dichiara che allorquando avrà ricevuto la somma pari ad euro 3.734,33, come da accordi di cui al punto 10 del presente, nulla avrà a pretendere dalla SI
per qualsiasi titolo e/o ragione”. Controparte_1
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di scioglimento del matrimonio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge
(art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta. Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto essenziale all'oggetto della causa.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
51938/2023, preso atto della sentenza parziale n. 11617/24 intervenuta tra 7
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 08.01.2005
tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n.
00014, parte 1, serie 02);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
13/03/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI