TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/06/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 3428/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 3428/2024 tra:
nata a [...] il [...], (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Savino Guglielmi (c.f. – PEC C.F._2
), Email_1
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Manila Vittorini (c.f. – PEC C.F._4
) e AL EC (c.f. – PEC Email_2 C.F._5
; Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16.6.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 8.1.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.6.2024, la signora – premesso che, dalla convivenza more Pt_1
uxorio con erano nati tre figli, (n. a Velletri, il Controparte_1 Persona_1
13.12.2011), (n. a Velletri, il 4.11.2017) e (n. a Velletri Persona_2 Parte_2
pagina 1 di 4 12.4.2019) e che, a seguito dell'interruzione della relazione e, in difetto di accordo sia sugli aspetti dell'esercizio della responsabilità genitoriale che sulle questioni prettamente economiche, adiva l'intestato Tribunale chiedendo pronuncia di affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la stessa, di regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, di contributo al mantenimento dei figli pari a euro 600,00 mensili totali oltre al 50% delle spese Contr straordinarie come da protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il locale , nonché di un percorso di sostegno alla genitorialità per la coppia.
2. Si costitutiva in giudizio il signor aderendo alla domanda di regolamentazione CP_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente, contestando le richieste in punto di mantenimento.
3. Nelle more del giudizio le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e, rinunciando espressamente alla comparizione personale, hanno chiesto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, sicché la causa è stata rinviata al 16 giugno 2025 per la precisazione congiunta delle conclusioni e rimessione della causa al collegio.
4. In seno alle note ex art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto della composizione bonaria della lite alle seguenti condizioni: “1) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
2) quanto al diritto di visita del padre, egli potrà tenere i figli con sé curando di prenderli dall'uscita della scuola e/o dalla casa della madre ed ivi riaccompagnarli: − tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì, giovedì) di cui: il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola con rientro nella casa materna alle ore 19.30; il mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto presso l'abitazione del padre fino al giovedì con rientro nella casa materna alle ore 19.30; – nel periodo estivo di chiusura delle scuole, tre giorni a settimana
(lunedì, mercoledì, giovedì) di cui: il lunedì dalle ore 14.00 con rientro nella casa materna alle ore
19.30; il mercoledì dalle ore 14.00 con pernotto presso l'abitazione del padre e il giovedì con rientro nella casa materna alle ore 19.30; - un fine settimana al mese il padre vedrà i figli dal sabato dalle ore 10.00 fino al lunedì all'entrata di scuola o alle ore 14.00 presso la casa materna
(il primo fine settimana di ogni mese). Resta inteso che nel fine settimana di permanenza dei figli presso l'abitazione paterna il lunedì successivo la madre terrà con sé i figli con il relativo pernotto. 3) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i tre figli rimarranno con il padre il 24 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio, mentre con la madre il 25 dicembre, il 26 dicembre ed il
6 gennaio. 4) Durante le vacanze estive e specificatamente una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto, i tre figli rimarranno, ad anni alterni, con il padre per due settimane non consecutive da comunicare entro il 1° giugno e con la madre le ulteriori due settimane. 5)
pagina 2 di 4 Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua dalle ore 9.00 alle ore 21.00 oppure il Lunedì dell'Angelo sempre osservando gli stessi orari di rientro in casa del genitore collocatario. 6) I figli trascorreranno il compleanno dei genitori rispettivamente con l'uno e con l'altro e il loro compleanno verrà festeggiato tenendo nel debito conto i desideri dei minori. 7) Il
Sig. , corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento per i tre figli, la CP_1 Pt_1
somma complessiva di: euro 150,00 al mese per il primo anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
euro 250,00 al mese per il secondo anno (senza aumento
ISTAT in considerazione dell'aumento del mantenimento già concordato); euro 300,00 al mese dal terzo anno (senza aumento ISTAT in considerazione dell'aumento del mantenimento già concordato); dal quarto anno sarà applicabile l'aumento ISTAT sulla somma di euro 300,00,
L'assegno unico rimane assegnato interamente alla Sig.ra 8) Le spese straordinarie sono a Pt_1
carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Il genitore che sosterrà direttamente la spesa potrà ottenere dall'altro il rimborso del 50% (cinquanta per cento) dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Per l'individuazione delle spese straordinarie le parti dichiarano di aderire al Protocollo del Tribunale di Velletri. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato la spesa, e che ha esibito idonea documentazione comprovante la spesa, deve essere richiesto entro e non oltre i primi cinque giorni del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. 9) Le spese legali sono integralmente compensate”.
5. Atteso l'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma.
6. Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che l'accordo raggiunto corrisponda all'interesse preminente della prole, anche con riferimento ai contributi economici in favore di questi e, pertanto, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possa essere posto a fondamento della richiesta pronuncia.
7. L'esito della presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra i signori e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 3428/2024 tra:
nata a [...] il [...], (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Savino Guglielmi (c.f. – PEC C.F._2
), Email_1
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Manila Vittorini (c.f. – PEC C.F._4
) e AL EC (c.f. – PEC Email_2 C.F._5
; Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16.6.2025
Per il P.M. Visto per l'intervento in data 8.1.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.6.2024, la signora – premesso che, dalla convivenza more Pt_1
uxorio con erano nati tre figli, (n. a Velletri, il Controparte_1 Persona_1
13.12.2011), (n. a Velletri, il 4.11.2017) e (n. a Velletri Persona_2 Parte_2
pagina 1 di 4 12.4.2019) e che, a seguito dell'interruzione della relazione e, in difetto di accordo sia sugli aspetti dell'esercizio della responsabilità genitoriale che sulle questioni prettamente economiche, adiva l'intestato Tribunale chiedendo pronuncia di affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la stessa, di regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, di contributo al mantenimento dei figli pari a euro 600,00 mensili totali oltre al 50% delle spese Contr straordinarie come da protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il locale , nonché di un percorso di sostegno alla genitorialità per la coppia.
2. Si costitutiva in giudizio il signor aderendo alla domanda di regolamentazione CP_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente, contestando le richieste in punto di mantenimento.
3. Nelle more del giudizio le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e, rinunciando espressamente alla comparizione personale, hanno chiesto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, sicché la causa è stata rinviata al 16 giugno 2025 per la precisazione congiunta delle conclusioni e rimessione della causa al collegio.
4. In seno alle note ex art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto della composizione bonaria della lite alle seguenti condizioni: “1) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
2) quanto al diritto di visita del padre, egli potrà tenere i figli con sé curando di prenderli dall'uscita della scuola e/o dalla casa della madre ed ivi riaccompagnarli: − tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì, giovedì) di cui: il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola con rientro nella casa materna alle ore 19.30; il mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto presso l'abitazione del padre fino al giovedì con rientro nella casa materna alle ore 19.30; – nel periodo estivo di chiusura delle scuole, tre giorni a settimana
(lunedì, mercoledì, giovedì) di cui: il lunedì dalle ore 14.00 con rientro nella casa materna alle ore
19.30; il mercoledì dalle ore 14.00 con pernotto presso l'abitazione del padre e il giovedì con rientro nella casa materna alle ore 19.30; - un fine settimana al mese il padre vedrà i figli dal sabato dalle ore 10.00 fino al lunedì all'entrata di scuola o alle ore 14.00 presso la casa materna
(il primo fine settimana di ogni mese). Resta inteso che nel fine settimana di permanenza dei figli presso l'abitazione paterna il lunedì successivo la madre terrà con sé i figli con il relativo pernotto. 3) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i tre figli rimarranno con il padre il 24 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio, mentre con la madre il 25 dicembre, il 26 dicembre ed il
6 gennaio. 4) Durante le vacanze estive e specificatamente una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto, i tre figli rimarranno, ad anni alterni, con il padre per due settimane non consecutive da comunicare entro il 1° giugno e con la madre le ulteriori due settimane. 5)
pagina 2 di 4 Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua dalle ore 9.00 alle ore 21.00 oppure il Lunedì dell'Angelo sempre osservando gli stessi orari di rientro in casa del genitore collocatario. 6) I figli trascorreranno il compleanno dei genitori rispettivamente con l'uno e con l'altro e il loro compleanno verrà festeggiato tenendo nel debito conto i desideri dei minori. 7) Il
Sig. , corrisponderà alla Sig.ra a titolo di mantenimento per i tre figli, la CP_1 Pt_1
somma complessiva di: euro 150,00 al mese per il primo anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
euro 250,00 al mese per il secondo anno (senza aumento
ISTAT in considerazione dell'aumento del mantenimento già concordato); euro 300,00 al mese dal terzo anno (senza aumento ISTAT in considerazione dell'aumento del mantenimento già concordato); dal quarto anno sarà applicabile l'aumento ISTAT sulla somma di euro 300,00,
L'assegno unico rimane assegnato interamente alla Sig.ra 8) Le spese straordinarie sono a Pt_1
carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Il genitore che sosterrà direttamente la spesa potrà ottenere dall'altro il rimborso del 50% (cinquanta per cento) dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Per l'individuazione delle spese straordinarie le parti dichiarano di aderire al Protocollo del Tribunale di Velletri. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato la spesa, e che ha esibito idonea documentazione comprovante la spesa, deve essere richiesto entro e non oltre i primi cinque giorni del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. 9) Le spese legali sono integralmente compensate”.
5. Atteso l'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma.
6. Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che l'accordo raggiunto corrisponda all'interesse preminente della prole, anche con riferimento ai contributi economici in favore di questi e, pertanto, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possa essere posto a fondamento della richiesta pronuncia.
7. L'esito della presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra i signori e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4