Art. 5. Misure di prevenzione sanitaria 1. In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, e' istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonche' l'infertilita'. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non e' riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
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18 aprile 2025
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