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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/12/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere delegato, dott. Emanuele De Gregorio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 436/2025 R.G. promosso da Avv. Mario CONSENTINO, nato a [...] il [...], C.F.: , CodiceFiscale_1 ed ivi residente nella via San Giovanni n. 9, iscritto all'albo degli avvocati del Foro di Enna, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nicosia
(EN) nel vicolo III° Pozzi Fiera n.1, il quale difensore dichiara, ai sensi del 2° comma dell'art. 176
c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni/ notificazione al proprio indirizzo di posta elettronica certificata i ex art. 16 sexies D.L. 179/2012 comunicato al proprio Email_1 consiglio dell'Ordine e risultante da pubblici registri (RegInde);
= Ricorrente =
Contro
, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta Via Libertà n. 174
C.F: P.IVA_1
= Resistente - contumace =
Oggetto: opposizione ex art. 15 D.lgs. 150/2011 e 170 DPR 115/2002 avverso il decreto di pagamento di spese di giustizia emesso dalla Corte D'Appello di Caltanissetta, Sezione Lavoro, pubblicato in data 10.9.2025 nel proc. n. 37/2019 R.G.L.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2025, l'avv. Mario Consentino propone opposizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lvo 150/2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi pubblicato in data 10 settembre 2025 della Corte di Appello di
1 Caltanissetta, Sezione Lavoro, che decidendo sull'istanza di liquidazione ex art. 82 DPR
115/2002 formulata dallo stesso avv. Mario Consentino, per l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellante , parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato Parte_1 nella causa di lavoro in grado di appello iscritta al n. 37/2019 R.G.L., ha liquidato in favore dello stesso Avv. Consentino, operata la riduzione della metà dei compensi ex art. 130 DPR
115/2002, l'importo complessivo di € 1.250,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
L'Avv. Mario Consentino, nel suo ricorso in opposizione, premette:
- che è stato nominato difensore di (CF. ), il quale, Parte_1 C.F._2 ricorrendone i requisiti reddituali, è stato ammesso al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, con delibera del COA di Caltanissetta decorrente dal 30/01/2019 (All.4 ricorso ), al fine di poter introdurre il giudizio di appello avverso la sent. n. 383/2018 del Tribunale di Enna;
- che il giudizio d'appello, avente ad oggetto l'accertamento dei presupposti della malattia professionale ed i postumi invalidanti nella misura del 35% , è stato iscritto a ruolo in data 31/01/2019
e rubricato al n. 37/2019 R.G.L.;
- che, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., ai fini della determinazione del valore della controversia, il giudizio risulta ascrivibile allo scaglione di valore indeterminato, stante l'incidenza dell'accertamento richiesto sulla vita lavorativa del ricorrente e l'impossibilità di quantificare ex ante l'ammontare della rendita perpetua. In ragione di ciò, già in seno al ricorso introduttivo, il ricorrente ha dichiarato (ai sensi dell'art. 14 T.U. spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) e dell'art. 152 disp. att. c.p.c che il valore del procedimento era indeterminabile (All.5 ricorso), determinazione non contestata da controparte.
-che il giudizio d'appello, verificata l'integrità del contraddittorio, è proseguito con la fase di trattazione ed istruttoria, nel corso della quale è stata espletata una consulenza d'ufficio, con deposito di osservazioni nell'interesse del sig. ; Pt_1
- che la fase decisoria si è svolta dapprima con il deposito di note conclusionali autorizzate (All.6 ricorso) contenenti la richiesta di specifici chiarimenti da parte della CTU, al quale è seguito il deposito dei chiarimenti richiesti, in data 27/07/2020 (All.7 ricorso) e la successiva udienza di discussione del 28/10/2020, tenutasi nelle forma della trattazione scritta, con il deposito di note corredate dalle dagli orientamenti giurisprudenziali in materia più recenti (All.8 ricorso);
- che, ai sensi dell'art.3 bis D.P.R. 115/2001 T.U. sulle Spese di Giustizia, ha avanzato tempestiva richiesta di liquidazione dei compensi a carico dello Stato, in allegato alle note conclusionali del
30/06/2020 (All.4 -9-10 ricorso);
- che con la sua istanza chiedeva i compensi previsti per le quattro fasi processuali, secondo i loro valori medi, ridotti alla metà, per un ammontare di € 4.475,50 per compenso, oltre spese generali,
2 i.v.a. e c.p.a.;
- che in data 28/10/2020 veniva pubblicata la sentenza n. 476/2020 che definiva il giudizio di appello (All.11 ricorso);
- che in data10/09/2025 veniva emesso dalla Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Lavoro, il decreto di liquidazione dei compensi che riconosceva al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività espletata nel proc. n. 37/2019 R.G.L., l'importo complessivo di €1.250,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge (cfr. All.1 ricorso).
L'avv. Mario Consentino, tutto ciò premesso, propone un unico motivo di opposizione così argomentato:
<
Il primo comma dell'art. 82 T. U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) dispone che
“l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.” L'art. 130 del menzionato T.U., inoltre, impone che “gli importi spettanti al difensore, …, sono ridotti alla metà”. La disciplina predetta deve essere integrata con il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D. M. 55/2014), ove gli importi da liquidare, sono predeterminati in puntuali tabelle riassuntive dell'attività svolta in seno al giudizio, ripartite per scaglione di valore e secondo singole fasi.
Orbene, lo scrivente nel computare l'ammontare dei compensi richiesti in seno all'istanza di liquidazione, ha proceduto all'applicazione scrupolosa delle norme predette, richiedendo per ogni singola fase del processo solo i compensi nel loro valore medio per i giudizi di competenza della
Corte Appello, senza alcuna maggiorazione, come di seguito specificato:
Compensi relativi alla fase di studio € 1.960,00
Compensi relativi alla fase introduttiva € 1.350,00
Compensi relativi alla fase istruttoria e trattazione € 2.900,00
Compensi relativi alla fase decisionale € 3.305,00
Totale compenso tabellare € 9.515,00
- Riduzione del 50 % per gratuito patrocinio € 4.475,50
Non vi è dubbio che l'importo richiesto in seno all'istanza di liquidazione era conforme ai dettami legislativi, ciononostante, pur riconoscendo la facoltà del Tribunale di diminuire l'importo liquidato rispetto ai parametri del D.M. 55/2014, in assenza di specifica motivazione, non appare
3 giustificabile, né ammissibile nella fattispecie una diminuzione pari al 66,47% del compenso prefissato ai sensi del D.M. 55/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis.
Dunque, il decreto di liquidazione impugnato non può che essere illegittimo, avverso il quale è necessario avanzare la presente opposizione, a tutela del diritto dello scrivente al compenso per
l'attività effettivamente prestata>>.
Il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<<voglia l'ill.mo presidente della corte d'appello di caltanissetta, disattesa ogni contraria istanza < i>
e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso, disporre la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva prestata in seno al giudizio n. 37/2018 R.G., Corte
D'Appello di Caltanissetta, nell'importo di € 4.475,50 secondo le voci di spesa suindicate, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Con condanna di parte avversa alle spese del presente giudizio, fatto salvo ogni altro diritto>>.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza (udienza di comparizione delle parti fissata per il 17/12/2025) risultano regolarmente notificati, a cura del ricorrente, a mezzo PEC, in data 14/10/2025, al , presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Caltanissetta.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'udienza del 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente, nelle proprie note ex art. 127-ter c.p.c., ha insistito, nel merito, per l'accoglimento delle domande già avanzate in seno al ricorso introduttivo, con vittoria delle spese.
Questo Consigliere delegato, allo scadere del termine assegnato per il deposito delle note, si
è riservato la decisione.
***
Va preliminarmente dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del
, che non si è costituito nel presente giudizio di opposizione ex art. Controparte_1
170 DPR 115/2002. Pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Questo Consigliere osserva che l'attività difensiva dell'Avv. Mario Consentino si è esaurita nel 2020 e “ratione temporis” trovava applicazione, per la liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio nel giudizio di lavoro in grado di appello iscritto al n. 37/2019 R.G.L., definito con sentenza della Corte di Appello di
Caltanissetta in data 28.10-11/11.2020, l'art. 4 del d.M. 55/2014 nel testo successivo alle modifiche introdotte dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e anteriore alle modifiche successivamente apportate dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
A fronte della richiesta di liquidazione del compenso presentata dall'avv. Consentino in data
4 30/06/2020, con cui si domandava un compenso finale pari a euro 4.475,50 per le quattro fasi (fase studio;
fase introduttiva;
fase istruttoria;
fase decisionale), comprensivo della dimidiazione di cui all'art. 130 DPR 115/2002, il decreto di pagamento emesso dalla Corte di
Appello di Caltanissetta, Sezione Lavoro, in data 10.9.2025, ha liquidato in favore dell'avv.
Consentino l'importo complessivo di € 1.250,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, senza però chiarire, nella parte motiva, le ragioni di tale riduzione del compenso rispetto a quello chiesto dal difensore e senza specificare quali sono gli importi liquidati per le varie fasi, peraltro neppure specificate.
Sembra evidente che la motivazione del decreto di liquidazione del compenso in questa sede opposto non consente di comprendere l'iter logico seguito dal Collegio per giungere alla liquidazione della somma finale pari a € 1.250,00 per compenso, operata la riduzione pari alla metà ex art. 130 DPR 115/2002.
Ciò posto il decreto opposto va riformato e i compensi in favore dell'avv. Consentino vanno determinati ex novo in questa sede.
In base agli atti risulta che la causa lavoro promossa in grado di appello da Parte_1 contro l' , diretta ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Enna n. 383/2018 CP_2 del 03.07.2018 (che rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' per Parte_1 CP_2 il riconoscimento del diritto alla rendita o all'indennizzo in capitale per inabilità permanente conseguente a malattia professionale e segnatamente alterazioni “flogistico degenerative” a carico della colonna vertebrale), ha comportato lo svolgimento di attività istruttoria, in quanto è stata disposta nel corso del giudizio di appello una CTU medico legale.
Il giudizio di appello si è concluso con la conferma la sentenza del Tribunale di Enna n. 383/2018 del 03.07.2018.
Quindi l'appello proposto da , con il patrocinio dell'avv. Consentino, è stato Parte_1 rigettato.
Ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento e la liquidazione delle spese processuali la causa promossa dall' per il riconoscimento del diritto alla rendita o all'indennizzo in Pt_1 capitale per inabilità permanente conseguente a malattia professionale (alterazioni “flogistico degenerative” a carico della colonna vertebrale) è di valore indeterminabile (e, quindi, non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00), salva la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia.
L'art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014, nel testo applicabile “ratione temporis” (prima delle modifiche successivamente apportate dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147), secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore a
5 € 260.000,00, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia
(così Cass. n. 968 del 2022).
In ragione di quella che era la disciplina applicabile “ratione temporis” al caso in esame per l'attività difensiva dell'avv. Consentino, conclusasi nell'anno 2020, trova applicazione il seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n.
55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021
Rv. 660050 - 02).
L'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 nel testo applicabile “ratione temporis” stabilisce che Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
Tenuto conto di tutti questi elementi, segnatamente il risultato non favorevole conseguito dal cliente, valutata la controversia in grado di appello come di valore indeterminabile (in concreto, come di regola, di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00), tenuto conto che possono riconoscersi in favore dell'avv. Mario Consentino i compensi per le attività ricomprese nelle quattro fasi indicate dall'art. 4, comma 5, d.m. 55/2014 (fase di studio della controversia;
fase introduttiva del giudizio;
fase istruttoria;
fase decisionale), si liquidano in favore dell'avv. Consentino, per l'attività difensiva svolta in favore di , parte ammessa Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato nella causa di lavoro in grado di appello iscritta al n. 37/2019
R.G.L. e definita dalla Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Lavoro, con sentenza n.
476/2020 in data 28.10.2020, i seguenti importi:
fase studio: € 980,00;
fase introduttiva: € 675,00;
fase istruttoria: € 2.030,00;
fase decisionale: € 1.653,00;
TOTALE: € 5.338,00;
6 importi che vanno tutti ridotti della metà ex art. 130 DPR 115/2002 per un TOTALE FINALE liquidato pari a euro 2.669,00 per compenso, trattandosi di prestazione professionale svolta a favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il decreto di liquidazione opposto è, dunque, revocato.
Atteso che il compenso in favore dell'Avv. Consentino è riconosciuto in una misura apprezzabilmente inferiore a quella richiesta e che il non ha svolto Controparte_1 alcuna attività difensiva, in quanto è rimasto contumace, le spese del giudizio di opposizione sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, del , così Controparte_1 provvede:
- accoglie, nei limiti della motivazione, l'opposizione proposta dall'avv. Mario Consentino avverso il decreto di liquidazione dei compensi a difensore di parte ammessa a gratuito patrocinio, in data 10.9.2025, che per l'effetto revoca;
- liquida, disponendone il pagamento, in favore dell'Avv. Mario Consentino, in relazione all'attività professionale prestata nella controversia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 37/19 R.G. Lavoro Corte di Appello di Caltanissetta, promossa da nei Parte_1 confronti dell' , l'importo di euro 2.669,00 per compensi, oltre 15% per rimborso CP_2 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di opposizione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e tutte le altre attività di sua competenza.
Caltanissetta, 24 dicembre 2025
Il Consigliere delegato dott. Emanuele De Gregorio
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