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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2024, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 15/07/2024
da
(Cod. Fisc. ) nata il [...] in [...]_1 C.F._1
(TS) e ivi residente in [...]
e
(Cod. Fisc. ) nato il [...] in [...]_2 C.F._2
(TS) e ivi residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Valle (Cod. Fisc. ) C.F._3
presso il cui studio in Trieste, via C. de Rittmeyer, 5, hanno eletto domicilio
Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero,
pagina 1 di 4 I Ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni congiunte qui di seguito integralmente trascritte.
CONDIZIONI DELLE PARTI:
1. AFFIDAMENTO/COLLOCAMENTO: Disporre l'affidamento condiviso della figlia a Per_1 entrambi i genitori, individuando nella madre il genitore con cui la predetta continuerà ad avere la residenza.
2. TEMPI DI PERMANENZA: a) Le parti concordano di trascorrere paritari tempi con la figlia, strutturati su base bisettimanale: I settima: la minore starà con la madre dalla domenica sera al martedì mattina (fino all'inizio della scuola), con il padre dal martedì al venerdì mattina, con la madre dal venerdì mattina alla domenica sera. II settimana: in modo invertito e, precisamente, la minore starà con il padre dalla domenica sera al martedì mattina (fino all'inizio della scuola), con la madre dal martedì al venerdì mattina, con il padre dal venerdì mattina alla domenica sera. b) Oneri di accompagnamento: a prescindere dalla sopra individuata calendarizzazione, le parti concordano che gli oneri di accompagnamento della minore alle attività extra scolari siano alternati nel senso che ciascun genitore, anche nella settimana dell'altro, dovrà occuparsi con tempi paralleli all'altro di andare a prendere la figlia e riportarla a casa (anche dell'altro genitore). c) Accompagnamento a scuola della figlia: atteso che la madre inizia a lavorare alle 06:40, fino a una raggiunta autonomia della figlia, il padre ogni mattina nei giorni scolastici e/o di ricre-estate e/o di partecipazione della minore ai centri estivi, si recherà presso l'abitazione materna anche nelle di lei giornate di pertinenza genitoriale in tempo utile per svegliare la figlia e portarla a scuola/ricre-estate/centri estivi.
d) Vacanze scolastiche Estive: ciascuna parte trascorrerà con la figlia due settimane;
la facoltà di scelta spetterà a ciascuna parte a anni alterni e andrà comunicata all'altra entro il 15/04 di ogni anno in modo da poter organizzarne l'iscrizione ai centri estivi/ricre-estate; per l'estate 2024 la scelta spetterà alla madre;
laddove il genitore che ha facoltà di scelta non la eserciti nei termini stabiliti, questa passerà di diritto all'altro genitore che a sua volta dovrà comunicarla all'altro entro il 15/5 successivo;
il genitore che non ha effettuato per sua inerzia la scelta, avrà facoltà di individuare le proprie settimane di ferie da trascorrere con la figlia in quelle residuali rispetto al genitore che l'ha effettuata e a quelle dei centri estivi, senza che ciò inverta il diritto di scelta per l'anno successivo.
e) Festività e giorni di chiusura scolastica: salvo diversi accordi, la figlia trascorrerà in modo alternato il 24/12 con un genitore e il 25/12 con l'altro; starà ad anni alterni con il genitore con cui ha trascorso il 25/12 anche le giornate dal 26/12 al 1/1 e con l'altro genitore (cioè quello con cui hanno trascorso il 24/12) le giornate dal 1/1 alla ripresa della scuola;
l'anno successivo in modo alternato;
nel 2024 starà con la madre il 24/12 e dal 1/1 alla ripresa della scuola e con il padre gli altri giorni, come sopra individuati, e così avanti per i successivi anni. Concordano di effettuare il cambio genitoriale entro la fine della mattinata dei rispettivi giorni (25/12, 1/1 e per le altre festività di seguito indicate). Circa le altre festività a data singola, le stesse saranno trascorse dalla figlia con il genitore con cui si trova in quella settimana;
circa invece le festività che coinvolgono più giorni (Pasqua, carnevale, I maggio e 25 aprile) le parti si accorderanno in modo da garantirsi l'alternanza negli anni e il pari tempo da trascorrere con la figlia e il non spezzare alla figlia eventuali giorni di vacanza fuori porta con il genitore che in tal senso può organizzarsi;
altrettanto per i giorni di chiusura scolastica.
pagina 2 di 4 f) Comunicazioni tra i genitori: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni relative alla figlia e concordare congiuntamente decisioni importanti.
g) Telefonate: la minore e i genitori saranno liberi di sentirsi al telefono.
3. CASA CONIUGALE: La casa coniugale sita in Trieste, Viale Venti Settembre n. 63 rimane nell'esclusivo godimento di , cui viene assegnata;
si impegna a Parte_1 Parte_2 rilasciarla e cambiare la propria residenza entro il 30/08/2024; le parti riservano di valutare eventuali proroghe all' indicato termine di rilascio.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA:
a) Le parti contribuiranno al mantenimento ordinario della figlia in modo diretto, ciascuno per i periodi di rispettiva pertinenza genitoriale;
ulteriormente si impegna a corrispondere Parte_2 mensili 25€ a entro il 15 del mese e a decorrere dal mese del suo rilascio dell'alloggio Parte_1 familiare;
importo, adeguabile Istat, e da pagarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente lei intestato.
b) Circa le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, concordano di dividere ogni sua spesa al 50% secondo i parametri del Protocollo del Tribunale di Trieste e di dividere con la medesima ripartizione ogni altra spesa da sostenersi nel suo interesse;
tra queste a titolo esplicativo e non esaustivo, quelle del materiale didattico in corso d' anno, del vestiario quest'ultimo se previamente concordato, di un taglio di capelli al mese, le ricariche telefoniche, le ripetizioni e gli abbonamenti e/o biglietti per i mezzi di trasporto pubblico.
5. ASSEGNO UNICO: Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per i figli spettino in misura del 50% a favore di ciascuna parte. Altrettanto la fruizione di eventuali rimborsi pubblici correlati all'Isee.
6. CESSIONE AUTOVETTURA: cede gratuitamente a che accetta, Parte_2 Parte_1 entrambi con la sottoscrizione del presente atto, la proprietà dell'autovettura Mercedes Classe A, A
CJ131TC, N. A064456B003, di tal che la stessa diviene di proprietà esclusiva di . Parte_1
7. ESPATRIO: le parti si concedono reciproco assenso al loro espatrio con la minore anche per più giorno in Slovenia, Austria e Croazia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 15/07/2024 i ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra riportate.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di essersi sposati a Trieste il 25/06/2011, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trieste al Numero 65, Parte II, Serie A, Anno 2011;
b) dall'unione è nata il 1° novembre 2012. Per_1
pagina 3 di 4 2. Sentiti all'udienza del 16/10/2024 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno prestato acquiescenza all'emananda sentenza, e sono stati autorizzati a vivere separatamente.
3. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente la figlia, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art. 147 cod.civ.), del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, che si impegnano altresì a soddisfare al meglio gli interessi della minore, collaborando in modo compatibile con i rispettivi impegni di lavoro, anche a prescindere dal calendario di visita;
ritenuto altresì, quanto ai profili economici, che le condizioni rispettano le attuali esigenze della figlia, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le rispettive risorse economiche ritiene di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi da aversi qui integralmente trascritte ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 16 ottobre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 15/07/2024
da
(Cod. Fisc. ) nata il [...] in [...]_1 C.F._1
(TS) e ivi residente in [...]
e
(Cod. Fisc. ) nato il [...] in [...]_2 C.F._2
(TS) e ivi residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paola Valle (Cod. Fisc. ) C.F._3
presso il cui studio in Trieste, via C. de Rittmeyer, 5, hanno eletto domicilio
Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero,
pagina 1 di 4 I Ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle condizioni congiunte qui di seguito integralmente trascritte.
CONDIZIONI DELLE PARTI:
1. AFFIDAMENTO/COLLOCAMENTO: Disporre l'affidamento condiviso della figlia a Per_1 entrambi i genitori, individuando nella madre il genitore con cui la predetta continuerà ad avere la residenza.
2. TEMPI DI PERMANENZA: a) Le parti concordano di trascorrere paritari tempi con la figlia, strutturati su base bisettimanale: I settima: la minore starà con la madre dalla domenica sera al martedì mattina (fino all'inizio della scuola), con il padre dal martedì al venerdì mattina, con la madre dal venerdì mattina alla domenica sera. II settimana: in modo invertito e, precisamente, la minore starà con il padre dalla domenica sera al martedì mattina (fino all'inizio della scuola), con la madre dal martedì al venerdì mattina, con il padre dal venerdì mattina alla domenica sera. b) Oneri di accompagnamento: a prescindere dalla sopra individuata calendarizzazione, le parti concordano che gli oneri di accompagnamento della minore alle attività extra scolari siano alternati nel senso che ciascun genitore, anche nella settimana dell'altro, dovrà occuparsi con tempi paralleli all'altro di andare a prendere la figlia e riportarla a casa (anche dell'altro genitore). c) Accompagnamento a scuola della figlia: atteso che la madre inizia a lavorare alle 06:40, fino a una raggiunta autonomia della figlia, il padre ogni mattina nei giorni scolastici e/o di ricre-estate e/o di partecipazione della minore ai centri estivi, si recherà presso l'abitazione materna anche nelle di lei giornate di pertinenza genitoriale in tempo utile per svegliare la figlia e portarla a scuola/ricre-estate/centri estivi.
d) Vacanze scolastiche Estive: ciascuna parte trascorrerà con la figlia due settimane;
la facoltà di scelta spetterà a ciascuna parte a anni alterni e andrà comunicata all'altra entro il 15/04 di ogni anno in modo da poter organizzarne l'iscrizione ai centri estivi/ricre-estate; per l'estate 2024 la scelta spetterà alla madre;
laddove il genitore che ha facoltà di scelta non la eserciti nei termini stabiliti, questa passerà di diritto all'altro genitore che a sua volta dovrà comunicarla all'altro entro il 15/5 successivo;
il genitore che non ha effettuato per sua inerzia la scelta, avrà facoltà di individuare le proprie settimane di ferie da trascorrere con la figlia in quelle residuali rispetto al genitore che l'ha effettuata e a quelle dei centri estivi, senza che ciò inverta il diritto di scelta per l'anno successivo.
e) Festività e giorni di chiusura scolastica: salvo diversi accordi, la figlia trascorrerà in modo alternato il 24/12 con un genitore e il 25/12 con l'altro; starà ad anni alterni con il genitore con cui ha trascorso il 25/12 anche le giornate dal 26/12 al 1/1 e con l'altro genitore (cioè quello con cui hanno trascorso il 24/12) le giornate dal 1/1 alla ripresa della scuola;
l'anno successivo in modo alternato;
nel 2024 starà con la madre il 24/12 e dal 1/1 alla ripresa della scuola e con il padre gli altri giorni, come sopra individuati, e così avanti per i successivi anni. Concordano di effettuare il cambio genitoriale entro la fine della mattinata dei rispettivi giorni (25/12, 1/1 e per le altre festività di seguito indicate). Circa le altre festività a data singola, le stesse saranno trascorse dalla figlia con il genitore con cui si trova in quella settimana;
circa invece le festività che coinvolgono più giorni (Pasqua, carnevale, I maggio e 25 aprile) le parti si accorderanno in modo da garantirsi l'alternanza negli anni e il pari tempo da trascorrere con la figlia e il non spezzare alla figlia eventuali giorni di vacanza fuori porta con il genitore che in tal senso può organizzarsi;
altrettanto per i giorni di chiusura scolastica.
pagina 2 di 4 f) Comunicazioni tra i genitori: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni relative alla figlia e concordare congiuntamente decisioni importanti.
g) Telefonate: la minore e i genitori saranno liberi di sentirsi al telefono.
3. CASA CONIUGALE: La casa coniugale sita in Trieste, Viale Venti Settembre n. 63 rimane nell'esclusivo godimento di , cui viene assegnata;
si impegna a Parte_1 Parte_2 rilasciarla e cambiare la propria residenza entro il 30/08/2024; le parti riservano di valutare eventuali proroghe all' indicato termine di rilascio.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA:
a) Le parti contribuiranno al mantenimento ordinario della figlia in modo diretto, ciascuno per i periodi di rispettiva pertinenza genitoriale;
ulteriormente si impegna a corrispondere Parte_2 mensili 25€ a entro il 15 del mese e a decorrere dal mese del suo rilascio dell'alloggio Parte_1 familiare;
importo, adeguabile Istat, e da pagarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente lei intestato.
b) Circa le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore, concordano di dividere ogni sua spesa al 50% secondo i parametri del Protocollo del Tribunale di Trieste e di dividere con la medesima ripartizione ogni altra spesa da sostenersi nel suo interesse;
tra queste a titolo esplicativo e non esaustivo, quelle del materiale didattico in corso d' anno, del vestiario quest'ultimo se previamente concordato, di un taglio di capelli al mese, le ricariche telefoniche, le ripetizioni e gli abbonamenti e/o biglietti per i mezzi di trasporto pubblico.
5. ASSEGNO UNICO: Le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per i figli spettino in misura del 50% a favore di ciascuna parte. Altrettanto la fruizione di eventuali rimborsi pubblici correlati all'Isee.
6. CESSIONE AUTOVETTURA: cede gratuitamente a che accetta, Parte_2 Parte_1 entrambi con la sottoscrizione del presente atto, la proprietà dell'autovettura Mercedes Classe A, A
CJ131TC, N. A064456B003, di tal che la stessa diviene di proprietà esclusiva di . Parte_1
7. ESPATRIO: le parti si concedono reciproco assenso al loro espatrio con la minore anche per più giorno in Slovenia, Austria e Croazia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 15/07/2024 i ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra riportate.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di essersi sposati a Trieste il 25/06/2011, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trieste al Numero 65, Parte II, Serie A, Anno 2011;
b) dall'unione è nata il 1° novembre 2012. Per_1
pagina 3 di 4 2. Sentiti all'udienza del 16/10/2024 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno prestato acquiescenza all'emananda sentenza, e sono stati autorizzati a vivere separatamente.
3. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente la figlia, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (Art. 147 cod.civ.), del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, che si impegnano altresì a soddisfare al meglio gli interessi della minore, collaborando in modo compatibile con i rispettivi impegni di lavoro, anche a prescindere dal calendario di visita;
ritenuto altresì, quanto ai profili economici, che le condizioni rispettano le attuali esigenze della figlia, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le rispettive risorse economiche ritiene di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi da aversi qui integralmente trascritte ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Trieste, 16 ottobre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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