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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/08/2025, n. 4799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4799 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2678 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell' anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del
04.07.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede legale in Pomezia (Roma), Via del Mare n. 38/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimino Luzi
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI ARREDAMENTI (n. 38/2025 Parte_1
Tribunale di Velletri), in persona del curatore p.t. Avv. Cristina Pettinelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Grifi
RECLAMATA
E
(C.F. ), in persona del legale TR P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede in , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro
Guidaldi
RECLAMATA
r.g. n. 2678/2025 1 E
(n. 901/2014 Controparte_2
Tribunale di Roma) (C.F. ), in persona del curatore p.t. Dott. P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano De Luca Parte_2
RECLAMATO
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
RECLAMANTE) “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia:
- In via preliminare, disporre la sospensione della procedura di Liquidazione giudiziale disposta con sentenza n. 41/2025 del 15.04.2025 emessa dal Tribunale di Velletri nella procedura unitaria n. 11/2025 P.U., ai sensi dell' art 52 CCII, ricorrendone i presupposti di legge.
- In via principale, ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 12.01.2019, n. 14, revocare l'apertura della liquidazione giudiziale di dichiarata dal Tribunale di Parte_1
Velletri con sentenza n. 41 del 15.04.2025 ed accogliere le seguenti conclusioni:
Previo accertamento dell'assenza dello stato di insolvenza della società reclamante, disponendo CTU estimativa del valore dei beni mobili di sua proprietà al fine di attribuire agli stessi il corretto valore di mercato, in totale riforma della impugnata sentenza (nr. 41/2025 del 15.04.2025 emessa dal Tribunale di Velletri – n. 11/2025
P.U.), revocare la liquidazione giudiziale sopra indicata, con condanna dei creditori istanti alla refusione delle spese della procedura fallimentare, del compenso che sarà liquidato al curatore, oltre che alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, accertare e dichiarare la fondatezza del pronunciamento del Tribunale di Velletri e confermare la dichiarazione di
Liquidazione giudiziale pronunciata nei confronti della previo Parte_1
rigetto con condanna alle spese del reclamo proposto”.
r.g. n. 2678/2025 2
“CHIEDE Che la Corte di Appello di Roma voglia TR
rigettare il reclamo proposto dalla con vittoria spese, competenze Parte_1 Pt_1
ed onorario di giudizio”.
“Voglia Codesta Controparte_2
Eccellentissima Corte di Appello:
- in via preliminare, rigettare l'istanza per la sospensione della procedura di liquidazione giudiziale ex adverso promossa da in quanto Parte_1
inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto nonché sfornita di prova;
- nel merito, rigettare il reclamo proposto da confermandone Parte_1
integralmente gli effetti, con vittoria di spese competenze ed onorari oltre spese generali
Iva e Ca come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La ha proposto tempestivo reclamo avverso la Parte_1
sentenza n. 41/2025 pubblicata il 15.04.2025, con la quale il Tribunale di
Velletri ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della predetta società, chiedendone la revoca e in via interinale la sospensione della procedura, eccependo:
1) la carenza di legittimazione della a richiedere TR
l'apertura della liquidazione giudiziale, essendo il suo credito, portato da due provvedimenti monitori, il secondo dei quali opposto, fondato su un contratto di locazione immobiliare inesistente o nullo perché recante la falsa sottoscrizione del legale rappresentante della società;
2) l'insussistenza dello stato di insolvenza, per essere il proprio patrimonio mobiliare di valore superiore all'ammontare complessivo dei debiti nei confronti delle due società oggi reclamate, per avere regolarmente depositato i bilanci di esercizio, per non essere mai intervenuta la chiusura della sede secondaria di stante la falsità della CP_2
comunicazione inviata al Registro delle imprese e per non avere mai il r.g. n. 2678/2025 3 Fallimento di Trade Office Center Pomezia promosso il pignoramento dei suoi beni mobili.
In data 19.06.2025 si è tempestivamente costituita la TR
che ha richiesto il rigetto del reclamo, evidenziando tra l'altro come il
[...]
decreto ingiuntivo n. 2815/2022 fosse passato in cosa giudicata e come i bilanci tardivamente depositati dalla debitrice pure segnalassero lo stato di decozione di quest'ultima.
In data 23.06.2025 si è tempestivamente costituita la liquidatela giudiziale della in persona del curatore p.t., che ha parimenti Parte_1
chiesto il rigetto del reclamo e dell'istanza cautelare, rilevando come il 95% della debitoria oggetto delle due istanze di apertura della liquidazione giudiziale fosse fondato su titoli giudiziali definitivi.
In data 24.06.2025 si è infine tempestivamente costituito il
[...]
in persona del curatore p.t., che ha richiesto il Controparte_3
rigetto del reclamo, sottolineando come la stima del valore del patrimonio mobiliare della fosse smentita dai bilanci depositati dalla Parte_1
medesima società e come dal 2019 la società operasse con un patrimonio netto negativo.
Le parti hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 04.07.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
La liquidazione giudiziale della è stata dichiarata in Parte_1
accoglimento di due ricorsi, presentati rispettivamente da
[...]
e dalla Il primo istante si Controparte_3 TR
affermava creditore dell'odierna reclamante dell'importo complessivo di Euro
4.002.637,92, oltre interessi e danni (per il mancato rilascio degli immobili), portato da due sentenze passate in giudicato (Tribunale di Velletri n. 717/2024 e
Corte d'Appello di Roma n. 6903/2024), mentre la seconda istante allegava crediti pari rispettivamente ad Euro 475.800,00, oltre interessi e spese, portato da decreto ingiuntivo n. 2851/2022 Tribunale di Velletri, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., e ad Euro 203.389,44, oltre interessi e spese, portato da decreto ingiuntivo n. 1319/2024 Tribunale di
Velletri provvisoriamente esecutivo, opposto dalla debitrice.
r.g. n. 2678/2025 4 Come è agevole rilevare, la quasi totalità dei crediti azionati dai due ricorrenti, di importo enormemente superiore alla soglia di cui all'art. 49 ultimo comma CCII, è stata accertata giudizialmente in maniera irretrattabile e ciò esonera il tribunale, e la corte d'appello in sede di reclamo, dal compiere l'accertamento incidentale sulla sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza. Occorre evidenziare al riguardo che, laddove la pretesa creditoria sia stata accertata con una pronuncia giudiziale passata in giudicato, tale accertamento, quale che ne sia stata l'origine, anche di carattere eminentemente processuale, fa stato nel procedimento promosso per l'apertura della liquidazione giudiziale e non può più essere messo in discussione in questa sede dal debitore, salvo che quest'ultimo alleghi e dimostri fatti estintivi o modificativi compiuti o verificatisi in epoca successiva alla formazione del titolo giudiziale (v. ex multis Cass. n. 11607/2024, Cass. n. 4600/2024, Cass. n.
19113/2018), evenienza nel caso di specie non verificatasi. Deve altresì sottolinearsi che mai la ha incardinato un giudizio di Parte_1
revocazione per porre nel nulla i titoli giudiziali definitivi appena menzionati, compreso il primo decreto monitorio conseguito dalla che, TR
secondo le asserzioni della reclamante, avrebbe riconosciuto un credito scaturente da un contratto recante la firma apocrifa del legale rappresentante della società. Non è dato comprendere, peraltro, come ha ben stigmatizzato la liquidatela giudiziale reclamata, a quale titolo la occupi da Parte_1
svariati anni per esercitarvi l'attività commerciale l'immobile di proprietà della se il contratto di locazione di detto immobile è TR
effettivamente nullo o inesistente per falsificazione della firma del conduttore.
Per completezza, la Corte non può esimersi dal rilevare come anche il residuo credito azionato dalla pari ad Euro 203.389,44, TR
appaia sussistente, nonostante sia giudizialmente controverso (il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri n. 1319/2024 non è concluso), se si considera che scaturisce dal contratto di locazione immobiliare di cui si è detto e che la reclamante ha riconosciuto di non aver versato alcun canone per il godimento dell'immobile.
Il primo motivo di reclamo è dunque infondato.
Le difese svolte dalla reclamante in punto di accertamento dello stato di r.g. n. 2678/2025 5 insolvenza non risultano centrate. Come aveva già correttamente rilevato il tribunale, la valutazione diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio prevalgano o meno sulle poste passive e consentano o meno di assicurare l'uguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori sociali pertiene alle società in liquidazione (v. Cass. n. 13644/2013, conf. Cass. n.
25167/2016, Cass. n. 24660/2020), quale non era la al Parte_1
momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Ciò in ragione del fatto che la società in liquidazione non si propone di rimanere sul mercato ma ha l'esclusivo obiettivo di provvedere al soddisfacimento dei propri creditori attraverso la realizzazione delle sue poste attive.
La società non in liquidazione è invece insolvente quando versa in uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'esercizio dell'attività, e si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori;
il suo accertamento è inevitabilmente di tipo prognostico, dovendosi verificare la capacità dell'impresa di assicurarsi una redditività dei fattori produttivi tale da garantirle la possibilità di coprire per lo meno i costi di produzione, anche attraverso il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività commerciale (v., ex multis, tra le più recenti, Cass. n. 32280/2022, Cass. n. 7087/2022).
Ora, al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, la Parte_1
che, come già detto, non aveva provveduto al pagamento anche solo
[...]
parziale dei debiti accertati con provvedimenti giudiziali definitivi per oltre 4,5 milioni di Euro ed era gravata anche da debiti erariali e previdenziali scaduti per svariate centinaia di migliaia di Euro, disponeva di liquidità pari a soli Euro
2.199,91. Il magazzino, stimato quasi 3 milioni di Euro ma appostato in bilancio a valori di gran lunga inferiori (1,3 milioni di Euro nel bilancio dell'esercizio
2023), risulta composto da arredi la cui produzione risale a 5 – 10 anni orsono e per la cui commercializzazione la stessa società aveva iniziato a praticare una consistente scontistica. La pronta liquidabilità di tali beni non è stata peraltro nemmeno allegata dalla debitrice.
La al momento della dichiarazione di apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale, era inoltre soggetta a procedure esecutive promosse r.g. n. 2678/2025 6 dalla e non disponeva di una sede operativa, essendo stata TR
sfrattata dai locali di proprietà della e del Fallimento di TR
. Prima che i due creditori promuovessero i Controparte_2
ricorsi ex art. 40 CCII la debitrice non aveva depositato nel registro delle imprese bilanci dal lontano esercizio chiuso al 31.12.2010. I dati risultanti dagli ultimi bilanci pure tardivamente approvati e pubblicati nel registro delle imprese sono tutt'altro che confortanti in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che a partire dall'esercizio 2019 registra un patrimonio netto negativo progressivamente accresciutosi nel corso degli esercizi successivi (sino ad arrivare ad Euro 679.276 nel bilancio 2023).
Anche il secondo motivo di gravame è dunque infondato, dovendosi ritenere senz'altro accertato lo stato di irreversibile decozione della . Parte_1
Nella ricorrenza di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi (è fuori discussione, infatti, non fosse altro che per l'imponente debitoria accertata giudizialmente in via definitiva, che la non possa essere Parte_1
qualificata impresa minore), è stata dunque correttamente dichiarata aperta la liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante, con integrale reiezione dell'impugnazione proposta.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
2) Condanna la reclamante al pagamento in favore delle reclamate delle spese di lite, che liquida in Euro 12.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge, per in TR
Euro 24.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e
CPA come per legge, per Controparte_3
ed in Euro 31.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie del 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge, per la liquidatela giudiziale.
r.g. n. 2678/2025 7 Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
06.08.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 2678/2025 8