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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/09/2024, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
− Dott.ssa Ada Cappello Presidente
− Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
− Dott. Matteo Aranci Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1958/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...];
e da
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Meazza (c.f. ) del C.F._3
Foro di Lodi. genitori di il 21.10.2016 a Piacenza. Persona_1
Atti comunicati al PM (visto 6.8.24)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.07.2023 e integrato il 10.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
B. dichiarare la separazione dei coniugi ricorrenti (matrimonio civile contratto in CO
GI (LO) in data 18.07.2020 trascritto nel registro del comune dello stato civile di
CO GI (LO), anno 2020, Parte I, numero 1);
Pag. 1 C. la casa coniugale di CO GI (LO) alla via Mazzini n. 29, in comodato tra i coniugi, con tutti gi arredi ivi esistenti, viene assegnata alla moglie che ivi già vive con la LI minore Persona_1
D. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti per cui rinunciano all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e, contestualmente, si danno atto di avere già regolato tutti i loro rapporti economici, patrimoniali e finanziari.
E. Responsabilità genitoriale: la LI minore esta affidata in via condivisa Persona_1
a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la LI di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (ad esempio interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
F. Tempi di permanenza: resterà collocata anagraficamente e in via preferenziale Per_1 presso l'abitazione di CO GI (LO) alla via Mazzini n. 29 ove già ed ora vive con i genitori. Il padre potrà vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il susseguente calendario di visita:
- fine settimana alternato (da intendersi dalle ore 12 del sabato alle ore 20.00 della domenica) lo trascorrerà con il padre, Per_1
- il mercoledì (da intendersi dalle ore 20 alle 08.00 del giorno successivo) della settimana nella quale la minore non pernotterà con il padre il fine settimana,
- durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, la LI minore trascorrerà con il padre sette giorni, anche non consecutivi.
Il giorno di Natale, quello di Santo Stefano ed il capo d'anno verranno alternati, di anno in anno, tra l'uno e l'altro genitore;
- durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, la LI minore trascorrerà con il padre cinque giorni, anche non consecutivi.
Il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo verranno alternati, di anno in anno, tra l'uno e l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la LI , inoltre trascorrerà con i genitori, e sempre Per_1 in maniera alternata, dei periodi di quindici giorni anche non consecutivi. In linea di
Pag. 2 massima i coniugi si impegnano a comunicarsi il periodo di ferie estive entro il giorno
15 dell'antecedente mese di Maggio;
- per i ponti e le altre festività verranno trascorsi dalla minore alternativamente con uno dei due genitori, previo accordo di entrambi;
- il padre e la madre potranno sempre comunicare telefonicamente con la minore ma nel rispetto dei diritti di privacy dei coniugi;
G. Ripartizione degli oneri di mantenimento: il Signor corrisponderà Parte_2 alla IG a mezzo bonifico bancario, la somma di €uro 350,00= Parte_1 mensili a titolo di mantenimento di contributo ordinario della LI , entro il giorno Per_1
10 di ogni mese, rivedibile annualmente secondo gli indici ISTAT del mese e dell'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale;
- spese straordinarie: a carico e nella misura del 50% per ogni genitore. Spese straordinarie qui di seguito elencate:
1) spese mediche senza preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante sia presso strutture pubbliche che private, cure odontoiatriche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico solamente se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante o dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
2) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure odontoiatriche, di ortodonzia ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici;
3) spese scolastiche senza preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione, alloggio presso la sede
Pag. 3 universitaria;
5) spese extrascolastiche e ludiche senza preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo;
6) spese extrascolastiche e ludiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature, spese per attività ludiche e ricreative, feste di compleanno, baby sitter, viaggi studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida, acquisto e manutenzione per il mezzo di trasporto della LI. Si precisa come tutte le spese straordinarie sopra dettagliatamente elencate dovranno necessariamente essere documentate. Il genitore anticipatario dovrà consegnare o inviare, anche mezzo mail all'altro genitore copia della documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta. Per quanto riguarda le spese straordinarie per le quali è previsto il preventivo accordo dei genitori si precisa che qualora il genitore dovesse sostenere una delle predette spese in assenza del preventivo consenso dell'altro genitore si vedrebbe costretto a sostenere esclusivamente e personalmente il relativo esborso. Il rifiuto ad effettuare una spesa dovrà sempre essere formulato per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre i cinque giorni successivi. Il dissenso dovrà sempre essere motivato, mentre la mancata motivazione e/o il mancato riscontro o silenzio alla richiesta sarà da intendersi come consenso alla stessa. I genitori si impegnano a comunicarsi i rispettivi indirizzi mail, anche in caso di modifica degli stessi.
H. Assegno unico familiare: i coniugi concordano che l'assegno unico familiare venga percepito direttamente ed interamente dalla IG he si assume l'onere Pt_1 di presentare ogni anno la relativa domanda, nella quale è sin d'ora autorizzata ad indicare anche i dati anagrafici dell'altro genitore, il quale si impegna in ogni caso a prestarsi per tutte le necessarie formalità;
I. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio dandosi reciproco consenso al rilascio del passaporto per l'espatrio sia per essi che per la minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 01.08.2024 in sostituzione dell'udienza hanno
Pag. 4 confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile il 18.07.2020 a CO
GI (LO), matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di CO
GI (LO) al n.1, parte I, serie A, anno 2020.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in CO GI Controparte_1
(LO) in data 18.07.2020, atto trascritto al n.1, parte I, serie A, anno 2020 presso il
Registro degli atti dello stato civile del Comune di CO GI (LO);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Spese compensate
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO
GI (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 12.09.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Matteo Aranci Dott.ssa Ada Cappello
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
− Dott.ssa Ada Cappello Presidente
− Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
− Dott. Matteo Aranci Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1958/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...];
e da
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Meazza (c.f. ) del C.F._3
Foro di Lodi. genitori di il 21.10.2016 a Piacenza. Persona_1
Atti comunicati al PM (visto 6.8.24)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.07.2023 e integrato il 10.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
B. dichiarare la separazione dei coniugi ricorrenti (matrimonio civile contratto in CO
GI (LO) in data 18.07.2020 trascritto nel registro del comune dello stato civile di
CO GI (LO), anno 2020, Parte I, numero 1);
Pag. 1 C. la casa coniugale di CO GI (LO) alla via Mazzini n. 29, in comodato tra i coniugi, con tutti gi arredi ivi esistenti, viene assegnata alla moglie che ivi già vive con la LI minore Persona_1
D. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti per cui rinunciano all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e, contestualmente, si danno atto di avere già regolato tutti i loro rapporti economici, patrimoniali e finanziari.
E. Responsabilità genitoriale: la LI minore esta affidata in via condivisa Persona_1
a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la LI di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (ad esempio interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
F. Tempi di permanenza: resterà collocata anagraficamente e in via preferenziale Per_1 presso l'abitazione di CO GI (LO) alla via Mazzini n. 29 ove già ed ora vive con i genitori. Il padre potrà vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il susseguente calendario di visita:
- fine settimana alternato (da intendersi dalle ore 12 del sabato alle ore 20.00 della domenica) lo trascorrerà con il padre, Per_1
- il mercoledì (da intendersi dalle ore 20 alle 08.00 del giorno successivo) della settimana nella quale la minore non pernotterà con il padre il fine settimana,
- durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle stesse, la LI minore trascorrerà con il padre sette giorni, anche non consecutivi.
Il giorno di Natale, quello di Santo Stefano ed il capo d'anno verranno alternati, di anno in anno, tra l'uno e l'altro genitore;
- durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, la LI minore trascorrerà con il padre cinque giorni, anche non consecutivi.
Il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo verranno alternati, di anno in anno, tra l'uno e l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la LI , inoltre trascorrerà con i genitori, e sempre Per_1 in maniera alternata, dei periodi di quindici giorni anche non consecutivi. In linea di
Pag. 2 massima i coniugi si impegnano a comunicarsi il periodo di ferie estive entro il giorno
15 dell'antecedente mese di Maggio;
- per i ponti e le altre festività verranno trascorsi dalla minore alternativamente con uno dei due genitori, previo accordo di entrambi;
- il padre e la madre potranno sempre comunicare telefonicamente con la minore ma nel rispetto dei diritti di privacy dei coniugi;
G. Ripartizione degli oneri di mantenimento: il Signor corrisponderà Parte_2 alla IG a mezzo bonifico bancario, la somma di €uro 350,00= Parte_1 mensili a titolo di mantenimento di contributo ordinario della LI , entro il giorno Per_1
10 di ogni mese, rivedibile annualmente secondo gli indici ISTAT del mese e dell'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale;
- spese straordinarie: a carico e nella misura del 50% per ogni genitore. Spese straordinarie qui di seguito elencate:
1) spese mediche senza preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante sia presso strutture pubbliche che private, cure odontoiatriche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico solamente se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante o dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
2) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure odontoiatriche, di ortodonzia ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici;
3) spese scolastiche senza preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione, alloggio presso la sede
Pag. 3 universitaria;
5) spese extrascolastiche e ludiche senza preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo;
6) spese extrascolastiche e ludiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature, spese per attività ludiche e ricreative, feste di compleanno, baby sitter, viaggi studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida, acquisto e manutenzione per il mezzo di trasporto della LI. Si precisa come tutte le spese straordinarie sopra dettagliatamente elencate dovranno necessariamente essere documentate. Il genitore anticipatario dovrà consegnare o inviare, anche mezzo mail all'altro genitore copia della documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta. Per quanto riguarda le spese straordinarie per le quali è previsto il preventivo accordo dei genitori si precisa che qualora il genitore dovesse sostenere una delle predette spese in assenza del preventivo consenso dell'altro genitore si vedrebbe costretto a sostenere esclusivamente e personalmente il relativo esborso. Il rifiuto ad effettuare una spesa dovrà sempre essere formulato per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre i cinque giorni successivi. Il dissenso dovrà sempre essere motivato, mentre la mancata motivazione e/o il mancato riscontro o silenzio alla richiesta sarà da intendersi come consenso alla stessa. I genitori si impegnano a comunicarsi i rispettivi indirizzi mail, anche in caso di modifica degli stessi.
H. Assegno unico familiare: i coniugi concordano che l'assegno unico familiare venga percepito direttamente ed interamente dalla IG he si assume l'onere Pt_1 di presentare ogni anno la relativa domanda, nella quale è sin d'ora autorizzata ad indicare anche i dati anagrafici dell'altro genitore, il quale si impegna in ogni caso a prestarsi per tutte le necessarie formalità;
I. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio dandosi reciproco consenso al rilascio del passaporto per l'espatrio sia per essi che per la minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 01.08.2024 in sostituzione dell'udienza hanno
Pag. 4 confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile il 18.07.2020 a CO
GI (LO), matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di CO
GI (LO) al n.1, parte I, serie A, anno 2020.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in CO GI Controparte_1
(LO) in data 18.07.2020, atto trascritto al n.1, parte I, serie A, anno 2020 presso il
Registro degli atti dello stato civile del Comune di CO GI (LO);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Spese compensate
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO
GI (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 12.09.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Matteo Aranci Dott.ssa Ada Cappello
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