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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 8047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8047 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 22780/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22780/2024 vertente tra:
, (C.F. , nato a [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Quarto (NA), alla Via G. De Falco 170, elett.te domiciliato in Sant'Anastasia (NA) alla Via Pomigliano
n. 30, presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Marciano (C.F. che lo C.F._2
rappresenta e difende.
ATTORE
E
FACILE RISTRUTTURARE S.P.A., C.F./P.iva , In persona del legale rapp.te p.t., con P.IVA_1
Sede legale in Via Tiburtina 1227 - 00131 Roma (RM)
CONVENUTO- CONTUMACE
Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. deduceva quanto segue: Parte_1
“a)Il Sig. , in data 11/05/2022, stipulava un contratto di appalto con la Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., per l'esecuzione di opere edili presso l'immobile Controparte_1
adibito a civile abitazione sito in Quarto (NA), alla Via del Primo Maggio 10/A (cfr. all. 1 contratto di appalto);
b) Al contratto di appalto veniva allegato, come parte integrante e sostanziale, un capitolato di appalto per i lavori da eseguire (cfr. all. 2 preventivo);
c) Il predetto contratto era comprensivo di progettazione, esecuzione, direzione lavori per un importo di
€ 23.374,10, oltre Iva, nonché € 390,00 per oneri per la sicurezza;
d) La progettazione e la direzione dei lavori venivano affidati all'Architetto , C.F. Controparte_2
P.Iva con lettera di incarico professionale in data 12 maggio C.F._3 P.IVA_2
2022 (cfr. all. 3);
e) La data di inizio lavori veniva fissata per il 27/06/2022 (art. 5 contratto di appalto), mentre la data di consegna dell'immobile a seguito di lavori ultimati veniva fissata, in data 04 ottobre 2022 (art. 6
contratto di appalto) (cfr. all.1);
f) Il contratto di appalto all'art. 7 prevede una penale per ritardata consegna dei lavori pari ad € 50,00
per ogni giorno lavorativo di ritardo;
g) In data 19 ottobre 2022 la Società, provvedeva alla riconsegna dell'immobile come da verbale di collaudo e consegna cantiere.
h) A seguito dell'ultimazione dei lavori, e fin da subito, il Sig. denunziava le difformità e i Parte_1
vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. (cfr, all. 5 Scheda ritocchi 19 ottobre 2022 e all. 6 scheda ritocchi 9
febbraio 2023) in quanto fin da subito il Sig. mostrava il suo disappunto circa i lavori di Parte_1
ristrutturazioni che in parte erano stati eseguiti in difformità rispetto al progetto e a quanto pattuito,
oltre a non essere stati eseguiti ad opera d'arte, e lasciati incompleti, inoltre sono stati utilizzati materiali differenti rispetto a quelli pattuiti e remunerati. pagina 2 di 5 j) Il Sig. in fase stragiudiziale chiedeva a di eliminare le Parte_1 Controparte_1
difformità e i vizi dell'opera oggetto di contratto di appalto a spese dell'appaltatore”.
Tanto premesso l'attore domandava al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione a Controparte_1
regola d'arte con conseguente condanna a corrispondere al Sig. la somma di denaro Parte_1
corrispondente al danno subito, necessaria per l'eliminazione delle difformità e i vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1668 c.c. nella misura accertata e quantificata in corso di causa;
per l'effetto, condannare la società al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, a favore dell'attore, Controparte_1
derivanti dalle difformità e vizi dell'opera di ristrutturazione edile oggetto dell'appalto, nella misura risultante a seguito dell'istruttoria, o in quella quantificata dall'Onorevole Giudicante secondo giustizia;
per l'effetto, condannare la società a corrispondere, a favore Controparte_1
dell'attore, l'importo di € 50,00 (euro cinquanta/00) di penale giornaliera per ogni giorno lavorativo di ritardo ai sensi dell'art. 7 del contratto di appalto sottoscritto in data 11 maggio 2022, nonché €
1.000,00 (€ mille/00) oltre accessori per la perizia di parte a firma dell'ER . Il Persona_1
tutto con vittoria di spese diritti e onorari.
Il Giudice, lette le memorie ex art.171 c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale, rinviava ex art.281 sexies c.p.c. al 12.01.2026.
In data 09.07.2025 l'attore chiedeva disporsi l'anticipazione dell'udienza fissata al 12.01.2026,
fissando nuova udienza quanto prima possibile, preferibilmente entro la data del 15.09.2025, in modo da consentire al Sig. di partecipare, se del caso, alla votazione del concordato preventivo, per Parte_1
la tutela del suo credito.
Il Giudice, in accoglimento dell'istanza, anticipava la discussione ex 281 sexies c.p.c. all'udienza del
15.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
pagina 3 di 5 In via preliminare va dichiarata la contumacia di parte resistente, regolarmente evocata in giudizio e non costituita.
Nel merito, la domanda non è fondata e va respinta.
Va evidenziato infatti che, come dedotto dall'istante in data 19.10.2022, è stato effettuato il collaudo dell'opera e che il committente, nel sottoscriverlo, ha accettato l'opera nello stato in cui è stata eseguita.
Momento fondamentale del contratto d'appalto è l'accettazione: quest'ultima si concreta in una manifestazione di volontà con la quale il committente dichiara di voler accogliere la prestazione dell'opera eseguita, comportando quali effetti l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità conosciuti o riconoscibili dell'opera ed il diritto al pagamento del prezzo. Tale
accettazione, peraltro, può essere effettuata anche in modo tacito, sempre che il committente compia un atto incompatibile con la volontà di non accettare l'opera o di accettarla con riserva (Cass. civ. sent. n.
49/1988). Dunque, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. Civ. sent. n.11/2019); dall' assenza di tale denuncia dei vizi discende il diritto dell'appaltatore al corrispettivo e il riconoscimento che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte con conseguente passaggio del rischio dalla sfera d'influenza dell'appaltatore a quella del committente.
Nel caso di specie vi è un verbale di collaudo e verifica in cui il committente ha accettato l'opera nello stato in cui si trova e dichiarato che tutte le opere erano state realizzate a perfetta regola d'arte. Le
schede ritocchi allegate, lungi dal rappresentare una riserva all'accettazione, non recano alcuna denuncia dei vizi quanto piuttosto la richiesta del committente di eseguire, appunto, dei ritocchi all'
opera già ultimata, collaudata ed accettata senza riserve.
Anche con riferimento alla penale contrattuale per il ritardo occorre chiarire che la data di consegna è
stata stabilita per il 4.10.2022 e che la penale doveva decorrere dal settimo giorno successivo a tale data
(11.10.2022) ove il ritardo fosse dipeso da esclusiva responsabilità dell'appaltatore. L'opera è stata pagina 4 di 5 collaudata il 19.10.2022 e accettata in pari data nello stato in cui si trovava. Con la sottoscrizione del collaudo il committente ha dichiarato " che le opere sono ultimate nei termini concordati con il committente"; non vi è quindi alcuna prova che la consegna con pochi giorni di ritardo sia dipesa da
CP_ esclusiva responsabilità della . Anzi, nella mail del 21.12.2023 inviata dal alla Parte_1 [...]
il primo aveva indicato come data in cui i lavori avrebbero dovuto essere conclusi il CP_1
20.10.2022.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
Nulla per le spese nella contumacia della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XII sez. Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
on atto di citazione notificato in data 18.10.2024. Controparte_1
1)Rigetta la domanda per le ragioni in motivazione.
2)Dispone che le spese di lite restino a carico di parte attrice in contumacia della convenuta.
Così deciso in Napoli il 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22780/2024 vertente tra:
, (C.F. , nato a [...], il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Quarto (NA), alla Via G. De Falco 170, elett.te domiciliato in Sant'Anastasia (NA) alla Via Pomigliano
n. 30, presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Marciano (C.F. che lo C.F._2
rappresenta e difende.
ATTORE
E
FACILE RISTRUTTURARE S.P.A., C.F./P.iva , In persona del legale rapp.te p.t., con P.IVA_1
Sede legale in Via Tiburtina 1227 - 00131 Roma (RM)
CONVENUTO- CONTUMACE
Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. deduceva quanto segue: Parte_1
“a)Il Sig. , in data 11/05/2022, stipulava un contratto di appalto con la Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., per l'esecuzione di opere edili presso l'immobile Controparte_1
adibito a civile abitazione sito in Quarto (NA), alla Via del Primo Maggio 10/A (cfr. all. 1 contratto di appalto);
b) Al contratto di appalto veniva allegato, come parte integrante e sostanziale, un capitolato di appalto per i lavori da eseguire (cfr. all. 2 preventivo);
c) Il predetto contratto era comprensivo di progettazione, esecuzione, direzione lavori per un importo di
€ 23.374,10, oltre Iva, nonché € 390,00 per oneri per la sicurezza;
d) La progettazione e la direzione dei lavori venivano affidati all'Architetto , C.F. Controparte_2
P.Iva con lettera di incarico professionale in data 12 maggio C.F._3 P.IVA_2
2022 (cfr. all. 3);
e) La data di inizio lavori veniva fissata per il 27/06/2022 (art. 5 contratto di appalto), mentre la data di consegna dell'immobile a seguito di lavori ultimati veniva fissata, in data 04 ottobre 2022 (art. 6
contratto di appalto) (cfr. all.1);
f) Il contratto di appalto all'art. 7 prevede una penale per ritardata consegna dei lavori pari ad € 50,00
per ogni giorno lavorativo di ritardo;
g) In data 19 ottobre 2022 la Società, provvedeva alla riconsegna dell'immobile come da verbale di collaudo e consegna cantiere.
h) A seguito dell'ultimazione dei lavori, e fin da subito, il Sig. denunziava le difformità e i Parte_1
vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. (cfr, all. 5 Scheda ritocchi 19 ottobre 2022 e all. 6 scheda ritocchi 9
febbraio 2023) in quanto fin da subito il Sig. mostrava il suo disappunto circa i lavori di Parte_1
ristrutturazioni che in parte erano stati eseguiti in difformità rispetto al progetto e a quanto pattuito,
oltre a non essere stati eseguiti ad opera d'arte, e lasciati incompleti, inoltre sono stati utilizzati materiali differenti rispetto a quelli pattuiti e remunerati. pagina 2 di 5 j) Il Sig. in fase stragiudiziale chiedeva a di eliminare le Parte_1 Controparte_1
difformità e i vizi dell'opera oggetto di contratto di appalto a spese dell'appaltatore”.
Tanto premesso l'attore domandava al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione a Controparte_1
regola d'arte con conseguente condanna a corrispondere al Sig. la somma di denaro Parte_1
corrispondente al danno subito, necessaria per l'eliminazione delle difformità e i vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1668 c.c. nella misura accertata e quantificata in corso di causa;
per l'effetto, condannare la società al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, a favore dell'attore, Controparte_1
derivanti dalle difformità e vizi dell'opera di ristrutturazione edile oggetto dell'appalto, nella misura risultante a seguito dell'istruttoria, o in quella quantificata dall'Onorevole Giudicante secondo giustizia;
per l'effetto, condannare la società a corrispondere, a favore Controparte_1
dell'attore, l'importo di € 50,00 (euro cinquanta/00) di penale giornaliera per ogni giorno lavorativo di ritardo ai sensi dell'art. 7 del contratto di appalto sottoscritto in data 11 maggio 2022, nonché €
1.000,00 (€ mille/00) oltre accessori per la perizia di parte a firma dell'ER . Il Persona_1
tutto con vittoria di spese diritti e onorari.
Il Giudice, lette le memorie ex art.171 c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale, rinviava ex art.281 sexies c.p.c. al 12.01.2026.
In data 09.07.2025 l'attore chiedeva disporsi l'anticipazione dell'udienza fissata al 12.01.2026,
fissando nuova udienza quanto prima possibile, preferibilmente entro la data del 15.09.2025, in modo da consentire al Sig. di partecipare, se del caso, alla votazione del concordato preventivo, per Parte_1
la tutela del suo credito.
Il Giudice, in accoglimento dell'istanza, anticipava la discussione ex 281 sexies c.p.c. all'udienza del
15.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
pagina 3 di 5 In via preliminare va dichiarata la contumacia di parte resistente, regolarmente evocata in giudizio e non costituita.
Nel merito, la domanda non è fondata e va respinta.
Va evidenziato infatti che, come dedotto dall'istante in data 19.10.2022, è stato effettuato il collaudo dell'opera e che il committente, nel sottoscriverlo, ha accettato l'opera nello stato in cui è stata eseguita.
Momento fondamentale del contratto d'appalto è l'accettazione: quest'ultima si concreta in una manifestazione di volontà con la quale il committente dichiara di voler accogliere la prestazione dell'opera eseguita, comportando quali effetti l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità conosciuti o riconoscibili dell'opera ed il diritto al pagamento del prezzo. Tale
accettazione, peraltro, può essere effettuata anche in modo tacito, sempre che il committente compia un atto incompatibile con la volontà di non accettare l'opera o di accettarla con riserva (Cass. civ. sent. n.
49/1988). Dunque, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. Civ. sent. n.11/2019); dall' assenza di tale denuncia dei vizi discende il diritto dell'appaltatore al corrispettivo e il riconoscimento che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte con conseguente passaggio del rischio dalla sfera d'influenza dell'appaltatore a quella del committente.
Nel caso di specie vi è un verbale di collaudo e verifica in cui il committente ha accettato l'opera nello stato in cui si trova e dichiarato che tutte le opere erano state realizzate a perfetta regola d'arte. Le
schede ritocchi allegate, lungi dal rappresentare una riserva all'accettazione, non recano alcuna denuncia dei vizi quanto piuttosto la richiesta del committente di eseguire, appunto, dei ritocchi all'
opera già ultimata, collaudata ed accettata senza riserve.
Anche con riferimento alla penale contrattuale per il ritardo occorre chiarire che la data di consegna è
stata stabilita per il 4.10.2022 e che la penale doveva decorrere dal settimo giorno successivo a tale data
(11.10.2022) ove il ritardo fosse dipeso da esclusiva responsabilità dell'appaltatore. L'opera è stata pagina 4 di 5 collaudata il 19.10.2022 e accettata in pari data nello stato in cui si trovava. Con la sottoscrizione del collaudo il committente ha dichiarato " che le opere sono ultimate nei termini concordati con il committente"; non vi è quindi alcuna prova che la consegna con pochi giorni di ritardo sia dipesa da
CP_ esclusiva responsabilità della . Anzi, nella mail del 21.12.2023 inviata dal alla Parte_1 [...]
il primo aveva indicato come data in cui i lavori avrebbero dovuto essere conclusi il CP_1
20.10.2022.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
Nulla per le spese nella contumacia della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XII sez. Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
on atto di citazione notificato in data 18.10.2024. Controparte_1
1)Rigetta la domanda per le ragioni in motivazione.
2)Dispone che le spese di lite restino a carico di parte attrice in contumacia della convenuta.
Così deciso in Napoli il 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 5 di 5