Articolo 37 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 36Articolo 38
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25 agosto 1988
Art. 37. 1. L' articolo 277 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 277. - (Rimessione in liberta'). - In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in liberta'".
Entrata in vigore il 25 agosto 1988