CASS
Sentenza 17 marzo 2021
Sentenza 17 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2021, n. 10277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10277 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RS IN DA nato il [...] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo -e ti--1/Cu--.
2-j"-<-)'-«— eA€-2 "ler A f udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 10277 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 14/01/2021 • RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 novembre 2019 la Corte d'appello di Palermo, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Agrigento del 5 marzo 2019, con la quale SA NS GD era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine ai reati di cui al capo a): di tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625 n. 7 c.p.) perché al fine di trarne profitto, tentava di impossessarsi del ciclomotore Suzuki targato X477TY parcheggiato in una pubblica via e di proprietà di ID NS ed al capo b), di percosse (art. 581 c.p.) per avere sferrato tre pugni sul viso di ID NT. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. Giovanni Augello, articolando tre motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo l'incompetenza per materia per eccesso del giudice adito in relazione al capo b) dell'imputazione, in quanto trattasi di competenza per materia esclusiva del giudice di pace, dal momento che la disciplina della materia del giudice di pace è regolata dalla legge speciale (d.lgs. 28 agosto 2000 n.274); la corte d'appello non rilevava d'ufficio la questione e rigettava altresì la richiesta formulata dal difensore, sul presupposto per cui, essendo l'SA imputato di più condotte con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, la competenza del reato di furto avrebbe assorbito quella del reato di percosse e la regola prevede che, se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace ed altri a quella della corte d'assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice superiore;
così argomentando la Corte d'appello ha ignorato il contrasto giurisprudenziale risolto dalle sezioni unite penali con sentenza del 3 luglio 2019 n. 28908, sull'interpretazione dell'art. 48 d.lgs. 274/2000 in relazione agli artt. 23 e 521 c.p.p.; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge per avere, la corte d'appello violato il presupposto normativo di cui all'art. 581 lett. c) c.p.p. in relazione all'ad 157 c.p. per quanto riguarda il capo b) ed il capo a); invero i fatti sono stati commessi il 2 gennaio 2012 e alla data . della pronuncia della sentenza impugnata del 28 novembre 2019 i reati risultavano già prescritti, in mancanza di interruzioni o sospensioni;
2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione ed anche la violazione di legge derivante dal non aver derubricato il fatto contestato di reato di tentato furto aggravato ex art. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p., anziché nel reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. 3. Il Procuratore generale in sede, in persona del dr. Luigi Giordano, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo di ricorso che si presenta assorbente rispetto agli altri. 1 :Is Ed invero, per i reati per cui è processo la prescrizione massima di sette anni e sei mesi dalla data 2.1.2012 è decorsa - in assenza di sospensioni -in data 2.7.2019, quindi antecedentemente alla pronuncia della sentenza di appello. Sul punto, va richiamato quanto evidenziato da questa Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato nei confronti della sentenza di condanna emessa in appello, proposto anche/ovvero per l'unico motivo della violazione di legge consistente nella omessa immediata dichiarazione, da parte del giudice di merito, della causa estintiva della prescrizione maturatasi prima della pronuncia della impugnata sentenza, ma dopo l'emissione della decisione di primo grado (Sez.1, n.44439 del 26/11/2014 Rv. 265388). Le S.U. di questa Corte hanno, peraltro, evidenziato come l'inammissibilità del ricorso per cassazione precluda la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso, ma nella fattispecie in esame la prescrizione è stata dedotta con il ricorso (S.U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818) e deve essere rilevata in assenza di ragioni di proscioglimento ex art. 129/2 c.p.p. 2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio-
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso il 14.1.2021
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo -e ti--1/Cu--.
2-j"-<-)'-«— eA€-2 "ler A f udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 10277 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 14/01/2021 • RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 novembre 2019 la Corte d'appello di Palermo, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Agrigento del 5 marzo 2019, con la quale SA NS GD era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine ai reati di cui al capo a): di tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625 n. 7 c.p.) perché al fine di trarne profitto, tentava di impossessarsi del ciclomotore Suzuki targato X477TY parcheggiato in una pubblica via e di proprietà di ID NS ed al capo b), di percosse (art. 581 c.p.) per avere sferrato tre pugni sul viso di ID NT. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. Giovanni Augello, articolando tre motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo l'incompetenza per materia per eccesso del giudice adito in relazione al capo b) dell'imputazione, in quanto trattasi di competenza per materia esclusiva del giudice di pace, dal momento che la disciplina della materia del giudice di pace è regolata dalla legge speciale (d.lgs. 28 agosto 2000 n.274); la corte d'appello non rilevava d'ufficio la questione e rigettava altresì la richiesta formulata dal difensore, sul presupposto per cui, essendo l'SA imputato di più condotte con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, la competenza del reato di furto avrebbe assorbito quella del reato di percosse e la regola prevede che, se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace ed altri a quella della corte d'assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice superiore;
così argomentando la Corte d'appello ha ignorato il contrasto giurisprudenziale risolto dalle sezioni unite penali con sentenza del 3 luglio 2019 n. 28908, sull'interpretazione dell'art. 48 d.lgs. 274/2000 in relazione agli artt. 23 e 521 c.p.p.; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge per avere, la corte d'appello violato il presupposto normativo di cui all'art. 581 lett. c) c.p.p. in relazione all'ad 157 c.p. per quanto riguarda il capo b) ed il capo a); invero i fatti sono stati commessi il 2 gennaio 2012 e alla data . della pronuncia della sentenza impugnata del 28 novembre 2019 i reati risultavano già prescritti, in mancanza di interruzioni o sospensioni;
2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione ed anche la violazione di legge derivante dal non aver derubricato il fatto contestato di reato di tentato furto aggravato ex art. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p., anziché nel reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. 3. Il Procuratore generale in sede, in persona del dr. Luigi Giordano, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo di ricorso che si presenta assorbente rispetto agli altri. 1 :Is Ed invero, per i reati per cui è processo la prescrizione massima di sette anni e sei mesi dalla data 2.1.2012 è decorsa - in assenza di sospensioni -in data 2.7.2019, quindi antecedentemente alla pronuncia della sentenza di appello. Sul punto, va richiamato quanto evidenziato da questa Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato nei confronti della sentenza di condanna emessa in appello, proposto anche/ovvero per l'unico motivo della violazione di legge consistente nella omessa immediata dichiarazione, da parte del giudice di merito, della causa estintiva della prescrizione maturatasi prima della pronuncia della impugnata sentenza, ma dopo l'emissione della decisione di primo grado (Sez.1, n.44439 del 26/11/2014 Rv. 265388). Le S.U. di questa Corte hanno, peraltro, evidenziato come l'inammissibilità del ricorso per cassazione precluda la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso, ma nella fattispecie in esame la prescrizione è stata dedotta con il ricorso (S.U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818) e deve essere rilevata in assenza di ragioni di proscioglimento ex art. 129/2 c.p.p. 2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio-
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso il 14.1.2021