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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1719/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott.ssa Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1719/2021 promossa da:
(P.IVA ) con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Parte_1 P.IVA_1
LI (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(p.i. ) con il patrocinio COroparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Antonio Vasco Cariello (CF ; C.F._2
APPELLATO
avverso la sentenza n. 236/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 10/03/2021
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 In data 28.3.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
- annullare la decisione impugnata in relazione ai vizi motivazionali di cui in premessa;
- dichiarare l'invalidità degli addebiti operati in costanza di rapporto per difetto di valida forma scritta in relazione all'applicazione degli interessi ultralegali, spese, oneri e commissioni comunque denominati, previa ogni declaratoria di nullità del caso;
- dichiarare nulli e illegittimi gli addebiti di competenze usurarie;
- dichiarare illegittima l'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi a far data dal 1.1.2014;
- dichiarare l'inefficacia delle variazioni dei tassi di interesse applicati dalla banca nel corso del rapporto;
- per l'effetto, accertare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente ai rapporti di cui in premessa e condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te, a rettificare il saldo contabile da quanto illegittimamente addebitato mediante lo storno delle somme indicate o della somma che sarà accertata in seguito all'espletanda istruttoria, con maggiorazione di interessi e rivalutazione Istat;
- con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti antistatari.
- In via istruttoria: insiste per il rinnovo della c.t.u. sugli aspetti evidenziati nell'atto introduttivo”.
Per la parte appellata:
“ La scrivente difesa si riporta integralmente alle difese, conclusioni e richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta versata in atti, da intendersi qui appresso integralmente richiamata e trascritta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 236/2021 pubblicata il 10/03/2021, il Tribunale, di Lucca definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decideva:
“determina il saldo del conto corrente per cui è causa in €. 19.519,46 a debito di
pagina 2 di 16 parte attrice alla data del 30-8-2018, e respinge ogni altra domanda attorea;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU”.
Tale sentenza veniva emessa nel procedimento introdotto dalla società nei confronti di nel quale la prima Parte_1 COroparte_1 aveva richiesto di accertare il saldo dei rapporti di conto corrente e gli affidamenti intercorsi.
In particolare, l'attrice deduceva di avere intrattenuto con il , con CP_1 decorrenza dal 02.01.2003, un rapporto di conto corrente nr. c/c 2634/119927, sul quale avevano operato diverse linee di credito le cui condizioni economiche non erano state tuttavia pattuite (contratto affidamento del 03.04.2003 sino a revoca per l'importo di euro 15.000,00 e contratto affidamento del 01.12.2003 per euro
15.000,00 con scadenza al 30.05.2003), e che nel corso del rapporto erano seguiti ulteriori affidamenti del pari non contenenti valide pattuizioni e condizioni economiche. CO Deduceva quindi che , sin dall'inizio del rapporto, aveva applicato Pt_1 interessi ultralegali, oneri, spese e commissioni (tra cui le C.M.S.) in assenza di valida pattuizione, adottando il metodo della capitalizzazione composta e postergando altresì i versamenti, con conseguente diritto al ricalcolo del saldo, come da C.T.P. dalla stessa depositata. Aggiungeva che nel corso del rapporto, la aveva variato unilateralmente le condizioni economiche, in violazione del CP_2 disposto di cui all'art. 118 T.U.B., tant'era che il C.T.P. aveva rilevato addebiti di competenze usurarie.
Si costituiva la convenuta impugnando e contestando integralmente i CP_2 fatti rappresentati e le domande proposte, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto vantato e concludendo per il rigetto delle domande.
La causa veniva istruita documentalmente e con una consulenza contabile e, previa precisazione delle conclusioni, decisa come innanzi.
pagina 3 di 16 Con atto di citazione, regolarmente notificato, la (di seguito Parte_1
o anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Pt_1
CO Appello il (di seguito anche o APPELLATO) proponendo gravame CP_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di gravame:
1. Violazione art. 112 c.p.c.: nullità della sentenza;
2. Violazione artt. 2697 e 2946 c.c. in relazione alla ritenuta prescrizione delle rimesse anteriori al decennio dalla domanda;
3. Violazione artt. 1284 - 1346 c.c. e 117 - 118 t.u.b.;
4. Violazione artt. 1283 c.c. e 120 t.u.b.;
5. Violazione artt. 1, L. n. 108/96 e 1815 c.c. in relazione agli addebiti usurari in costanza di rapporto;
6. Violazione artt. 118 t.u.b.;
7. Violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli art. 91,
92 c.p.c. e 24 Cost. in ordine alla compensazione delle spese legali.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
CO AD il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse dall' APPELLANTE alla sentenza impugnata, della quale chiedeva, per contro la conferma, opponendosi altresì alle richieste istruttorie.
Dopo essere stata trattenuta una prima volta in decisione, con ordinanza del 3 luglio 2024, la causa veniva rimessa sul ruolo disponendo una C.T.U. al fine di determinare il rapporto di dare e avere tra le parti, tenendo conto anche delle condizioni effettivamente pattuite con i contratti di apertura di credito del 9.3.2003
e del 7.4.2003, comunque, al netto della prescrizione.
Dopo il deposito della relazione, disposta per l'udienza del 27.5.2025 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva pagina 4 di 16 trattenuta in decisione con ordinanza del 29.5.2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Con il primo motivo censura (“Violazione art. 112 c.p.c.: nullità della sentenza”)
l'APPELLANTE deduce che il giudice di prime cure non avrebbe preso posizione sulla domanda di dichiarazione della nullità del rapporto causale sottostante in ragione della mancata determinazione per iscritto del tasso di interesse ultralegale, delle spese, oneri e commissioni (tra cui le c.m.s.).
Il motivo è fondato.
In effetti, nell'atto di citazione era stato espressamente dedotto che i contratti di affidamento erano privi della pattuizione delle condizioni economiche e le operazioni tecniche compiute nel primo grado di giudizio si sono limitate all'esame del contratto di conto corrente, non emergendo alcun accertamento specifico con riferimento ai contratti di affidamento.
Dal momento che la sentenza impugnata rinvia al contenuto della CTU, l'eventuale omesso esame dei contratti di apertura si tradurrebbe in una omessa pronuncia sull'intera domanda.
Per tale ragione la Corte ha disposto un'integrazione istruttoria chiedendo al CTU di accertare se nel calcolo già effettuato si fosse tenuto conto del fatto che i contratti di apertura di credito del 9/3/2003 e del 7/4/2003 non contenevano una specifica pattuizione delle condizioni economiche, e, in mancanza, di rideterminare nel complesso il saldo dare/avere.
pagina 5 di 16 L'Ausiliario ha riscontrato che, in effetti, che il precedente calcolo effettuato dalla
CTU non teneva tenuto conto delle effettive pattuizioni economiche dei contratti di apertura di credito del 9/3/2003 e del 7/4/2003, posto che gli stessi non erano presenti nel fascicolo di primo grado, né erano stati menzionati nella perizia.
Sono stati pertanto aggiornati i conteggi nel senso di cui sarà dato atto in sede di esame degli ulteriori motivi di appello.
II. Con il secondo motivo censura (“Violazione artt. 2697 e 2946 c.c. in relazione alla ritenuta prescrizione delle rimesse anteriori al decennio dalla domanda”)
l'APPELLANTE lamenta un vizio della decisione sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla nella parte in cui ha ritenuto che fosse un onere del cliente CP_2 provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito tale da qualificare la rimessa come solutoria.
Secondo tali affermazioni si porrebbero in contrasto con i principi espressi Pt_1 dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15895/19 e, in mancanza di prova dell'esistenza di rimesse aventi carattere solutorio, l'eccezione sollevata dalla convenuta avrebbe dovuto essere respinta.
Inoltre, sarebbe errata l'affermazione secondo la quale, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, sarebbe emersa comunque la natura solutoria delle rimesse, posto che gli accertamenti sarebbero stati compiuti erroneamente sulla base del saldo risultante dalle scritturazioni della banca e non di quello ricostruito a seguito dell'eliminazione delle annotazioni illegittime e non si sarebbe tenuto conto dell'effetto interruttivo della domanda di mediazione avanzata dalla cliente in data 3.7.2017.
Il motivo è parzialmente fondato.
La giurisprudenza è ormai costante nell'affermare che, “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto
pagina 6 di 16 indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità” (Cass. 19 luglio
2021, n. 20621; cfr. anche ord. n. 10140/22).
L'esistenza degli affidamenti è poi emersa documentalmente, per quanto i contratti del 9/3/2003 e del 7/4/2003 siano privi delle condizioni economiche.
Quanto alla concreta determinazione della natura solutoria delle rimesse, occorre tenere conto del seguente principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis ord. cass. n.7721/2023): “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione
e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Vedi anche Cass. 9712/2024 e di recente Cass. 5577/2025 e 9203/2025).
Del resto, come afferma la Corte regolatrice, “in tema di prescrizione estintiva,
l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia
pagina 7 di 16 necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019).
La decorrenza del termine di prescrizione, poi, dovrà tenere conto dell'invio della richiesta di mediazione, che costituisce un atto interruttivo.
La consulenza di primo grado, quindi, disattendendo questi principi, ha portato a risultati errati, che si sono riflessi sulla sentenza impugnata.
La verifica delle rimesse prescritte è stata, quindi, nuovamente demandata al
CTU, il quale ha correttamente tenuto conto di tutti i contratti di affidamento riversati in atti, sia da parte attrice che da parte convenuta, verificando l'esistenza di rimesse “solutorie” sul saldo giornaliero rettificato.
Tali riconteggi hanno avuto i propri riflessi nella rideterminazione dell'indebito nella misura che verrà meglio indicata più avanti.
III. Con la terza censura (“ Violazione artt. 1284 - 1346 c.c. e 117 - 118 t.u.b.”)
si duole del mancato accoglimento della domanda che si fonda sull'assenza Pt_1 di valide pattuizioni degli interessi ultralegali, oneri/spese e commissioni con riferimento ai contratti di apertura di credito. Si afferma che la fondatezza della domanda si poteva evincere dalle lettere di affidamento del 1.12.2003, del
3.4.2003, del 9.12.2005 e del 28.3.2003, come pure dalla lettera di affidamento del 7.5.2004, la quale, non essendo da essa sottoscritta, non poteva vincolarla, anche perché rimandava per la determinazione degli interessi agli “usi piazza”.
Viene altresì evidenziato che neanche il contratto originario di conto corrente (doc.
1 citazione) recava indicazione delle condizioni economiche degli affidamenti concessi.
Inoltre, sostiene che la prova della pattuizione non poteva essere tratta Pt_1 dai documenti depositati dalla essendo state prontamente disconosciute le CP_2 sottoscrizioni delle lettere di affidamento prodotte.
pagina 8 di 16 Con riferimento a tali difese occorre premettere che il disconoscimento operato
è senz'altro inammissibile con riferimento ai documenti che erano stati prodotti anche dall'attrice con la citazione, posto che in tale sede mai era stato allegato che le firme fossero apocrife. I documenti nn. 2), 5), 8), 9) e 19) prodotti assieme alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta, la cui sottoscrizione viene disconosciuta, corrispondono ai nn. 8), 7), 6), 4) e 5) già prodotti dalla parte attrice, per cui, essendo incompatibili le due difese, degli stessi si potrà tenere conto.
E' però documentato che i contratti di apertura di credito del 9.3.2003 e del
7.4.2003 non contenevano alcuna specifica pattuizione delle condizioni economiche, come riscontrato anche dal CTU, per cui è stato richiesto a questo di rideterminare il saldo dare/avere sostituendo il tasso di interessi praticato con quello pattuito con il contratto di apertura del conto corrente, ove ivi siano previsti gli interessi a debito, o, in mancanza, con il tasso di cui all'art. 117 TUB.
In risposta al tale quesito il Consulente (cfr. pag. 17 ctu app.) dopo aver chiarito che “Nel fascicolo telematico di primo e di secondo grado è presente il contratto di apertura del conto corrente del 2/1/2003 (n. 2 pagine) – doc. 1f parte attrice – oltre all'allegato n. 13 di parte convenuta ovvero stampa delle condizioni economiche del conto corrente n. 330/0060455/62; non è presente, altresì, il contratto di apertura di credito del 9/3/2003. È, invece, presente un contratto di apertura di credito del 3/4/2003 (doc. 2 f parte attrice e all. 3 parte convenuta), quest'ultimo potrebbe essere quello indicato dalla Corte d'Appello di Firenze ovvero quello del 7/4/2003 in quanto il timbro postale sulla seconda pagina del contratto
è proprio del 7/4/2003…”, ha provveduto al ricalcolo degli interessi.
IV. Con la quarta censura (“Violazione artt. 1283 c.c. e 120 t.u.b.”) parte appellante chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la richiesta di eliminazione della componente anatocistica a decorrere dal pagina 9 di 16 1° gennaio 2014, quale effetto della riforma dell'art. 120 TUB ad opera dell'art. 1, comma 629 della Legge di Stabilità 2014.
A tale riguardo è sufficiente evidenziare che il dibattito che si era aperto nella giurisprudenza di merito con riferimento all'immediata precettività o meno della riforma è stato definitivamente composto a seguito dell'intervento della Corte di
Cassazione (sent. 21344/2024), la quale ha chiarito che “ In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
In conformità a tale principio, condiviso anche da questa Corte, quindi, non può che dichiararsi la nullità dell'anatocismo per il periodo successivo al 1.1.2014 e fino alla chiusura del rapporto (3/8/2016).
La pronuncia impugnata, che aveva aderito all'opposto orientamento, deve pertanto essere riformata, dovendosi sul punto far riferimento ai conteggi operati dal consulente nella nuova perizia.
Le conclusioni del CTU, che la Corte ritiene di condividere, avendo tenuto in considerazione tutti i principi sopra espressi, hanno portato ad accertare che:
- sostituendo il tasso di interessi contrattuale si determina un credito di euro
5.269,89 a favore del correntista, dato dalla differenza tra il saldo contabile all'1.10.2018 di - € 25.090,26 ed il saldo ricalcolato di - € 19.820,36, pur restando il saldo negativo;
- le somme a titolo di anatocismo nel periodo 1/1/2014 – 3/8/2016 sono pari ad euro 9.365,79;
pagina 10 di 16 - gli interessi e competenze astrattamente ripetibili tenuto conto della prescrizione dal 5/7/2017 sono pari ad euro 28.505,75;
- il saldo del conto corrente per cui è lite, a favore del correntista, è pari ad euro
33.775,64,
Come si desume dalla seguente tabella, la somma determinata a credito del correntista tiene già conto del saldo debitore originario, costituendo la somma matematica tra la differenza tra il saldo banca ed il saldo rettificato per effetto dell'eliminazione dell'anatocismo e l'importo totale delle somme ripetibili.
Non è pertanto possibile accogliere la richiesta della banca di sottrarre dal saldo ricalcolato dal CTU l'originario saldo negativo alla data del 1/10/2018.
V. Con ilquinto motivo di gravame (“Violazione artt. 1, L. n. 108/96 e 1815 c.c. in relazione agli addebiti usurari in costanza di rapporto “) l'APPELLANTE impugna la decisione laddove, pur dando atto che “A partire dal 2011 la CTU ha rilevato una serie di trimestri con TEG superiore al tasso soglia, ed ha ritenuto che si trattasse di usura originaria perché coincidenti con variazioni contrattuali”, ha ritenuto che
“Le variazioni contrattuali sono però state desunte dalla CTU, in base alle variazioni riscontrate negli estratti conto esaminati, e non se ne dà conto in modo esauriente;
pagina 11 di 16 anche parte attrice sul unto nulla ha specificamente dedotto o provato. Per potersi ipotizzare usura originaria sarebbe stata necessaria una nuova completa regolamentazione dei rapporti contrattuali, della quale non vi è traccia, per cui le conclusioni della CTU sul punto sono erronee”, richiamando il principio di diritto enunciato dalle SS.UU. (n. 24675/2017) in quanto “applicabile anche al contratto di conto corrente, e non solo al contratto di mutuo, come immotivatamente sostiene parte attrice”. Secondo l' APPELLANTE l'assunto non sarebbe condivisibile in quanto la “avrebbe confessato di aver comunicato le variazioni dei tassi di interesse CP_2 alla cliente unitamente all'invio degli estratti conto, esonerando quindi la parte dal fornire la prova delle rinegoziazioni ex artt. 118 e 119 t.u.b., per cui in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intenderebbero approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”, e ciò in linea con quanto stabilito dall'art. 1832 c.c., come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito.
A tale riguardo appare innanzitutto utile chiarire che la portata del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 24675/2017, che questa
Corte condivide, va limitata alle sole ipotesi in cui l'andamento spontaneamente decrescente dei tassi di mercato porti gli interessi convenzionali pattuiti a sforare la soglia nel corso del rapporto, nonostante fossero stati legittimamente fissati originariamente. Al contrario, l'usura non può ritenersi sopravvenuta, con conseguente applicabilità della disciplina volta a contrastarla, quando il superamento del tasso-soglia si verifica per effetto della modifica delle condizioni economiche nel corso del rapporto contrattuale.
Con specifico riferimento al contratto di conto corrente, quindi, non si determina un'ipotesi di usura sopravvenuta, essendo certamente originaria, in tutti quei casi in cui il superamento del tasso soglia sia determinato dalla nuova pattuizione del pagina 12 di 16 tasso, anche eventualmente quale conseguenza del legittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca.
Nel caso in esame, non sono stati prodotti gli atti della banca con i quali siano state comunicate le modifiche unilaterali delle condizioni economiche. Il consulente nominato nel primo grado di giudizio ha desunto la prova di tali modifiche dalle risultanze degli estratti conto, arguendo dalla diversa misura degli interessi applicati che vi fosse stata a monte una modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118
TUB.
Non vi è però la prova del fatto che il superamento del tasso soglia sia la conseguenza della nuova pattuizione degli interessi, ovvero se si sia trattato della conseguenza dell'abbassamento dei tassi medi rispetto ai tassi precedentemente modificati. Tale carenza probatoria si riflette sulla possibilità di accertare l'esistenza di ipotesi di usura originaria, che si verificherebbe solo nella prima ipotesi.
Le risultanze della perizia disposta in primo grado, quindi, nonostante l'assolutezza delle conclusioni, come giustamente osservato nella sentenza impugnata, non consentono di ritenere provata la domanda avanzata da . Pt_1
VI Con il sesto motivo di gravame (“Violazione artt. 118 t.u.b.”) in via Pt_1 subordinata ha dedotto un mancato rilievo di inefficacia delle modifiche unilaterali delle condizioni inizialmente applicate dalla banca: nel I trimestre 2004 risulta infatti applicato un interesse del 7,155% (vedasi estratto conto), mentre nel V trim.
2007 il tasso è salito al 7,75%; nel III trim. del 2008 risulta applicato un tasso del
9,15%; nel IV trim. 2010 risulta un tasso del 10,15%; nel IV trim. 2014 risulta un tasso del 13,50% per giungere ad una tasso del 15% nel I trim. 2016.
Sostiene l'APPELLANTE che il c.t.u. avrebbe omesso di rispondere su tali rilievi così come il Tribunale nulla aveva stabilito sul punto, per cui reitera a questa Corte
pagina 13 di 16 la richiesta di nuova c.t.u. che dovrebbe epurare gli addebiti in violazione del disposto di cui all'art. 118 t.u.b.
Per le medesime considerazioni prima espresse il motivo non può essere accolto, non essendo stata fornita una prova dettagliata delle modifiche unilaterali operate dalla banca, e conseguentemente dell'invocata illegittimità.
VII Con il settimo motivo di appello (” Violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli art. 91, 92 c.p.c. e 24 Cost. in ordine alla compensazione delle spese legali”) censura il capo della sentenza che ha disposto la compensazione Pt_1 delle spese, così motivando: ”L'accoglimento solo in minima parte della domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente, ed il totale rigetto della domanda risarcitoria, impone la totale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU”.
Il Tribunale, a giudizio dell'appellante, avrebbe violato il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) e avrebbe emesso una sentenza anche in contrasto con le previsioni dell'art. 92 c.p. c. 2, che prevede la possibilità di compensazione solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Per quanto la statuizione sia corretta, essendo pacifico in giurisprudenza che l'accoglimento parziale di una domanda può giustificare la compensazione delle spese (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), il motivo è assorbito dal fatto che il parziale accoglimento dell'impugnazione impone una rivalutazione d'ufficio del regime di soccombenza alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
VIII. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo la Corte ritiene che le spese processuali dei due gradi del giudizio (che vede parzialmente vittorioso nel merito ) debbano Pt_1 essere compensate per ½ ed essere poste per la residua parte, a carico del
[...] nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. COroparte_1
pagina 14 di 16 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Le spese di CTU, espletate nei due gradi del giudizio, come già liquidate, avendo riguardo all'esito complessivo del giudizio, vanno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] COroparte_1
236/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 10/03/2021, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina il saldo del conto corrente per cui è causa alla data dell'1.10.2018 in € 33.775,64 a favore della società ; Pt_1
- DICHIARA le spese dei due gradi di giudizio compensate per ½ e per l'effetto condanna a rifondere a la metà COroparte_1 Parte_1 delle spese sostenute, che si liquida per l'intero in complessivi € 7.616 per il primo grado ed € 9.991 per il giudizio di appello quale compenso avvocati, oltre il 15% spese generali, Iva e cap, oltre al rimborso del contributo unificato.
- PONE le spese delle CTU, come già liquidate, a carico delle parti in ragione del
50% ciascuna.
Firenze, camera di consiglio del 7.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Anna Primavera
pagina 15 di 16 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott.ssa Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1719/2021 promossa da:
(P.IVA ) con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Parte_1 P.IVA_1
LI (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(p.i. ) con il patrocinio COroparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Antonio Vasco Cariello (CF ; C.F._2
APPELLATO
avverso la sentenza n. 236/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 10/03/2021
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 In data 28.3.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:
- annullare la decisione impugnata in relazione ai vizi motivazionali di cui in premessa;
- dichiarare l'invalidità degli addebiti operati in costanza di rapporto per difetto di valida forma scritta in relazione all'applicazione degli interessi ultralegali, spese, oneri e commissioni comunque denominati, previa ogni declaratoria di nullità del caso;
- dichiarare nulli e illegittimi gli addebiti di competenze usurarie;
- dichiarare illegittima l'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi a far data dal 1.1.2014;
- dichiarare l'inefficacia delle variazioni dei tassi di interesse applicati dalla banca nel corso del rapporto;
- per l'effetto, accertare l'esatto dare/avere tra le parti relativamente ai rapporti di cui in premessa e condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te, a rettificare il saldo contabile da quanto illegittimamente addebitato mediante lo storno delle somme indicate o della somma che sarà accertata in seguito all'espletanda istruttoria, con maggiorazione di interessi e rivalutazione Istat;
- con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti antistatari.
- In via istruttoria: insiste per il rinnovo della c.t.u. sugli aspetti evidenziati nell'atto introduttivo”.
Per la parte appellata:
“ La scrivente difesa si riporta integralmente alle difese, conclusioni e richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta versata in atti, da intendersi qui appresso integralmente richiamata e trascritta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 236/2021 pubblicata il 10/03/2021, il Tribunale, di Lucca definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decideva:
“determina il saldo del conto corrente per cui è causa in €. 19.519,46 a debito di
pagina 2 di 16 parte attrice alla data del 30-8-2018, e respinge ogni altra domanda attorea;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU”.
Tale sentenza veniva emessa nel procedimento introdotto dalla società nei confronti di nel quale la prima Parte_1 COroparte_1 aveva richiesto di accertare il saldo dei rapporti di conto corrente e gli affidamenti intercorsi.
In particolare, l'attrice deduceva di avere intrattenuto con il , con CP_1 decorrenza dal 02.01.2003, un rapporto di conto corrente nr. c/c 2634/119927, sul quale avevano operato diverse linee di credito le cui condizioni economiche non erano state tuttavia pattuite (contratto affidamento del 03.04.2003 sino a revoca per l'importo di euro 15.000,00 e contratto affidamento del 01.12.2003 per euro
15.000,00 con scadenza al 30.05.2003), e che nel corso del rapporto erano seguiti ulteriori affidamenti del pari non contenenti valide pattuizioni e condizioni economiche. CO Deduceva quindi che , sin dall'inizio del rapporto, aveva applicato Pt_1 interessi ultralegali, oneri, spese e commissioni (tra cui le C.M.S.) in assenza di valida pattuizione, adottando il metodo della capitalizzazione composta e postergando altresì i versamenti, con conseguente diritto al ricalcolo del saldo, come da C.T.P. dalla stessa depositata. Aggiungeva che nel corso del rapporto, la aveva variato unilateralmente le condizioni economiche, in violazione del CP_2 disposto di cui all'art. 118 T.U.B., tant'era che il C.T.P. aveva rilevato addebiti di competenze usurarie.
Si costituiva la convenuta impugnando e contestando integralmente i CP_2 fatti rappresentati e le domande proposte, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto vantato e concludendo per il rigetto delle domande.
La causa veniva istruita documentalmente e con una consulenza contabile e, previa precisazione delle conclusioni, decisa come innanzi.
pagina 3 di 16 Con atto di citazione, regolarmente notificato, la (di seguito Parte_1
o anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Pt_1
CO Appello il (di seguito anche o APPELLATO) proponendo gravame CP_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di gravame:
1. Violazione art. 112 c.p.c.: nullità della sentenza;
2. Violazione artt. 2697 e 2946 c.c. in relazione alla ritenuta prescrizione delle rimesse anteriori al decennio dalla domanda;
3. Violazione artt. 1284 - 1346 c.c. e 117 - 118 t.u.b.;
4. Violazione artt. 1283 c.c. e 120 t.u.b.;
5. Violazione artt. 1, L. n. 108/96 e 1815 c.c. in relazione agli addebiti usurari in costanza di rapporto;
6. Violazione artt. 118 t.u.b.;
7. Violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli art. 91,
92 c.p.c. e 24 Cost. in ordine alla compensazione delle spese legali.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
CO AD il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse dall' APPELLANTE alla sentenza impugnata, della quale chiedeva, per contro la conferma, opponendosi altresì alle richieste istruttorie.
Dopo essere stata trattenuta una prima volta in decisione, con ordinanza del 3 luglio 2024, la causa veniva rimessa sul ruolo disponendo una C.T.U. al fine di determinare il rapporto di dare e avere tra le parti, tenendo conto anche delle condizioni effettivamente pattuite con i contratti di apertura di credito del 9.3.2003
e del 7.4.2003, comunque, al netto della prescrizione.
Dopo il deposito della relazione, disposta per l'udienza del 27.5.2025 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva pagina 4 di 16 trattenuta in decisione con ordinanza del 29.5.2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Con il primo motivo censura (“Violazione art. 112 c.p.c.: nullità della sentenza”)
l'APPELLANTE deduce che il giudice di prime cure non avrebbe preso posizione sulla domanda di dichiarazione della nullità del rapporto causale sottostante in ragione della mancata determinazione per iscritto del tasso di interesse ultralegale, delle spese, oneri e commissioni (tra cui le c.m.s.).
Il motivo è fondato.
In effetti, nell'atto di citazione era stato espressamente dedotto che i contratti di affidamento erano privi della pattuizione delle condizioni economiche e le operazioni tecniche compiute nel primo grado di giudizio si sono limitate all'esame del contratto di conto corrente, non emergendo alcun accertamento specifico con riferimento ai contratti di affidamento.
Dal momento che la sentenza impugnata rinvia al contenuto della CTU, l'eventuale omesso esame dei contratti di apertura si tradurrebbe in una omessa pronuncia sull'intera domanda.
Per tale ragione la Corte ha disposto un'integrazione istruttoria chiedendo al CTU di accertare se nel calcolo già effettuato si fosse tenuto conto del fatto che i contratti di apertura di credito del 9/3/2003 e del 7/4/2003 non contenevano una specifica pattuizione delle condizioni economiche, e, in mancanza, di rideterminare nel complesso il saldo dare/avere.
pagina 5 di 16 L'Ausiliario ha riscontrato che, in effetti, che il precedente calcolo effettuato dalla
CTU non teneva tenuto conto delle effettive pattuizioni economiche dei contratti di apertura di credito del 9/3/2003 e del 7/4/2003, posto che gli stessi non erano presenti nel fascicolo di primo grado, né erano stati menzionati nella perizia.
Sono stati pertanto aggiornati i conteggi nel senso di cui sarà dato atto in sede di esame degli ulteriori motivi di appello.
II. Con il secondo motivo censura (“Violazione artt. 2697 e 2946 c.c. in relazione alla ritenuta prescrizione delle rimesse anteriori al decennio dalla domanda”)
l'APPELLANTE lamenta un vizio della decisione sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla nella parte in cui ha ritenuto che fosse un onere del cliente CP_2 provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito tale da qualificare la rimessa come solutoria.
Secondo tali affermazioni si porrebbero in contrasto con i principi espressi Pt_1 dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15895/19 e, in mancanza di prova dell'esistenza di rimesse aventi carattere solutorio, l'eccezione sollevata dalla convenuta avrebbe dovuto essere respinta.
Inoltre, sarebbe errata l'affermazione secondo la quale, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, sarebbe emersa comunque la natura solutoria delle rimesse, posto che gli accertamenti sarebbero stati compiuti erroneamente sulla base del saldo risultante dalle scritturazioni della banca e non di quello ricostruito a seguito dell'eliminazione delle annotazioni illegittime e non si sarebbe tenuto conto dell'effetto interruttivo della domanda di mediazione avanzata dalla cliente in data 3.7.2017.
Il motivo è parzialmente fondato.
La giurisprudenza è ormai costante nell'affermare che, “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto
pagina 6 di 16 indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità” (Cass. 19 luglio
2021, n. 20621; cfr. anche ord. n. 10140/22).
L'esistenza degli affidamenti è poi emersa documentalmente, per quanto i contratti del 9/3/2003 e del 7/4/2003 siano privi delle condizioni economiche.
Quanto alla concreta determinazione della natura solutoria delle rimesse, occorre tenere conto del seguente principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis ord. cass. n.7721/2023): “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione
e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Vedi anche Cass. 9712/2024 e di recente Cass. 5577/2025 e 9203/2025).
Del resto, come afferma la Corte regolatrice, “in tema di prescrizione estintiva,
l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia
pagina 7 di 16 necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019).
La decorrenza del termine di prescrizione, poi, dovrà tenere conto dell'invio della richiesta di mediazione, che costituisce un atto interruttivo.
La consulenza di primo grado, quindi, disattendendo questi principi, ha portato a risultati errati, che si sono riflessi sulla sentenza impugnata.
La verifica delle rimesse prescritte è stata, quindi, nuovamente demandata al
CTU, il quale ha correttamente tenuto conto di tutti i contratti di affidamento riversati in atti, sia da parte attrice che da parte convenuta, verificando l'esistenza di rimesse “solutorie” sul saldo giornaliero rettificato.
Tali riconteggi hanno avuto i propri riflessi nella rideterminazione dell'indebito nella misura che verrà meglio indicata più avanti.
III. Con la terza censura (“ Violazione artt. 1284 - 1346 c.c. e 117 - 118 t.u.b.”)
si duole del mancato accoglimento della domanda che si fonda sull'assenza Pt_1 di valide pattuizioni degli interessi ultralegali, oneri/spese e commissioni con riferimento ai contratti di apertura di credito. Si afferma che la fondatezza della domanda si poteva evincere dalle lettere di affidamento del 1.12.2003, del
3.4.2003, del 9.12.2005 e del 28.3.2003, come pure dalla lettera di affidamento del 7.5.2004, la quale, non essendo da essa sottoscritta, non poteva vincolarla, anche perché rimandava per la determinazione degli interessi agli “usi piazza”.
Viene altresì evidenziato che neanche il contratto originario di conto corrente (doc.
1 citazione) recava indicazione delle condizioni economiche degli affidamenti concessi.
Inoltre, sostiene che la prova della pattuizione non poteva essere tratta Pt_1 dai documenti depositati dalla essendo state prontamente disconosciute le CP_2 sottoscrizioni delle lettere di affidamento prodotte.
pagina 8 di 16 Con riferimento a tali difese occorre premettere che il disconoscimento operato
è senz'altro inammissibile con riferimento ai documenti che erano stati prodotti anche dall'attrice con la citazione, posto che in tale sede mai era stato allegato che le firme fossero apocrife. I documenti nn. 2), 5), 8), 9) e 19) prodotti assieme alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta, la cui sottoscrizione viene disconosciuta, corrispondono ai nn. 8), 7), 6), 4) e 5) già prodotti dalla parte attrice, per cui, essendo incompatibili le due difese, degli stessi si potrà tenere conto.
E' però documentato che i contratti di apertura di credito del 9.3.2003 e del
7.4.2003 non contenevano alcuna specifica pattuizione delle condizioni economiche, come riscontrato anche dal CTU, per cui è stato richiesto a questo di rideterminare il saldo dare/avere sostituendo il tasso di interessi praticato con quello pattuito con il contratto di apertura del conto corrente, ove ivi siano previsti gli interessi a debito, o, in mancanza, con il tasso di cui all'art. 117 TUB.
In risposta al tale quesito il Consulente (cfr. pag. 17 ctu app.) dopo aver chiarito che “Nel fascicolo telematico di primo e di secondo grado è presente il contratto di apertura del conto corrente del 2/1/2003 (n. 2 pagine) – doc. 1f parte attrice – oltre all'allegato n. 13 di parte convenuta ovvero stampa delle condizioni economiche del conto corrente n. 330/0060455/62; non è presente, altresì, il contratto di apertura di credito del 9/3/2003. È, invece, presente un contratto di apertura di credito del 3/4/2003 (doc. 2 f parte attrice e all. 3 parte convenuta), quest'ultimo potrebbe essere quello indicato dalla Corte d'Appello di Firenze ovvero quello del 7/4/2003 in quanto il timbro postale sulla seconda pagina del contratto
è proprio del 7/4/2003…”, ha provveduto al ricalcolo degli interessi.
IV. Con la quarta censura (“Violazione artt. 1283 c.c. e 120 t.u.b.”) parte appellante chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la richiesta di eliminazione della componente anatocistica a decorrere dal pagina 9 di 16 1° gennaio 2014, quale effetto della riforma dell'art. 120 TUB ad opera dell'art. 1, comma 629 della Legge di Stabilità 2014.
A tale riguardo è sufficiente evidenziare che il dibattito che si era aperto nella giurisprudenza di merito con riferimento all'immediata precettività o meno della riforma è stato definitivamente composto a seguito dell'intervento della Corte di
Cassazione (sent. 21344/2024), la quale ha chiarito che “ In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
In conformità a tale principio, condiviso anche da questa Corte, quindi, non può che dichiararsi la nullità dell'anatocismo per il periodo successivo al 1.1.2014 e fino alla chiusura del rapporto (3/8/2016).
La pronuncia impugnata, che aveva aderito all'opposto orientamento, deve pertanto essere riformata, dovendosi sul punto far riferimento ai conteggi operati dal consulente nella nuova perizia.
Le conclusioni del CTU, che la Corte ritiene di condividere, avendo tenuto in considerazione tutti i principi sopra espressi, hanno portato ad accertare che:
- sostituendo il tasso di interessi contrattuale si determina un credito di euro
5.269,89 a favore del correntista, dato dalla differenza tra il saldo contabile all'1.10.2018 di - € 25.090,26 ed il saldo ricalcolato di - € 19.820,36, pur restando il saldo negativo;
- le somme a titolo di anatocismo nel periodo 1/1/2014 – 3/8/2016 sono pari ad euro 9.365,79;
pagina 10 di 16 - gli interessi e competenze astrattamente ripetibili tenuto conto della prescrizione dal 5/7/2017 sono pari ad euro 28.505,75;
- il saldo del conto corrente per cui è lite, a favore del correntista, è pari ad euro
33.775,64,
Come si desume dalla seguente tabella, la somma determinata a credito del correntista tiene già conto del saldo debitore originario, costituendo la somma matematica tra la differenza tra il saldo banca ed il saldo rettificato per effetto dell'eliminazione dell'anatocismo e l'importo totale delle somme ripetibili.
Non è pertanto possibile accogliere la richiesta della banca di sottrarre dal saldo ricalcolato dal CTU l'originario saldo negativo alla data del 1/10/2018.
V. Con ilquinto motivo di gravame (“Violazione artt. 1, L. n. 108/96 e 1815 c.c. in relazione agli addebiti usurari in costanza di rapporto “) l'APPELLANTE impugna la decisione laddove, pur dando atto che “A partire dal 2011 la CTU ha rilevato una serie di trimestri con TEG superiore al tasso soglia, ed ha ritenuto che si trattasse di usura originaria perché coincidenti con variazioni contrattuali”, ha ritenuto che
“Le variazioni contrattuali sono però state desunte dalla CTU, in base alle variazioni riscontrate negli estratti conto esaminati, e non se ne dà conto in modo esauriente;
pagina 11 di 16 anche parte attrice sul unto nulla ha specificamente dedotto o provato. Per potersi ipotizzare usura originaria sarebbe stata necessaria una nuova completa regolamentazione dei rapporti contrattuali, della quale non vi è traccia, per cui le conclusioni della CTU sul punto sono erronee”, richiamando il principio di diritto enunciato dalle SS.UU. (n. 24675/2017) in quanto “applicabile anche al contratto di conto corrente, e non solo al contratto di mutuo, come immotivatamente sostiene parte attrice”. Secondo l' APPELLANTE l'assunto non sarebbe condivisibile in quanto la “avrebbe confessato di aver comunicato le variazioni dei tassi di interesse CP_2 alla cliente unitamente all'invio degli estratti conto, esonerando quindi la parte dal fornire la prova delle rinegoziazioni ex artt. 118 e 119 t.u.b., per cui in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intenderebbero approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento”, e ciò in linea con quanto stabilito dall'art. 1832 c.c., come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito.
A tale riguardo appare innanzitutto utile chiarire che la portata del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 24675/2017, che questa
Corte condivide, va limitata alle sole ipotesi in cui l'andamento spontaneamente decrescente dei tassi di mercato porti gli interessi convenzionali pattuiti a sforare la soglia nel corso del rapporto, nonostante fossero stati legittimamente fissati originariamente. Al contrario, l'usura non può ritenersi sopravvenuta, con conseguente applicabilità della disciplina volta a contrastarla, quando il superamento del tasso-soglia si verifica per effetto della modifica delle condizioni economiche nel corso del rapporto contrattuale.
Con specifico riferimento al contratto di conto corrente, quindi, non si determina un'ipotesi di usura sopravvenuta, essendo certamente originaria, in tutti quei casi in cui il superamento del tasso soglia sia determinato dalla nuova pattuizione del pagina 12 di 16 tasso, anche eventualmente quale conseguenza del legittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca.
Nel caso in esame, non sono stati prodotti gli atti della banca con i quali siano state comunicate le modifiche unilaterali delle condizioni economiche. Il consulente nominato nel primo grado di giudizio ha desunto la prova di tali modifiche dalle risultanze degli estratti conto, arguendo dalla diversa misura degli interessi applicati che vi fosse stata a monte una modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118
TUB.
Non vi è però la prova del fatto che il superamento del tasso soglia sia la conseguenza della nuova pattuizione degli interessi, ovvero se si sia trattato della conseguenza dell'abbassamento dei tassi medi rispetto ai tassi precedentemente modificati. Tale carenza probatoria si riflette sulla possibilità di accertare l'esistenza di ipotesi di usura originaria, che si verificherebbe solo nella prima ipotesi.
Le risultanze della perizia disposta in primo grado, quindi, nonostante l'assolutezza delle conclusioni, come giustamente osservato nella sentenza impugnata, non consentono di ritenere provata la domanda avanzata da . Pt_1
VI Con il sesto motivo di gravame (“Violazione artt. 118 t.u.b.”) in via Pt_1 subordinata ha dedotto un mancato rilievo di inefficacia delle modifiche unilaterali delle condizioni inizialmente applicate dalla banca: nel I trimestre 2004 risulta infatti applicato un interesse del 7,155% (vedasi estratto conto), mentre nel V trim.
2007 il tasso è salito al 7,75%; nel III trim. del 2008 risulta applicato un tasso del
9,15%; nel IV trim. 2010 risulta un tasso del 10,15%; nel IV trim. 2014 risulta un tasso del 13,50% per giungere ad una tasso del 15% nel I trim. 2016.
Sostiene l'APPELLANTE che il c.t.u. avrebbe omesso di rispondere su tali rilievi così come il Tribunale nulla aveva stabilito sul punto, per cui reitera a questa Corte
pagina 13 di 16 la richiesta di nuova c.t.u. che dovrebbe epurare gli addebiti in violazione del disposto di cui all'art. 118 t.u.b.
Per le medesime considerazioni prima espresse il motivo non può essere accolto, non essendo stata fornita una prova dettagliata delle modifiche unilaterali operate dalla banca, e conseguentemente dell'invocata illegittimità.
VII Con il settimo motivo di appello (” Violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli art. 91, 92 c.p.c. e 24 Cost. in ordine alla compensazione delle spese legali”) censura il capo della sentenza che ha disposto la compensazione Pt_1 delle spese, così motivando: ”L'accoglimento solo in minima parte della domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente, ed il totale rigetto della domanda risarcitoria, impone la totale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU”.
Il Tribunale, a giudizio dell'appellante, avrebbe violato il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) e avrebbe emesso una sentenza anche in contrasto con le previsioni dell'art. 92 c.p. c. 2, che prevede la possibilità di compensazione solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Per quanto la statuizione sia corretta, essendo pacifico in giurisprudenza che l'accoglimento parziale di una domanda può giustificare la compensazione delle spese (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), il motivo è assorbito dal fatto che il parziale accoglimento dell'impugnazione impone una rivalutazione d'ufficio del regime di soccombenza alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
VIII. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo la Corte ritiene che le spese processuali dei due gradi del giudizio (che vede parzialmente vittorioso nel merito ) debbano Pt_1 essere compensate per ½ ed essere poste per la residua parte, a carico del
[...] nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. COroparte_1
pagina 14 di 16 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Le spese di CTU, espletate nei due gradi del giudizio, come già liquidate, avendo riguardo all'esito complessivo del giudizio, vanno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] COroparte_1
236/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 10/03/2021, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina il saldo del conto corrente per cui è causa alla data dell'1.10.2018 in € 33.775,64 a favore della società ; Pt_1
- DICHIARA le spese dei due gradi di giudizio compensate per ½ e per l'effetto condanna a rifondere a la metà COroparte_1 Parte_1 delle spese sostenute, che si liquida per l'intero in complessivi € 7.616 per il primo grado ed € 9.991 per il giudizio di appello quale compenso avvocati, oltre il 15% spese generali, Iva e cap, oltre al rimborso del contributo unificato.
- PONE le spese delle CTU, come già liquidate, a carico delle parti in ragione del
50% ciascuna.
Firenze, camera di consiglio del 7.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Anna Primavera
pagina 15 di 16 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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