Articolo 3 bis del Decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145
Articolo 3Articolo 3 ter
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24 luglio 1999
Art. 3-bis. (( 1. Fino alla data del 2 gennaio 2000, l' articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale , inserito dall' articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare e' in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Restano comunque salvi gli atti e le attivita' compiuti dal giudice.
2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la ricusazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale . ))
Entrata in vigore il 24 luglio 1999
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