Ordinanza cautelare 23 febbraio 2018
Parere definitivo 2 luglio 2018
Parere definitivo 1 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 23/02/2018, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2018
N. 00457/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 457 del 2018, proposto da:
Recycling Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Mordini, n. 14;
contro
Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Robaldo, Pietro Ferraris e Francesco Caliandro, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazza Eleonora Duse, n. 4;
nei confronti di
Ecosystem s.p.a., Porcarelli Gino & Co s.r.l., E. Giovi s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III n. 06793/2017, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio annuale di recupero dei rifiuti urbani non differenziati.
Visto l'art. 62 Cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma s.p.a.;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2018 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Damiani e Robaldo;
Ritenuto che, prima facie ed alla luce di quanto dichiarato dalle parti in udienza in relazione al separato giudizio civile, gli argomenti dell’appellante non paiono sufficienti per contrastare quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata, anche in merito al rilievo di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge la domanda cautelare.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore di Aeroporti di Roma s.p.a., delle spese di lite della presente fase del giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente FF
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Federico Di Matteo, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO