Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5617
CASS
Sentenza 8 giugno 1999

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Contrasta con i principi costituzionali sulla natura personale e soggettiva della responsabilità (così come ricostruiti nella sent. 21 aprile 1993 n. 180 della Corte Costituzionale) la previsione di un automatismo tra assoluzione del querelato perché il fatto non sussiste e condanna del querelante al rimborso delle spese; pertanto - poiché avverso le sentenze del giudice di pace il cui valore non ecceda i due milioni è ammissibile il ricorso per cassazione per "errores in procedendo" e per quegli "errores in iudicando" consistiti in violazione dei limiti costituiti dalle norme della Costituzione e dai principi generali dell'ordinamento - è censurabile in sede di legittimità la decisione assunta secondo equità, che, condanni al rimborso delle spese il querelante per il solo fatto dell'assoluzione del querelato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5617
    Data del deposito : 8 giugno 1999

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