Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
Contrasta con i principi costituzionali sulla natura personale e soggettiva della responsabilità (così come ricostruiti nella sent. 21 aprile 1993 n. 180 della Corte Costituzionale) la previsione di un automatismo tra assoluzione del querelato perché il fatto non sussiste e condanna del querelante al rimborso delle spese; pertanto - poiché avverso le sentenze del giudice di pace il cui valore non ecceda i due milioni è ammissibile il ricorso per cassazione per "errores in procedendo" e per quegli "errores in iudicando" consistiti in violazione dei limiti costituiti dalle norme della Costituzione e dai principi generali dell'ordinamento - è censurabile in sede di legittimità la decisione assunta secondo equità, che, condanni al rimborso delle spese il querelante per il solo fatto dell'assoluzione del querelato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5617 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. relatore
Dott. Enrico ALTIERI Consigliere
Dott. Donato PLENTEDA Consigliere
Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: FE AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Vincenzo Tiberio 64, presso l'avv. Alberto Taddei, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Domenico Anfossi del foro di Saluzzo giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR EN
- intimata -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Saluzzo n.7 del 25.10/3.11.95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/99 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza 3.11.95 il giudice di pace di Saluzzo condannava AR FE a pagare a EN DA la somma di lire 1.000.000, a titolo di rimborso delle spese dalla DA sopportate per difendersi dalla. imputazione di diffamazione a mezzo stampa, promossa su querela del FE e definita con sentenza del G.I.P. di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Rilevava la sentenza che l'art. 427.2 cpp, in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste, prevede la condanna del querelante alle spese sopportate dall'imputato, ma la competenza del giudice dell'assoluzione non è esclusiva, ben potendo la domanda essere proposta autonomamente in sede civile;
che, nel merito, le spese erano dovute in forza del principio di causalità e provate documentalmente dalla DA.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR FE, denunciando, con atto notificato alla DA il 17.12.96, l'omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver accertato la sussistenza di elementi di responsabilità personale del querelante;
assumendo inoltre la falsa applicazione dell'art. 427 cpp, avendo l'impugnata sentenza ritenuto che tale norma consentisse l'automatica condanna alle spese nel caso di assoluzione dell'imputato. Ha depositato memoria illustrativa,
Non si è costituita la DA.
Motivi della decisione
Avverso le sentenze del giudice di pace il cui valore non eccede i due milioni -stabilisce la recente decisione S.U. 12542/98- è ammissibile il solo ricorso per cassazione limitato (Cass. 12611/98) alla denuncia di errores in procedendo o di quegli errores in iudicando consistenti in violazione dei limiti costituiti dalle norme della Costituzione e dai principi generali dell'ordinamento. Infatti, trattandosi di giudizio d'equità -da presumere tale anche se siano applicate regole di diritto, per ritenuta conformità della regola equitativa alla regola di diritto (Cass. 1295/98)- non si può censurare quella divergenza dallo stretto diritto che proprio l'equità consente.
Nel caso, peraltro, la violazione di principi costituzionali sussiste perché l'art. 427 cpp è stato dichiarato incostituzionale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condannì il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante (Corte Cost. 21.4.93 n. 180). È vero che la q.l.c. riguardava la condanna del querelante alle spese anticipate dall'erario, mentre il caso esaminato dal giudice di pace riguardava il rimborso delle spese sopportate dal querelato, ma la ratio è identica: contrasterebbe con i principi costituzionali sulla responsabilità soggettiva la previsione di un automatismo tra assoluzione perché il fatto non sussiste e rimborso delle spese. Nel porre a base, della condanna del FE al rimborso, la sola circostanza della assoluzione della DA, il giudice d'equità ha violato il principio costituzionale di personalità della responsabilità che era tenuto ad osservare, incorrendo perciò in un vizio di violazione di norma sostanziale accertabile il Cassazione. La decisione va quindi cassata in accoglimento del secondo motivo di censura, mentre è inammissibile il primo, volto a denunciare una insufficienza di motivazione che, ove non assurga ad assenza assoluta, non è censurabile in questa sede. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa e rinvia al giudice di pace di Saluzzo, in altra persona fisica, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999