Versione
27 febbraio 2007
27 febbraio 2007
Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il termine di un anno previsto dall' articolo 20-bis, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 , per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo di cui all'articolo 11 della medesima legge, e' prorogato di un anno.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145 .
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il termine di un anno previsto dall' articolo 20-bis, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 , per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo di cui all'articolo 11 della medesima legge, e' prorogato di un anno.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145 .
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 21
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