Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Barberis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- del provvedimento, di estremi sconosciuti, adottato dall’ASL Frosinone, con cui è stata comminata l’esclusione della società -OMISSIS-dalla “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023, tramite l’utilizzo del mercato elettronico, riguardante la fornitura di arredi vari per le necessità della ASL Frosinone - -OMISSIS-. -OMISSIS-”;
- della nota prot. n. -OMISSIS- a firma del RUP Geom. -OMISSIS- e del Direttore UOC Patrimonio e Sicurezza Ing.-OMISSIS-, trasmessa alla -OMISSIS-nella medesima data, con cui è stata comunicata a quest’ultima l’esclusione dalla procedura di gara in questione;
- dei verbali di gara e segnatamente del verbale n. 2, relativo alla seduta riservata del 20.11.2024, in cui il Seggio di gara coadiuvato dal Gruppo di Lavoro ha esaminato le offerte tecniche dei partecipanti alla procedura, ritenendo non conformi i beni offerti dalla -OMISSIS-;
- della Determina del Direttore della UOC Patrimonio e Sicurezza dell’ASL di Frosinone, n. -OMISSIS- di aggiudicazione della gara de qua alla -OMISSIS-;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato;
o, in via gradata, per la condanna dell’ASL Frosinone al risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti e patendi in favore della ricorrente, conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 febbraio 2025, per l’annullamento, previa sospensione e/o concessione di idonea misura cautelare:
- della Determinazione del Direttore della UOC Patrimonio e Sicurezza dell’ASL Frosinone n. -OMISSIS-, con cui è stata comminata l’esclusione della -OMISSIS-dalla “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023, tramite l’utilizzo del mercato elettronico, riguardante la fornitura di arredi vari per le necessità della ASL Frosinone - -OMISSIS-. -OMISSIS-”, a seguito della riammissione della predetta alla gara medesima a seguito dell’Ordinanza n. -OMISSIS-del TAR Lazio-AT, con contestuale conferma dell’aggiudicazione in favore della -OMISSIS-;
- della nota prot. n. -OMISSIS- a firma del Direttore UOC Patrimonio e Sicurezza dell’ASL Frosinone, ing.-OMISSIS-, trasmessa alla -OMISSIS-nella medesima data, con cui è stata comunicata a quest’ultima l’esclusione dalla procedura di gara in questione, nonché la conferma dell’aggiudicazione in favore della -OMISSIS-;
- del verbale di gara n. 3, relativo alla seduta del 29.01.2025, in cui il Seggio di gara, coadiuvato dal Gruppo di Lavoro, ha riesaminato l’offerta tecnica della -OMISSIS-, ritenendola non conforme;
- della nota prot. n. -OMISSIS-a firma del Direttore UOC Patrimonio e Sicurezza dell’ASL Frosinone, ing.-OMISSIS-;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato ed il subentro della ricorrente nella commessa;
o, in via gradata, condanna dell’ASL Frosinone al risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti e patendi in favore della ricorrente, conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha partecipato alla procedura negoziata indetta dall’Azienda Sanitaria Locale (d’ora innanzi, per brevità, “ASL”) di Frosinone con Deliberazione n. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2023, tramite l’utilizzo del mercato elettronico, per l’affidamento della “fornitura di arredi vari per le necessità della ASL Frosinone - -OMISSIS-. -OMISSIS-”, con importo a base di gara di euro 219.005,00, oltre IVA, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.
2. In data 21 novembre 2024, pur non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito all’espletamento della procedura di gara e di verifica e valutazione delle offerte, a seguito di consultazione della piattaforma telematica e-procurement MePA, veniva a conoscenza della circostanza che la propria offerta era stata esclusa dalla gara.
2.1. Pur non conoscendo le motivazioni di tale provvedimento, con nota trasmessa in pari data contestava comunque l’illegittimità della disposta esclusione, sostenendo di avere offerto prodotti conformi a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché invitando la stazione appaltante a comunicarle, entro e non oltre 3 giorni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 del D.lgs. 36/2023, i motivi dell’esclusione; contestualmente formulava istanza di accesso ai documenti di gara, richiedendo il rilascio di copia delle motivazioni analitiche di presunta non conformità dei prodotti offerti, dei verbali/relazioni/documenti contenenti la valutazione di conformità delle offerte tecniche indicanti le motivazioni e/o le ragioni che avevano l’Azienda a ritenere non conformi i prodotti offerti, nonché di tutti i verbali di gara della procedura, ivi inclusi quelli relativi alle sedute riservate.
2.3. Solo il 12 dicembre 2024, a seguito di sollecito, con nota prot. -OMISSIS-, la ASL Frosinone comunicava alla ricorrente che « dall’esame della busta tecnica, in data 20/11/2024, codesta ditta è stata esclusa, con le seguenti motivazioni, come evidenziato nella nota inserita nella piattaforma MEPA di cui si allega uno screen: i letti non rispettano le caratteristiche costruttive ai sensi del combinato disposto art. 6 e 18 del Disciplinare di Gara, richiamato art. 3 del CSA »; contestualmente venivano trasmessi i verbali di gara n. 1 e 2 e l’offerta presentata dall’aggiudicataria -OMISSIS-
3. Ritenendo la propria esclusione, così come l’aggiudicazione disposta nei confronti di quest’ultima, illegittime, con il ricorso introduttivo del presente giudizio ne ha chiesto l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, lamentando in particolare:
1) « Violazione e falsa applicazione del punto 3 del CSA - eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa »; l’esclusione, siccome basata esclusivamente sull’asserita mancata rispondenza dei “letti” alle caratteristiche costruttive di cui al richiamato art. 3 del Capitolato sarebbe affetta sia da difetto di motivazione, non essendo comprensibile a quali delle diverse tipologie di letti tra le diverse oggetto della procedura si riferirebbe la carenza, sia da difetto di istruttoria, essendo comunque i prodotti offerti dalla ricorrente del tutto conformi alle prescrizioni della lex specialis di gara;
2) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., del D.M. 23.06.2022 n. 254 del Ministero della Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’art. 57 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 3 del CSA - eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico, violazione della par condicio competitorum, difetto di istruttoria, difetto di presupposti, illogicità, manifesta ingiustizia »; inoltre e per altro verso l’offerta presentata dalla controinteressata sarebbe stata meritevole di esclusione sia per genericità ed indeterminatezza, sia in quanto avente ad oggetto dei prodotti non conformi alla legge e non commerciabili perché privi della denominazione del produttore, della denominazione e del codice di ciascun articolo offerto e dei relativi certificati.
4. Nel giudizio così introdotto si è costituita l’ASL di Frosinone, la quale si è opposta all’accoglimento del ricorso, spiegando analitiche controdeduzioni ai motivi di gravame.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS-è stato disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare spiegata nel ricorso introduttivo in ragione del rilevato difetto di motivazione del provvedimento espulsivo, « non risultando dagli atti del procedimento presenti agli atti del giudizio quali siano le concrete ragioni del ritenuto mancato rispetto, da parte dei «letti», delle « caratteristiche costruttive» dirette ad assicurare la sicurezza degli ospiti e degli operatori prescritta dal capitolato, né delle norme di quest’ultimo recanti le prescrizioni asseritamente violate ».
6. Con motivi aggiunti depositati il 12 febbraio 2025 la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla sopravvenuta determinazione n. -OMISSIS- con la quale l’ASL Frosinone, a seguito della pronuncia cautelare, previa riammissione della stessa ricorrente alla procedura, ha nuovamente provveduto ad escludere dalla procedura l’offerta da essa presentata, avendone ravvisato la non conformità con le prescrizioni del Capitolato Speciale, altresì confermando l’aggiudicazione disposta in favore della -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento previa sospensione in via cautelare.
6.1. Questi i motivi di impugnazione:
I) « Violazione e falsa applicazione del punto 3 del CSA - eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa »; la rinnovata esclusione sarebbe, analogamente alla prima, priva di adeguata motivazione e non supportata da adeguata istruttoria, in quanto i prodotti offerti dall’odierna ricorrente soddisferebbero in pieno le caratteristiche richieste dall’art. 3 del Capitolato; inoltre l’offerta non sarebbe stata effettivamente rivalutata, essendosi il seggio di gara limitato a ribadire acriticamente la non conformità dei letti offerti dalla ricorrente per le medesime ragioni di cui alla prima esclusione, senza tuttavia operare una dovuta ed opportuna verifica della effettiva sussistenza di tali presunte non conformità e senza chiedere chiarimenti e/o ulteriori informazioni alla ricorrente;
II) « Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., del D.M. 23.06.2022 n. 254 del Ministero della Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’art. 57 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 3 del CSA - eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico, violazione della par condicio competitorum, difetto di istruttoria, difetto di presupposti, illogicità, manifesta ingiustizia » in quanto l’aggiudicazione alla controinteressata sarebbe illegittima in ragione della genericità ed indeterminatezza dell’offerta presentata, nonché per avere quest’ultima offerto dei prodotti non conformi alla legge e non commerciabili, con particolare riferimento alle indicazioni afferenti al produttore, alla denominazione ed al codice prodotto di ciascun articolo oggetto di fornitura, pertanto carente degli elementi che connotano il contenuto proprio dell’offerta tecnica e che consentono un’univoca e chiara identificazione del bene stesso.
7. Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025 l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata rinunciata in ragione della già disposta fissazione della pubblica udienza di discussione per il 5 marzo 2025.
8. Svoltasi quest’ultima, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Deve, in primo luogo, essere rilevata l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto avente ad oggetto il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura comunicato il 12 dicembre 2024, che, ancorché non formalmente annullato, è evidentemente del tutto superato ed integralmente sostituito da quello emanato dall’ASL di Frosinone in data 29 gennaio 2025, oggetto dei motivi aggiunti.
9.1. Tale rilievo esonera, peraltro, il Collegio dal pronunciarsi in ordine all’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo formulata dalla ASL resistente nella propria memoria difensiva.
10. Occorre, quindi, procedere all’esame dei motivi aggiunti, principiando dalle censure, veicolate con il primo di essi, dirette a contestare l’esclusione della ricorrente dalla procedura, potendo solo all’esito dell’eventuale accoglimento delle stesse ravvisarsi in capo alla ricorrente legittimazione ed interesse all’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.
11. Tali doglianze non possono essere favorevolmente apprezzate.
11.1. Deve in proposito premettersi che la fornitura di arredi oggetto di giudizio è destinata alla -OMISSIS- di Ceccano, cioè ad una struttura residenziale sanitaria per l’esecuzione delle misure di sicurezza che esplica « funzioni terapeutico-riabilitative e socio riabilitative in favore di persone affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato, a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia » (secondo la definizione di cui all’All. 1 al Decreto del Ministero della Salute 1 ottobre 2012, disciplinante i « Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia »).
11.2. La rinnovata esclusione della -OMISSIS- dalla procedura, per quanto emerge dal verbale del seggio di gara n. 3 del 29 gennaio nonché dalla determinazione n. -OMISSIS- emessa in pari data dalla UOC Patrimonio e Sicurezza dell’ASL resistente, è così motivata:
« La tipologia di letto offerto dalla ditta -OMISSIS-per l'elemento “LETTO AD ALTEZZA FISSA A RETE INTERA”, come indicato nella scheda tecnica presentata in sede di offerta tecnica, è con “...rete a doghe collegate al telaio. Testata e pediera costituiscono un'unica struttura con le gambe, agganciate alla rete mediante innesti a baionetta. Pannelli in legno nobilitato.”. La dotazione di arredi, in particolare letti, aventi le caratteristiche sopra riportate non permette di garantire l'incolumità degli stessi ricoverati e degli operatori in servizio presso la struttura -OMISSIS- di cui all’oggetto della presente procedura di gara, vista l'impossibilità di avere una struttura monoblocco, che risulti robusta, stabile e priva di componenti staccabili, capace di resistere a tentativi di scardinamento e/o rottura.
Si rileva dunque che i letti offerti dall'operatore economico-OMISSIS-, non rispettano le Caratteristiche costruttive riportate all'art. 3 del Capitolato Tecnico " ... Gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi e le attrezzature con i quali gli utilizzatori possono entrare in contatto durante l'utilizzo previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni materiali e da soddisfare i requisiti di stabilità conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni della normativa vigente per gli elementi di arredo e per le attrezzature.", atte ad assicurare, vista la particolarità degli ospiti cui sono destinati, la sicurezza degli pazienti stessi e degli operatori propri di una struttura di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (Decreto del 1° ottobre 2012 - Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia).
Pertanto, ai sensi anche del combinato disposto art. 6 e 18 del disciplinare di gara, richiamato l’art. 3 del Capitolato Tecnico - Caratteristiche costruttive, l'operatore economico MI.MED S.r.l. non è ammesso al proseguo delle operazioni di gara, pertanto per le motivazioni sopra indicate l'offerta della ditta viene esclusa e non viene aperta la relativa busta economica ».
11.3. Ciò posto, reputa il Collegio, in primo luogo, che il provvedimento di esclusione all’esame non possa considerarsi affetto da motivazione carente, essendo nello stesso chiaramente specificato (con evidente differenza rispetto all’esclusione originariamente disposta) sia a quali letti, tra i diversi previsti nell’ambito della fornitura, si riferisca, sia su quali argomenti tecnici è fondata la ravvisata non conformità degli stessi alle prescrizioni della lex specialis di gara.
11.4. A tale ultimo proposito deve rilevarsi che, secondo il tenore letterale dell’art. 3 del Capitolato speciale (« suddivisione in lotti e caratteristiche tecniche »), nella parte inerente le « caratteristiche costruttive » dei beni oggetto di fornitura, era prescritto che « gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi e le attrezzature con i quali gli utilizzatori possono entrare in contatto durante l’utilizzo previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni materiali e da soddisfare i requisiti di stabilità conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni della normativa vigente per gli elementi di arredo e per le attrezzature ».
Ciò in coerenza, come evidenziato nella motivazione del provvedimento, con le prescrizioni di cui al citato Decreto del Ministero della Salute del 1 ottobre 2012 - normativa di imprescindibile applicazione al caso di specie in ragione della destinazione degli arredi oggetto della fornitura - secondo cui « le camere da letto devono possedere struttura, arredi e attrezzature tali da garantire sicurezza, decoro e comfort » e « La dotazione di attrezzature e strumentazioni deve essere in quantità adeguata alla tipologia e al volume delle attività svolte e tali da non risultare pregiudizievoli per l'ordinario svolgimento della vita all'interno delle residenze e/o per l’incolumità degli stessi ricoverati e degli operatori in servizio ».
11.5. In tale peculiare contesto, e sulla scorta della normativa richiamata, la commissione giudicatrice ha quindi, come emerge dal tenore letterale del provvedimento impugnato, motivatamente ritenuto che la struttura dei letti oggetto dell’offerta della ricorrente, siccome caratterizzata da elementi quali la « rete a doghe collegate al telaio », le « gambe, agganciate alla rete mediante innesti a baionetta » e la presenza di « pannelli in legno nobilitato », in quanto suscettibili di essere staccati dalla struttura principale e divenire potenziali strumenti di offesa al personale e ai pazienti ricoverati, non fosse conforme alle richiamate prescrizioni del Capitolato Speciale.
11.6. La citata valutazione trasfusa nella motivazione, costituendo esercizio di discrezionalità tecnica della commissione di gara e non essendo affetta da palesi aspetti di irragionevolezza o arbitrarietà, manifestandosi anzi del tutto coerente e plausibile, non può, ad avviso del Collegio, essere intaccata dalle censure all’esame.
11.7. Né possono, a tale riguardo, condurre a differenti conclusioni le deduzioni spiegate da parte ricorrente in merito al fatto che la presenza negli arredi di « viti e bulloni » sarebbe in linea generale prevista dallo stesso Capitolato Speciale d’Appalto (che li cita, in particolare, alla pag. 9, laddove riferisce che gli stessi « non devono presentare residui di lavorazione e devono essere adeguatamente pre-trattate per prevenire fenomeni di corrosione ») e che la presenza di pannelli di legno nobilitato non potrebbe, di per sé, ritenersi fonte di pericolo, essendo, per quanto emerge dal tenore del provvedimento, la valutazione effettuata dalla commissione specificamente e chiaramente riferita al fatto che le caratteristiche costruttive del letto ( id est , la sua realizzazione con diversi elementi sganciati e, quindi, staccabili) non sono idonee a garantire la sicurezza all’interno della struttura; si tratta, quindi, di una valutazione globale e complessiva nella quale non rilevano i singoli componenti dell’elemento, anche astrattamente di per sé ammissibili, bensì la potenziale pericolosità della non unitarietà della struttura del letto.
11.8. Rileva, peraltro, in proposito il Collegio che parte ricorrente afferma, ma senza corroborare l’affermazione neppure con un principio di prova, che la struttura del letto proposto sarebbe in realtà unitaria; tale affermazione tuttavia, oltre ad essere priva di supporto documentale, si pone in contrasto con la scheda tecnica del prodotto presente agli atti del giudizio (doc. 6 produzione ASL del 10 gennaio 2025) la quale indica espressamente che lo stesso è costituito da:
- « rete a doghe collegata al telaio »;
- « testata e pediera costituiscono un’unica struttura con le gambe, agganciate alla rete mediante innesti a baionetta »;
- « pannelli in legno nobilitato ».
11.9. Quanto a quest’ultimo requisito (“pannelli in legno nobilitato”), l’ASL ha chiarito nelle proprie difese, senza alcuna efficace contestazione di parte ricorrente, che i pannelli offerti dalla ricorrente sono composti, invece, da più strati potenzialmente staccabili, caratteristica dalla quale ha tratto, insieme alle altre inerenti la rete, il motivato giudizio di pericolosità e conseguente non conformità del prodotto al Capitolato.
11.10. L’istruttoria svolta dall’ASL sull’offerta presentata dalla -OMISSIS- è quindi, ad avviso del Collegio, del tutto congrua, mentre non era necessario svolgere una rivalutazione della stessa, ovvero chiedere dei chiarimenti sul relativo contenuto, avendo l’ordinanza cautelare accolto la domanda solo con riferimento all’eccepito difetto di motivazione dell’originaria esclusione, derivandone quale effetto conformativo esclusivamente quello di provvedere ad una rinnovata e più completa motivazione, onere che l’amministrazione ha pienamente assolto.
11.11. Il primo motivo aggiunto deve essere, quindi e conclusivamente, respinto in quanto non fondato.
12. Alla reiezione delle censure proposte avverso l’esclusione della ricorrente consegue, per altro verso, come premesso al superiore punto 10, l’inammissibilità di quelle spiegate nei confronti dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, essendo il concorrente escluso privo di legittimazione ed interesse alla impugnazione di tale atto, in quanto portatore di un interesse di mero fatto, analogo a quello di qualunque altro operatore economico del settore che non ha partecipato alla gara (in termini, Cons. di Stato, Ad. Plen., n. 4 del 7 aprile 2011, secondo cui « la definitiva esclusione o l'accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva »; Cons. di Stato, sez. V, 22 dicembre 2022, n. 11201, secondo cui tale conclusione trova altresì « riscontro nei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE (in particolare, sez. VIII, 21 dicembre 2016, C- 355/15, caso Bietergemeinschaft) »).
13. Alla luce delle superiori considerazioni, dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, i motivi aggiunti devono essere in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili.
14. Le spese vengono regolate in applicazione del principio della soccombenza e liquidate nella somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- in parte respinge e in parte dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’ASL di Frosinone, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Romano, Presidente FF
Valerio Torano, Primo Referendario
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Francesca Romano |
IL SEGRETARIO