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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/06/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: Dr. Francesco Salvatore Filocamo Presidente Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 623/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 11.06.2025, vertente tra
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Parte_1 Franco Crocetta e Cecilia Crocetta del Foro di Chieti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Chieti, Via Spezioli n. 16, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
appellante principale e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv.ti Carlos D'Ercole, Giuseppe Cardona e Giuseppe Palomba del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Magenta n. 84, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata/appellante incidentale avverso la sentenza n. 306/2024 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 21.05.2024 all'esito del procedimento n. R.G. 542/2021, notificata il 27.05.2024, avente ad oggetto: servitù.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante principale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma della impugnata sentenza: IN VIA PRINCIPALE: DICHIARARE: la nullità della convenzione istitutiva della servitù negativa per cui è causa per contrarietà all'ordine pubblico, in quanto impone sul fondo servente del sig. e a Parte_1 favore della , una servitù avente carattere assorbente delle facoltà dominicali;
Controparte_1 in ogni caso: DICHIARARE: l'intervenuta prescrizione ventennale del diritto di servitù fatto valere dalla , CP_1 ai sensi dell'art. 1073 cc, quantomeno relativamente alle opere indicate nella CTU con i numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 11; DICHIARARE: in ogni caso che le opere indicate nella CTU con i numeri 1, 2, 3, 8, 10 e 11, non sono impeditive né limitative dell'esercizio del diritto di servitù attiva dell'appellata CP_1
(prendendo atto che il cancello metallico -individuato dal CTU con il n.
9- nelle more è
[...] stato completamente eliminato); RIGETTARE: conseguentemente la domanda attorea di demolizione delle opere indicate in citazione, infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente: CONDANNARE: la -in persona del legale rappresentante- al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle relative alle attività espletate innanzi il Tribunale civile di Milano dichiaratosi territorialmente incompetente, nonché quelle relative alla obbligatoria procedura di mediazione -espletata vanamente innanzi relativo Organismo in Chieti-, con distrazione delle stesse a favore dei sott. Avvocati Franco e Cecilia Crocetta i quali se ne dichiarano antistatari, per aver anticipato le prime e non ancora riscosso le seconde, ad eccezione del costo di parte della CTU per euro 879,61 -come comprovato dalla fattura n. FA22PT17 emessa dall'ausiliario il 20.12.2022, agli atti-, pagato direttamente dal sig. Parte_1
, nonché del costo del C.U. per l'iscrizione a ruolo del presente giudizio di appello,
[...] parimenti pagato dal sig. . Parte_1 IN VIA SUBORDINATA PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE ADITA: DICHIARARE: l'appellante tenuto ad eseguire solo le seguenti opere indicate dal CTU nella propria nota a “Chiarimenti ed errata corrige alla relazione tecnica peritale” datata 11/11/2022 e nella planimetria a questa allegata, e segnatamente: A) Demolizione di parte delle tettoie (4) –circa 6,50 m.- fino alla distanza di 14,00 m. dall'asse della condotta;
B) rinterro di parte del piazzale – 10) e 11) (lunghezza 18,00 m. e larghezza 8,00 m. circa-) nell'ambito dell'aera asservita, previa realizzazione di idonea struttura di sostegno (muro in cls, gabbionate, terre armate ecc…) per ripristinare la naturale pendenza del terreno;
C) Demolizione del muro in blocchi di cls e sovrastante recinzione (5) per tutta la lunghezza di 29,00 m.; D) Demolizione di porzione di muro (6a) a monte delle tettoie, per un'altezza di 1,40 m. (esclusivamente parte fuoriterra a monte) fino alla distanza di 14,00 m. dall'asse della condotta;
E) demolizione del muro in cls (6b) per una lunghezza di 18,00 m.; COMPENSARE: in tutto o in parte le spese del giudizio di primo e secondo grado, liquidandole comunque nei minimi di tariffa. IN VIA SUBORDINATA ED ISTRUTTORIA: AMMETTERE: si opus sit, la prova orale articolata in primo grado nella nostra memoria istruttoria ex art. 183 VI c. n. 2 cpc, a mezzo dei testi ivi indicati (sigg.: CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e GEOM. -quest'ultimo anche a conferma della propria relazione
[...] Persona_1 peritale datata 15.12.2020 e relativi allegati -agli atti-), con la introduzione: “vero o non vero che?” e sulle seguenti circostanze: A) “Nell'anno 1983, si è verificato un fenomeno di cedimento a valle del piazzale retrostante il fabbricato del sig. (ubicato in HI IN alla Parte_1 Via Fondo Valle Alento 12-14, destinato a civile abitazione e ad attività commerciale-)”; B) “Il muro in cemento armato e di contenimento del predetto piazzale, di cui la chiede la CP_1 rimozione, fu realizzato dal convenuto in economia nell'anno 1985 per consolidare l'area ed impedire l'ulteriore cedimento a valle del piazzale sul quale insiste tale fabbricato, piazzale in parte situato sul fondo gravato dalla servitù negativa riconosciuta alla , nonché di impedire CP_1 l'ulteriore scollamento tra il fabbricato ed il piazzale stesso (fenomeni che all'epoca erano già visibili)”; C) “Le opere e i manufatti indicati al capo 6 dell'avversa comparsa di riassunzione datata 20 luglio 2020, e di cui si chiede la demolizione nel presente giudizio, erano stati tutti già realizzati al 31 dicembre 1997”; D) “Il cancello ubicato all'inizio della rampa che dal piazzale retrostante il predetto fabbricato del convenuto conduce al piazzale inferiore, è stato realizzato dal
nel 1983 e da allora è rimasto sempre aperto”. Pt_1
Per l'appellata ed appellante incidentale:
“a) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per i motivi illustrati in comparsa di costituzione e risposta;
b) in via principale e di merito, rigettare in toto l'appello della sig. , poiché infondato in Pt_1 fatto ed in diritto e privo di riscontro probatorio, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto c) confermare integralmente la Sentenza n. 306/2024 emessa dal Tribunale di Chieti, Giudice Dott. Falco, R.G. n. 542/2021 pubblicata in data 21 maggio 2024; d) condannare la parte appellante alla refusione delle spese di lite;
e) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e in accoglimento all'appello incidentale condizionato, condannare il convenuto al ripristino dello status quo ante del fondo servente, attraverso la rimozione a sue spese di tutte le opere e manufatti presenti a distanza inferiore a metri 14 dalla tubazione di cui è causa, incluse le pavimentazioni delle rampe di cui al presente atto;
f) in via istruttoria, rigettare tutte le richieste formulate da parte avversaria, ossia la reiterata richiesta di prova per testi, palesemente inammissibile, infondata ed irrilevante ai fini della decisione”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Chieti così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 542/21, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide: RIGETTA l'eccezione di prescrizione del diritto di servitù dell'attrice, sollevata dal convenuto. RIGETTA l'eccezione del convenuto di nullità del contratto costitutivo della servitù oggetto di causa. ACCERTA la intervenuta violazione, da parte del convenuto, del diritto di servitù concesso all'attrice. Per l'effetto CONDANNA il convenuto al ripristino dello status quo ante del fondo servente, attraverso la rimozione a sue spese di tutte le opere e manufatti presenti a distanza inferiore a metri 14 dalla tubazione di cui è causa, secondo quanto meglio indicato dal CTU nella relazione tecnica depositata il 31.10.22. CONDANNA il convenuto al rimborso delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'attrice, che liquida in €. 545,00 per esborsi, €. 7.616,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese, oltre ulteriori accessori di legge. PONE le spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta. COMPENSA le spese processuali relative alla fase di giudizio svoltasi innanzi al Tribunale di Milano”. 2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con scrittura del 29.3.1980, concesse alla una servitù di Parte_1 CP_1 metanodotto su un proprio fondo, sito in HI IN, in forza della quale la seconda avrebbe potuto ivi realizzare l'interramento di una tubatura, destinata al trasporto di idrocarburi;
nella relativa convenzione, il si impegnò – per quanto d'interesse ai fini di causa – a Pt_1
“non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 14 dalla tubazione e a lasciare a terreno agrario la fascia asservita”. Nell'anno 2020, la ha convenuto innanzi al Tribunale di Milano il CP_1 Pt_1 chiedendone la condanna alla rimozione di una serie di manufatti che lo stesso aveva realizzato sul proprio fondo, a distanza inferiore a 14 metri dal metanodotto. Il – nel costituirsi in giudizio – ha eccepito, in rito, la incompetenza territoriale del Pt_1 Giudice adito (per essere competente il Tribunale di Chieti), nel merito, la intervenuta prescrizione (ex art. 1073 c.c.) della servitù negativa di non edificare a meno di 14 metri dal metanodotto (posto che i manufatti in parola erano stati realizzati – a suo dire - da oltre vent'anni rispetto alla data della avversa domanda giudiziale) e, in ogni caso, la non incidenza degli stessi sulle esigenze della controparte di utilizzazione e di manutenzione della tubatura. A seguito della adesione dell'attrice alla eccezione di rito della controparte, il Tribunale di Milano ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Chieti, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione. A tanto ha provveduto la , con citazione depositata il 22.3.21, introduttiva del presente CP_1 giudizio, in cui entrambe le parti si sono riportate alle domande e alle eccezioni già articolate;
il convenuto ha altresì eccepito la nullità della convenzione costitutiva della servitù, in quanto - a suo dire - oltre modo lesiva dei propri diritti dominicali”.
2.1 Veniva espletata la CTU officiata dall' ing. al fine di accertare le questioni Persona_2 tecniche controverse e, all'esito di un tentativo di conciliazione, rivelatosi infruttuoso, la causa è stata decisa come sopra.
3. Ha proposto tempestivo appello il quale, nel chiedere l'integrale o parziale Parte_1 riforma del provvedimento impugnato, ha affidato il proprio gravame a 5 motivi di appello che si vanno ad esaminare. 3.1 A seguito di apposita istanza avanzata dai difensori dell'appellante, veniva disposto, ai sensi dell'art. 164, comma 2, c.p.c., il rinnovo della citazione entro il termine perentorio del 31.07.2024, attesa la rilevata nullità dell'atto come notificato, carente di tutti i requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. 3.2 A tanto provvedeva il in data 08.07.2024. Pt_1 3.3 Si costituiva in giudizio la la quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ne contestava la fondatezza, insistendo in via principale per il suo rigetto e per l'integrale conferma del provvedimento impugnato;
in subordine, proponeva a sua volta, in caso di accoglimento dell'appello principale, gravame incidentale condizionato, volto ad ottenere la condanna dell'appellante alla “rimozione a sue spese di tutte le opere e manufatti presenti a distanza inferiore a metri 14 dalla tubazione di cui è causa, incluse le pavimentazioni delle rampe di cui al presente atto”. 3.4 All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza dell'11.06.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da ai sensi dell'art. CP_1 342 c.p.c., in quanto – tenuto conto dell'insegnamento di Cass. SS.UU. 27199/2017 – l'atto di citazione presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che – ad avviso dell'appellante – evidenziano la fallacia della motivazione spesa dal Tribunale sui singoli punti esposti in termini di motivi di gravame.
SULL'APPELLO PRINCIPALE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Violazione degli artt. 1362, 1064 e 1073 c.c.
5. Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione per non uso ultraventennale della servitù, sulla scorta del fatto che l'osservanza, da parte del , dell'obbligo di astenersi dal realizzare opere entro i 14 Pt_1 metri dal metanodotto non costituisse una servitù negativa a sé stante, bensì una mera modalità estrinseca ed accessoria rispetto alla servitù di metanodotto;
per l'effetto, ha accertato l'esistenza del diritto di servitù di cui alla domanda attorea, condannando il al rispristino allo status Pt_1 quo ante del fondo servente. 5.1 A tal riguardo, il primo giudice ha ritenuto di non condividere la tesi prospettata dal convenuto in primo grado, secondo il quale le clausole in esame configuravano una diversa ed ulteriore servitù passiva, con la conseguenza che la stessa si sarebbe estinta ex art. 1073 c.c., in quanto le opere contestate sarebbero state realizzate sin da prima del 1984 o comunque in epoca antecedente al 1997. 5.2 Più in particolare, il Tribunale, sulla scorta del contenuto del “contratto di costituzione di servitù” stipulato tra le parti il 29.3.80 e dei principi giurisprudenziali in materia, ha premesso che «Nella specie, l'esame del contratto costitutivo di servitù rende evidente sia che si trattò di costituzione di una servitù di elettrodotto (NB: questo Collegio evidenzia trattarsi pacificamente di gasdotto), sia – e di conseguenza – che le modalità essenziali di utilizzazione del fondo servente (ossia quelle che integravano ed integrano “il vantaggio” conferito dal titolo alla ) si CP_1 identificassero (e si identifichino) in attività “positive”, ossia nella realizzazione interrata in detto fondo di una tubatura destinata al trasporto di gas naturale e nel successivo utilizzo continuativo di essa per il passaggio di idrocarburi. Per contro, tutte le altre previsioni negoziali convenute dalle parti relativamente alla “disciplina” del predetto diritto di servitù (possibilità per la di CP_1
“esecuzione delle opere sussidiarie e di sicurezza che dovessero rendersi necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione dell'impianto, occupando per tutto il tempo corrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
“costruzione di un manufatto fuori terra… per le occorrenti apparecchiature;
c) all'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori”; libero accesso in ogni tempo della “alle proprie opere e ai propri impianti con il personale e i mezzi CP_1 necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni”; “”impegno” del a “non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e Pt_1 canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 14 dalla tubazione e a lasciare a terreno agrario la fascia asservita”; impegno del BELLANTE “ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda”) attenevano alla disciplina delle mere “modalità estrinseche” di utilizzazione del fondo servente: esse, infatti, non incidevano in alcun modo sulla utilitas, della servitù di elettrodotto (utilitas rappresentata, come detto, dallo sfruttamento del fondo per il passaggio interrato di idrocarburi), bensì costituivano mere modalità accessorie con le quali quella utilitas sarebbe stata salvaguardata, in quanto rappresentavano oneri (per il concedente) ovvero poteri (per la concessionaria) tutti funzionali alla garanzia del controllo, della manutenzione, della conservazione di una fascia di sicurezza delle tubature (notoriamente pericolose perché contenenti idrocarburi) e, come tali, tutte “causalmente” destinate a garantire il perseguimento del “vantaggio” (utilitas) conferito dal titolo alla ». CP_1 Il primo giudice ha quindi escluso che la servitù in parola fosse giuridicamente qualificabile come
“servitù negativa”, atteso che l'impegno assunto dal concedente di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 14 dalla tubazione rappresentava, nell'assetto di interessi convenuto dalle parti, soltanto una modalità estrinseca ed accessoria di salvaguardia della esigenza di funzionalità, di sicurezza, di manutenzione e di controllo della unitaria servitù di elettrodotto oggetto di convenzione costituiva e, dunque, una modalità estrinseca ed accessoria di garanzia del godimento della utilitas ad essa sottesa, ai sensi dell'art. 1064 c.c. Ha, infine, statuito «la non pertinenza del richiamo di parte convenuta al regime di prescrizione delle servitù negative di cui all'art. 1073 c.c.», di talché «nessuna estinzione della (unica) servitù all'epoca convenuta dalle parti (e, dunque, dei rispettivi diritti ed obblighi assunti in relazione al fondo servente) è maturata». 5.3 A parere dell'appellante, il Tribunale, mal interpretando la volontà delle parti ed ignorando il contenuto dell'art. 1362 c.c., avrebbe erroneamente ritenuto che le stesse avessero inteso costituire solo una servitù attiva di metanodotto, quando invece esse intesero costituire, a carico del fondo del
, anche la diversa ed ulteriore servitù passiva di non costruire opere a distanza inferiore di Pt_1 14 metri dal tracciato del condotto. Aggiunge, quindi, che lo specifico obbligo da egli assunto non poteva essere ritenuto una semplice modalità di estrinsecazione della servitù attiva di metanodotto, in quanto non indispensabile all'esercizio della stessa, dovendo di contro essere considerata come una servitù negativa a sé stante;
a riprova di tale tesi, vi era che la aveva liberamente esercitato la propria servitù attiva CP_1 per oltre trent'anni, nonostante l'esistenza sul posto delle opere di cui era stata chiesta le demolizione, che, pertanto, non impedivano alcunché. Conclude la propria doglianza reiterando anche in questa sede l'eccezione di prescrizione per non uso ai sensi dell'art. 1073 c.c., essendo trascorsi più di venti anni tra il mancato esercizio della servitù negativa ad opera della , stante la costruzione delle opere contestate (alcune realizzate CP_1 già prima del 1984, per come attestato dal CTU, altre prima del 1997, e sulle quali torna a richiedere l'ammissione delle prove testimoniali già articolata in primo grado) e la procedura di mediazione obbligatoria attivata in data 04.06.2019, a nulla valendo le diffide precedenti. 5.4 Ritiene la Corte che il motivo di appello non possa essere condiviso. 5.5 In punto di fatto, val la pena rammentare che la servitù di metanodotto venne volontariamente costituita tra le parti con scrittura privata autenticata dal Dott. Notaio in Ortona Persona_3 (CH), rep. N. 3065 del 29.03.1980, e dal Dott. Notaio in Roma, rep. 5772 del Persona_4 19.06.1980, rep. n. 5772, trascritta, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti il 15.07.1980 al n. 9853/8501, a carico dei fondi siti nel Comune di HI IN (CH), identificati in Catasto al fg. 9, p.lle 449 e 451, ed in favore di , ora CP_1 CP_1
in relazione al metanodotto denominato “ ” (Doc. 4 fascicolo ).
[...] Parte_2 CP_1 In particolare, in base a detto contratto – con il quale è stata costituita una servitù finalizzata “a) allo scavo, all'interramento ad una profondità media di 1 m di una tubazione… trasportante idrocarburi, nonché all'esecuzione delle opere sussidiarie e di sicurezza che dovessero rendersi necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione dell'impianto, occupando per tutto il tempo corrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
b) alla costruzione di un manufatto fuori terra… per le occorrenti apparecchiature;
c) all'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori sui normali predetti…” (art. 2) – è stato previsto che abbia il libero accesso alle proprie opere ed CP_1 ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni (art. 6) e che il concedente si impegni “a non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 14 dalla tubazione e a lasciare a terreno agrario la fascia asservita” (art. 7), potendo eseguire
“sull'area servita della quale conserva la proprietà le normali coltivazioni escluse le piante di alto fusto che saranno tenute a metri due dall'asse della tubazione e si impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda” (Art. 8). 5.6 In punto di diritto, va precisato che su fattispecie identica si è di recente pronunciata Cassazione Civile Ord. Sez. 2 n. 25630 del 25.09.2024, che ha finito col ribadire un consolidato principio al quale questo Collegio reputa di uniformarsi. La pronuncia recita: “Occorre innanzitutto considerare come, a mente dell'art. 1063 cod. civ.,
“l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle seguenti disposizioni”, norma alla cui stregua va letta anche la prima parte dell'art. 1065 cod. civ., secondo cui “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso”. Ciò significa che, come già affermato da questa Corte, l'estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la costituzione della servitù, mentre il ricorso ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 cod. civ. è possibile solo quando il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, ossia quando la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo (Cass., Sez. 2, 9/8/2018, n. 20696; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, n. 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., Sez. 2, 11/6/2010, n. 14088). Gli artt. 1063, 1064 e 1065 cod. civ. contemplano, infatti, una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, nel senso che il riferimento primario è costituito dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 cod. civ. rivestono carattere meramente sussidiario e possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego dei generali criteri ermeneutici (Cass., Sez. 2, 11/6/2018, n. 15046; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, n. 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., Sez. 2, 16/8/2012, n. 14546; Cass., Sez. 2, 6/2/2009, n. 3030; Cass., Sez. 2, 10/5/2004, n. 8853; Cass., Sez. 2, 7/6/2002, n. 8261; Cass., Sez. 2, 7/8/1995, n. 8643; Cass., Sez. 2, 18/8/1981, n. 4662). Soltanto in tal caso il giudice è tenuto a ricorrere al criterio oggettivo del c.d. minimo mezzo di cui all'art. 1064 cod. civ., ossia del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente (c.d. minimo mezzo;
cfr. Cass. , Sez. 2, 20/7/1991, n. 8122; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n. 4238; Cass., Sez. 2, 10/6/1982, n. 3524), o alla regola di cui all'art. 1064 cod. civ., secondo cui “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne”, la quale include nel suo contenuto anche quelle facoltà accessorie (c.d. adminicula servitutis) che rientrano nel contenuto unitario della servitù, cui corrisponde, dal lato passivo, un pati del proprietario del fondo servente, e che, pur variabili per il contenuto in quanto funzionali al tipo di servitù e alle relative esigenze concrete, sono prive di autonoma esistenza, siccome estranee agli elementi strutturali e all'esplicazione del vincolo (Cass., Sez. 2, 28/5/1979, n. 3097), senza dar luogo perciò ad autonoma servitù e senza perdersi o estinguersi se non insieme con la servitù alla quale ineriscono (Cass., Sez. 6-2, 30/7/2020, n. 16322; Cass., Sez. 2, 17/11/1979, n. 5983). Ciò comporta che quest'ultima regola non può trovare ingresso nel caso di specie, essendo questo caratterizzato dalla presenza di esplicite clausole contrattuali che descrivono chiaramente le facoltà concesse alla società proprietaria del fondo dominante e la correlativa posizione del fondo servente (ossia, per un verso, l'accesso della concessionaria in ogni tempo alle proprie opere e impianti per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio ed eventuali riparazioni, e il rispetto, da parte della concedente, della distanza non inferiore a mt. 17.50 dall'asse della tubazione per eventuali costruzioni e di una fascia continua coassiale) e che si pongono in perfetta coerenza con il carattere non contenutistico, ma strutturale, della tipicità delle servitù volontarie e della conseguente varietà di contenuti che l'utilitas del fondo dominante (cui deve corrispondere il peso per il fondo servente) può avere, con il solo limite dell'inerenza della stessa al fondo c.d. dominante e del peso a quello servente (in questo senso Cass., Sez. U, 13/2/2024, n. 3925). Deriva da quanto detto che non occorre neppure distinguere, a fini interpretativi del titolo negoziale, tra facoltà indispensabili per il conseguimento dell'utilità della servitù prediale e facoltà idonee a rendere più agevole e comodo il suo godimento, come suggerito nella censura, giacché una tale necessità opera soltanto allorché si debba far ricorso al criterio sussidiario di cui all'art. 1064 cod. civ. onde affermare o escludere se una facoltà sia compresa tra gli adminicula servitutis (Cass., Sez. 2, 29/10/1969, n. 3581), ma non anche a cogliere la reale intenzione delle parti in caso di servitù costituita per contratto, nella quale è possibile imporre al concessionario pesi che, pur potendo costituire in sé autonome servitù (come in caso di distanze), perdono la loro individualità quando intrinsecamente correlate all'utilitas perseguita con il vincolo principale, mentre resta irrilevante il fatto che tale obbligazione debba specificamente essere trascritta (ex artt. 2643 e 2645 cod. civ.) e risultare dalla nota di trascrizione, avendo detto adempimento la funzione di rendere l'imposizione di maggiori restrizioni alle facoltà del proprietario del fondo servente opponibile agli aventi causa dal costituente (sulla trascrizione vedi Cass., Sez. 2, 25/3/1987, n. 2890; vedi su vendita con costituzione di servitù Cass., Sez. 2, 16/10/2023, n. 28694)”. Dopo tali premesse , la Corte Suprema ha stabilito come “E poiché, come si è detto, l'interpretazione del contratto deve avvenire, in prima battuta, alla stregua dei criteri generali dettati dall'art. 1362 cod. civ., in quanto compatibili con la materia in esame (incluso il comportamento delle parti), al fine di chiarirne la portata (Cass., Sez. 2, 11/6/2018, n. 15046 cit.), correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di valorizzare il dato letterale del titolo costitutivo della servitù di metanodotto, che, espressamente, impone alla concessionaria l'obbligo di rispettare, nella costruzione, una certa distanza dalle tubazioni, evidenziando la funzione con esso perseguita di garantire un miglior esercizio della servitù e la tutela della sicurezza dell'impianto e del passaggio del metanodotto, onde evitare rischi per l'incolumità correlati al passaggio del gas e alla gestione dell'impianto stesso, e lo stretto collegamento funzionale tra le due previsioni, giustificandosi l'obbligo sulle distanze soltanto in funzione della servitù di metanodotto…….La ricorrente, invece, lungi dal chiarire i motivi per i quali i giudici non avrebbero tenuto conto della complessiva unitarietà del testo e del comportamento delle parti e indicare quale elemento semantico avrebbe precluso l'interpretazione letterale da essi seguita, si è limitata ad evidenziare la non indispensabilità dell'obbligazione concordata in materia di distanze delle costruzioni, onde escludere, alla stregua dell'art. 1064 cod. civ., la sua sussunzione nell'ambito delle facoltà accessorie e affermare l'autonomia della stessa dalla servitù di metanodotto, senza però considerare la sussidiarietà del criterio interpretativo utilizzato e la conseguente irrilevanza ai fini voluti e senza tener conto del fatto che la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass., Sez. 3, 10/5/2018, n. 11254).”
5.7 Alla luce di tali principi, perfettamente applicabili al caso di specie, deve riconoscersi che la servitù che l'appellante definisce “negativa” (vale a dire, più correttamente, l'obbligo assunto dal concedente di non costruire al di sotto di una certa distanza dal metanodotto) contrattualmente prevista nella scrittura privata del 1980, quindi, non era affatto autonoma rispetto a quella di metanodotto, ma era funzionale ad essa e giammai sarebbe stata costituita in assenza di quest'ultima. L'art. 1075 cod. civ. , inoltre, stabilisce che la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero, sicché, come affermato dalla Corte Suprema, l'uso parziale della servitù, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurne il contenuto nei limiti della minore utilità rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione (Cass., Sez. 2,
6/4/2024, n. 9195; Cass., Sez. 2, 23/9/2009, n. 20462; Cass., Sez. 2, 12/6/1996, n. 5385). Peraltro, il principio secondo cui l'esercizio della servitù in termini quantitativamente o qualitativamente minori, rispetto a quelli consentiti dal titolo, non comporta estinzione, nemmeno parziale, del relativo diritto, che permane nella sua interezza, opera a prescindere dalle cause di detta limitazione, e, quindi, tanto nel caso in cui essa dipenda da inerzia del titolare, quanto nel caso in cui sia provocata da eventi impeditivi naturali, ovvero imputabili al proprietario del fondo servente od a quello del fondo dominante (Cass., Sez. 2, 16/2/1978, n. 741). Ciò comporta che, costituendo il divieto di edificare ad una certa distanza dalle tubazioni un'obbligazione accessoria alla servitù di metanodotto, siccome a questa funzionalmente collegato, correttamente il Tribunale ha escluso la sua prescrittibilità, in considerazione dell'unitarietà della servitù di metanodotto costituita dalle parti, comprensiva del divieto di costruire a distanza inferiore a una certa misura, e la permanenza del relativo diritto anche qualora lo stesso venga esercitato in misura inferiore a quanto pattuito, fosse pure per oltre 20 anni. Atteso quanto sopra, e considerato che le opere contestate dalla sono state edificate in palese CP_1 contrasto con le prescrizioni contrattuali, risulta totalmente irrilevante l'anno di costruzione delle stesse, il che rende palesemente inutile dar corso all'istruttoria orale chiesta in appello.
SECONDO E TERZO MOTIVO DI APPELLO: Violazione degli artt. 1362 e 1065 c.c.
6. Con tali doglianze l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui la servitù in parola è stata ritenuta perfettamente valida in quanto di interesse pubblico, statuendo altresì che le parti, nel libero esercizio dell'autonomia negoziale, avevano previsto limitazioni al fondo servente in quanto strettamente funzionali non solo alla salvaguardia della utilitas del metanodotto, ma anche alla tutela della incolumità pubblica e privata, trattandosi di attività – quella del trasporto di idrocarburi
– intrinsecamente pericolosa. 6.1 Per altro verso, la sentenza viene impugnata anche nella parte in cui il Tribunale, dopo aver ravvisato che le opere erano state realizzate in spregio alle pattuizioni negoziali, ha ritenuto di non poter entrare “nel merito della incidenza o meno delle “nuove opere” realizzate – in spregio del divieto convenuto - sulla servitù costituita dalle parti (pena, modificazione giudiziale del contenuto di una convenzione negoziale)”, condannando per l'effetto il alla eliminazione di tutte le Pt_1 opere e manufatti ivi risultati presenti e posti in essere in violazione delle obbligazioni assunte nella convenzione. 6.2 A parere del , il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il contratto ripassato tra le Pt_1 parti, ritenendo che queste ultime avessero inteso costituire la sola servitù attiva di metanodotto e non anche quella, ulteriore e diversa, negativa di non costruzione delle opere al di sotto di una certa distanza;
aggiunge, quindi, che non si sarebbe tenuto conto della volontà dei contraenti, che non intendevano prevedere obblighi a carico del fondo servente, tali da comprimere eccessivamente il diritto di proprietà del concedente, di talchè il muro di contenimento realizzato da quest'ultimo (di cui al n. 6 della CTU) doveva ritenersi compreso nelle facoltà del proprietario – avendo peraltro la funzione di evitare il crollo della propria abitazione sovrastante – ed in ogni caso inidoneo ad intralciare le operazioni di manutenzione e controllo da parte della . CP_1
6.3 Sotto altro profilo, il Tribunale avrebbe parimenti errato nell'interpretare l'estensione della servitù di metanodotto, intendendola in maniera troppo ampia e gravosa rispetto al fondo servente, al punto da ritenere preclusa qualunque opera che non fosse a distanza dall'asse del condotto e senza considerare che alcune delle opere realizzate erano necessarie per la stabilità della propria abitazione. Poiché tale interpretazione restrittiva assorbiva il contenuto del diritto di proprietà del fondo servente, limitando le facoltà dominicali del , l'atto privato sottoscritto dalle parti in Pt_1 causa andava ritenuto nullo poiché in contrasto con l'ordine pubblico e, conseguentemente, le opere realizzate finalizzate alla conservazione del proprio patrimonio immobiliare (come il muro di contenimento in calcestruzzo, indicato come 6a e 6b dal CTU, realizzato a suo dire per impedire l'ulteriore cedimento a valle del piazzale su cui insiste l'abitazione e lo scollamento tra fabbricato e piazzale stesso) andavano reputate legittime, quantomeno nelle parti interrate. Da ultimo, specifica che, proprio in virtù dell'interpretazione meno afflittiva per il fondo servente, non poteva disporsi la demolizione delle opere indicate nella CTU con i numeri 1, 2, 3, 8, 10 e 11, in quanto ritenute dall'Ausiliare non impeditive né limitative dell'esercizio della servitù attiva di metanodotto. 6.4 Anche tali doglianze non sono meritevoli di accoglimento, alla luce dei medesimi principi innanzi illustrati. Difatti, ribadito che nel caso di specie non è possibile ravvisare alcuna distinta e separata servitù negativa, per quanto in precedenza rilevato, va rammentato che solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c., in quanto solo “ove la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo […], il giudice è tenuto a ricorrere al criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente, tenendo conto, con riferimento all'epoca della convenzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali è possibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare” (cfr. ex multis Cass. 2388/2023). Infatti, “Nel caso di servitù di fonte convenzionale, la sua estensione e le modalità del suo esercizio vanno desunte necessariamente dal titolo, il quale deve contenere tutti gli elementi atti a individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1063, 1064 e 1065 del c.c., ove la convenzione manchi di sufficienti indicazioni, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto di servitù comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, senza peraltro impedire al proprietario del fondo servente la realizzazione di opere che non incidano sulla utilitas essenziale determinata dal titolo” (Cass. 322/2019). Nel caso di specie, la scrittura privata autenticata rispecchia con puntualità i criteri indicati dalla giurisprudenza, indicando con estrema chiarezza sia l'aggravio del fondo servente, descrivendo in cosa consiste la servitù (Art. 2: “la servitù costituita si riferisce: a) allo scavo, all'interramento ad una profondità media di 1 m di una tubazione… trasportante idrocarburi, nonché all'esecuzione delle opere sussidiarie e di sicurezza che dovessero rendersi necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione dell'impianto, occupando per tutto il tempo corrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
b) alla costruzione di un manufatto fuori terra… per le occorrenti apparecchiature;
c) all'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori sui normali predetti…”), sia i vantaggi riconosciuti alla concessionaria (Art. 6: “la concessionaria potrà accedere liberamente e in ogni tempo alle proprie opere e ai propri impianti con il personale e i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni”), sia gli obblighi assunti dal concedente (Art 7: “la concedente si impegna a non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a metri 14 dalla tubazione e a lasciare a terreno agrario la fascia asservita”) ed i relativi e connaturali limiti alla proprietà (Art. 8: “la concedente potrà eseguire sull'area servita della quale conserva la proprietà le normali coltivazioni escluse le piante di alto fusto che saranno tenute a metri due dall'asse della tubazione e si impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda […]”). In assenza di lacunosità o incertezze interpretative, non vi è dunque alcun margine per ricorrere al residuo criterio del minimo mezzo e del minor pregiudizio, dovendo ritenersi le clausole sottoscritte dalle parti frutto del libero esercizio della autonomia negoziale degli stipulanti. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è ravvisabile alcuna eccessiva limitazione del suo diritto di proprietà, tale da porsi in contrasto con l'ordine pubblico, atteso che, come correttamente stigmatizzato dal Tribunale, gli oneri e i poteri pattuiti sono “tutti funzionali alla garanzia del controllo, della manutenzione, della conservazione di una fascia di sicurezza delle tubature (notoriamente pericolose perché contenenti idrocarburi) e, come tali, tutte “causalmente” destinate a garantire il perseguimento del “vantaggio” (utilitas) conferito dal titolo alla CP_1 (sfruttamento di parte del fondo servente attraverso una funzionale, sicura ed efficiente tubatura di metanodotto […]”. Del resto, non vi è dubbio che un pregiudizio e/o sacrifico, sia pure minimo, è connaturato all'esistenza della servitù, sicchè non vi potrebbe essere servitù senza l'imposizione di un peso a carico del fondo servente. 6.5 In merito alle ulteriori considerazioni del , ed in particolare circa il fatto che alcune Pt_1 delle opere realizzate sarebbero finalizzate alla conservazione del proprio patrimonio immobiliare (muro di contenimento di cui ai nn. 6a e 6b della CTU), mentre altre non impedirebbero o limiterebbero l'esercizio della servitù (opere indicate ai numeri 1, 2, 3, 8, 10 e 11 nella CTU), va rilevato che in atti non vi è alcuna prova della dedotta finalità del citato muro di contenimento, finanche nella consulenza di parte (sostanzialmente destinata a datare le opere realizzate), ove il tecnico si limita a riferire soltanto la presenza di “un muro di contenimento in c.a. a Per_1 sostegno di detto piazzale” ma non specifica alcunchè circa eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua eliminazione. Va invece rilevato che il CTU ha accertato:
- quanto al muro di contenimento:
“6) Muro di contenimento in calcestruzzo, con altezza variabile da 1,50 m a 5,00 m: il sottoscritto ritiene che tale opera sia lesiva dei diritti di servitù”; ciò in quanto lo stesso “con altezza variabile da 1,50 m a 5,00 m circa, posto a valle della rampa e del piazzale asfaltato” è posto “a distanza minima di 4,00 m dalla condotta, ricadente nel limite della servitù per una lunghezza complessiva di 18,00”;
- quanto alle ulteriori opere:
“1) Area con pavimentazione in asfalto a ridosso dell'edificio, posta ad una distanza di circa 4,50 m dall'asse della condotta, per una lunghezza di circa 20,00 m;
2) Rampa in calcestruzzo, contigua all'area asfaltata, posta ad una distanza da circa 2,50 m a circa 1,10 m dall'asse della condotta, per una lunghezza di circa 6,00 m;
3) Rampa in breccia e terra battuta, contigua alla rampa in calcestruzzo, posta a ridosso e in sovrapposizione alla condotta, per una lunghezza di circa 24,50 m;
[…] 8) Pozzetto in calcestruzzo, delle dimensioni di circa 1,40 x 1,60 m, posto a circa 13,00 m di distanza dalla condotta e ricadente in parte nel limite della servitù; […]
10) Area con pavimentazione in calcestruzzo, a valle del muro di sostegno in cls, posta ad una distanza minima di circa 4,00 m dall'asse della condotta e fino al limite della servitù, per una lunghezza di circa 18,00 m (comprensivi di 4,00 m sotto la tettoia);
11) Area con pavimentazione in breccia e terra battuta, a valle del muro di sostegno in cls e del muro in blocchi, posta in prossimità della condotta e fino al limite della servitù, per una lunghezza di circa 24,50 m”, così concludendo: “Tutte le opere su indicate (dalla 1 alla 11) risultano essere collocate, in toto o parzialmente, nell'area soggetta a servitù di gasdotto”. L'ausiliare ha poi chiarito che “Per quanto riguarda le opere n. 3), 10) e 11) il sottoscritto ritiene che, in sé, non precludano le attività e i diritti di cui alla servitù, ma complessivamente, essendo finiture successive e consequenziali a opere di sbancamento e movimentazione del terreno, si trovano collocate a quote diverse rispetto al piano originario (in fase di realizzazione della condotta) e quindi oggi lo sbancamento realizzato (con le sue opere accessorie, muri e finiture varie), concretizza una lesione dei diritti di cui alla servitù”, mentre in relazione alle opere di cui ai nn. 1,2 e 8 ha sì chiarito, rispettivamente, che “in caso di intervento (da parte della , n.d.r.) è di CP_1 semplice rimozione” e che la stessa è “un'opera puntuale, posta a margine dell'area asservita”, ma tale rilievo non elide in alcun modo l'illegittimità delle stesse. Concludendo, poiché tutte le opere contestate risultano poste all'interno della fascia di sicurezza della tubazione del metanodotto, correttamente il Tribunale ne ha disposto l'eliminazione, poiché realizzate in palese violazione delle obbligazioni assunte nella convenzione.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: violazione dell'art. 91 c.p.c.
7. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha posto a suo carico le spese di lite. A giudizio del , tali spese andavano regolate diversamente in quanto a) dalla CTU era Pt_1 emerso che solo alcune delle opere contestate andavano rimosse, dovendosi escludere il tubo di irrigazione, in quanto appartenente ad altra proprietà, e la demolizione delle pavimentazioni delle rampe che, a giudizio dell'Ausiliare, “al termine degli interventi, risulteranno completamente interrate”; b) non si era tenuto conto che la aveva rifiutato la proposta conciliativa dell'allora CP_1 convenuto, che si era poi rivelata collimante con le conclusioni cui era giunto il CTU;
c) la CP_1 aveva erroneamente incardinato il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano anziché davanti al competente Tribunale di Chieti. 7.1 Anche tale doglianza non merita apprezzamento. Difatti, non può ravvisarsi alcuna paventata discrepanza tra quanto disposto dal CTU e quanto originariamente richiesto dalla , atteso che l'Ausiliare tecnico ha effettivamente riscontrato CP_1 che tutte le opere contestate – dalla 1 alla 11 – sono collocate nell'area soggetta a servitù, mentre non corrisponde al vero che solo alcune delle opere vadano eliminate, dovendo di contro ritenersi che quelle non esplicitamente indicate al punto “c.1.2) opere di ripristino necessarie per il rispetto della disciplina della servitù” (cfr. Chiarimenti ed errata corrige alla RELAZIONE TECNICA PERITALE con risposta alle osservazioni 11.11.2022) siano implicitamente incluse tra i lavori di ripristino, tanto vero che lo stesso CTU specifica che “Non si ritiene necessario demolire le pavimentazioni delle rampe che, al termine degli interventi, risulteranno completamente interrati.”, confermando in tal modo che anche essi vadano eliminati. Ciò toglie rilievo alla circostanza che la abbia deciso di non aderire alla proposta formulata CP_1 dal , mentre, per quanto riguarda l'incardinazione del giudizio, va rilevato che l'art. 11 della Pt_1 scrittura privata prevede che “per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Milano”, per cui l'odierna appellata era legittimata a rivolgersi a quel Giudice. QUINTO MOTIVO DI APPELLO.
8. Con tale ultimo motivo, l'appellante impugna la parte del dispositivo ove si dispone “la rimozione a sue spese di tutte le opere e manufatti presenti a distanza inferiore a metri 14 dalla tubazione di cui è causa, secondo quanto meglio indicato dal CTU nella relazione tecnica depositata il 31.10.22”, non tenendosi conto dei chiarimenti contenuti nella “errata corrige” depositati il successivo 11.11.2022 dal medesimo ausiliario. La censura, in questo caso, è fondata. Ed invero, forse per mera svista, il Primo Giudice ha ignorato che il CTU in data 11.11.2022 aveva rettificato le precedenti conclusioni, ovvero quelle riguardanti le opere da rimuovere a spese del in quanto a distanza inferiore a metri 14 dalla tubazione ed elencate nella relazione tecnica Pt_1 depositata il 31.10.22, precisando quanto segue, peraltro a seguito di osservazioni del CTP di parte attorea.
“A seguito di richiesta di chiarimenti, si specifica che, a pag. 14 della relazione peritale il punto C.1.2 è così sostituito: c.1.2) opere di ripristino necessarie per il rispetto della disciplina della servitù.
“Il sottoscritto CTU ritiene necessaria l'esecuzione delle seguenti opere per ripristinare il rispetto della disciplina della servitù:
-Demolizione di parte delle tettoie (4) (circa 6,50 m) fino alla distanza di 14,00 m dall'asse della condotta;
-Rinterro di parte del piazzale (lunghezza 18,00 m e larghezza 8,00 m circa) nell'ambito dell'area asservita, previa realizzazione di idonea struttura di sostegno (Muro in cls, gabbionate, terre armate ecc…) per ripristinare la naturale pendenza del terreno;
-Demolizione del muro in blocchi di cls e sovrastante recinzione (5) per tutta la lunghezza di 29,00 m;
-Demolizione di porzione di muro (6), a monte delle tettoie, per un'altezza di 1,40 m (parte fuoriterra a monte) fino alla distanza di 14,00 m dall'asse della condotta e rimozione del cancello metallico (9) dalla zona soggetta a servitù;
-a seguito di osservazioni del CTP di parte procedente, si ritiene necessario demolire anche il muro in cls (6) poiché interferente per una lunghezza di 18,00 m (anzichè 18,00+6,50m);
-La rimozione del tubo di irrigazione (12) sarà stralciata dalla presente procedura poiché appartenente ad altra proprietà. Non si ritiene necessario demolire le pavimentazioni delle rampe che, al termine degli interventi, risulteranno completamente interrati.” La rettifica riguardava solo la parte della relazione del 31.10.2022 in cui il CTU aveva concluso: “a seguito di osservazioni del CTP di parte procedente, si ritiene necessario demolire anche il muro in cls (6) poiché interferente per una lunghezza di 18,00+6,50 m;
”. Il motivo, quindi, va accolto e la sentenza di primo grado riformata sul punto, rilevandosi che l'appellata non ha sollevato obiezioni al riguardo, anche perché si è trattato di rettifica sollecitata dal suo CTP.
APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO.
9. Attesa la pressochè totale infondatezza dell'appello avanzato dal , resta assorbito il Pt_1 gravame incidentale condizionato proposto dalla , la quale non ha resistito sul quinto motivo. CP_1 L'accoglimento del solo quinto motivo di appello di appello principale comporta soccombenza parziale reciproca, con preponderante soccombenza del , il quale va condannato alla refusa Pt_1 dell'80% delle spese del grado, con compensazione del resto. Esse vengono liquidate per l'intero in base al compenso medio previsto per le cause di valore indeterminabile. Questi gli importi.
fase di studio: 2058,00,
fase introduttiva:1418,0,
fase di trattazione: svolta sinteticamente, 1523,00,
fase decisionale: 3470,00, per un totale di euro 8469,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: accoglie in parte l'appello e a parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna l'appellante al ripristino dello status quo ante del fondo servente, attraverso la rimozione a sue spese di tutte le opere e manufatti presenti a distanza inferiore a metri 14 dalla tubazione di cui è causa, secondo quanto meglio indicato dal CTU nei chiarimenti depositati l'11.11.2022; regola le spese come in parte motiva. Così deciso in camera di consiglio il 17.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Alberto Iachini Bellisarii Francesco Salvatore Filocamo