CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/07/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
R.G. 588/2022
I Sezione Civile – II Collegio
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 588 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e quale erede di (C.F. C.F._2 Persona_1
), (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Cardenà e Maurizio Minnucci come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1
Tucci come da procura in atti;
APPELLATA
E CON L'INTERVENTO DI
C.F. n. , identificativo fiscale ai fini IVA Controparte_2 P.IVA_2
a mezzo della procuratrice rappresentata e difesa P.IVA_3 Controparte_3 dall'Avv. dall'Avv. Marco Tucci e domiciliata presso lo studio diquest'ultimo, sito in BERGAMO, via A. Locatelli n. 24/c Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1554 del Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di impresa pubblicata in data 29/11/2021 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, accoglieva parzialmente l'opposizione promossa dai fideiussori , , , Persona_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 937/2017 ottenuto da per la Controparte_4 somma di € 190.498,92 oltre interessi e spese di procedura di cui € 165.810,44 quale saldo debitore del contratto di mutuo, € 12.684,14 quale saldo debitore relativo al prestito finanziario n. 004/00151075 ed € 12.004,34 quale residuo portafoglio commerciale insoluto per anticipazioni all'esportazione n. 5701 rapporti intrattenuti tra la debitrice principale e Parte_4
l'AL , riconoscendo alla creditrice in minor importo pari ad € Controparte_5
124.882,76.
In particolare, per quel che qui è ancora di interesse, il Tribunale:
- rigettava l'eccezione di nullità totale per violazione dell'art. 2 c. 2 lett. a) L.
287/1990 delle garanzie prestate dagli opponenti sottoscritte in data 10.1.2005 e in data 19.12.2012, assumendo che con riferimento alla prima garanzia gli opponenti avessero eccepito tardivamente la decadenza della banca ex art. 1957
c.c., mentre, la seconda garanzia fosse un contratto autonomo di garanzia e non già una fideiussione;
- riteneva che, nonostante l'impossibilità di svolgere la CTU grafologica in ordine alle firme apposte su degli assegni ritenute apocrife stante la mancata produzione degli originali da parte della banca, vi fossero plurimi elementi presuntivi tali da indurre ad escludere la falsità delle stesse;
- non poteva accogliere la domanda per quella parte di credito pari ad €
12.004,34 relativa al conto anticipi n. 5701 per omesso deposito da parte della banca del relativo contratto;
pag. 2/15 - compensava parte del credito vantato dalla banca verso i fideiussori con l'indebito oggettivo relativo a poste del conto corrente n.300, atteso che la
CTU aveva rilevato la presenza di addebiti illegittimi sul conto corrente n. 300 la cui espunzione aveva ricondotto il rapporto al saldo positivo a + € 53.611,82;
- da ultimo, rigettava l'eccezione di nullità dei mutui oggetto di causa, ritenendo infondato l'assunto degli opponenti secondo il quale erano da ritenersi illegittimi per essere le somme mutuate destinate ad estinguere la posizione debitoria preesistente verso la stessa mutuante, esposizione debitoria derivante anche dall'applicazione di indebiti illegittimi;
- compensava fra le parti le spese di lite;
, , , impugnavano la predetta Persona_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 sentenza e prospettavano le doglianze in seguito indicate.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello; nel corso del giudizio Controparte_1 interveniva cessionaria del credito. Nelle more si costituiva CP_2 Parte_2 anche come erede di , deceduto. Persona_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025, la Corte tratteneva in causa la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Col primo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza gravata per violazione degli art. 116 cpc e 2697 c.c 1218 c.c. ed illogicità della motivazione in relazione alle operazioni non autorizzate dal , legale rappresentante della sul conto Persona_1 Pt_4 corrente n. 300, consistite prevalentemente in incassi di assegni – di cui numerosi “mio proprio”
- con sottoscrizione apocrifa, effettuate negli anni 2007-2008-2009 – 2010 – 2011 per un ammontare di oltre euro 300.000,00; ricordato che il legale rappresentante della Pt_4 Pt_4 aveva richiesto ai sensi dell'art. 119 Tub le copie degli assegni e dei prelievi sino all'anno 2014
(doc. 7 del doc 2) e che gran parte degli stessi non erano stati consegnati dalla banca in spregio dell'ordine di esibizione (verbale udienza del 19.03.2019), deducono che la non ha CP_5 prodotto gli originali degli assegni onde non consentire la perizia grafologica;
argomentano quindi che il Tribunale, constata l'inottemperanza dell'istituto bancario, avrebbe dovuto valorizzare le conseguenze probatorie del mancato adempimento all'ordine di esibizione e ritenere l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sugli assegni e sulle distinte di prelievo non pag. 3/15 prodotte in originale;
aggiungono che la ha violato l'obbligo di diligenza ad essa CP_5 richiesto dall'art. 1218 c.c..
Si legge nella sentenza gravata: Tuttavia, analizzando le fotocopie degli assegni in all.
3 alla citazione, emerge con immediatezza che essi risultano emessi tutti nel 2011 o in anni precedenti sicchè non appare logico, né facilmente spiegabile che il correntista che dubiti della legittimità di così tanti e cospicui prelievi ingiustificati sul proprio conto (addirittura riconducibili, secondo gli opponenti, a terzi soggetti non identificati e non autorizzati ad operare sul suo conto, se non con l'illecita compiacenza dei dipendenti della banca) abbia atteso questo giudizio per dolersi della falsità della sottoscrizione a suo nome, senza insorgere in sede penale nell'immediatezza dei fatti e, soprattutto, abbia sottoscritto con la stessa banca un ulteriore mutuo nel 2012 (cioè dopo le indebite appropriazioni in suo danno) e non abbia semplicemente cambiato banca assumendo iniziative giudiziarie di recupero nei confronti della vecchia banca.
Inoltre, visto che si tratta di assegni, può presumersi che essi fossero in possesso del correntista al quale il terzo responsabile dell'appropriazione avrebbe dovuto, prima di tutto, sottrarre il carnet degli assegni in bianco o i singoli assegni, senza che il titolare abbia qui documentato una denunzia di furto.
Infine, trattandosi di assegni, sarebbe stato agevole risalire al responsabile dell'appropriazione indebita (e quindi dimostrare l'eventuale responsabilità della banca) analizzando le modalità di negoziazione dei singoli assegni (qui non documentate) per risalire ai conti correnti di destinazione degli stessi e, quindi, ai beneficiari”.
Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza va emendata.
Per contestare prelievi effettuati sul conto corrente della società a mezzo assegni o richieste di prelievo, non è sufficiente contestare la natura apocrifa della sottoscrizione del traente sull'assegno, ovvero del richiedente sulla richiesta di prelievo, ovvero ancora del beneficiario sulla distinta di incasso.
pag. 4/15 Va infatti osservato in tema di pagamento di assegni di conto corrente con sottoscrizione apocrifa, che “la banca trattaria, cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria”. (Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza n. 8731 del 3 maggio
2016)
In effetti secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il dovere di diligenza tipica del “buon banchiere”, desumibile dall'art. 1176, comma 2
c.c., impone la segnalazione delle operazioni solo in presenza di alterazioni macroscopiche, non essendo la banca tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione, né gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni sono tenuti a dotarsi di una solida competenza grafologica, “potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso“.
In altre parole, dunque, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile
“ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio (Cass. 19 giugno 2018, n.
16178).
Recentemente Cassazione Civile sez. III ordinanza 27271 del 21.10.2024 ha ribadito che In tema di responsabilità della banca per il pagamento di assegni con firma apocrifa e rilascio di carnet di assegni a soggetto non autorizzato, l'istituto di credito non può essere ritenuto responsabile per la mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio. L'impiegato bancario non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Qualora la falsificazione della firma sia stata realizzata con modalità tali da riprodurre le caratteristiche espressive del correntista, rendendo pag. 5/15 necessario l'utilizzo di specifici strumenti di indagine grafologica per rilevare le discordanze, e non sia provato che i carnet siano stati consegnati a persona la cui non corrispondenza con il titolare del conto fosse immediatamente accertabile, deve escludersi la responsabilità della banca per violazione degli obblighi di controllo e identificazione del cliente. L'onere della prova circa la riconoscibilità della falsificazione o circa la consegna dei carnet a soggetto palesemente diverso dal correntista grava sulla parte che agisce per il risarcimento del danno.
In applicazione di tali principi, deve escludersi la possibilità di contestare i pagamenti degli assegni in caso di mancata allegazione dell'esistenza di macroscopiche anomalie da parte degli opponenti.
Va del resto osservato che gli assegni prodotti dagli opponenti in copia non mostrano macroscopiche anomalie.
Tali assegni recano sempre la sottoscrizione del , e mostrano tutti un Persona_1 segno grafico che ad avviso di questa Corte territoriale si presenta sempre coerente, ossia simile in tutti i titoli, tale quindi da poter essere attribuito sempre alla stessa persona.
Non solo: la sottoscrizione è accompagnata dal timbro a stampa usato dalla società correntista, sia nella firma di traenza che nella girata;
il medesimo timbro risulta essere stato apposto dalla società correntista nella maggior parte dei titoli prodotti.
Detta circostanza, ossia l'uso pressochè costante del timbro a stampa, risulta dirimente: ai fini della diligenza tipica richiesta all'operatore bancario, non può richiedersi una attività che vada oltre il controllo del timbro costantemente utilizzato dalla società correntista;
proprio detta pratica adottata dalla società correntista, su cui gravava un obbligo di controllo e di corretta compilazione dei titoli secondo il principio di cooperazione del mandante nell'esecuzione del mandato, manda indenne la CP_5 appellata dalla dedotta responsabilità.
Non era quindi necessario l'ordine di esibizione dei titoli in originale, finalizzato all'esperimento della perizia grafologica, perché non è necessaria una perizia grafologica , non pag. 6/15 essendo sufficiente accertare l'apocrifia delle sottoscrizioni, al fine di contestare l'operato della banca con riguardo a pagamenti tratti sul conto corrente n. 300.
Col secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano la violazione dei principi generali in materia di prova in merito alla sussistenza di contratti di apertura di credito in conto corrente;
asseriscono che il Tribunale non ha considerato che dal contratto scritto regolante il rapporto di conto corrente derivava anche la disciplina del contratto di apertura di credito mediante anticipazioni di fatture, dal momento che l'art. 6 del contratto di conto corrente regolamenta proprio le aperture di credito (doc. 2 fascicolo parte appellante); chiedono pertanto che siano scomputate correttamente tutte le spese, le commissioni illegittime relative al conto anticipi n
1571 ed addebitate sul conto n. 300 (sarebbero state scomputate somme minori) o in subordine di recepire il calcolo in cui il ctu ha quantificato in euro 100.743,30 le spese, gli interessi ed ogni altro onere indebitamente applicati sul conto corrente n 300 e sul conto anticipi n 5701.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla sentenza gravata, il CTU ha ricalcolato il saldo del c/c n. 300 – dopo aver espunto le pattuizioni illecite ed applicato i tassi sostitutivi rideterminandolo nell'importo di euro 53.611,82 a favore del correntista;
a tal fine ha rappresentato che il saldo del conto corrente n. 300 alla data del 30.09.2016 (ultimo estratto conto prodotto in atti) era negativo per euro 6.584,31 (cioè, a debito per il correntista), che l'importo di euro 2.703,08 rappresenta la differenza (positiva per il correntista) tra interessi attivi e interessi passivi maturati sul conto n. 300 a seguito del riconteggio effettuato annullando tutte le spese/commissioni addebitate dalla banca e applicando i tassi di interessi sostitutivi, che a tale importo si aggiunge la somma di euro 57.493,05 pari alle spese, le commissioni, gli interessi ed ogni altro onere collegato al rapporto di conto corrente n. 300 addebitati dalla
[...]
, in considerazione del fatto che il generico rinvio agli usi di piazza riportato Controparte_5 nella lettera di apertura di conto corrente ne determina l'illegittimità.
Quanto al conto anticipi il Tribunale di prime cure ha ritenuto che “non può essere considerato a favore degli opponenti il maggior saldo calcolato dal CTU espungendo gli addebiti riferibili al conto anticipazioni, atteso che non si tratta di un rapporto nullo, ma di un rapporto di cui manca il contratto scritto, sicché non è possibile risalire alle condizioni reciprocamente pattuite dalle parti;
ovviamente la mancanza del documento contrattuale vale anche per gli opponenti quando intendono fondare su quel rapporto una propria autonoma pretesa essendo a loro volta obbligati pag. 7/15 alla prova delle condizioni contrattuali. Il saldo del c/c non rientra tra le richieste della banca
(limitate ai saldi del mutuo del prestito chirografario e del conto anticipi all'esportazione)”.
In definitiva, le risultanze del conto anticipi su fatture non sono state considerate perché carenti di prova: in particolare il rigetto della pretesa della a titolo di anticipi su fatture, è CP_5 statuizione passata in giudicato perché non aggredita con appello incidentale.
Il Tribunale ha quindi compensato il credito della con il saldo positivo del conto corrente, CP_5 condannando i fideiussori al pagamento della minor somma di euro 124.882,76.
Ciò posto, premesso che la appellata non ha gravato la sentenza in punto di CP_5 compensazione fra il credito derivante dai rapporti di mutuo e di prestito azionato nei confronti dei garanti e l'indebito per appostazioni illegittime sul conto, basta osservare che i pagamenti indebiti sono stati effettuati dalla società correntista e non certo dai fideiussori, che pertanto non possono vedere riconosciuta una ulteriore riduzione di quanto da essi dovuto (oltre a quello loro riconosciuto dalla statuizione ormai coperta dal giudicato) deducendo la sussistenza di ulteriori e maggiori appostazioni indebite sul conto corrente n. 300, sia per errori di calcolo effettuati dal
CTU che per addebiti derivanti da regolazioni collegate al conto anticipi.
Ai fini del rigetto del motivo di gravame, osserva ulteriormente la Corte che, contrariamente a quanto affermato dai fideiussori appellanti, l'anticipo su fatture risulta regolato con una specifica scheda contrattuale allegata al contratto di conto corrente e datata 7.11.1990, nella quale le parti concordano che le anticipazioni potranno essere effettuate in base alla procedura in uso presso la all'atto della presentazione;
il documento 5 allegato al ricorso monitorio CP_5 presenta la richiesta di anticipazione di due fatture e le condizioni economiche di regolazione
(euribor + 6,428%), circostanza questa che dimostra che le condizioni economiche del finanziamento su lettera venivano concordate di volta in volta all'atto della richiesta.
E' pertanto corretta la statuizione del Tribunale di prime cure, che non ha ritenuto raggiunta la prova della natura indebita dei movimenti del conto corrente connessi con le operazioni di anticipo fatture.
Con il terzo motivo d'appello gli appellanti censurano come errata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la validità del c.d. mutuo ipotecario e del prestito chirografario;
illustrano che i contratti di prestito e di mutuo sono stati stipulati con la finalità di ridurre un preesistente scoperto di conto, peraltro causato dalla illecita applicazione di interessi ultra legali,
pag. 8/15 commissioni non dovute e capitalizzazione trimestrale;
argomentano che il Tribunale di prime cure ha erroneamente sminuito il collegamento negoziale con il conto corrente, ha erroneamente ritenuto insussistente lo sviamento della causa tipica del mutuo ed il difetto della causa in concreto;
tornano ad affermare che è nullo per difetto della causa ex artt. 1418 e 1425, co.2
c.c., il contratto di mutuo stipulato per estinguere una posizione debitoria formatasi su oneri non dovuti e relativo, dunque, ad un debito solo parzialmente apparente, inficiato da addebiti illegittimi.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nel caso di specie non si è in presenza di un mutuo di scopo, atteso che nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n.
26770 del 2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Nel caso di specie si è in presenza di un mutuo, in cui la datio rei si è realizzata con l'accredito dell'importo finanziato in conto corrente, e con conseguente ripianamento dello scoperto di conto: dottrine e giurisprudenza hanno in questo caso adottato la definizione di mutuo solutorio, ove il sintagma non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo, ma ha una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
La parte appellante sostiene che il mutuo doveva considerarsi nullo, in quanto finalizzato al ripianamento di passività inesistenti e, pertanto nullo per difetto o illiceità della causa.
Ciò posto, questa Corte territoriale ha costantemente ritenuto che è irrilevante che la messa a disposizione dei fondi abbia eliso lo scoperto di conto intrattenuto con la banca,
e sia poi stata utilizzata per ripianare scoperti di altri conti correnti atteso che il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo in quanto non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico, specie se si considera che l'accredito in conto corrente delle somme pag. 9/15 erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. 23149/22: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa… "... deve ritenersi “superato il precedente indirizzo” secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito ..." ; conforme Cassazione civile sez. III, 11/10/2022, n.29644 in tema di mutuo fondiario, e Cass. 9 giugno 2023,
n. 16377); già Cass. 22 febbraio 2021, n. 4694 aveva affermato la liceità del mutuo volto al rifinanziamento del debitore, in cui l'erogazione di nuova liquidità è funzionale non solo all'estinzione della pregressa debitoria, con tutela della banca mediante iscrizione di ipoteca, ma anche a rimodulare, per il tramite di nuove condizioni negoziali e in un più ampio contesto, l'assetto complessivo del debito, atteso che in tal caso la banca si limita a svolgere la sua funzione istituzionale, fornendo all'impresa nuove disponibilità in conformità alle regole di corretta gestione di un rischio contestualmente assunto.
Sul dibattito sono infine intervenute le SSUU che hanno chiarito che "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
(Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841). pag. 10/15 Va infine ribadito che l'uso della somma mutuata a fine solutorio è irrilevante, attinendo ai motivi del negozio e non alla sua causa, sicchè non può neppure parlarsi di collegamento negoziale tra mutuo e rapporto di conto corrente nell'ambito del quale è sorto il debito che il mutuatario ha inteso estinguere, né si trasferiscono al mutuo eventuali nullità del conto corrente ripianato, generatrici di addebiti illegittimi, atteso che sul conto può essere esperita l'azione di ripetizione dell'indebito dei c.d. pagamenti solutori.
Col quarto motivo di gravame gli appellanti tornano ad eccepire la nullità delle fideiussioni prestate per violazione dell'art. 2 Legge 287/1990 quanto alla fideiussione specifica stipulata col rogito notarile del 19.12.2012, e con riguardo alla fideiussione omnibus stipulata in data
10.01.2005 per violazione dell'art. 1419; aggrediscono la sentenza di prime cure nella parte in cui qualifica la fideiussione del 19.12.1012 quale contratto autonomo di garanzia (atteso che l'art. 9 lett. c) delle condizioni generali prevede esplicitamente la rinunzia – da parte del garante
– ad opporre “ogni e qualsiasi eccezione e/o opposizione”, con l'eliminazione pertanto di ogni accessorietà rispetto al debito principale); affermano di avere dedotto a pagina 9, 10 ed 11 della comparsa conclusionale la nullità dell'intero contratto di garanzia in quanto lo stesso non sarebbe stato concluso senza le clausole colpite da nullità, nullità da ritenere anche alla luce del principio di non contestazione in assenza di osservazioni da parte della illustrano che è CP_5 da escludere che la banca avesse acconsentito a stipulare la fideiussione qualora il fideiussore si fosse opposto all'inserzione nel contratto delle clausole incriminate.
Il motivo è infondato.
Va premesso che con la sentenza a Sezioni unite n. 41994 del 30.12.2021 la Corte di
Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”.
pag. 11/15 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte distrettuale, l'accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust presuppone:
- l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 prodotto nei termini preclusivi per le produzioni documentali;
- la natura della fideiussione, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia riguarda solo le fideiussioni omnibus e non già le fideiussioni specifiche;
- l'epoca di stipulazione della fideiussione, poiché il provvedimento di Banca d'Italia non costituisce idonea prova dell'intesa anticoncorrenziale con riguardo alle fideiussioni stipulate successivamente all'anno 2005; pertanto, per il periodo successivo è onere di chi lamenta tale nullità provare l'intesa anticoncorrenziale;
- il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità ossia l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte di Banca d'Italia e la compresenza delle stesse;
- gli effetti della nullità delle clausole contrattuali quale ad esempio la decadenza ex art. 1957
c.c. quest'ultima eccepita tempestivamente essendo una eccezione in senso stretto.
Tali requisiti sono stati confermati anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha di recente enunciato il secondo principio per cui “la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che nell'ottica della citata pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione […]
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'AL Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso
pag. 12/15 di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata - poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.” (Cass. civile, sez. I, 25/1/2025, n. 1851; Cass.civile, sez. I, 1/2/2025, n. 2432; Cass. civile, sez. I, 11/12/2024,
n. 31986; Cass. civile, sez. III, 19/12/2024, n. 33472).
Con riguardo alla fideiussione 12.12.2012, che garantisce espressamente il muto ipotecario stipulato in pari data, è indubbi che si tratti di fideiussione specifica, in quanto posta a garanzia del coevo contratto di mutuo, ed in quanto tale sottratta al rilievo del provvedimento n. 55
Banca d'Italia; va inoltre osservato che, stante l'epoca di concessione della garanzia, i fideiussori avrebbero dovuto allegare e provare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale.
La detta fideiussione è quindi immune dalla dedotta nullità.
Nel caso di specie, gli opponenti fideiussori hanno sottoscritto una fideiussione omnibus in data
10.01.2005, che è stata ritenuta nulla limitatamente agli articoli riproduttivi delle clausole nn. 2,
6 e 8 del c.d. schema Abi.
Non può essere accolta la tesi difensiva, secondo cui la violazione della normativa antitrust travolge l'intera garanzia.
Nello specifico la Cassazione ha avuto modo di osservare che “avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal
pag. 13/15 giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. ss., e che possa trovare applicazione l'art. 1419
c.c. - come deve avvenire nel caso di specie - laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite” (Cfr. Cass. sez.un. n. 41994 del 2021; n. 3556 del 2020; Cass. n. 24044 del
2019).
Non può escludersi a priori che il vizio si propaghi all'intero contratto ove si alleghi e si dimostri che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità: ma nel caso di specie è del tutto assente la prova che l'accordo fideiussorio, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Del resto è del tutto ragionevole ritenere, ai sensi dell'art. 1419 c.c., che, anche in assenza delle clausole in questione, gli opponenti, odierni appellanti avrebbero avuto comunque interesse a rilasciare la garanzia, onde permettere alla società correntista di ottenere la concessione di credito dalla banca.
Con riguardo alla posizione della appellata, va osservato che le clausole nulle CP_5
hanno efficacia rafforzativa della posizione contrattuale della , che pertanto è la Controparte_6 sola parte contrattuale ad avere interesse al mantenimento delle intese illecite e che può dolersi della loro espunzione;
ebbene , è evidente che la abbia interesse al mantenimento della CP_5 garanzia, anche espunte le suddette clausole ad essa favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti: in altri termini per la banca il rilascio della fideiussione, sia pure a condizioni diverse, ha comunque un'utilità maggiore che non la sua assenza totale.
L'appello è pertanto infondato e va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da ,
in proprio e quale erede di , , Parte_2 Persona_1 Parte_1 Parte_3 nei confronti di con l'intervento di avverso l'impugnata Controparte_7 CP_2 sentenza, così provvede:
- rigetta l'appello;
pag. 14/15 - condanna , al pagamento Parte_2 Parte_1 Parte_3 delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Controparte_7
e di che si liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + € 5.103,00 CP_2 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 3.07.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
R.G. 588/2022
I Sezione Civile – II Collegio
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 588 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e quale erede di (C.F. C.F._2 Persona_1
), (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Cardenà e Maurizio Minnucci come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(P. IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_1
Tucci come da procura in atti;
APPELLATA
E CON L'INTERVENTO DI
C.F. n. , identificativo fiscale ai fini IVA Controparte_2 P.IVA_2
a mezzo della procuratrice rappresentata e difesa P.IVA_3 Controparte_3 dall'Avv. dall'Avv. Marco Tucci e domiciliata presso lo studio diquest'ultimo, sito in BERGAMO, via A. Locatelli n. 24/c Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1554 del Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di impresa pubblicata in data 29/11/2021 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, accoglieva parzialmente l'opposizione promossa dai fideiussori , , , Persona_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 937/2017 ottenuto da per la Controparte_4 somma di € 190.498,92 oltre interessi e spese di procedura di cui € 165.810,44 quale saldo debitore del contratto di mutuo, € 12.684,14 quale saldo debitore relativo al prestito finanziario n. 004/00151075 ed € 12.004,34 quale residuo portafoglio commerciale insoluto per anticipazioni all'esportazione n. 5701 rapporti intrattenuti tra la debitrice principale e Parte_4
l'AL , riconoscendo alla creditrice in minor importo pari ad € Controparte_5
124.882,76.
In particolare, per quel che qui è ancora di interesse, il Tribunale:
- rigettava l'eccezione di nullità totale per violazione dell'art. 2 c. 2 lett. a) L.
287/1990 delle garanzie prestate dagli opponenti sottoscritte in data 10.1.2005 e in data 19.12.2012, assumendo che con riferimento alla prima garanzia gli opponenti avessero eccepito tardivamente la decadenza della banca ex art. 1957
c.c., mentre, la seconda garanzia fosse un contratto autonomo di garanzia e non già una fideiussione;
- riteneva che, nonostante l'impossibilità di svolgere la CTU grafologica in ordine alle firme apposte su degli assegni ritenute apocrife stante la mancata produzione degli originali da parte della banca, vi fossero plurimi elementi presuntivi tali da indurre ad escludere la falsità delle stesse;
- non poteva accogliere la domanda per quella parte di credito pari ad €
12.004,34 relativa al conto anticipi n. 5701 per omesso deposito da parte della banca del relativo contratto;
pag. 2/15 - compensava parte del credito vantato dalla banca verso i fideiussori con l'indebito oggettivo relativo a poste del conto corrente n.300, atteso che la
CTU aveva rilevato la presenza di addebiti illegittimi sul conto corrente n. 300 la cui espunzione aveva ricondotto il rapporto al saldo positivo a + € 53.611,82;
- da ultimo, rigettava l'eccezione di nullità dei mutui oggetto di causa, ritenendo infondato l'assunto degli opponenti secondo il quale erano da ritenersi illegittimi per essere le somme mutuate destinate ad estinguere la posizione debitoria preesistente verso la stessa mutuante, esposizione debitoria derivante anche dall'applicazione di indebiti illegittimi;
- compensava fra le parti le spese di lite;
, , , impugnavano la predetta Persona_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3 sentenza e prospettavano le doglianze in seguito indicate.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello; nel corso del giudizio Controparte_1 interveniva cessionaria del credito. Nelle more si costituiva CP_2 Parte_2 anche come erede di , deceduto. Persona_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025, la Corte tratteneva in causa la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Col primo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza gravata per violazione degli art. 116 cpc e 2697 c.c 1218 c.c. ed illogicità della motivazione in relazione alle operazioni non autorizzate dal , legale rappresentante della sul conto Persona_1 Pt_4 corrente n. 300, consistite prevalentemente in incassi di assegni – di cui numerosi “mio proprio”
- con sottoscrizione apocrifa, effettuate negli anni 2007-2008-2009 – 2010 – 2011 per un ammontare di oltre euro 300.000,00; ricordato che il legale rappresentante della Pt_4 Pt_4 aveva richiesto ai sensi dell'art. 119 Tub le copie degli assegni e dei prelievi sino all'anno 2014
(doc. 7 del doc 2) e che gran parte degli stessi non erano stati consegnati dalla banca in spregio dell'ordine di esibizione (verbale udienza del 19.03.2019), deducono che la non ha CP_5 prodotto gli originali degli assegni onde non consentire la perizia grafologica;
argomentano quindi che il Tribunale, constata l'inottemperanza dell'istituto bancario, avrebbe dovuto valorizzare le conseguenze probatorie del mancato adempimento all'ordine di esibizione e ritenere l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sugli assegni e sulle distinte di prelievo non pag. 3/15 prodotte in originale;
aggiungono che la ha violato l'obbligo di diligenza ad essa CP_5 richiesto dall'art. 1218 c.c..
Si legge nella sentenza gravata: Tuttavia, analizzando le fotocopie degli assegni in all.
3 alla citazione, emerge con immediatezza che essi risultano emessi tutti nel 2011 o in anni precedenti sicchè non appare logico, né facilmente spiegabile che il correntista che dubiti della legittimità di così tanti e cospicui prelievi ingiustificati sul proprio conto (addirittura riconducibili, secondo gli opponenti, a terzi soggetti non identificati e non autorizzati ad operare sul suo conto, se non con l'illecita compiacenza dei dipendenti della banca) abbia atteso questo giudizio per dolersi della falsità della sottoscrizione a suo nome, senza insorgere in sede penale nell'immediatezza dei fatti e, soprattutto, abbia sottoscritto con la stessa banca un ulteriore mutuo nel 2012 (cioè dopo le indebite appropriazioni in suo danno) e non abbia semplicemente cambiato banca assumendo iniziative giudiziarie di recupero nei confronti della vecchia banca.
Inoltre, visto che si tratta di assegni, può presumersi che essi fossero in possesso del correntista al quale il terzo responsabile dell'appropriazione avrebbe dovuto, prima di tutto, sottrarre il carnet degli assegni in bianco o i singoli assegni, senza che il titolare abbia qui documentato una denunzia di furto.
Infine, trattandosi di assegni, sarebbe stato agevole risalire al responsabile dell'appropriazione indebita (e quindi dimostrare l'eventuale responsabilità della banca) analizzando le modalità di negoziazione dei singoli assegni (qui non documentate) per risalire ai conti correnti di destinazione degli stessi e, quindi, ai beneficiari”.
Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza va emendata.
Per contestare prelievi effettuati sul conto corrente della società a mezzo assegni o richieste di prelievo, non è sufficiente contestare la natura apocrifa della sottoscrizione del traente sull'assegno, ovvero del richiedente sulla richiesta di prelievo, ovvero ancora del beneficiario sulla distinta di incasso.
pag. 4/15 Va infatti osservato in tema di pagamento di assegni di conto corrente con sottoscrizione apocrifa, che “la banca trattaria, cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria”. (Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza n. 8731 del 3 maggio
2016)
In effetti secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il dovere di diligenza tipica del “buon banchiere”, desumibile dall'art. 1176, comma 2
c.c., impone la segnalazione delle operazioni solo in presenza di alterazioni macroscopiche, non essendo la banca tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione, né gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni sono tenuti a dotarsi di una solida competenza grafologica, “potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso“.
In altre parole, dunque, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile
“ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio (Cass. 19 giugno 2018, n.
16178).
Recentemente Cassazione Civile sez. III ordinanza 27271 del 21.10.2024 ha ribadito che In tema di responsabilità della banca per il pagamento di assegni con firma apocrifa e rilascio di carnet di assegni a soggetto non autorizzato, l'istituto di credito non può essere ritenuto responsabile per la mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio. L'impiegato bancario non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Qualora la falsificazione della firma sia stata realizzata con modalità tali da riprodurre le caratteristiche espressive del correntista, rendendo pag. 5/15 necessario l'utilizzo di specifici strumenti di indagine grafologica per rilevare le discordanze, e non sia provato che i carnet siano stati consegnati a persona la cui non corrispondenza con il titolare del conto fosse immediatamente accertabile, deve escludersi la responsabilità della banca per violazione degli obblighi di controllo e identificazione del cliente. L'onere della prova circa la riconoscibilità della falsificazione o circa la consegna dei carnet a soggetto palesemente diverso dal correntista grava sulla parte che agisce per il risarcimento del danno.
In applicazione di tali principi, deve escludersi la possibilità di contestare i pagamenti degli assegni in caso di mancata allegazione dell'esistenza di macroscopiche anomalie da parte degli opponenti.
Va del resto osservato che gli assegni prodotti dagli opponenti in copia non mostrano macroscopiche anomalie.
Tali assegni recano sempre la sottoscrizione del , e mostrano tutti un Persona_1 segno grafico che ad avviso di questa Corte territoriale si presenta sempre coerente, ossia simile in tutti i titoli, tale quindi da poter essere attribuito sempre alla stessa persona.
Non solo: la sottoscrizione è accompagnata dal timbro a stampa usato dalla società correntista, sia nella firma di traenza che nella girata;
il medesimo timbro risulta essere stato apposto dalla società correntista nella maggior parte dei titoli prodotti.
Detta circostanza, ossia l'uso pressochè costante del timbro a stampa, risulta dirimente: ai fini della diligenza tipica richiesta all'operatore bancario, non può richiedersi una attività che vada oltre il controllo del timbro costantemente utilizzato dalla società correntista;
proprio detta pratica adottata dalla società correntista, su cui gravava un obbligo di controllo e di corretta compilazione dei titoli secondo il principio di cooperazione del mandante nell'esecuzione del mandato, manda indenne la CP_5 appellata dalla dedotta responsabilità.
Non era quindi necessario l'ordine di esibizione dei titoli in originale, finalizzato all'esperimento della perizia grafologica, perché non è necessaria una perizia grafologica , non pag. 6/15 essendo sufficiente accertare l'apocrifia delle sottoscrizioni, al fine di contestare l'operato della banca con riguardo a pagamenti tratti sul conto corrente n. 300.
Col secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano la violazione dei principi generali in materia di prova in merito alla sussistenza di contratti di apertura di credito in conto corrente;
asseriscono che il Tribunale non ha considerato che dal contratto scritto regolante il rapporto di conto corrente derivava anche la disciplina del contratto di apertura di credito mediante anticipazioni di fatture, dal momento che l'art. 6 del contratto di conto corrente regolamenta proprio le aperture di credito (doc. 2 fascicolo parte appellante); chiedono pertanto che siano scomputate correttamente tutte le spese, le commissioni illegittime relative al conto anticipi n
1571 ed addebitate sul conto n. 300 (sarebbero state scomputate somme minori) o in subordine di recepire il calcolo in cui il ctu ha quantificato in euro 100.743,30 le spese, gli interessi ed ogni altro onere indebitamente applicati sul conto corrente n 300 e sul conto anticipi n 5701.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla sentenza gravata, il CTU ha ricalcolato il saldo del c/c n. 300 – dopo aver espunto le pattuizioni illecite ed applicato i tassi sostitutivi rideterminandolo nell'importo di euro 53.611,82 a favore del correntista;
a tal fine ha rappresentato che il saldo del conto corrente n. 300 alla data del 30.09.2016 (ultimo estratto conto prodotto in atti) era negativo per euro 6.584,31 (cioè, a debito per il correntista), che l'importo di euro 2.703,08 rappresenta la differenza (positiva per il correntista) tra interessi attivi e interessi passivi maturati sul conto n. 300 a seguito del riconteggio effettuato annullando tutte le spese/commissioni addebitate dalla banca e applicando i tassi di interessi sostitutivi, che a tale importo si aggiunge la somma di euro 57.493,05 pari alle spese, le commissioni, gli interessi ed ogni altro onere collegato al rapporto di conto corrente n. 300 addebitati dalla
[...]
, in considerazione del fatto che il generico rinvio agli usi di piazza riportato Controparte_5 nella lettera di apertura di conto corrente ne determina l'illegittimità.
Quanto al conto anticipi il Tribunale di prime cure ha ritenuto che “non può essere considerato a favore degli opponenti il maggior saldo calcolato dal CTU espungendo gli addebiti riferibili al conto anticipazioni, atteso che non si tratta di un rapporto nullo, ma di un rapporto di cui manca il contratto scritto, sicché non è possibile risalire alle condizioni reciprocamente pattuite dalle parti;
ovviamente la mancanza del documento contrattuale vale anche per gli opponenti quando intendono fondare su quel rapporto una propria autonoma pretesa essendo a loro volta obbligati pag. 7/15 alla prova delle condizioni contrattuali. Il saldo del c/c non rientra tra le richieste della banca
(limitate ai saldi del mutuo del prestito chirografario e del conto anticipi all'esportazione)”.
In definitiva, le risultanze del conto anticipi su fatture non sono state considerate perché carenti di prova: in particolare il rigetto della pretesa della a titolo di anticipi su fatture, è CP_5 statuizione passata in giudicato perché non aggredita con appello incidentale.
Il Tribunale ha quindi compensato il credito della con il saldo positivo del conto corrente, CP_5 condannando i fideiussori al pagamento della minor somma di euro 124.882,76.
Ciò posto, premesso che la appellata non ha gravato la sentenza in punto di CP_5 compensazione fra il credito derivante dai rapporti di mutuo e di prestito azionato nei confronti dei garanti e l'indebito per appostazioni illegittime sul conto, basta osservare che i pagamenti indebiti sono stati effettuati dalla società correntista e non certo dai fideiussori, che pertanto non possono vedere riconosciuta una ulteriore riduzione di quanto da essi dovuto (oltre a quello loro riconosciuto dalla statuizione ormai coperta dal giudicato) deducendo la sussistenza di ulteriori e maggiori appostazioni indebite sul conto corrente n. 300, sia per errori di calcolo effettuati dal
CTU che per addebiti derivanti da regolazioni collegate al conto anticipi.
Ai fini del rigetto del motivo di gravame, osserva ulteriormente la Corte che, contrariamente a quanto affermato dai fideiussori appellanti, l'anticipo su fatture risulta regolato con una specifica scheda contrattuale allegata al contratto di conto corrente e datata 7.11.1990, nella quale le parti concordano che le anticipazioni potranno essere effettuate in base alla procedura in uso presso la all'atto della presentazione;
il documento 5 allegato al ricorso monitorio CP_5 presenta la richiesta di anticipazione di due fatture e le condizioni economiche di regolazione
(euribor + 6,428%), circostanza questa che dimostra che le condizioni economiche del finanziamento su lettera venivano concordate di volta in volta all'atto della richiesta.
E' pertanto corretta la statuizione del Tribunale di prime cure, che non ha ritenuto raggiunta la prova della natura indebita dei movimenti del conto corrente connessi con le operazioni di anticipo fatture.
Con il terzo motivo d'appello gli appellanti censurano come errata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la validità del c.d. mutuo ipotecario e del prestito chirografario;
illustrano che i contratti di prestito e di mutuo sono stati stipulati con la finalità di ridurre un preesistente scoperto di conto, peraltro causato dalla illecita applicazione di interessi ultra legali,
pag. 8/15 commissioni non dovute e capitalizzazione trimestrale;
argomentano che il Tribunale di prime cure ha erroneamente sminuito il collegamento negoziale con il conto corrente, ha erroneamente ritenuto insussistente lo sviamento della causa tipica del mutuo ed il difetto della causa in concreto;
tornano ad affermare che è nullo per difetto della causa ex artt. 1418 e 1425, co.2
c.c., il contratto di mutuo stipulato per estinguere una posizione debitoria formatasi su oneri non dovuti e relativo, dunque, ad un debito solo parzialmente apparente, inficiato da addebiti illegittimi.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nel caso di specie non si è in presenza di un mutuo di scopo, atteso che nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. n.
26770 del 2019; n. 15929 del 2018; n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Nel caso di specie si è in presenza di un mutuo, in cui la datio rei si è realizzata con l'accredito dell'importo finanziato in conto corrente, e con conseguente ripianamento dello scoperto di conto: dottrine e giurisprudenza hanno in questo caso adottato la definizione di mutuo solutorio, ove il sintagma non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo, ma ha una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
La parte appellante sostiene che il mutuo doveva considerarsi nullo, in quanto finalizzato al ripianamento di passività inesistenti e, pertanto nullo per difetto o illiceità della causa.
Ciò posto, questa Corte territoriale ha costantemente ritenuto che è irrilevante che la messa a disposizione dei fondi abbia eliso lo scoperto di conto intrattenuto con la banca,
e sia poi stata utilizzata per ripianare scoperti di altri conti correnti atteso che il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo in quanto non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico, specie se si considera che l'accredito in conto corrente delle somme pag. 9/15 erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. 23149/22: “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa… "... deve ritenersi “superato il precedente indirizzo” secondo cui il mutuo solutorio è un contratto simulato oppure illecito ..." ; conforme Cassazione civile sez. III, 11/10/2022, n.29644 in tema di mutuo fondiario, e Cass. 9 giugno 2023,
n. 16377); già Cass. 22 febbraio 2021, n. 4694 aveva affermato la liceità del mutuo volto al rifinanziamento del debitore, in cui l'erogazione di nuova liquidità è funzionale non solo all'estinzione della pregressa debitoria, con tutela della banca mediante iscrizione di ipoteca, ma anche a rimodulare, per il tramite di nuove condizioni negoziali e in un più ampio contesto, l'assetto complessivo del debito, atteso che in tal caso la banca si limita a svolgere la sua funzione istituzionale, fornendo all'impresa nuove disponibilità in conformità alle regole di corretta gestione di un rischio contestualmente assunto.
Sul dibattito sono infine intervenute le SSUU che hanno chiarito che "Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
(Cassazione civile sez. un., 05/03/2025, n.5841). pag. 10/15 Va infine ribadito che l'uso della somma mutuata a fine solutorio è irrilevante, attinendo ai motivi del negozio e non alla sua causa, sicchè non può neppure parlarsi di collegamento negoziale tra mutuo e rapporto di conto corrente nell'ambito del quale è sorto il debito che il mutuatario ha inteso estinguere, né si trasferiscono al mutuo eventuali nullità del conto corrente ripianato, generatrici di addebiti illegittimi, atteso che sul conto può essere esperita l'azione di ripetizione dell'indebito dei c.d. pagamenti solutori.
Col quarto motivo di gravame gli appellanti tornano ad eccepire la nullità delle fideiussioni prestate per violazione dell'art. 2 Legge 287/1990 quanto alla fideiussione specifica stipulata col rogito notarile del 19.12.2012, e con riguardo alla fideiussione omnibus stipulata in data
10.01.2005 per violazione dell'art. 1419; aggrediscono la sentenza di prime cure nella parte in cui qualifica la fideiussione del 19.12.1012 quale contratto autonomo di garanzia (atteso che l'art. 9 lett. c) delle condizioni generali prevede esplicitamente la rinunzia – da parte del garante
– ad opporre “ogni e qualsiasi eccezione e/o opposizione”, con l'eliminazione pertanto di ogni accessorietà rispetto al debito principale); affermano di avere dedotto a pagina 9, 10 ed 11 della comparsa conclusionale la nullità dell'intero contratto di garanzia in quanto lo stesso non sarebbe stato concluso senza le clausole colpite da nullità, nullità da ritenere anche alla luce del principio di non contestazione in assenza di osservazioni da parte della illustrano che è CP_5 da escludere che la banca avesse acconsentito a stipulare la fideiussione qualora il fideiussore si fosse opposto all'inserzione nel contratto delle clausole incriminate.
Il motivo è infondato.
Va premesso che con la sentenza a Sezioni unite n. 41994 del 30.12.2021 la Corte di
Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”.
pag. 11/15 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte distrettuale, l'accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust presuppone:
- l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 prodotto nei termini preclusivi per le produzioni documentali;
- la natura della fideiussione, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia riguarda solo le fideiussioni omnibus e non già le fideiussioni specifiche;
- l'epoca di stipulazione della fideiussione, poiché il provvedimento di Banca d'Italia non costituisce idonea prova dell'intesa anticoncorrenziale con riguardo alle fideiussioni stipulate successivamente all'anno 2005; pertanto, per il periodo successivo è onere di chi lamenta tale nullità provare l'intesa anticoncorrenziale;
- il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità ossia l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte di Banca d'Italia e la compresenza delle stesse;
- gli effetti della nullità delle clausole contrattuali quale ad esempio la decadenza ex art. 1957
c.c. quest'ultima eccepita tempestivamente essendo una eccezione in senso stretto.
Tali requisiti sono stati confermati anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha di recente enunciato il secondo principio per cui “la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che nell'ottica della citata pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione […]
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'AL Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo
l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso
pag. 12/15 di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata - poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.” (Cass. civile, sez. I, 25/1/2025, n. 1851; Cass.civile, sez. I, 1/2/2025, n. 2432; Cass. civile, sez. I, 11/12/2024,
n. 31986; Cass. civile, sez. III, 19/12/2024, n. 33472).
Con riguardo alla fideiussione 12.12.2012, che garantisce espressamente il muto ipotecario stipulato in pari data, è indubbi che si tratti di fideiussione specifica, in quanto posta a garanzia del coevo contratto di mutuo, ed in quanto tale sottratta al rilievo del provvedimento n. 55
Banca d'Italia; va inoltre osservato che, stante l'epoca di concessione della garanzia, i fideiussori avrebbero dovuto allegare e provare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale.
La detta fideiussione è quindi immune dalla dedotta nullità.
Nel caso di specie, gli opponenti fideiussori hanno sottoscritto una fideiussione omnibus in data
10.01.2005, che è stata ritenuta nulla limitatamente agli articoli riproduttivi delle clausole nn. 2,
6 e 8 del c.d. schema Abi.
Non può essere accolta la tesi difensiva, secondo cui la violazione della normativa antitrust travolge l'intera garanzia.
Nello specifico la Cassazione ha avuto modo di osservare che “avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal
pag. 13/15 giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. ss., e che possa trovare applicazione l'art. 1419
c.c. - come deve avvenire nel caso di specie - laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite” (Cfr. Cass. sez.un. n. 41994 del 2021; n. 3556 del 2020; Cass. n. 24044 del
2019).
Non può escludersi a priori che il vizio si propaghi all'intero contratto ove si alleghi e si dimostri che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità: ma nel caso di specie è del tutto assente la prova che l'accordo fideiussorio, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.
Del resto è del tutto ragionevole ritenere, ai sensi dell'art. 1419 c.c., che, anche in assenza delle clausole in questione, gli opponenti, odierni appellanti avrebbero avuto comunque interesse a rilasciare la garanzia, onde permettere alla società correntista di ottenere la concessione di credito dalla banca.
Con riguardo alla posizione della appellata, va osservato che le clausole nulle CP_5
hanno efficacia rafforzativa della posizione contrattuale della , che pertanto è la Controparte_6 sola parte contrattuale ad avere interesse al mantenimento delle intese illecite e che può dolersi della loro espunzione;
ebbene , è evidente che la abbia interesse al mantenimento della CP_5 garanzia, anche espunte le suddette clausole ad essa favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti: in altri termini per la banca il rilascio della fideiussione, sia pure a condizioni diverse, ha comunque un'utilità maggiore che non la sua assenza totale.
L'appello è pertanto infondato e va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da ,
in proprio e quale erede di , , Parte_2 Persona_1 Parte_1 Parte_3 nei confronti di con l'intervento di avverso l'impugnata Controparte_7 CP_2 sentenza, così provvede:
- rigetta l'appello;
pag. 14/15 - condanna , al pagamento Parte_2 Parte_1 Parte_3 delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di Controparte_7
e di che si liquidano in € 2.977,00 + € 1.911,00 + € 5.103,00 CP_2 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 3.07.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 15/15