Articolo 2 della Legge 28 agosto 1989, n. 300
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 settembre 1989
Art. 2. 1. Gli immobili ceduti devono dal comune essere destinati, anche mediante ristrutturazione o demolizione di parte di essi, alla realizzazione di strutture sociali.
Entrata in vigore il 1 settembre 1989
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