Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.29/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
Il sig. ( c.f. : ) in proprio e quale titolare della Parte_1 C.F._1
Ditta individuale “IMPRESA EDILE CA O” (p.i.: , corrente P.IVA_1
in Jesi, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco Piersanti e dall'Avv. Cristina Garbini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Castelplanio (AN) Via Dante Alighieri, 64 ,
in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
-parte attrice-
contro
Ing. c.f. : , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Rolando Naspini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Jesi, via Roma n.73,
giusta delega in calce alla comparsa di costituzione;
Geom. ( c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 C.F._3
Matteo Marchegiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cingoli, Borgo
P.Danti, 32, in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione;
-parte convenuta-
E NEI CONFRONTI DI
( p.i.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Controparte_3 P.IVA_2
Cofanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata, Galleria del
1
( c.f. ) Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv. Maria Chiara Brunetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Monza, 156, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione del terzo;
-terzi chiamati
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice : “in accoglimento delle domande giudiziali di cui alla citazione che precede, accertare il diritto del sig. , in proprio nonché quale omonimo titolare e legale Parte_1
rappresentante pro tempore dell'Impresa Edile LL CO ad ottenere nei confronti dell'Ing. e del Geom. secondo le rispettive quote di CP_1 CP_2
responsabilità, anche in solido fra loro, il rimborso delle spese e dei costi da sostenersi e/o sostenuti per la rimozione del muro di contenimento della palazzina “B” di cui in premessa e l'eliminazione della scarpata di terreno ricadente all'interno della proprietà del vicino Sig.
così come ordinate dalla sentenza n. 724/2017 del 18.04.2017 del Controparte_6
Tribunale di Macerata (n. 982/2011 R.G.) che si quantificano in € 20.000,00, come preventivate nel computo metrico a firma dell'Ing. o nella maggiore o minore Persona_1 somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché condannare l'Ing. ed il Geom. CP_1
secondo le rispettive responsabilità, a rifondere al sig. , in CP_2 Parte_1
proprio nonché quale omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore dell'Impresa Edile
LL la somma di € 20.000,00 oltre interessi, così come indicata nella sentenza n.
724/2017 del 18.04.2017 del Tribunale di Macerata (n. 982/2011 R.G.) e da quest'ultima dovuta al Sig. a titolo di risarcimento danni per l'accertata violazione del Controparte_6
rispetto delle distanze legali tra fabbricati o la diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
Condannare inoltre l'Ing. ed il Geom. secondo le rispettive CP_1 CP_2
responsabilità, a rifondere al sig. , in proprio nonché quale omonimo titolare e Parte_1
legale rappresentante pro tempore dell'Impresa Edile LL CO la somma di €
4.666,00=, pari ai 2/3 delle spese legali corrisposte all'Avv. Andrea Rosati per la difesa
2 tecnica del corso del giudizio rubricato al n. 982/2011 R.G. del Tribunale di Macerata nonché la somma di € 1.133,00= pari ai 2/3 delle spese della consulenza tecnica nel corso del giudizio rubricato al n. 982/2011 R.G. del Tribunale di Macerata ed inoltre la somma di € 20.666,00= pari ai 2/3 delle spese e competenze legali corrisposte dal sig. , in proprio Parte_1
nonché quale omonimo titolare e legale rappresentante pro tempore dell'Impresa Edile
LL CO al Sig. così come dovute sulla base della sentenza Controparte_6
n.724/2017 del 18.04.2017 del Tribunale di Macerata (n. 982/2011 R.G.).
Il tutto con condanna altresì dell'Ing. e del Geom. secondo le CP_1 CP_2
rispettive responsabilità, al risarcimento di ogni ulteriore danno provocato alla parte attrice da quantificarsi in € 50.000,00, ovvero nella maggior e/o minor misura che verrà provata nel corso del presente giudizio, ovvero ritenuta di giustizia, anche a causa della perduta vendita dell'immobile oggetto di contenzioso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Rimb. Forf. 15% IVA e CPA come per legge”
Parte convenuta Ing. CP_7
“ in via preliminare di rito: autorizzare la richiesta chiamata in causa, disponendo lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. allo scopo di consentire, nel rispetto dei termini dell'art.163/bis c.p.c., la citazione della compagnia
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3
Viale Certosa n.222, 20156 MILANO, c.f. e p. iva;
P.IVA_2
nel merito:
A) In via preliminare:
1) dichiarare, per le motivazioni esposte in comparsa, la carenza di legittimazione attiva dell'Impresa Edile LL CO (P.IVA: ) nei confronti del convenuto ing. P.IVA_1
con ogni conseguente statuizione e condanna al pagamento delle spese e competenze CP_1
professionali;
2) dichiarare, per le motivazioni esposte in comparsa, la carenza di interesse ad agire del sig.
, persona fisica (c.f: ), nei confronti del convenuto ing. Parte_1 C.F._1
con ogni conseguente statuizione e condanna al pagamento delle spese e competenze CP_1
professionali;
3) dichiarare, per le motivazioni esposte in comparsa, l'inopponibilità all'ing. CP_1
di tutti i documenti prodotti agli atti di causa e formatisi nel corso della procedura r.g:
982/2011 avanti al Tribunale di Macerata conclusasi con l'emissione della sentenza n°724/2017, pronunciando la loro conseguente inutilizzabilità con ogni conseguente statuizione.
3 B) in via principale: respingere, per le motivazioni di fatto e di diritto esposte, tutte le richieste avanzate da parte attrice, nella duplice qualifica di impresa edile e di persona fisica, nei confronti dell'ing. in quanto infondate sia in fatto sia in diritto. CP_1
Con ogni riserva di legge. Con vittoria di spese e competenze professionali, ivi comprese quelle relative alla chiamata di terzo.
C) in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare l'operatività della polizza n.548406410 stipulata dall'ing. con la CP_1
compagnia (ab origine Levante Norditalia Assicurazioni) in Controparte_3
data 13.05.2003 (e successive proroghe e mutamenti di ragione sociale) e, conseguentemente, il diritto dell'assicurato alla copertura assicurativa ivi prevista;
- per l'effetto, dichiarare la società in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Certosa n.222, 20156 MILANO (c.f. e p. iva ), tenuta a manlevare e tenere indenne il convenuto ing. P.IVA_2 CP_1
di quanto questi dovesse essere condannato a pagare, per capitale, interessi e spese, all'attore, il tutto entro i limiti dei massimali stabiliti in polizza e con le eventuali franchigie ivi previste, condannandola ai conseguenti pagamenti;
- porre a carico della società ai sensi dell'art. 1917 Controparte_3
terzo comma c.c., le spese giudiziali sostenute dal convenuto per resistere all'azione.
Con ogni riserva di legge.
Spese e competenze integralmente rifuse.”
Parte convenuta Geom. “ previa fissazione di nuova udienza per consentire la CP_2
chiamata in causa del terzo compagnia assicurativa RT
, Via Della Chiusa, n. 2 –20123 Milano Agenzia a norma
[...] CP_9 dell'art. 269 c.p.c., in via pregiudiziale: Accertare il difetto di legittimità passiva del Geom. per le CP_2 causali di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione dal presente giudizio. in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione dell'Impresa LL nei confronti del Geom. per le causali di cui in narrativa;
CP_2
nel merito, in via principale:
-Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte con ogni consequenziale statuizione;
-Dichiarare che il chiamato in causa compagnia assicurativa
[...]
, Via Della Chiusa, n. 2 –20123 Milano RT CP_10
[...] è tenuta a manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea condannando lo stesso a
[...] rifondere al Geom. quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore. CP_2
In ogni caso con vittoria di spese di lite.”
Parte terza chiamata “- in via preliminare accertare e Controparte_3 dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'Impresa Edile LL CO e con ogni di ciò giuridica e processuale conseguenza;
- in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire del Sig. Parte_1
e con ogni di ciò giuridica e processuale conseguenza;
[...]
- in via preliminare e quanto ai rapporti tra la pars chiamante e la IA evocata accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza accesa presso la quanto ai CP_11
danni alle opere e ad ogni ulteriore voce non ricompresa nei termini contrattuali e, in ogni caso, contenere il quantum eventualmente dovuto nei limiti, franchigie e scoperti previsti in polizza;
- in ogni caso accertare e dichiarare l'inopponibilità di tutti di i documenti formati nel giudizio n. 982/2011 R.G. Trib. Macerata così come concluso con sentenza n. 724/2017 R.G. Sent. e, comunque, la loro inutilizzabilità nei confronti della IA qui evocata ed attesa la mancata partecipazione a detto giudizio;
- nel merito respingere ogni avversa pretesa in quanto infondata in linea di fatto e di diritto e, comunque, poiché non adeguatamente provata;
- in subordine rideterminare in senso di miglior giustizia e verosimiglianza l'avversa pretesa.
Vittoria di spese ed onorari.”
Parte terza chiamata : RT
“In via preliminare: accertare e dichiarare la sussistenza e la misura di operatività della copertura assicurativa, in virtù della polizza prodotta, per le ragioni tutte esposte nel corpo del presente atto;
in via subordinata e nel merito: rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, previa riduzione a giustizia delle domande attoree anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 cc, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva proposta dal geom tenuto altresì CP_2
conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza;
In ogni caso : Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
5 In via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria si richiamano le istanze istruttorie articolate con la memoria ex art 183 n 2 vi comma cpc laddove non ammesse”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. , in veste di privato e quale titolare della omonima Impresa Edile, Parte_1
conveniva in giudizio l'Ing. ed il Geom. al fine di sentirli CP_1 CP_2
condannare, secondo le rispettive responsabilità, a titolo di risarcimento danni subiti per l'accertata violazione delle distanze legali tra fabbricati, nonché di quelli derivanti dalla mancata vendita dell'immobile oggetto di causa e, più in generale, a titolo di ripetizione dei costi sostenuti
(o da sostenersi) in esecuzione delle sentenza n. 392/2017 così come emessa dal Tribunale di
Macerata. Deduceva il sig. - che quale proprietario di un appezzamento di terreno nel Parte_1
Comune di Cingoli, Loc. Marcianello, identificato al C.T. al fg 37 part.139, edificava sullo stesso due edifici bifamiliari (sulla base del permesso di costruire n. 106 prot. n. 4288 ottenuto dal
Comune di Cingoli in data 19/07/2007, relativa DIA in variante n.163, prot. n. 15694 del
12/11/2009 e successivo permesso di costruire n. 55-Piano Casa- prot. n. 15485 del 02/05/2011)
confinante con la proprietà del sig. e costituita da due piani fuori terra con Controparte_6
destinazione d'uso residenziale ed un piano interrato con destinazione d'uso garage;
- che l'esecuzione delle opere, in particolare quelle della palazzina “B”- la sola d'interesse per il giudizio- era terminata negli anni 2009-2011 e veniva effettuata dalla Impresa Edile LL
CO; -che la stessa impresa aveva affidato all'Ing. l'incarico della CP_1
progettazione strutturale, direzione dei lavori e picchettatura ed al Geom. l'incarico CP_2
della progettazione architettonica;
-che l'impresa veniva convenuta dal confinante
[...]
nel procedimento n. 982/2011 RG, il quale contestava alla Impresa Edile LL di CP_6
avere realizzato le opere non rispettando le distanze legali dei fabbricati dai confini e di avere occupato parte del lotto di proprietà chiedendo il risarcimento dei danni;
- che all'esito CP_6
del giudizio con sentenza n. 392 del 18/04/2017 il Tribunale di Macerata, nella persona del
Giudice Maika Marini, aveva così statuito: “
PQM.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella
causa civile iscritta al n. 982/2011, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente
pronunciando: 1)condanna alla rimozione, a proprie cure e spese, del muro di contenimento Parte_1
6 della palazzina B e alla eliminazione del-la scarpata di terreno ricadente all'interno della proprietà di
2)condanna alla riduzione in pristino del fondo di Controparte_6 Parte_1 Controparte_6
provvedendo, a proprie cure e spese, alla rimozione del tratto di condotta fognaria e del rispettivo pozzetto dal
lotto di proprietà di 3)condanna al pagamento in favore di Controparte_6 Parte_1 CP_6
del-la complessiva ed attualizzata somma di euro 20.000 per le causali di cui in motivazione, oltre
[...]
interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
4)condanna a Parte_1
pagare, in favore dell'attore, le spese di lite che si liquidano in euro 7.254 per compensi ed euro 382 per esborsi
oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% Iva e Cpa come per legge;
5)pone
definitivamente a carico di le già liquidate spese di Ctu costituendo la presente sentenza titolo Parte_1
per il rimborso di esse in favore dell'attore nei limiti e per quanto da questi anticipato”.
Si costituivano in giudizio tempestivamente i tecnici convenuti i quali chiedevano la autorizzazione alla chiamata in causa delle rispettive assicurazioni per la responsabilità civile professionale, con differimento della prima udienza di trattazione, ed eccepivano preliminarmente : l'Ing. : -l'inopponibilità di tutti i documenti prodotti agli atti di causa e CP_1
formatisi nel corso della causa n. 982/11 Tribunale Macerata tra le sole parti e CP_6 Parte_1
in qualità di titolare della Impresa Edile LL e, dunque, l'inopponibilità della relativa sentenza n. 392/17; - la carenza di legittimazione attiva della Impresa Edile LL nei confronti dei tecnici convenuti, per avere questi ultimi ricevuto l'incarico professionale dal committente sig. in proprio, quale proprietario del terreno in questione;
- la carenza di Parte_1
interesse ad agire del sig. in proprio, in quanto non destinatario della sentenza di Parte_1
condanna n 392/17. -Il Geom. -la carenza di legittimazione passiva, per aver CP_2
predisposto solo il progetto preliminare per ottenere l'iniziale permesso a costruire, consistente in una mera rappresentazione proposta negli elaborati presentati al Comune di Cingoli, a carattere meramente previsionale, che consentiva di ottenere il rilascio del permesso di costruire n.
106/2007 del 19/07/2007, e successivamente in data 13/09/2007 il Geometra rinunciava all'incarico ; - la prescrizione e/o decadenza dell'azione per vizi imputabili alla attività del geometra. Nel merito entrambi i tecnici contestavano la sussistenza della pretesa rispettiva responsabilità professionale.
Autorizzata la chiamata dei terzi e differita l'udienza di prima comparizione, si costituivano
7 ritualmente in giudizio la IA , quale garante per la RCP dell'Ing. CP_3
e la IA CP_1 Controparte_12
quale garante per la RCT del geom. che contestavano le pretese dell'attore aderendo CP_2
alle eccezioni in diritto ed in fatto dei rispettivi tecnici garantiti.
Concessi i termini 183 6° comma cpc, all'esito dello scambio delle memorie con ordinanza del 13/06/19 il Giudice all'epoca titolare del procedimento ammetteva CTU al fine di determinare le spese necessarie al rispristino dello stato dei luoghi rispetto a quanto statuito con la sentenza n. 392/2017 del Tribunale civile di Macerata, specificando la congruità delle spese sostenute dalla parte attrice per il ripristino dei luoghi e documentate in atti, mentre respingeva le prove testimoniali articolate dalle parti, in quanto vertenti su circostanze irrilevanti e/o da provarsi documentalmente.
Con decreto Presidenziale del 10/07/2019 il procedimento veniva assegnato a questo giudicante, che fissava l'udienza del 02/12719 per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé.
Alla udienza veniva conferito l'incarico e formulati i quesiti al CTU Geom. come Per_2
disposto con ordinanza del 13/06/19 dal precedente giudicante. Alla successiva udienza del
08/06/2020, su istanza delle parti, si disponevano ulteriori accertamenti del CTU e concesse allo scopo proroghe al medesimo. Alla udienza del 20/04/21 le parti insistevano per l'ammissione delle prove orali richieste e non ammesse dal precedente giudicante. Con
ordinanza 09/08/21 si ammetteva con limitazioni la prova orale e l'interrogatorio formale dell'attore. Alla udienza del 04/04/23 le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda appare infondata e va respinta.
Preliminarmente devono respingersi le eccezioni di carenza di legittimazione attiva della
Impresa Edile LL e di carenza di interesse ad agire del persona fisica, Parte_1
sollevate dal convenuto e dalla compagnia Al riguardo deve infatti CP_13 CP_3
rilevarsi che la ditta individuale coincide con la persona fisica del suo titolare e perciò non
8 costituisce un soggetto giuridico autonomo, e ciò sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale, per tale ragione con la ditta individuale si realizza la confusione dei patrimoni del titolare e della ditta stessa, nel senso che il titolare della ditta risponde con l'intero patrimonio anche privato dei debiti della ditta ( Cass. Civ. Sez. III 19/04/2010 n.
9260, Cass. Civ. Sez. III 17/01/2007 n. 977). A ciò consegue la piena legittimità della Impresa
LL e del sig. in persona ad agire in giudizio, poiché la sentenza n. 392/17, Parte_1
ancorchè emessa nei confronti della Impresa individuale produce effetti direttamente anche nei confronti del suo titolare sig. il quale in proprio aveva conferito gli incarichi ai Parte_1
tecnici.
Assolutamente fondata invece appare l'eccezione di inopponibilità della sentenza 392/17
Tribunale di Macerata e degli atti tutti prodotti e/o formatisi nel relativo giudizio rubricato al n. 982/11 RG Tribunale, introdotto dal sig. nei confronti della Impresa Controparte_6
individuale LL, nel quale non venivano chiamati come terzi dalla ditta convenuta i tecnici Ing. e Geom. pertanto la sentenza predetta e gli atti del giudizio e le CP_1 CP_2
relative risultanze, tra cui la svolta CTU, non producono alcun effetto diretto nei confronti degli odierni convenuti.
In ordine poi alla eccezione di parte Geom di prescrizione e/o decadenza della denuncia CP_2
dei vizi relativi alla progettazione e/o direzione dei lavori di realizzazione delle opere di cui si tratta, si osserva che, come provato documentalmente, il geometra rinunciava formalmente in data 13/09/07 all'incarico professionale conferitogli ( doc. 1 e veniva notiziato- CP_2
unitamente all'Ing. data 12/05/2017, a mezzo pec dall'Avv. Mirco CP_1 Pt_2
Piersanti, per conto dell'attore, della intervenuta pubblicazione della sentenza 392/17, allegata alla stessa pec , attribuendo genericamente alla loro responsabilità la determinazione delle relative statuizioni per avere partecipato alla progettazione ed esecuzione delle opere dichiarate illegittime (doc.11 parte attrice).
9 Orbene, in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c la giurisprudenza ha chiarito che il termine annuale per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza può ritenersi raggiunta a seguito del compiuto accertamento tecnico ( Cass. 27695/19) ed inoltre che il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore decorre, anche per il progettista, dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale ( Cass. Civ. Sez II 06/12/2022 n. 35781). Da ciò deriva, pur nella singolarità del mancato coinvolgimento dei tecnici, oggi convenuti, nella causa n. 982/11 da parte dell'impresa oggi attrice, che la conoscenza completa idonea a provocare la decorrenza del termine decadenziale deve ritenersi raggiunta per la parte attrice al momento della acquisizione della relazione peritale nella causa n. 982/2011 RG e, dunque in data 04/11/2013
o prossima ad essa e certamente antecedente alla pronuncia della sentenza suindicata emessa nel 2017. Tuttavia il committente-appaltatore Impresa tramite il proprio legale Avv. Parte_1
Piersanti, inoltrava pec di denuncia vizi nei confronti dei tecnici solo il 12/05/2017 a seguito proprio della pubblicazione della sentenza n 392/17, all'esito del procedimento n. 982/2011
(doc.11 parte attrice) e pertanto ben oltre il termine annuale dalla scoperta dei vizi, così
incorrendo nella decadenza dall'azione di responsabilità nei confronti del progettista Geom.
CP_2
Quanto all'Ing. deve rilevarsi in primis che la sua qualifica di Consulente di Parte CP_1
della Impresa nel procedimento n. 982/2011 RG Tribunale di Macerata non rende al Parte_1
predetto opponibili gli atti tutti e la sentenza conclusiva del procedimento, infatti perché i risultati probatori di un procedimento vengano validamente utilizzati nei confronti di un soggetto è necessario che quest'ultimo venga validamente evocato in giudizio, in modo che possa presentarsi ed addurre argomenti a propria difesa. ( Cass. Civ. Sez III 09/11/2020 n.
10 24981). A ciò consegue dunque l'inopponibilità nei confronti dell'Ig. degli atti, CP_1
delle risultanze probatorie, della CTU e della sentenza del procedimento n. 982/2011 RG.
Deve peraltro osservarsi che con comunicazione in data 30/09/2010 il convenuto Ing. CP_1
chiedeva al committente e appaltatore copia degli accordi che quest'ultimo Parte_1
aveva riferito essere intervenuti tra il medesimo ed il confinante circa la Controparte_6
realizzazione del muro non a distanza dal confine e precisava : “Per evitare spiacevoli
malintesi che possono nascere da accordi presi solo verbalmente, ti ricordo che a tutt'oggi le
opere che sono state realizzate in base agli accordi con il sig. sono : la realizzazione CP_6
del muro non a distanza di cui sopra, l'occupazione di parte del suo lotto per il contenimento
della scarpata sotto la rampa di accesso ai garages dei tuoi edifici e la realizzazione del
pozzetto di conferimento delle acque bionde e nere delle due palazzine bifamiliari, le cui
tubazioni passano in piccola parte nel lotto di proprietà del sig. al quale CP_6
preventivamente era stato chiesto e per il quale in cambio….” Ed espressamente avvertiva il committente-appaltatore che in mancanza di dette autorizzazioni scritte si sarebbe dovuto procedere alla demolizione delle opere medesime. Tale comunicazione dell'Ing. CP_1
veniva sottoscritta per ricevuta dal sig. che non ha contestato tale documento, né ha Parte_1
disconosciuto la propria firma in calce al medesimo (doc. 3 parte . CP_1
Tale documento appare dimostrare la piena conoscenza da parte del committente-appaltatore dei vizi progettuali ed esecutivi posti in essere per la realizzazione delle due sue palazzine bifamiliari, in specie per la palazzina “B”, confinante con la proprietà vizi che CP_6
sarebbero addirittura stati oggetto di precisi accordi con il vicino e dunque non solo conosciuti, ma piuttosto voluti e comunque accettati dal committente-appaltatore sin Parte_1
dall'inizio, cioè dal primo progetto architettonico a firma del Geom del 2007, e CP_2
comunque almeno sin dal 30/09/2010, data di ricevuta da parte del della Parte_1
comunicazione dell'Ing. di tal che alcuna responsabilità professionale a riguardo si CP_1
ritiene possa attribuirsi a quest'ultimo, cui, come detto, sono inopponibili tutti gli atti della
11 causa n. 982/2011 RG, responsabilità in ogni caso non sufficientemente dimostrata nel presente giudizio in relazione alle prestazioni dal medesimo specificamente poste in essere.
Il committente-appaltatore era ben a conoscenza dei vizi progettuali e costruttivi Parte_1
delle sue palazzine ed in particolare della palazzina B verso la confinante proprietà CP_6
quando questi lo aveva convenuto in giudizio, e ben sapeva di averli egli stesso richiesti ai tecnici, verosimilmente in seguito ad accordi intercorsi con il vicino (doc. 4 parte , e CP_1
solo in base a tale lettura dei fatti di causa, come emergenti dai documenti prodotti ed opponibili alle parti, può comprendersi il mancato coinvolgimento dei tecnici nel primo giudizio introdotto dal nei confronti del salvo il ripensamento successivo CP_6 Parte_1
dell'attore di cui si tratta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, comprese le spese di lite delle compagnie di assicurazione terze chiamate in manleva, in ragione del principio di causalità ( Cass. ord.
17/09/2019 n. 23123), e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 in base ai parametri minimi dello scaglione di valore corrispondente al valore di causa dichiarato, in considerazione della prossimità al minimo dello scaglione predetto del valore dei danni come desunti dalla CTU e dai documenti in atti.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Rigetta le domande promosse dal sig. in proprio e quale titolare della Parte_1
IMPRESA EDILE CA MA nei confronti del Geom. e CP_2
dell'Ing. Rigetta, per l'effetto, la domanda del Geon. Latini nei confronti CP_1
della IA e la domanda RT
dell'Ing. nei confronti della IA CP_1 Controparte_3
Visto l'art.91 cpc,
12 Condanna l'attore al rimborso in favore dei convenuti Geom. ed Ing. CP_2 [...]
nonché nei confronti delle Compagnie e CP_1 Controparte_4 [...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.052,00 cadauno, CP_3
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Spese di CTU come liquidate con decreto del 25/05/2021 definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Macerata il 05/03/2025 .
Il giudice on.
Dott.Barbara Silenzi
13