Cass. civ., sez. I, sentenza 05/09/1998, n. 8832
CASS
Sentenza 5 settembre 1998

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Con riguardo alla notificazione dell'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la notificazione e' ritualmente eseguita mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune - senza necessita' di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ne' di ulteriori ricerche al di fuori del comune di domicilio fiscale - soltanto nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificante deve svolgere nell'ambito del detto comune, in esso non si rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente; nel caso invece di mancato rinvenimento del contribuente o di altra persona capace e disposta a ricevere l'atto nel luogo di effettiva abitazione o ufficio o azienda del contribuente nel comune di domicilio fiscale, la notificazione va eseguita per intero a norma dell'art. 140 cod. proc. civ., con tutti gli adempimenti ivi prescritti (deposito di copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, spedizione della raccomandata), che sono tutti essenziali per il compimento e la costituzione della stessa fattispecie notificatoria. Pertanto, e' inesistente la notificazione eseguita direttamente a norma dell'art. 140 cod. proc. civ. mediante il solo deposito nella casa comunale ed affissione nel relativo albo, senza che dalla relata risulti lo svolgimento di ricerche che abbiano accertato la mancanza nel comune dell'effettiva abitazione o ufficio o azienda del contribuente. (Conforme a Cass. 8/4/92, n. 4308).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/09/1998, n. 8832
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8832
    Data del deposito : 5 settembre 1998

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