Accoglimento
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/12/2025, n. 9478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9478 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09478/2025REG.PROV.COLL.
N. 03028/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3028 del 2025, proposto da
Provincia di Potenza, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Luglio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
AN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello e Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) 8 febbraio 2025, n. 108 resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN S.r.l., che ha altresì proposto appello incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il consigliere EL NO e uditi per le parti gli avvocati Gennaro Notarnicola e Patrizio Ivo D'Andrea, su delega dell'avv. Emanuela Luglio, e Simona Emanuela Anna Viola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello proposto la Provincia di Potenza ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione cautelare, la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale amministrativo per la Basilicata ha dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile il ricorso e, per il resto, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul gravame proposto dalla società AN S.r.l., quale proprietaria di impianti alimentati dalla fonte eolica realizzati e in esercizio nella Provincia di Potenza, in forza dei titoli autorizzativi ottenuti, e intestataria di concessioni per l’occupazione di aree pubbliche, rilasciate dalla stessa Provincia di Potenza, e per lo più finalizzate alla posa in opera di cavidotti interrati che attraversano anche sottosuolo pubblico, seguendo il percorso di alcune strade provinciali.
2. In particolare, col ricorso proposto la AN insorgeva, deducendone da più angolazioni l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere, avverso la serie di atti, adottati dalla Provincia di Potenza nell’ambito della determinazione dell’ammontare del c.d. canone unico patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con riguardo alle occupazioni determinate da infrastrutture realizzate da produttori di energia, e precisamente contro: - la deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 31 ottobre 2023 e l’allegata relazione istruttoria redatta dall’Ufficio ragioneria, aventi ad oggetto “Modifica al Regolamento sul canone unico patrimoniale e allineamento tariffe” ; - per quanto occorrer possa, il parere del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Potenza n. 23 del 30 ottobre 2023; - la deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Potenza n. 00013/2022 del 31 maggio 2022, avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento istitutivo del canone unico patrimoniale (art. 1, co. 816-847, Legge n. 160/2019)” e l’allegato Regolamento provinciale per l’applicazione del canone patrimoniale; - l’avviso di pagamento n. 5440/2023, trasmesso via pec con nota del 15 marzo 2024.
3. Con la pronuncia qui appellata, il Tar adito:
a) ha in limine dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo l’azione di annullamento dell’avviso di pagamento trasmesso all’impresa ricorrente;
b) ha dichiarato irricevibile, come eccepito dall’Amministrazione resistente, la domanda di annullamento della deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Potenza n. 13 del 31 maggio 2022, recante “approvazione del regolamento istitutivo del canone unico patrimoniale” , in quanto tale provvedimento era stato pubblicato in data 7 giugno 2022, sicché il ricorso, notificato il 14 maggio 2024, risultava proposto oltre diciotto mesi dopo lo spirare del relativo termine decadenziale;
c) ha invece disatteso l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della deliberazione n. 38/2023 contenente la modifica tariffaria avversata, in considerazione dell’inadempimento dell’onere informativo che tale atto aveva espressamente posto a carico della Provincia resistente;
d) ha dichiarato la cessata materia del contendere sul ricorso proposto dall’impresa concessionaria, rilevando che “la ripetuta deliberazione consiliare n. 38 del 2023 è già stata annullata nella sua interezza e con effetti “erga omnes” con statuizione di questo Tribunale assunta nella odierna tornata, in decisione del ricorso portante il numero di registro generale 240 del 2024” ;
e) ha condannato la Provincia soccombente al pagamento delle spese di lite in misura della metà, con compensazione per il resto “in ragione del complessivo esito del giudizio e delle peculiarità della questione” .
4. Di tale sentenza la Provincia di Potenza domanda la riforma, affidando l’appello a quattro motivi di diritto, mediante i quali ha dedotto l’erroneità delle statuizioni di prime cure per:
“1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 e dell’art. 41 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Irricevibilità del ricorso per decorrenza dei termini di impugnativa;
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 in tema di improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 commi 816-817-831 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 14-quinquies della l. 17 dicembre 2021, n. 215;
4. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b, del d.l. 21.10.2021 n.146.” .
4.1. In sintesi, con i motivi dedotti che saranno esaminati in diritto, l’appello della Provincia: a) contesta il rigetto della eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado ad opera della sentenza; b) contesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto dell’annullamento giurisdizionale della deliberazione n. 38/2023 con decisione dello stesso Tribunale sul ricorso iscritto al numero di registro generale 240 del 2024; c) deduce che il Tar avrebbe dovuto respingere il ricorso per infondatezza, confermando la legittimità del Regolamento impugnato in primo grado sulla base della normativa in materia di canone unico di occupazione; d) ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b, del D.L. 21 ottobre 2021 n.146, come inserito dalla legge di conversione del 17 dicembre 2021, n. 215, nella parte in cui dispone che «Il comma 831 dell’articolo 1 della 17 legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: (…) b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro» per contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., nonché con gli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost.
4.2. Costituitasi in giudizio, la società AN ha argomentato l’infondatezza nel merito dell’appello della Provincia, chiedendone il rigetto, ed ha a sua volta proposto appello incidentale, mediante il quale:
I. con un primo motivo ha evidenziato “in via preliminare la tempestività del ricorso introduttivo” , argomentando l’infondatezza della tesi sostenuta dall’amministrazione e in astratto accolta dalla sentenza appellata, la quale avrebbe dovuto dichiarare il ricorso sì ricevibile ma per ragioni diverse e ulteriori rispetto a quella fondata sul mero inadempimento dell’obbligo informativo, posto dalla deliberazione consiliare impugnata a carico dell’ente e nei confronti delle imprese concessionarie;
II. con un secondo ordine di censure ha contestato la sentenza per aver dichiarato la cessazione della materia del contendere sul presupposto dell’intervenuto annullamento, con efficacia erga omnes , del provvedimento impugnato, già oggetto dell’analogo e coevo giudizio, definito dal Tar con sentenza n. 99/2025, evidenziando, in particolare, che “sebbene la decisione impugnata si concluda in termini complessivamente favorevoli per la Società, le sue statuizioni si fondano su premesse fragili e troppo condizionate dall’esito di un altro giudizio ancora aperto” ;
III. ha riproposto integralmente, in via subordinata e incidentale, i motivi del ricorso di primo grado, non esaminati e assorbiti dalla sentenza del Tar, e per mezzo dei quali aveva dedotto l’illegittimità degli atti provinciali impugnati per: “Violazione degli artt. 1, co. 816, 817, 819, 824, 826, 829 e 831, l. 160/2019; 5, c. 14 quinquies, lett. b, d.l. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 215/2021. Violazione dell’art. 3, 23, 97, 117, 118 e 119, Cost.; art. 3, preleggi. Violazione dell’art. 52, d.lgs. 446/1997. Contraddittorietà. Violazione dei principi di affidamento e certezza del diritto. Violazione del principio di leale collaborazione e trasparenza. Violazione dei principi di non discriminazione e di uguaglianza. Disparità di trattamento. Difetto assoluto di attribuzione. Incompetenza. Difetto di istruttoria e motivazione. Irragionevolezza. Travisamento dei fatti. Perplessità. Violazione degli artt. 9 Cost. e 194 TFUE; dei d.lgs. 387/2003 e d.lgs. 28/2011; della direttiva (UE) 2018/2001.” .
4.3. Con memorie e repliche depositate in vista dell’udienza pubblica, le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive, insistendo nelle rispettive conclusioni.
4.4. All’udienza pubblica del 15 luglio 2025, previa discussione delle parti, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. Va anzitutto respinta l’istanza di rinvio formulata dall'appellata Provincia di Potenza a ché la causa venga decisa unitamente a quelle pendenti in Sezione sulla medesima questione in cui è parte la Provincia di Foggia, atteso che (i) la odierna causa è matura per la decisione; (ii) non sussiste pregiudizialità tra i contenziosi menzionati né pericolo di contrasto tra giudicati; (iii) non ricorre il caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a..
6. Ciò posto, per chiarezza importa premettere che è controversa la legittimità della disciplina del cosiddetto canone unico patrimoniale (di seguito anche “canone” o “cup” ), ovvero del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 commi 816-836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, adottata dalla Provincia di Potenza. In particolare, è materia del contendere se le occupazioni di suolo o sottosuolo pubblico, in dipendenza delle attività di produzione e trasmissione di energia elettrica, rientrino nella fattispecie normativa riservata all’erogazione di pubblico servizio e/o alle attività ad essa strumentali.
6.1. La legge n. 160 del 2019 prevede due distinte modalità di determinazione del canone unico patrimoniale.
6.1.1. Il comma 819 dell’art. 1 legge n. 160/2019, applicabile a tutti i casi ordinari di occupazione di suolo o sottosuolo, stabilisce la regola della moltiplicazione della superficie di occupazione per la tariffa espressa in euro/mq.
6.1.2. La norma per le occupazioni in dipendenza di attività di erogazione di pubblico servizio e di attività ad esse strumentali (comma 831 dell’art. 1 legge n. 160/2019 in combinato disposto con l’art. 5, comma 14 quinquies decreto-legge 146/2021) contempla, invece, una speciale modalità di calcolo del canone: si moltiplica il numero di utenze per tariffa specifica ovvero, in caso di attività in assenza di utenze di consumatori finali, è dovuta la misura minima forfetaria di 800 euro.
6.2. La Provincia di Potenza, come previsto dal comma 821 dell’art. 1 della legge citata, ha approvato, con Delibera Consiliare n. 13 del 31 maggio 2022, il «Regolamento istitutivo del canone unico patrimoniale (art.1, co.816-847, Legge n.160/2019)» .
6.3. Per quello che rileva in questa sede, i primi tre commi dell’art. 14 del vigente regolamento CUP della Provincia di Potenza riproducono la norma statale (di cui al comma 831 cit.) per le occupazioni con “cavi, condutture, impianti o altri manufatti connessi all’infrastrutturazione a rete del territorio” .
6.4. Il comma 7 dell’art. 14 del regolamento contiene, invece, una specifica previsione per i soli “soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili” introdotta dalla impugnata deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 31 ottobre 2023 (ma con decorrenza 2021), prevedendo che: «a far data dall’anno 2021, in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9697/2022, al fine di tendere all’invarianza di gettito, ai sensi dell’art.1 comma 817 della legge 160 del 2019, la misura minima di 800 euro del canone patrimoniale per l’occupazione permanente del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, viene elevata fino all’importo della tariffa base, pari a € 7,50, senza l’applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità, per MQ» .
6.5. A seguito della ricezione dell’avviso di pagamento per il CUP 2023, emesso dall’Amministrazione sulla base di tale norma regolamentare, la società ricorrente in primo grado (titolare di impianti alimentati dalla fonte eolica realizzati e in esercizio nella Provincia di Potenza, in forza dei titoli autorizzativi ottenuti, e intestataria di concessioni per l’occupazione di aree pubbliche, rilasciate dalla stessa Provincia di Potenza, e per lo più finalizzate alla posa in opera di cavidotti interrati e all’apertura di accessi funzionali al collegamento degli impianti alla rete elettrica nazionale) ha chiesto l’annullamento in sede giurisdizionale di tale previsione, ritenendo che la fattispecie concreta (occupazione di sottosuolo pubblico in dipendenza delle attività di produzione e trasmissione di energia elettrica) rientri nella previsione delle occupazioni per le infrastrutture a rete e attività di pubblico servizio (normata dal comma 831 dell’art. 1 cit. e dunque, nel particolare, dai primi tre commi dell’art 14 del regolamento provinciale di Potenza) in virtù del chiarimento in sede di interpretazione autentica ex art. 5 comma 14quinqies DL 146/2001. Quest’ultima norma così testualmente dispone: “per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro” .
6.6. L’azione di annullamento ha quindi censurato la legittimità del potere amministrativo esercitato dalla Provincia di Potenza nel rideterminare i criteri di computo del canone unico patrimoniale e nel contemplare, tra i soggetti destinatari della nuova regolamentazione, anche i produttori privati di energia, per di più da fonti rinnovabili.
6.7. Al riguardo la AN S.r.l. deduceva i motivi di diritto riproposti in questa sede con l’appello incidentale, lamentando che la Provincia, pur dichiarando di adeguarsi all’inequivoco chiarimento reso dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 9697/2022 e n. 9759/2022, avesse introdotto una «disciplina derogatoria al contenuto del regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25 maggio 2021» , prevedendo che per «l’occupazione permanente del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili» la tariffa sia determinata nell’importo della tariffa base, pari a € 7,50 per mq., senza l’applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità.
6.8. Tale disciplina ad avviso della originaria ricorrente, odierna appellante incidentale, contrasterebbe con il dato normativo.
6.9. Ciò in quanto, in virtù dell’art. art. 5 comma 14-quinquies, lettere a) e b), d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2021, n. 215 (norma di “interpretazione autentica” ), e in particolare avuto riguardo alla lettera b) della disposizione appena citata (a mente della quale «per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro» ), la norma agevolatrice, che prevede appunto l’applicazione della tariffa minima di 800 euro del canone patrimoniale per l’occupazione permanente del sottosuolo, dovrebbe applicarsi anche ai soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e, quindi, anche alla società AN.
Pertanto, secondo la società originaria ricorrente la Provincia non poteva elevare la misura del canone dovuto in quanto una siffatta previsione si porrebbe in frontale contrasto col dato normativo e la delibera recante approvazione delle tariffe sul canone unico (CUP) doveva dichiararsi in parte qua illegittima, per effetto dell’accoglimento del ricorso di primo grado.
7. Così in sintesi illustrate le questioni di diritto su cui verte l’odierno giudizio, può procedersi all’esame dei motivi di appello, principiando per ragioni di priorità dal gravame principale proposto dalla Provincia di Potenza.
8. Con il primo motivo la Provincia di Potenza contesta le statuizioni della sentenza che hanno disatteso l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado – già accolta in precedente decisione dello stesso Tribunale amministrativo - sul rilievo per cui si era stabilito nel provvedimento impugnato «di informare della presente deliberazione tutte le società concessionarie di suolo demaniale per l’apposizione di cavidotti a servizio di impianti per la produzione di energia con le modalità ritenute opportune» , mentre l’Amministrazione non avrebbe assolto a tale preciso onere informativo.
8.1. Sostiene l’amministrazione appellante che il dies a quo per la proposizione del rimedio giurisdizionale sarebbe da individuare in quello di pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione consiliare che ha approvato la modifica regolamentare, ossia il 3 novembre 2023: ciò in quanto la modifica tariffaria introdotta dalla deliberazione, escludendo esplicitamente i produttori di energia da fonti rinnovabili dall’applicazione della tariffa forfetaria di 800 €, è di per sé immediatamente lesiva dell’interesse delle società ricorrente, sin dal momento della pubblicazione della delibera, senza necessità di attendere, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, l’adozione degli atti applicativi, che non potevano che avere un contenuto meramente esecutivo e ricognitivo delle prescrizioni già compiutamente definite nelle disposizioni regolamentari.
Pertanto, il ricorso, notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera, sarebbe da dichiarare irricevibile.
8.2. A sostegno della doglianza l’appello della Provincia richiama quella giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale le delibere di approvazione di tariffe relative a tributi o canoni locali sono immediatamente lesive – e quindi da impugnarsi nel termine di decadenza decorrente dalla loro pubblicazione – quando sia nota al contribuente la categoria di appartenenza e venga contestata l’imposizione o la modifica tariffaria riferita a tale categoria (Consiglio di Stato sez. V, 16 settembre 2024, n. 7601; Sez. V, 8 luglio 2019, n. 4774). Inoltre, la Provincia appellante rammenta come sia principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa quello per cui il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorra dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza. Al fine di valutare l’immediata lesività della delibera tariffaria, sono dunque da ritenere decisivi: per un verso, il contenuto della delibera; per altro verso, il tenore delle censure.
Il fatto poi il regolamento sia immediatamente lesivo, e perciò impugnabile a prescindere dall’atto applicativo, non vale a mutarne la natura e a renderne necessaria la comunicazione individuale.
Nella specie non risulta contestato dall’impresa ricorrente in primo grado ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. che la pubblicazione della delibera provinciale sia stata regolarmente effettuata in base a quanto previsto dall’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Sotto altro angolo visuale, la piena conoscenza della modifica tariffaria da parte dell’impresa si sarebbe verificata già con la “generazione” e pubblicazione sul sito internet della Provincia di Potenza degli avvisi di pagamento per il CUP 2023 (in data 8 novembre 2023).
8.3. Il motivo è infondato, sulla scorta delle seguenti motivazioni, anche in chiave di integrazione delle considerazioni svolte nella sentenza appellata.
8.4. In linea generale deve rammentarsi che per costante orientamento della giurisprudenza i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l'interesse a ricorrere, ovvero assieme all'atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 16 settembre 2024, n. 7601).
Costituisce consolidato principio della giurisprudenza amministrativa – quale coerente conseguenza delle regole processuali sottese all'impugnazione in sede amministrativa che impongono, ai fini della sua ammissibilità, la sussistenza di un interesse concreto e attuale discendente dalla lesione arrecata dall'atto impugnato alla sfera giuridica del ricorrente – quello secondo il quale nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicanti effetti lesivi solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione – la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione concreta e attuale – ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solo quest'ultimo, dando concreta applicazione alle norme regolamentari censurate, rende attuale l'interesse del destinatario ad attivare i rimedi giurisdizionali.
8.5. Nel caso in esame l’azione di annullamento è stata tempestivamente proposta.
8.5.1. La normativa regolamentare, sulla cui base la Provincia di Potenza ha incentrato l’esercizio del potere impositivo, è contenuta in due delibere adottate dal suo consiglio, e cioè la delibera n. 13 del 2022 e quella n. 38 del 2023 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5750; nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 maggio 2019, n. 3146; Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 2019, n. 7797; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071).
8.6. Non è corretto sostenere che, siccome le ridette delibere sono state pubblicate nell’Albo pretorio, allora l’impresa originaria ricorrente sarebbe stata fin da subito nella condizione di percepire l’effetto lesivo che si sarebbe prodotto nella propria sfera patrimoniale.
Occorre piuttosto ritenere che solo dal momento in cui l’Amministrazione provinciale ha dato applicazione alla ridetta normativa l’imprese ricorrente ha potuto apprezzare gli effetti negativi prodotti nella propria sfera giuridica in conseguenza della applicazione delle previsioni regolamentari censurate, e così valutare la proposizione dell’azione giurisdizionale in conformità ai propri interessi, anche perché ragionevolmente convinta, fino al ricevimento dell’avviso di pagamento individuale, di rientrare nella agevolazione prevista dalla normativa nazionale contenuta al comma 831, dell'art. 1, della legge 160/2019, come fatto oggetto di interpretazione autentica con l'art. 5, comma 14 quinquies, lett. b, del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito dalla legge di conversione del 17 dicembre 2021 n. 215, il quale, come detto, dispone che “b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale" e specifica che "per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro” .
8.7. Pertanto, conformemente ai principi generali di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, l’azione giurisdizionale deve ritenersi tempestivamente proposta, decorrendo il previsto termine decadenziale per l’impugnativa dal momento in cui la lesività degli atti regolamentari è stata conosciuta con sufficiente e adeguata caratterizzazione, e cioè dal momento della ricezione degli avvisi di pagamento.
Ed infatti, sebbene il regolamento in materia di canone unico patrimoniale preveda, in via generale e astratta, che le concessioni di suolo pubblico finalizzate alla distribuzione di energia elettrica non rientrino tra quelle soggette al canone concessorio dovuto in misura fissa e forfetaria, d’altra parte è soltanto con il successivo atto applicativo che è venuto a radicarsi l’interesse al ricorso, mentre l’immediata lesività della modifica regolamentare contestata non era ex se autonomamente apprezzabile.
Invero, l’interesse all’annullamento del regolamento all’interno della “categoria” o della “classe” dei suoi potenziali destinatari è un interesse indifferenziato e seriale: esso diventa interesse soggettivamente differenziato (e, quindi, interesse legittimo) solo nel momento in cui il regolamento è concretamente applicato nei confronti del singolo contribuente.
Del resto, la deliberazione impugnata non aveva nemmeno individuato direttamente i soggetti destinatari della norma (tant’è vero che la stessa delibera stabiliva un preciso obbligo di informazione nei confronti di tutte le società concessionarie di suolo demaniale per l’apposizione di cavidotti a servizio di impianti per la produzione di energia) né aveva quantificato la misura del canone.
8.8. Ne consegue che rispetto alla data dell’avviso di pagamento (15 marzo 2023), ossia al primo atto che risulta essere stato indirizzato all’impresa concessionaria dalla Provincia successivamente all’emanazione della contestata deliberazione con la quale si è derogato al regime forfetario, il ricorso, notificato il successivo 14 maggio, è tempestivo.
8.9. In questa chiave di lettura deve, peraltro, confermarsi, sebbene sotto altro angolo visuale, anche la motivazione della sentenza appellata, correttamente incentrata sulla violazione di un specifico obbligo informativo assunto nei confronti dei destinatari dall’amministrazione, la quale nello stesso provvedimento impugnato si era autovincolata a «informare della presente deliberazione tutte le società concessionarie di suolo demaniale per l’apposizione di cavidotti a servizio di impianti per la produzione di energia con le modalità ritenute opportune» . In questo modo la Provincia aveva in effetti assunto, contemplandolo espressamente nella deliberazione consiliare, uno specifico onere di informazione delle imprese del settore interessate dal provvedimento.
Tale onere, da collegarsi appunto al carattere generale e astratto della norma regolamentare cui poc’anzi si accennava e perciò diverso rispetto alla mera pubblicazione degli avvisi di pagamento per il CUP 2023 nel sito internet istituzionale della Provincia di Potenza, non può ritenersi circostanza priva di rilievo ai fini della decorrenza del termine decadenziale di impugnazione di cui agli articoli 29 e 41, comma 2, cod. proc. amm.; tanto più considerato che nel caso di specie la AN ha specificamente contestato la conoscenza del provvedimento impugnato tramite pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’avviso di pagamento, appunto facendo valere il ripetuto onere informativo.
9. Deve essere, invece, accolto il secondo motivo dell’appello principale della Provincia volto a contestare la declaratoria di cessata materia del contendere sul ricorso proposto dalla società AN.
Il Tar ha dichiarato la cessata materia del contendere in quanto l’annullamento giurisdizionale della deliberazione n. 38 del 2023 per effetto della sentenza n. 99/2025 resa in coevo e analogo giudizio, introdotto da altra società concessionaria, sarebbe “pienamente idoneo a consentire il conseguimento del bene della vita sotteso al ricorso” : trattandosi di annullamento di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, acquisendo invece la statuizione giurisdizionale efficacia erga omnes – non limitata, com’è in via ordinaria, soltanto fra le parti in causa - “essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri” .
Osserva, in contrario, il Collegio che l’annullamento di una sentenza non passata in giudicato e soggetta ad appello non può costituire un evento sopravvenuto idoneo a far venir meno l’interesse alla decisione in modo certo, stabile e definitivo: non poteva, pertanto, essere dichiarata da parte del giudice di primo grado la cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, la sentenza n. 99/2025, pubblicata l’8 febbraio 2025, è stata appellata innanzi al Consiglio di Stato dalla Provincia di Potenza, con ricorso iscritto al numero di registro 2917/2025 (trattenuto in decisione all’odierna udienza pubblica) e non è passata in giudicato: il Tar non ha dunque considerato la non definitività degli effetti di tale pronuncia e, conseguentemente, la permanenza dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio a una decisione di merito.
Per converso, per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la fattispecie della cessazione della materia del contendere può essere prospettata come causa estintiva solo quando la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita cui aspira, ha trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo, essendo decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato ( Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Consiglio di Stato, 5 aprile 2016, n.1332). La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615), che generi una situazione sopravvenuta che soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato o quando intervenga una pronuncia giurisprudenziale passata in giudicato che abbia annullato i medesimi atti oggetto di impugnativa, con efficacia erga omnes (Cons. Stato, sez. VII, 16 novembre 2022, n. 10089).
La sentenza che dichiara la cessata materia del contendere, quindi, è idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l'attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio.
Non è tale la situazione verificatasi nel caso in esame, nel quale, invece, l’eventuale annullamento o la riforma della sentenza n. 99/2025, sub iudice , ripristinando l’efficacia del Regolamento, farebbe venir meno il presupposto logico-giuridico su cui si fonda la sentenza impugnata.
Il secondo motivo di appello deve essere pertanto accolto, ciò determinando l’accoglimento, per ragioni analoghe, del secondo motivo dell’appello incidentale di AN, del pari volto a contestare, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle prospettate dalla Provincia di Potenza e qui condivise, la declaratoria di cessata materia del contendere (in quanto “la cessazione della materia del contendere si configura solo quando l’annullamento di un provvedimento con effetto erga omnes sia irreversibile; non quando, come nella fattispecie, sia ancora in discussione in un giudizio di appello” ).
10. Per effetto dell’annullamento della declaratoria di cessata materia del contendere, vanno esaminati nel merito il terzo e il quarto motivo dell’appello principale (con la questione di legittimità costituzionale ivi prospettata), nonché i motivi riproposti in questa sede dall’appellante incidentale.
11. A tale riguardo, il Collegio ritiene che l’appello principale della Provincia sia nel merito infondato, alla stregua delle seguenti osservazioni.
12. La Provincia contesta col terzo motivo la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato infondato il ricorso di primo grado, confermando come legittima la scelta dell’Amministrazione di prevedere per l’occupazione permanente del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili una tariffa superiore alla “misura minima di 800 euro” . Sostiene, infatti, a riguardo di aver, al contrario di quanto dedotto nel ricorso di primo grado, correttamente determinato con previsione regolamentare, in ossequio alle disposizioni di legge, il canone unico patrimoniale dovuto dall’impresa appellata.
12.1. La norma agevolativa che contempla una tariffa forfetaria per le aziende che erogano servizi pubblici oppure che svolgono "attività strumentali ai servizi medesimi" , poiché prevede uno speciale regime di favore, derogando ai criteri generali di determinazione della tariffa dovuta e limitando così il potere impositivo dell’ente locale, sarebbe insuscettibile di interpretazioni estensive o di applicazioni analogiche ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, che consentano di ricomprendere nel suo perimetro applicativo anche le concessioni rilasciate alle imprese private operanti nel settore energetico.
12.2. L’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b, del D.L. 21 ottobre 2021 n.146, come inserito dalla legge di conversione del 17 dicembre 2021, n. 215 (norma di interpretazione autentica), non menziona esplicitamente i soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili) e la sua ratio non sarebbe ragionevolmente individuabile anche nella diversa ipotesi in cui l'occupazione di aree pubbliche avvenga ad opera di imprese private che producono per scopo di lucro energia da fonti rinnovabili.
12.3. Né potrebbe richiamarsi, a sostegno di una tale interpretazione estensiva, la sentenza del Consiglio di Stato n. 9697/2022, dalla quale, come chiarito dalla pronuncia resa nel giudizio proposto per l’ottemperanza di tale decisione (Consiglio di Stato, V, 14 febbraio 2025, n. 1235) non deriva un vincolo rispetto al successivo esercizio del potere regolamentare da parte dell’ente locale.
12.4. Inoltre, l’estensione, in via di ulteriore interpretazione, della platea dei beneficiari del regime forfetario agli imprenditori economici che producono energia elettrica, oltre a contrastare col dato normativo, porterebbe anche ad un sostanziale azzeramento delle entrate degli enti locali assicurate dalle concessioni di occupazioni del sottosuolo con cavidotti, creando, nel contempo, un problema di equilibrio di bilancio.
12.5. Sarebbe così violato il comma 817 dell’art. 1 della L. n. 160 del 2019, il quale stabilisce il principio di invarianza del gettito quale clausola di salvaguardia per le entrate dell’ente territoriale.
12.6. A tale riguardo la Provincia evidenzia che il legislatore ha attribuito agli enti locali il potere di disciplinare il canone in modo da assicurare l’invarianza del gettito, con conseguente facoltà per l’ente territoriale di modificare in aumento le tariffe sì da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal canone unico patrimoniale.
12.7. Nel caso della Provincia di Potenza, la perdita di gettito derivante dall’interpretazione della norma sostenuta dalla società appellata, sulle concessioni in essere, pari a circa un milione di euro all’anno, non potrebbe essere recuperato neanche incrementando le tariffe a carico di altre categorie di occupanti il suolo pubblico.
12.8. In ogni caso, anche a voler fornire un’interpretazione estensiva della norma di favore, la legge non esclude che gli enti locali possano incrementare, con proprio regolamento, ai sensi del comma 817, anche i canoni previsti per le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità. Infatti, né il comma 831 dell’art. 1 della l.160/2019 né l’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b, del D.L. 21 ottobre 2021 n.146 contemplano per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dalle ridette aziende una previsione di immodificabilità del canone (analoga, ad esempio, a quella contenuta nel comma 831-bis dell’art. 1 della l.160/2019 per quanto riguarda gli «gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» ).
12.9. Sulla base delle sopra esposte considerazioni la Provincia sostiene in definitiva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, gli 800 euro di cui al comma 831 dell’art. 1 della l.160/2019 costituirebbero la misura “minima” dell’importo che i fornitori di servizi di pubblica utilità (e quindi le imprese produttrici di energia) sono tenuti a versare (al di sotto della quale cioè non potrebbe attestarsi il canone dovuto all’ente per la predetta tipologia di occupazione) e non una misura fissa e forfetaria del canone dovuto.
13. Le riassunte censure non sono fondate e vanno invece accolti i motivi del ricorso di primo grado riproposti con l’appello incidentale.
14. Va in primo luogo riepilogato il quadro normativo rilevante nella fattispecie.
14.1. La legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha tra l’altro stabilito, all’art. 1, comma 816, che «a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi» .
Il successivo comma 817 dispone altresì che «il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe» .
Ancora, il comma 831 prevede: «Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: Comuni fino a 20.000 abitanti - euro 1,50; Comuni oltre 20.000 abitanti - euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale» .
Tale ultimo comma 831 ha formato oggetto di “interpretazione autentica” a seguito di quanto disposto dal d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2021, n. 215, con l'art. 5, comma 14-quinquies, lettere a) e b), secondo cui: «a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».
14.2. In secondo luogo, va rammentato che il contenzioso definito dalla Sezione con la sentenza n. 9697/2022 ha visto contrapporsi alcune imprese private produttrici di energia da fonti rinnovabili, come è la società odierna appellata, con la Provincia di Foggia, in relazione ad una delibera provinciale risalente all’anno 2021: precisamente, si trattava della delibera del Consiglio provinciale n. 9 del 25 maggio 2021 recante “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale l.n. 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021” , nella parte relativa al canone per l’occupazione del sottosuolo con condotte e altre infrastrutture di rete necessarie a collegare gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alla rete elettrica e tutti gli atti connessi. In quel caso, il giudizio si era concluso con una declaratoria di improcedibilità dei ricorsi di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, ritenuto soddisfatto in considerazione della sopravvenuta norma di interpretazione autentica della previsione contenuta al comma 831 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ad opera del più volte menzionato art. 5, comma 14 quinquies, lett. b), del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021 n. 215.
Come è stato per quel contenzioso, anche in questo caso è pregiudiziale in diritto domandarsi se la ridetta disposizione contenuta al comma 831 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come interpretata dall'art. 5, comma 14 quinquies, lett. b), del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, sia o no applicabile alla tipologia di occupazione e alle imprese private produttrici di energia da fonti rinnovabili qual è quella appellata.
Ad avviso del Collegio, il discrimine che consente alle ridette imprese di giovarsi della agevolazione prevista dalla normativa nazionale (e cioè quella di pagare il canone annuo nella misura minima forfetaria di 800,00 euro, anziché nella somma più elevata fino all’importo della tariffa base pari a € 7,50 per mq, senza l’applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità) non può che fondarsi sul riconoscimento, in buona sostanza, della rilevanza pubblicistica dell’attività di produzione di energia elettrica, tanto più se da fonte rinnovabile, in conformità alle previsioni recate dalla risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 3/DF del 22 marzo 2022 (per quanto, nello specifico, concerne la rilevanza pubblicistica della produzione di energia da fonti rinnovabili si rinvia alle considerazioni svolte nelle ordinanze Cons. Stato, V, 678 e 679 del 27 gennaio 2020).
14.3. Sulla base degli atti di causa, delle caratteristiche della situazione al centro della controversia e del contenuto del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla legge n. 215/2021, deve ritenersi che l’impresa appellata ricada nel campo di applicazione del canone agevolato di 800,00 euro.
Pertanto, va ritenuto che la scelta della Provincia di Potenza di elevare «la misura minima di 800 euro del canone patrimoniale per l’occupazione permanente del sottosuolo da parte dei soggetti privati produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, […] fino all’importo della tariffa base, pari a € 7,50, senza l’applicazione dei coefficienti di classificazione strade e tipologia e finalità, per MQ» si pone in frontale contrasto col dato normativo, con conseguente illegittimità in parte qua della normativa regolamentare impositiva impugnata in primo grado.
14.4. Deve, infatti, osservarsi quanto segue.
14.5. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come la filiera del sistema elettrico nazionale costituisca una rete unica integrata che si compone di una serie di fasi sequenziali e interconnesse (in particolare, come affermato dalla Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 4941 del 25 febbraio 2025, "la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione" , essendo tutte queste fasi "connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una, non possono trovare compimento le altre" ).
Questa interconnessione funzionale è stata ulteriormente precisata dalla giurisprudenza attraverso l'individuazione di due vincoli caratterizzanti: il vincolo di complementarietà, per cui in assenza di una fase non possono realizzarsi le altre, e il vincolo di esclusività, essendo tutte le attività poste in essere nell'interesse reciproco delle altre fasi della filiera. Inoltre, come evidenziato dalla Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 5801 del 4 marzo 2025, anche le società di produzione beneficiano del regime agevolato previsto per i servizi di pubblica utilità, in quanto "l'attività di produzione dell'energia elettrica, che include il trasporto ai distributori che la erogano all'utente finale, rientra tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità" .
La normativa europea e nazionale qualifica l'approvvigionamento di energie come servizio pubblico essenziale, assoggettando tutti gli operatori della filiera a obblighi di esercizio e tariffari volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità. Questa qualificazione prescinde dalla natura giuridica del soggetto gestore, potendo il pubblico servizio essere erogato anche da soggetti privati.
Non rappresenta, inoltre, un elemento ostativo al riconoscimento del regime speciale, la circostanza che l'impresa di produzione sia una società per azioni che persegue scopi di lucro, dovendo l'attenzione essere concentrata sul tipo di attività svolta, e non sulla veste del soggetto che la esercita (Cass., V sez., 12 gennaio 2025, n. 769; Cass., 25 febbraio 2025, n. 4941; Cass., 15 febbraio 2025, n. 3860; Cass., 8 febbraio 2025, n. 3223).
14.6. L’attività di produzione dell'energia elettrica da parte di soggetti privati, che include il trasporto ai distributori che la erogano all'utente finale, rientra quindi tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità, anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali.
Ciò significa che gli impianti sotterranei che trasportano l’energia prodotta dagli impianti degli operatori delle energie rinnovabili verso la rete di trasmissione (e quelle di distribuzione), al pari di tutti gli impianti che veicolano l’energia al sistema elettrico nazionale, non possono che risultare “direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete” , secondo la definizione utilizzata dal D.L. n. 146/2021 (come convertito dalla L. n. 215/2021), ricadendo, così, nel perimetro di applicazione delle tariffe agevolate.
In tal senso converge anche la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 3/DF del 22 marzo 2022, nella parte in cui, in sede di “Chiarimenti in merito all’applicazione del canone patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, ha precisato che “la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione” .
14.7. La tariffa agevolata non costituisce, pertanto, una deroga alle regole ordinarie, ma rappresenta il criterio ordinario di determinazione per determinati beni, frutto di una comparazione degli interessi pubblici operata dal legislatore, sulla base delle oggettive caratteristiche dell’attività svolta dalle aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento, alle quali quindi vanno riconosciute le caratteristiche della strumentalità rispetto a quella di distribuzione dell’energia.
Il concetto di rete unica integrata assume dunque un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame: l’attività di produzione di energia costituisce un singolo segmento che concorre unitamente alle altre attività della filiera (trasmissione, dispacciamento e distribuzione) alla erogazione del servizio pubblico energetico sulla base dei predetti vincoli di complementarietà ed esclusività.
Pertanto, l’intervento legislativo del 2021 assoggetta allo speciale regime tariffario contemplato dal comma 831, tra l’altro, «l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale» (Cons. Stato, sez. VII, 4 novembre 2022, n. 9697).
La scelta normativa è, infatti, nel senso dell’individuazione di un criterio di calcolo determinato a monte dal legislatore, ove l’aggettivo “minima” si riferisce all’ammontare fisso e forfetario in ogni caso dovuto per tale particolare tipologia di occupazione di suolo pubblico ( “con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete” ) e non, come sostenuto dalla Provincia appellante principale, a una mera base di calcolo liberamente elevabile.
Tale criterio determinativo riveste, dunque, carattere di specialità rispetto al metodo di calcolo ordinario di cui ai commi 819 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.
14.8. Né vale in senso contrario il richiamo operato dalla Provincia appellante al principio di invarianza del gettito di cui al comma 817.
A tale proposito, è essenziale sottolineare come l’‘invarianza’ garantita dal legislatore non riguardi tanto il singolo rapporto concessorio o il singolo tributo o entrata patrimoniale, ma il complessivo gettito e, quindi, la complessiva entrata finanziaria che gli Enti comunali si vedevano garantita dall’applicazione dell’insieme di tutti gli istituti previgenti.
A tal fine, pertanto, con il comma 817, bilanciando il dovere di predeterminazione statuale della tariffa ‘standard’, al fine di garantire il rispetto dell’art. 23 Cost., con la necessità di salvaguardare gli spazi di autonomia finanziaria dei singoli Enti territoriali, in conformità agli artt. 117, 118 e 119 Cost., il legislatore ha attribuito agli Enti medesimi il potere di disciplinare il canone in modo da assicurare l’invarianza di gettito anche eventualmente attraverso la modifica delle tariffe. L’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 817, peraltro, al fine di evitare possibili contrarietà con l’art. 23 Cost., conduce inevitabilmente a ritenere il dato dell’‘invarianza di gettito’ quale limite ‘bidirezionale’ per le determinazioni comunali: l’Ente, infatti, ha il potere di disciplinare il canone in modo da arrivare sino a tale soglia, ma non può superarla.
Diversamente opinando, infatti, la disciplina verrebbe ad essere sospettata di incostituzionalità non avendo il legislatore statale indicato parametri e limiti specifici ulteriori per delimitare il potere di determinazione ‘in aumento’ del canone da parte dei Comuni.
Il legislatore ha quindi previsto (attraverso il comma 824) gli specifici parametri che l’ente locale deve prendere in considerazione per modulare il CUP – eventualmente attraverso l’applicazione di coefficienti ad essi correlati – in relazione alle diverse tipologie di occupazione di suolo pubblico nell’ambito del proprio territorio, strumenti ai quali può aggiungersi, come detto, la ‘variazione’ della tariffa base statuale, quando ciò sia necessario per garantire l’invarianza di gettito.
La facoltà di variare le tariffe riguarda quindi le tariffe standard e non certo quelle forfettarie, determinate direttamente dalla legge, che non può essere disapplicata per assicurare un concetto di invarianza che riguarda la disciplina nel suo complesso e non una specifica disposizione speciale.
A dimostrazione di ciò il comma 826 prevede che la tariffa standard sia modificabile ai sensi del comma 817 con inciso non ripetuto nel diverso comma 831.
Da tali considerazioni discende che, contrariamente a quanto sostiene l’Amministrazione provinciale,
il legislatore non ha subordinato il nuovo regime incentivante a una condizione di assoluta invarianza del gettito assunta come obbligo di risultato di generalizzata applicazione, ma ha enunciato un indirizzo che gli Enti, nell’esercizio del potere di variare le tariffe (sia in aumento che in diminuzione) sono tenuti a fare proprio, fermi però restando i criteri predeterminati dal legislatore, e con il limite di non superare il gettito degli importi complessivamente percepiti con i canoni e i tributi sostituiti dal CUP.
Nella sostanza, il legislatore ha in primo luogo stabilito i criteri generali per la determinazione del CUP, facendo anche riferimento al principio di invarianza di cui al citato comma 817 e ha poi introdotto una serie di disposizioni speciali, tra cui quella contenuta nel comma 831 che disciplinano in modo autonomo e vincolante specifiche fattispecie.
Il principio di invarianza non può quindi condurre alla sostanziale abrogazione della disciplina speciale prevista dal legislatore che ha stabilito un particolare regime di favore ai fini della determinazione del canone per l’occupazione del suolo pubblico con opere a servizio di impianti di energia da fonti rinnovabili.
Ciò in buona sostanza è quanto avvenuto nel caso di specie, per effetto dell’applicazione della deliberazione impugnata: infatti, la norma derogatoria non si limita ad aumentare, ai fini dell’invarianza di gettito, il canone forfetario, ma sostituisce finanche il criterio previsto dal legislatore col diverso criterio basato sull’applicazione della tariffa base prevista per tutte le altre tipologie di occupazione, da cui il legislatore aveva voluto differenziare il trattamento impositivo previsto per i fornitori di servizi di pubblica utilità.
14.9. Una diversa conclusione non può neanche derivare dal confronto tra il citato comma 831 e il successivo comma 831- bis che riguarda gli “operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831” e prevede la loro assoggettabilità “a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente” e che il “canone non è modificabile ai sensi del comma 817” .
Infatti, sotto un primo profilo si tratta di una disposizione relativa a un settore diverso che non è connesso, come quello dell’energia, alle politiche di incentivazione e di transizione energetica e non può costituire elemento di raffronto.
Inoltre, l’assenza nel comma 831 di una identica formula sulla non modificabilità del canone non può avvalorare una interpretazione del comma 831 diversa da quella autentica fornita dallo stesso legislatore, anche perché il comma 831-bis è stato introdotto dall'articolo 40, comma 5-ter), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 e la disposizione di interpretazione del comma 831 è successiva e non può che fornire nel senso sopra indicato il definito senso alla norma (articolo 5, comma 14-quinques del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215).
14.10. In definitiva, va affermato che fra le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità disciplinate dal comma 831, dell’art. 1, della legge n. 160 del 2019, che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima e forfetaria di 800,00 euro annue, deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica da parte della società appellata, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della suddetta attività nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.
15. Va, pertanto, respinto il terzo motivo dell’appello principale per le ragioni sopra esposte.
15.1. Per analoghe ragioni i motivi del ricorso di primo grado riproposti con l’appello incidentale devono essere accolti.
15.2. In conclusione, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato fondato nel merito e va accolto.
Da ciò consegue la declaratoria di illegittimità in parte qua della deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 31 ottobre 2023 e dell’allegata relazione istruttoria redatta dall’Ufficio ragioneria, aventi ad oggetto “Modifica al Regolamento sul canone unico patrimoniale e allineamento tariffe” e, quale effetto meramente derivato dal ridetto annullamento, la necessità di rideterminare in modo corretto gli importi da pagare oggetto degli avvisi di pagamento meramente applicativi della delibera annullata.
A tale riguardo deve rilevarsi che l’appello incidentale non ha specificamente impugnato il capo della sentenza incentrato sulla declaratoria in rito di inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’azione di annullamento proposto avverso gli avvisi di pagamento notificati alla società ricorrente.
Può dunque in questa sede solo ribadirsi che l’azione di annullamento proposta dalla AN non censura la correttezza del calcolo aritmetico contenuto nei ridetti avvisi di pagamento, bensì la legittimità del potere amministrativo esercitato dalla Provincia di Potenza nel rideterminare i criteri di computo del canone unico patrimoniale, nel prevederne una applicazione retroattiva fino al 2021 e nel contemplare, tra i soggetti tenuti al pagamento, anche i produttori privati di energia da fonte rinnovabile.
L’oggetto principale dell’impugnativa è quindi la normativa regolamentare contenuta nelle delibere di consiglio provinciale del 2022 e del 2023, e non gli avvisi di pagamento, i quali sono stati menzionati, fra gli atti connessi e conseguenti, solo al fine di evidenziare gli effetti negativi e sfavorevoli prodotti nel patrimonio delle imprese in conseguenza della applicazione delle previsioni regolamentari censurate con la conseguente erronea declaratoria del difetto di giurisdizione in quanto gli avvisi di pagamento, pur formalmente impugnati, assumono rilievo al principale fine di far emergere l’interesse concreto e attuale all’impugnativa della normativa regolamentare.
Corollario di tale considerazione è che dall’accoglimento dell’impugnativa avverso le delibere provinciali discende la necessità di rideterminare in modo corretto gli importi da pagare quale normale conseguenza del ridetto accoglimento, venendo meno la causa, e cioè il titolo giuridico, dell’originaria obbligazione di pagamento.
16. Va respinta, infine, la richiesta della Provincia di Potenza di sollevare questioni di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, nella parte in cui dispone che «Il comma 831 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: (…) b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro» , per contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., nonché con gli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost..
In particolare, la prefata normativa non pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento al principio di equilibrio di gettito di entrata, essendosi la Provincia soltanto limitata ad allegare, senza tuttavia dimostrare in modo specifico attraverso appositi calcoli, la impossibilità di mantenere il valore del canone dovuto al medesimo, o perlomeno comparabile, livello di pressione impositiva raggiunto con il precedente prelievo. Inoltre, anche l’affermazione secondo cui la legge che importa nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte, pur corretta nella sua astrattezza, non si attaglia in concreto al caso che qui ricorre, posto che non è stato allegato, né tantomeno dimostrato, alcun elemento oggettivo sulla cui base potersi inferire che l’agevolazione tariffaria prevista per particolari categorie di operatori economici determini un onere al quale non si riesca altrimenti a fare fronte.
In ogni caso le considerazioni sopra svolte (cfr. capo 14.8) in relazione al rispetto del principio di invarianza del gettito rendono evidente come alcun calcolo in ipotesi prodotto in giudizio possa far dubitare della compatibilità costituzionale di una (ragionevole) norma speciale di favor per un determinato settore, che lascia impregiudicato il potere dell’amministrazione di incidere in altro modo sul complesso del sistema tariffario standard.
La norma non pone inoltre dubbi di costituzionalità nemmeno con riferimento alle norme poste a garanzia della potestà regolamentare spettante agli enti locali in ordine allo svolgimento delle funzioni amministrative ai medesimi attribuite, tra le quali figura la gestione del patrimonio pubblico locale e dell’autonomia finanziaria delle amministrazioni territoriali, né, più in generale, rispetto al dovere di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rientra certamente nella competenza legislativa statale l’incentivazione di determinate attività connesse con la transizione energetica anche nella forma di un regime tariffario forfetario ed essendo stata solo anche in questo caso allegata, ma non dimostrata, la mancanza di risorse necessarie per organizzare la gestione dei servizi pubblici a rilevanza sociale.
Infine, la disposizione in esame non pone dubbi di costituzionalità nemmeno rispetto al parametro del principio di uguaglianza in rapporto alla gestione delle concessioni/contratto di suolo pubblico, in ragione della asserita disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra le concessioni di suolo pubblico in genere (assoggettate ai principi generali di determinazione del CUP secondo i calcoli lineari) e quelle finalizzate all’installazione di impianti di aziende produttrici di energia elettrica, che, come quella appellata, beneficiano della agevolazione consistente nel pagamento di un canone annuo in misura fissa e forfettaria: quantunque, infatti, la norma introduca un oggettivo beneficio a vantaggio dei suddetti operatori economici, si ritiene tuttavia che tale beneficio non sia fonte di irragionevole e ingiustificato trattamento di favore nei loro confronti, essendo il vantaggio controbilanciato e giustificato dagli oneri di manutenzione e gestione gravanti sui suddetti operatori in considerazione della natura degli impianti interessati, consistenti in opere direttamente strumentali alla soddisfazione di interessi pubblici, nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale, sulla base di vincoli insopprimibili di complementarietà (tale per cui in assenza di una fase non possono realizzarsi le altre) e di esclusività, essendo tutte le attività poste in essere nell'interesse reciproco delle altre fasi della filiera.
17. In conclusione, l’appello principale della Provincia deve essere accolto solo limitatamente al motivo col quale si contesta l’erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere e va respinto per il resto.
18. L’appello incidentale di AN S.r.l. deve essere, invece, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, vanno esaminati nel merito e accolti, in quanto fondati, i riproposti motivi del ricorso di primo grado.
19. È infine respinta l’istanza diretta a sollevare la questione di costituzionalità riproposta dalla Provincia appellante in quanto manifestamente infondata.
20. Le spese del grado di giudizio possono compensarsi, attesa la complessità e parziale novità delle questioni, avendo riguardato la giurisprudenza della Sezione evocata un caso similare ma non del tutto identico.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così decide:
a) accoglie l’appello principale della Provincia di Potenza solo limitatamente al motivo col quale si contesta l’erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte della sentenza impugnata e lo respinge per il resto; respinge altresì l’istanza diretta a sollevare la questione di costituzionalità riproposta dalla Provincia appellante in quanto manifestamente infondata;
b) accoglie l’appello incidentale di AN S.r.l. e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, esaminati nel merito i riproposti motivi del ricorso di primo grado, li accoglie, di conseguenza annullando la delibera provinciale n. 38 del 31 ottobre 2023, in parte qua e nei limiti dell’interesse e con gli effetti di cui in parte motiva.
Compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT PA, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
EL NO, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NO | RT PA |
IL SEGRETARIO