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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di PO
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
2) Dr. Paolo Celentano Consigliere
3) Dr. Roberto Notaro Consigliere - Relatore
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3080/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di PO n. 5506/2020 pubblicata il 7 agosto
2020, pendente
TRA
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Commissario Straordinario Dr. rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 procura notarile alle liti per notar di Frattaminore del 5 settembre 2019, Persona_1 dall'avv. Gianpiero Mesco (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in al corso Secondigliano n. 207, Pt_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Musto (codice fiscale: ); C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di PO il 5.03.2015 il
, in qualità di struttura accreditata Controparte_1 presso il S.S.N. a svolgere prestazioni sanitarie afferenti alla branca di Diagnostica per nell'ambito territoriale dell'ASL PO 1 Centro (con cui aveva sottoscritto il 30 Pt_3 dicembre 2013 un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 volto a regolare le prestazioni da rendere nel 2013) chiedeva ingiungersi alla detta ASL il pagamento della somma di € 17.297,21 “oltre interessi dalla scadenza convenuta fino all'effettivo soddisfo”
a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate nel mese di ottobre 2013 per cui era stata emessa la fattura n.11/A del 05.11.2013.
In data 3.04.2014 il Tribunale adito accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 2020/2015 per l'importo richiesto.
L'ASL, con atto di citazione ritualmente notificato il 25.05.15, opponendosi al suddetto decreto ingiuntivo, eccepiva:
- la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto, non avendo la creditrice provato la tipologia, la qualità e la quantità di prestazioni eseguite, nonché la corrispondenza a quelle previste in contratto;
- il superamento del tetto di spesa, richiamando la nota n. 567 prot. del 12.05.2015 dalla quale si evinceva che il saldo preteso fosse corrispondente a prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei tetti di spesa per l'anno 2013 e di aver applicato la regressione tariffaria come da relazione UOC n. 24843 dell' 11.05.2015.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo, oltre la refusione di spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio il che nel resistere alla domanda chiedeva la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda, deducendo di non aver superato le prestazioni relative al budget previsto e ritenendo, comunque, che in base all'art. 5 punto
3 del contratto spettasse l'applicazione della regressione tariffaria di cui all' allegato C alla
DGRC n.° 1268/2008.
Con la sentenza n. 5506/2020 il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'ASL al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, ritenuta incontestata sia la sussistenza del rapporto di convenzionamento con l'ASL che l'avvenuta esecuzione da parte del Centro delle prestazioni sanitarie, rigettava l'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa in quanto l'ASL non aveva fornito elementi probatori sufficienti, avendo la stessa depositato solo la nota del 9.10. 2013 con la quale comunicava la data prevedibile di esaurimento del tetto di spesa al 29.10.2013 e la circolare prot.n. 60672/2013 con la quale stabiliva che il limite di spesa era fissato al 23.10.2013, mancando agli atti il provvedimento di determinazione della regressione tariffaria unitaria applicabile al Centro.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello l'ASL, con citazione notificata alla controparte il
16.09.2020, formulando i seguenti motivi di gravame:
- con il primo motivo si sostiene che l'onere della prova del mancato superamento del tetto di spesa gravava sul centro;
- con il secondo motivo l'Asl ritiene che poteva ritenersi raggiunta la prova del superamento del tetto di spesasulla base della relazione istruttoria prot. n. 567 del 12/05/2015 dalla quale si evinceva il superamento del tetto di spesa e della pec prot. n. 51528 del 9/10/2013 ove vi era la previsione dello sforamento del tetto di spesa al 29.10.2013;
- con il terzo motivo l'ASL censura la sentenza per non aver il Tribunale considerato quanto disposto dall'articolo 11 del contratto in base al quale le parti “espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso", ritenendo per tale ragione che il Centro si era impegnato al rispetto dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, sicchè tutte le prestazioni rese in esubero del tetto di spesa e, quindi, in spregio all'accordo contrattuale, sono da ritenersi evidentemente non remunerabili.
Per tali ragioni l'Asl ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ - revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di PO, integralmente l' opposizione così come formulata dall'appellante ASL con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2020/15, emesso da Tribunale di PO e notificato il 20/04/2015, e come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
- condannare l'appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio. -”.
Si è costituito il che ha resistito ai motivi di doglianza formulati dall'Asl, sostenendo Pt_1 la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
confermando la sentenza di primo grado n 5506-2020; 2. Condannare, l'ASL PO
[...]
1 Centro in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 19.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale depositata il 28.11.2024 l'ASL per la prima volta ha eccepito l'assenza di contratto per le prestazioni rese nel 2013, essendo stato il contratto sottoscritto successivamente all'esecuzione delle prestazioni il cui corrispettivo è oggetto della controversia.
3 Con la memoria di replica depositata il 10.2.2025, il ha contestato la fondatezza Pt_1 dell'eccezione sollevata dall'amministrazione sanitaria in sede di comparsa, tenuto conto del consolidato orientamento del Tribunale di PO e della Corte di Appello di PO che con plurime sentenze ha affermato la retroattività degli effetti del contratto ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 stipulato successivamente all'erogazione delle prestazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il primo e il secondo motivo di impugnazione, riguardanti rispettivamente il rigetto dell'eccezione del superamento del tetto di spesa e il relativo onere probatorio, possono essere esaminati congiuntamente. Con gli stessi l'ASL si duole del fatto che il Tribunale non ha ritenuto provata l'eccezione sulla base della documentazione prodotta, né ha considerato ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5, co. 3 del contratto sottoscritto.
Tali doglianze sono prive di fondamento.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa di branca grava sul debitore - costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
Nel caso di specie, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2013 è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), che l'ASL deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa:
• nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall'ASL nei mesi precedenti in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, per le prestazioni rese opera la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
• nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall'ASL di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto comporta per l'ASL il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando
4 però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, co. 3, lett. a) del contratto in quanto manca un provvedimento idoneo a determinare la R.T.U. prevista dal contratto.
Quindi, come affermato correttamente dal Tribunale, opera la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08. Com'è evidente, non si tratta di un problema di prova, bensì di allegazione, non avendo l'ASL neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al
Centro.
Essendo stato fissato il tetto per la macroarea di Radiodiagnostica, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute tra la data effettiva e quella prevista di superamento del limite di spesa in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso.
Sarebbe, dunque, stato onere dell'ASL allegare tali elementi. Nulla di tutto ciò è stato fatto, sicché le doglianze dell'ASL risultano infondate.
In conclusione, l'ASL avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. Non avendo provveduto ad applicare la regressione tariffaria sono dovuti i compensi richiesti dal Centro.
Sull'ultimo motivo di appello, relativo alla violazione della clausola di salvaguardia, la
Corte ritiene di non doversi pronunciare in quanto con le note di trattazione del 25.02.2021
e con la comparsa conclusionale depositata il 28.11.2024 l'ASL vi ha rinunciato trattandosi di “un mero refuso nel gravame non essendo presente tale disposizione nel contratto intercorso tra le parti per l'annualità 2013”.
In comparsa conclusionale per la prima volta l'ASL ha dedotto che nulla sarebbe in ogni caso dovuto al in quanto il contratto relativo all'anno 2013 sarebbe stato sottoscritto Pt_1 il 30.12.2013, solo dopo che le prestazioni in contestazione erano state già erogate, e che quindi queste ultime non potrebbero essere remunerate in assenza di contratto, trovando applicazione la disciplina sui contratti con la P.A., come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8722/2024. Trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, ad avviso dell'appellante, l'esame della stessa non sarebbe precluso.
Tale questione è inammissibile in quanto tardiva.
5 È pur vero che la nullità è rilevabile anche d'ufficio, ma è altresì vero che il Tribunale ha più volte evidenziato che il contratto del 30.12.2013 riguardava l'annualità 2013 sicché sarebbe stato necessario formulare al riguardo uno specifico motivo di appello.
In ogni caso la questione non appare fondata.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. PO, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l'ASL) è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra ASL
e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che
6 l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l'ASL ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nel 2014.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza citata dall'Asl nella sua comparsa conclusionale, la n. 8722/2024 (non ancora massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l'ASL determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere convocate dall'ASL per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell'ASL che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece dall'ASL che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
7 È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto intercorso tra l'ASL ed il centro.
Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall'ASL va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso da € 5.200,01 a € 26.000,00, nel complessivo importo di € 4.657,50, di cui € 800,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 650,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 1.200,00 per il compenso relativo alla fase di trattazione, € 1.400,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo ed € 607,50 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre accessori se dovuti.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'ASL PO 1 Centro avverso la sentenza n.5506/2020 del 7.08.2020 del Tribunale di PO così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del processo di appello che liquida nel complessivo importo di € 4.657,50, di cui € 4.050,00 per compensi ed € 607,50 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, in favore del procuratore dell'appellata, avv. Fabio Musto, dichiaratosi antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in PO, il 25.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Roberto Notaro dott.ssa Caterina Molfino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di PO
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
2) Dr. Paolo Celentano Consigliere
3) Dr. Roberto Notaro Consigliere - Relatore
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3080/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di PO n. 5506/2020 pubblicata il 7 agosto
2020, pendente
TRA
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Commissario Straordinario Dr. rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 procura notarile alle liti per notar di Frattaminore del 5 settembre 2019, Persona_1 dall'avv. Gianpiero Mesco (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in al corso Secondigliano n. 207, Pt_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Musto (codice fiscale: ); C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di PO il 5.03.2015 il
, in qualità di struttura accreditata Controparte_1 presso il S.S.N. a svolgere prestazioni sanitarie afferenti alla branca di Diagnostica per nell'ambito territoriale dell'ASL PO 1 Centro (con cui aveva sottoscritto il 30 Pt_3 dicembre 2013 un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 volto a regolare le prestazioni da rendere nel 2013) chiedeva ingiungersi alla detta ASL il pagamento della somma di € 17.297,21 “oltre interessi dalla scadenza convenuta fino all'effettivo soddisfo”
a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate nel mese di ottobre 2013 per cui era stata emessa la fattura n.11/A del 05.11.2013.
In data 3.04.2014 il Tribunale adito accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 2020/2015 per l'importo richiesto.
L'ASL, con atto di citazione ritualmente notificato il 25.05.15, opponendosi al suddetto decreto ingiuntivo, eccepiva:
- la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto, non avendo la creditrice provato la tipologia, la qualità e la quantità di prestazioni eseguite, nonché la corrispondenza a quelle previste in contratto;
- il superamento del tetto di spesa, richiamando la nota n. 567 prot. del 12.05.2015 dalla quale si evinceva che il saldo preteso fosse corrispondente a prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei tetti di spesa per l'anno 2013 e di aver applicato la regressione tariffaria come da relazione UOC n. 24843 dell' 11.05.2015.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo, oltre la refusione di spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio il che nel resistere alla domanda chiedeva la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda, deducendo di non aver superato le prestazioni relative al budget previsto e ritenendo, comunque, che in base all'art. 5 punto
3 del contratto spettasse l'applicazione della regressione tariffaria di cui all' allegato C alla
DGRC n.° 1268/2008.
Con la sentenza n. 5506/2020 il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'ASL al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, ritenuta incontestata sia la sussistenza del rapporto di convenzionamento con l'ASL che l'avvenuta esecuzione da parte del Centro delle prestazioni sanitarie, rigettava l'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa in quanto l'ASL non aveva fornito elementi probatori sufficienti, avendo la stessa depositato solo la nota del 9.10. 2013 con la quale comunicava la data prevedibile di esaurimento del tetto di spesa al 29.10.2013 e la circolare prot.n. 60672/2013 con la quale stabiliva che il limite di spesa era fissato al 23.10.2013, mancando agli atti il provvedimento di determinazione della regressione tariffaria unitaria applicabile al Centro.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello l'ASL, con citazione notificata alla controparte il
16.09.2020, formulando i seguenti motivi di gravame:
- con il primo motivo si sostiene che l'onere della prova del mancato superamento del tetto di spesa gravava sul centro;
- con il secondo motivo l'Asl ritiene che poteva ritenersi raggiunta la prova del superamento del tetto di spesasulla base della relazione istruttoria prot. n. 567 del 12/05/2015 dalla quale si evinceva il superamento del tetto di spesa e della pec prot. n. 51528 del 9/10/2013 ove vi era la previsione dello sforamento del tetto di spesa al 29.10.2013;
- con il terzo motivo l'ASL censura la sentenza per non aver il Tribunale considerato quanto disposto dall'articolo 11 del contratto in base al quale le parti “espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso", ritenendo per tale ragione che il Centro si era impegnato al rispetto dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, sicchè tutte le prestazioni rese in esubero del tetto di spesa e, quindi, in spregio all'accordo contrattuale, sono da ritenersi evidentemente non remunerabili.
Per tali ragioni l'Asl ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ - revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di PO, integralmente l' opposizione così come formulata dall'appellante ASL con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2020/15, emesso da Tribunale di PO e notificato il 20/04/2015, e come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
- condannare l'appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio. -”.
Si è costituito il che ha resistito ai motivi di doglianza formulati dall'Asl, sostenendo Pt_1 la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
confermando la sentenza di primo grado n 5506-2020; 2. Condannare, l'ASL PO
[...]
1 Centro in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza del 19.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale depositata il 28.11.2024 l'ASL per la prima volta ha eccepito l'assenza di contratto per le prestazioni rese nel 2013, essendo stato il contratto sottoscritto successivamente all'esecuzione delle prestazioni il cui corrispettivo è oggetto della controversia.
3 Con la memoria di replica depositata il 10.2.2025, il ha contestato la fondatezza Pt_1 dell'eccezione sollevata dall'amministrazione sanitaria in sede di comparsa, tenuto conto del consolidato orientamento del Tribunale di PO e della Corte di Appello di PO che con plurime sentenze ha affermato la retroattività degli effetti del contratto ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 stipulato successivamente all'erogazione delle prestazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il primo e il secondo motivo di impugnazione, riguardanti rispettivamente il rigetto dell'eccezione del superamento del tetto di spesa e il relativo onere probatorio, possono essere esaminati congiuntamente. Con gli stessi l'ASL si duole del fatto che il Tribunale non ha ritenuto provata l'eccezione sulla base della documentazione prodotta, né ha considerato ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5, co. 3 del contratto sottoscritto.
Tali doglianze sono prive di fondamento.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa di branca grava sul debitore - costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
Nel caso di specie, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2013 è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), che l'ASL deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa:
• nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dall'ASL nei mesi precedenti in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, per le prestazioni rese opera la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
• nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall'ASL di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto comporta per l'ASL il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando
4 però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, co. 3, lett. a) del contratto in quanto manca un provvedimento idoneo a determinare la R.T.U. prevista dal contratto.
Quindi, come affermato correttamente dal Tribunale, opera la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08. Com'è evidente, non si tratta di un problema di prova, bensì di allegazione, non avendo l'ASL neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al
Centro.
Essendo stato fissato il tetto per la macroarea di Radiodiagnostica, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute tra la data effettiva e quella prevista di superamento del limite di spesa in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso.
Sarebbe, dunque, stato onere dell'ASL allegare tali elementi. Nulla di tutto ciò è stato fatto, sicché le doglianze dell'ASL risultano infondate.
In conclusione, l'ASL avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. Non avendo provveduto ad applicare la regressione tariffaria sono dovuti i compensi richiesti dal Centro.
Sull'ultimo motivo di appello, relativo alla violazione della clausola di salvaguardia, la
Corte ritiene di non doversi pronunciare in quanto con le note di trattazione del 25.02.2021
e con la comparsa conclusionale depositata il 28.11.2024 l'ASL vi ha rinunciato trattandosi di “un mero refuso nel gravame non essendo presente tale disposizione nel contratto intercorso tra le parti per l'annualità 2013”.
In comparsa conclusionale per la prima volta l'ASL ha dedotto che nulla sarebbe in ogni caso dovuto al in quanto il contratto relativo all'anno 2013 sarebbe stato sottoscritto Pt_1 il 30.12.2013, solo dopo che le prestazioni in contestazione erano state già erogate, e che quindi queste ultime non potrebbero essere remunerate in assenza di contratto, trovando applicazione la disciplina sui contratti con la P.A., come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8722/2024. Trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, ad avviso dell'appellante, l'esame della stessa non sarebbe precluso.
Tale questione è inammissibile in quanto tardiva.
5 È pur vero che la nullità è rilevabile anche d'ufficio, ma è altresì vero che il Tribunale ha più volte evidenziato che il contratto del 30.12.2013 riguardava l'annualità 2013 sicché sarebbe stato necessario formulare al riguardo uno specifico motivo di appello.
In ogni caso la questione non appare fondata.
Questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. PO, sentt. nn. 2254/2023,
3177/2023, 3482/2023) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n.
502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l'ASL) è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra ASL
e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che
6 l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l'ASL ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nel 2014.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza citata dall'Asl nella sua comparsa conclusionale, la n. 8722/2024 (non ancora massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l'ASL determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere convocate dall'ASL per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell'ASL che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece dall'ASL che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021).
7 È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto intercorso tra l'ASL ed il centro.
Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall'ASL va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso da € 5.200,01 a € 26.000,00, nel complessivo importo di € 4.657,50, di cui € 800,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 650,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 1.200,00 per il compenso relativo alla fase di trattazione, € 1.400,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo ed € 607,50 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre accessori se dovuti.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall'ASL PO 1 Centro avverso la sentenza n.5506/2020 del 7.08.2020 del Tribunale di PO così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del processo di appello che liquida nel complessivo importo di € 4.657,50, di cui € 4.050,00 per compensi ed € 607,50 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, in favore del procuratore dell'appellata, avv. Fabio Musto, dichiaratosi antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in PO, il 25.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Roberto Notaro dott.ssa Caterina Molfino
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