Sentenza breve 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 27/01/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01666/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13550/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13550 del 2024, proposto da
SI ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Lodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento
previa sospensiva, del provvedimento di archiviazione per irricevibilità della istanza volta a ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Viterbo, in data 26.09.2024, rif. Cat. A12/Imm. N. 102/2024, notificato dalla medesima Questura a mezzo pec al difensore in data 13.11.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale n. I19926594 emesso dalla Questura di Trento; alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale presentava istanza di conversione del predetto titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in quanto titolare di un regolare contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con Pindi s.r.l.s., con sede in Viterbo.
A seguito del cambio di domicilio della ricorrente veniva presentata istanza alla Questura di Viterbo, che notificava in data 13.11.2024 a mezzo pec il provvedimento impugnato di irricevibilità dell’istanza.
La Questura, nel provvedimento impugnato, affermava che: la ricorrente avrebbe presentato in modo irrituale la domanda di conversione, effettuando l’inoltro del kit invece che presentarsi presso lo sportello unico per l’immigrazione della competente Prefettura e che tale errata presentazione della istanza con modalità non conformi al dettato normativo non consentirebbe l’accoglimento e la trattazione della domanda stessa; la ricorrente non avrebbe rispettato il termine per richiedere la conversione del permesso di soggiorno ovvero quello dei sessanta giorni prima della scadenza del titolo; il lavoratore stagionale che ha svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi sul territorio nazionale, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all’art. 3 comma 4 del TU Immigrazione, in conformità con l’art. 24 stessa fonte; non è dovuto il preavviso di rigetto né la comunicazione di avvio del procedimento volto alla irricevibilità.
La ricorrente impugna il provvedimento e deduce i seguenti motivi:
-violazione di legge per mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis legge 241/1990;
- violazione di legge per errata declaratoria di irricevibilità ed errata decisione di archiviazione della istanza; difetto di istruttoria; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento;
- violazione di legge ai sensi dell’art. 13 co. 2 del d.lgs. 286/1998;
- violazione di legge per emissione e notifica di provvedimento in lingua sconosciuta al ricorrente.
L’amministrazione si è costituita con memoria e chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata discussa alla camera di consiglio odierna e, previo avviso alle parti di possibile decisione in forma semplificata, rimessa in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Deve essere accolto il primo motivo di ricorso col quale la ricorrente afferma l’omissione del preavviso di rigetto. I motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza dovevano essere comunicati dall’amministrazione prima della formale adozione di un provvedimento negativo, dunque prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento.
L’interessata a seguito di comunicazione di motivi ostativi avrebbe potuto fornire un apporto collaborativo in ordine al possesso dei requisiti per l’emissione di un permesso per lavoro subordinato. Non ha rilievo l’affermazione dell’ufficio circa l’asserita irritualità dell’istanza formulata dall’interessata, circostanza che al contrario, proprio in ragione della sua peculiarità, avrebbe imposto una valutazione approfondita, che è mancata.
L’omissione, diversamente dalla precedente ricostruzione della giurisprudenza, non può essere annoverata tra i cd vizi non invalidanti alla luce del chiaro disposto dell’art. 21 octies legge 241/1990, come novellato dall'art. 12, comma 1, lettera i), legge n. 120 del 2020, che impone la comunicazione al soggetto istante del cd preavviso di rigetto a fronte di poteri di natura discrezionale.
Deve essere altresì accolto il secondo motivo in quanto anziché archiviare l’ufficio doveva trattare l’istanza, rimettendola eventualmente, secondo un principio di buon andamento, all’ufficio competente che avrebbe valutato la sussistenza dei requisiti di legge in capo alla richiedente il titolo.
La presente decisione viene quindi assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda, essendo stati toccati gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260; Cass. civ., V, 16 maggio 2012, n. 7663; Consiglio di Stato, VI, 19 gennaio 2022, n. 339).
Il ricorso è accolto ed il provvedimento impugnato pertanto, assorbite le restanti censure, è annullato, salva la riedizione del potere amministrativo.
Le spese di giudizio attesa la peculiarità della vicenda sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO