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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice delegato,
Alessia Giampietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura di concordato minore iscritta al n. 252-1/ dell'anno 2024 del Ruolo Generale dei Procedimenti unitari proposto da
Parte_1
) (avv. M.P.Manzella) per procura in calce CodiceFiscale_1
al ricorso
RICORRENTE
OGGETTO: concordato minore
Premesso che in data 19/9/2024 ha Parte_1
presentato proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. C.C.I.I., con l'OCC ; Controparte_1
premesso che con decreto del 30/9-1/10/2024 il GD dichiarava l'apertura della procedura nominando quale Commissario Giudiziale
l'avv. ; Persona_1
rilevato che a seguito della votazione da parte dei creditori e per le ragioni indicate nel provvedimento del 6/2/2025, il Giudice Delegato disponeva la convocazione del commissario e del debitore all'udienza del 12/2/2025; rilevato, altresì, che all'esito della citata udienza, il debitore riformulava la propria proposta sulla scorta dei rilievi sollevati dal
Commissario nella relazione del 29/1/2025; rilevato che la proposta modificata veniva depositata in data
10/3/2025; rilevato che con successivo decreto del 15/3/2025 la nuova proposta veniva inviata ai creditori per le espressioni di voto;
rilevato, infine, che a seguito del deposito - in data 5/7/2025 - della relazione del Commissario sull'esito delle votazioni e all'esito dei chiarimenti esposti alla udienza del 10/9/2025 il GD riservava la decisione.
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Considerato che la proposta e il piano sono giuridicamente ammissibili in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 74
e ss. C.C.I.I., posto che l'istante è qualificabile come professionista ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. c), C.C.I.I. svolgendo attività di agente di commercio;
rilevato che la proposta formulata dal ricorrente – a fronte di una esposizione debitoria, come rettificata dal Commissario, di euro
180.831,18 - prevede il soddisfacimento dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari rispettivamente nella misura del 50% e del 15% secondo un piano di rientro rateale che prevede il pagamento di €
67.556,30 (comprensivi di spese per il Professionista O.C.C. in prededuzione pari ad € 1.021,10 incluso oneri;
spese per il
Commissario in prededuzione € 4.084,40 incluso di oneri ed oltre spese anticipate e documentate;
spese legali in privilegio ex art. 2751 bis c.c. per € 3.000,00 incluso di oneri), in 96 rate costanti di €
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700,00 e un'ulteriore rata di € 356,30 e, dunque, la durata di 8 anni e 1 mese;
rilevato, ad ogni modo, che il compenso dell'o.c.c. dovrà essere richiesto al giudice – una volta eseguito correttamente il piano - (art. 81, comma quarto, C.C.I.I.), il quale terrà conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e di quanto già eventualmente corrisposto prima del deposito del piano e della proposta;
osservato che l'o.c.c. ha attestato che, ai creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente, è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (art. 75, secondo comma, C.C.I.I.); considerato che l'o.c.c. ha altresì attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione e della percentuale di soddisfazione prevista nel piano e dei tempi di soddisfazione (art. 76, secondo comma, lett. d) C.C.I.I.) e tenuto conto, nel caso di specie, dell'assenza di beni immobili da liquidare e dei due beni mobili registrati;
rilevato che è stata prevista la suddivisione dei creditori nelle due classi, con precisazione che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, C.C.I.I., i creditori soddisfatti parzialmente sono stati equiparati ai chirografari per la parte residua del credito, come rappresentato e sintetizzato dal
Commissario nella propria relazione (pag. n. 7); considerato, nello specifico, che secondo quanto emerge dalla verifica delle operazioni di voto eseguita dal Commissario Giudiziale,
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“la maggioranza dei crediti ammessi al voto ha espresso voto contrario
(88,29%). La percentuale dei crediti a favore è pari al 11,71%.
Nella classe 1 del privilegio si ha la maggioranza dei crediti contrari pari al 96,97% e la percentuale dei crediti a favore è pari a 3,03%.
Mentre nella classe 2 del chirografo la percentuale dei crediti contrari
è pari a 85,31% e quella dei crediti a favore pari a 14,69%.”; rilevato, dunque, che sulla scorta degli esiti del voto e, in applicazione dell' art. 79 comma 1 CCII, primo e secondo periodo, la proposta di concordato minore non risulta approvata dalla maggioranza dell'ammontare dei crediti, nè dalla maggioranza del numero di creditori;
rilevato che l'art. 80 comma 3, secondo periodo, CCII attribuisce al
Tribunale il potere di omologa dell'accordo del concordato minore nel caso di mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie al sussistere di due condizioni: (i) decisività dell'adesione dell'amministrazione ai fini del raggiungimento delle soglie di percentuali necessarie per l'omologa; (ii) il trattamento proposto risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria sulla base di una attestazione resa dall'OCC; rilevata, dunque, la volontà del legislatore di assicurare una tutela del debitore contro il silenzio o le ingiustificate resistenze dell'amministrazione, così attribuendo al Tribunale il potere di omologa delle proposte rigettate quante volte, ai fini della loro mancata approvazione, il voto contrario dell'amministrazione sia stato determinante e la proposta di concordato consenta all'Agenzia
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delle Entrate di ottenere una soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione controllata del debitore;
rilevato che nel caso di specie, secondo quanto rappresentato dal
Commissario nella propria relazione e alla udienza del 10/9/2025,
l'adesione dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps risulterebbe determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato;
rilevato, infatti, che con l'adesione dell'A.E. e dell'INPS la percentuale dei crediti a favore ascenderebbe al 63,13%.; considerato che l'Organismo di Composizione della Crisi, come sopra evidenziato, ha espressamente valutato l'aspetto della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto anche conto della circostanza che – come già sopra chiarito – non vi sono beni immobili da liquidare _ eventualmente solo due beni mobili registrati - sicchè sarebbe impossibile una maggiore convenienza per l'amministrazione finanziaria;
richiamato, altresì, quanto sul punto dettagliatamente ed esaustivamente precisato dal Commissario nell propria relazione che di seguito si riporta: “Alla luce delle predette voci reddituali, la media annuale del reddito netto del sig. è pari ad € 29.185,00, con Parte_1
relativa entrata mensile media pari ad € 2.432,08.
Dal reddito medio mensile vanno, altresì, decurtate le spese necessarie al
sostentamento del nucleo familiare composto da 4 membri (compreso il ricorrente)
che il sig. ha quantificato in € 2.000,00 mensili, salvo diversa Parte_1
quantificazione operata dal Giudice in caso di liquidazione controllata.
Pertanto, la somma mensile a disposizione del ceto creditorio ammonterebbe circa
ad € 450,00/500,00.
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Il patrimonio mobiliare del sig. è, altresì composto dal saldo attivo al Parte_1
13/9/2024 del c/c n. 470575217 intrattenuto presso la Banca BNL pari ad €
3.033,41, nonché dal valore ricavabile dalla liquidazione dei seguenti beni mobili
registrati:
1. autovettura CU ME targata M7 (data di immatricolazione
28/4/2023) – chilometri percorsi 65.252;
2. motociclo Kawasaki AN S ABS targato 51 (data di immatricolazione
1/6/2017) – chilometri percorsi 32.281.
Su richiesta della scrivente, il sig. ha documentato lo stato d'uso dei Parte_1
predetti veicoli ed i relativi chilometri percorsi.
Secondo un'indagine di mercato che tiene conto dell'anno di immatricolazione e
dei km attualmente percorsi, il valore di liquidazione dei predetti beni mobili registrati
si attesterebbe intorno ad € 26.500,00, di cui € 22.000,00 per l'autovettura (doc. 9)
ed € 4.500,00 per la moto (doc. 10).
Dall'ipotetico valore di liquidazione, andranno certamente decurtati i costi di
stima, quantificabili in € 500,00 (compresi accessori di legge) e di vendita (costi
pubblicazioni con previsione di n. 2 tentativi di vendita € 822,80).
Quindi, ipotizzando che i superiori beni mobili registrati vengano venduti al 2^
tentativo di vendita, il ricavato ammonterebbe complessivamente ad € 19.875,00
(ovvero con un abbattimento del 25% su € 26.500,00).
Per ciò che attiene i tempi della liquidazione controllata si osserva che la Consulta,
con una recente pronuncia del 19/1/2024, ha chiarito che la “ragionevole durata
della procedura” deve essere fissata in anni tre.
Di conseguenza, nel predetto arco temporale, nell'ambito della liquidazione
controllata il probabile ricavato della procedura ammonterebbe ad € 40.908,41 di
cui:
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- € 18.000,00 (€ 500,00 x 36 mesi) quale quota del reddito mensile da destinare
al soddisfacimento dei creditori, al netto delle spese occorrenti per il fabbisogno del
nucleo familiare;
- € 19.875,00 quale ipotetico valore della liquidazione dei beni mobili registrati,
come sopra quantificato;
- € 3.033,41 quale saldo attivo al 13/9/2024 del c/c n. 470575217 intrattenuto
presso la Banca BNL Dal valore di realizzo del “patrimonio di liquidazione” andranno
decurtate le seguenti spese complessivamente pari ad € 9.323,46:
- spese per la stima dei beni mobili registrati: € 500,00 (compresi accessori di
legge);
- spese per la vendita (ipotizzando n. 2 tentativi di vendita): € 822,80;
- compenso del liquidatore (compenso medio calcolato su un attivo di € 40.908,41
ed un passivo di € 187.167,28): € 8.000,66 (compresi accessori di legge).
La procedura di liquidazione controllata, tenuto conto dalla natura dei crediti
indicati in proposta, consentirebbe di acquisire l'importo netto di € 31.584,95 dal
quale, in sede di riparto, andrà decurtato il compenso dell'O.C.C. in prededuzione e
le spese anticipate, pari ad € 5.420,50.
Pertanto, residuerebbe l'importo di € 26.164,45 da destinare al soddisfacimento
parziale dei soli creditori privilegiati.
Detto importo andrà attribuito dapprima al creditore in privilegio ex art. 2751 bis,
n. 2, c.c. (credito € 3.000,00) e la restante somma di € 23.164,45 all'I.N.P.S., che
verrà pertanto soddisfatto parzialmente e in misura inferiore rispetto al concordato
che prevede il soddisfo per complessivi € 25.170,34.
Rimarrà, quindi, incapiente e non soddisfatto l'intero credito dell'Agenzia delle
Entrate, al pari sia dei restanti creditori privilegiati che dei chirografari. Nulla, infatti,
residuerà per l'Erario, nulla per gli altri creditori privilegiati (Comune di Palermo,
Regione Sicilia, A.E.-Riscossione) e nulla per i chirografari;
tutti creditori che, invece, nella proposta trovano una percentuale di soddisfazione.”;
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rilevato, invece, che in esecuzione del concordato, andranno attribuite ai creditori maggiori risorse economiche poiché, oltre al pagamento per intero delle spese dell'O.C.C. per € 1.021,10, del
Commissario per € 4.804,40 e delle spese legali per € 3.000,00, sarà ripartita la somma di € 59.450,80 di cui € 46.180,17 per il soddisfacimento dei creditori privilegiati (50%) ed € 13.270,63 per i creditori chirografari (15%); precisato, inoltre, che l'art. 80 comma 3 CCII, deve ritenersi applicabile non soltanto per consentire il raggiungimento della percentuale ai fini della maggioranza dei voti, ma anche il raggiungimento della maggioranza delle “teste”; considerato, invero, che condividendo quanto già affermato dal
Tribunale di Torino (Trib Torino, sez VIsent. 24.4.2025) un'interpretazione restrittiva della norma che considerasse il cram down funzionale soltanto al raggiungimento della percentuale dei voti sarebbe incompatibile con la ratio dell'istituto dell'omologa forzosa, da individuare nel superamento del diniego in presenza di proposte non deteriori rispetto all'alternativa liquidatoria;
considerato che, in definitiva, l'accordo esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, anche chirografari, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria;
rilevato, dunque, che in applicazione dell'art. 80 comma 3 CCII, il piano raggiunge la percentuale della maggioranza dei voti e delle teste convertendo il voto dell'A.E. e dell'INPS nella percentuale di voti favorevoli pari al 63,13%;
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osservato che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77
C.C.I.I.; ritenuto che le specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano, sicché lo stesso può ritenersi fattibile pure economicamente;
tenuto conto dell'inconducenza delle contestazioni sulla convenienza della proposta formulate dalla stessa amministrazione finanziaria, che neppure affrontano il tema della maggiore convenienza o meno rispetto all'alternativa liquidatoria;
precisato, infine che, la modalità di esecuzione del piano avverrà mediante pagamento diretto da parte del debitore ai singoli creditori alla data di scadenza della singola rata con onere di rendicontare tempestivamente al Commissario medesimo affinchè tale Organo della procedura possa relazionare periodicamente al GD sulla regolare esecuzione del piano;
ritenuto, quindi, che per le ragioni esposte, la proposta di concordato minore va omologata;
P.Q.M.
visto l'art. 80 e 81 C.C.I.I.
OMOLOGA il concordato minore proposto da Parte_1
( ) , da ultimo modificato in data
[...] CodiceFiscale_1
10/3/2025,
DISPONE che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura nei tempi e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore e nel presente provvedimento;
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che il Commissario vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al giudice designato eventuali irregolarità e relazionando ogni 6 mesi sullo stato di esecuzione;
che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura del Commissario sul sito internet del Tribunale eliminando i dati sensibili;
che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).
che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), C.C.I.I.;
che terminata l'esecuzione il Commissario presenti al giudice una relazione finale;
che, eseguito integralmente e correttamente il piano, il
Commissario dovrà richiedere al giudice la liquidazione del compenso
(art. 81, comma quarto, C.C.I.I.), tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore;
dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese, al P.M. in sede nonché per gli adempimenti di competenza.
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Così deciso in Palermo, 22/09/2025.
Il Giudice delegato
Alessia Giampietro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Alessia Giampietro , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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