Ordinanza cautelare 27 luglio 2023
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 19/06/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02359/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01198/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2023, proposto da
SOCIETÀ AGRICOLA DALLONE s.n.c. di V. ed E. ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazzetta Guastalla, n. 11;
contro
GAL RISORSA LOMELLINA s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Melli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
AZIENDA AGRICOLA ANTONIO VENTURA DEI F.LLI VENTURA società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Cortesi e Virginia Camilla Marchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Ressi, n. 32;
per l'annullamento
della graduatoria sottoscritta dai membri del C.d.A. e dal Direttore Generale del GAL Lomellina pubblicata sul sito della medesima in data 5 aprile 2023 nella quale risultano indicati i soggetti ammessi al finanziamento nell’ambito della Misura A 4.1.01, con prima non ammessa la soc. agr. DA s.n.c.;
della nota del Rup in data 1 febbraio 2023 di presa d’atto degli esiti di valutazione e graduatoria provvisoria;
della proposta 29 gennaio 2023, a firma del Rup, di attribuzione del punteggio nei confronti della soc. DA;
del verbale di istruttoria tecnico-amministrativa in esito alla seduta del 30 gennaio 2023 di attribuzione del punteggio a favore della soc. DA;
del regolamento interno del GAL Lomellina approvato con Delibera n. 2 del C.d.A. del 27 novembre 2017;
del Bando relativo alla Misura A 4.1.01;
delle proposte, a firma del Rup, tutte in data 29 gennaio 2023, di attribuzione del punteggio nei confronti delle altre imprese ammesse al finanziamento;
dei verbali istruttori di attribuzione del punteggio, tutti in data 30 gennaio 2023, nei confronti delle altre imprese ammesse al finanziamento;
della nota in data 22.12.2023 prot. n. IDF_4.1.01_349_2022;
della nota GAL del 9.02.2023 prot. n. IDF_4.1.01_375_2023;
della Delibera n. 1 del 5.12.2022 di nomina della commissione di valutazione;
della Delibera n. 3 del 27.12.2022 di cooptazione della commissione di valutazione;
dell’eventuale approvazione della graduatoria da parte della Regione Lombardia;
di tutti gli atti connessi e presupposti, compresi quelli riguardanti le altre imprese non ammesse al finanziamento, ancorché non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GAL Risorsa Lomellina s.c. a r.l. e dell’Azienda Agricola Antonio Ventura dei F.lli Ventura società agricola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società Agricola DA s.n.c. di V. ed E. ER (d’ora innanzi anche “DA”) ha presentato domanda nell’ambito della proceduta competitiva gestita da GAL Risorsa Lomellina s.c. a r.l. (d’ora innanzi anche “GAL”), finalizzata all’erogazione di contributi in favore delle imprese agricole (misura A.4.1.01 del “FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020). Dall’atto denominato “disposizioni attuative per la presentazione delle domande” prodotto sub doc. 6 di parte ricorrente (d’ora innanzi anche “bando”), si evince che i contributi sono correlati ad interventi migliorativi che le aziende agricole partecipanti alla procedura intendono attuare, inventi che le stesse aziende avrebbero dovuto descrivere in maniera dettagliata in un apposito atto (denominato “Piano Aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola”) da allegare alla domanda di partecipazione.
Con atto del 5 aprile 2023, GAL ha approvato la graduatoria finale delle imprese ammesse a finanziamento, dalla quale risulta che DA ha ottenuto un punteggio pari a 68 ed è la prima impresa a non essere stata ammessa.
La graduatoria è stata stilata a seguito della valutazione operata da GAL applicando i criteri indicati nell’art. 9 del bando, il quale individua una serie di requisiti qualitativi afferenti alle caratteristiche degli interventi migliorativi proposti dalle imprese partecipanti alla procedura competitiva, al comparto produttivo interessato dagli interventi e alle caratteristiche del richiedente e dell’azienda. A ciascun requisito qualitativo è stato correlato uno specifico punteggio.
Con il ricorso in esame, la Società Agricola DA s.n.c. di V. ed E. ER impugna principalmente tale atto.
Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, GAL Risorsa Lomellina s.c. a r.l. e l’Azienda Agricola Antonio Ventura dei F.lli Ventura società agricola che, avendo ottenuto un punteggio pari a 69, è il concorrente che immediatamente precede la ricorrente in graduatoria.
La Sezione, con ordinanza n. 710 del 27 luglio 2023, ha respinto l’istanza cautelare motivando solo in punto di periculum.
Nel corso del giudizio, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza dell’8 aprile 2025.
Deve essere innanzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa di GAL.
Sostiene in particolare quest’ultima che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto la ricorrente avrebbe dato inizio all’intervento migliorativo oggetto della sua domanda di partecipazione alla procedura competitiva di cui si discute prima della proposizione della domanda stessa. Questo comportamento sarebbe contrario alle disposizioni contenute nel bando il quale sanzionerebbe con l’inammissibilità le domande presentate per interventi già avviati. Pertanto, secondo la resistente, l’interesse alla proposizione del ricorso in esame sarebbe insussistente posto che la domanda proposta dalla ricorrente sarebbe comunque destinata ad essere dichiarata inammissibile.
Ritiene il Collegio che questa eccezione sia inammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. che impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati: come riferito dalla stessa resistente, la verifica del rispetto della disposizione del bando appena richiamata non viene effettuata in sede di approvazione della graduatoria delle imprese ammesse a finanziamento, ma sarà effettuata in un secondo momento dall’ Organismo Pagatore Regionale in sede di controllo dei requisiti per l’erogazione degli incentivi, dopo la presentazione della domanda di pagamento. Siccome l’amministrazione non si è ancora occupata di questo aspetto non può essere questo giudice ad occuparsene per la prima volta.
Anche la controinteressata propone eccezioni preliminari.
Con la prima eccezione deduce l’inammissibilità del ricorso in quanto la procura al difensore sarebbe stata rilasciata da un soggetto privo di poteri.
Questa censura non può essere condivisa in quanto – come risulta dalla visura camerale depositata dalla stessa controinteressata sub doc. 17 – la procura al difensore per la proposizione del ricorso è stata rilasciata dalla sig.ra IA ER in qualità di socia amministratrice e rappresentate della DA. Si precisa sul punto che, a parere del Collegio, la decisione di esperire azione giudiziaria per tutelare l’interesse ad ottenere un contributo pubblico correlato all’esercizio dell’attività di impresa costituisce espressione di un potere di ordinaria amministrazione; non rileva quindi il fatto che i poteri di cui dispone la sig.ra IA ER siano quelli di “ordinaria gestione agricola”. Va richiamato in proposito anche l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, prevista dagli artt. 320, 374 e 394 c.c. in relazione ai beni degli incapaci, non coincide con quella applicabile in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle società, i quali vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell'oggetto sociale, qualunque sia la loro rilevanza economica e la loro natura giuridica, con la conseguenza che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, devono ritenersi rientranti nella competenza dell'amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società, ed invece eccedenti i suoi poteri quelli di disposizione o di alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell'ente e, perciò, esorbitanti e comunque contrastanti con l'oggetto sociale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 giugno 2013, n. 3402).
Con altra eccezione, la controinteressata sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura competitiva di cui si discute in quanto non sarebbe chiaro chi abbia sottoscritto digitalmente la sua domanda di partecipazione.
Questa eccezione è inammissibile in quanto con essa viene dedotta una questione che amplia l’oggetto del giudizio e avrebbe perciò dovuto essere dedotta, non già con semplice memoria, ma con ricorso incidentale.
Con una terza eccezione si rileva che la ricorrente, dopo la proposizione della domanda di partecipazione alla procedura competitiva di cui si discute, avrebbe apportato una variante all’intervento ivi rappresentato. Sostiene quindi la controinteressata che non vi sarebbe interesse alla decisione posto che il bando esclude la possibilità di apportare varianti ai progetti ammessi a finanziamento e che, per questa ragione, la stessa ricorrente non potrebbe comunque ottenere l’incentivo richiesto.
Anche per questa eccezione trova applicazione l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. che impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati: l’Amministrazione non si è ancora pronunciata sul profilo posto qui in evidenza e, pertanto, non può questo Giudice occuparsene per la prima volta.
Si può ora passare all’esame del merito.
Con il primo motivo, parte ricorrente contesta la mancata attribuzione del punteggio (4 punti) correlato al requisito qualitativo 5.1 recante “Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e l’impiego di risorse naturali”. A tal fine la ricorrente evidenzia che l’intervento migliorativo da essa proposto consiste nella installazione di un impianto di stoccaggio del riso (5 silos) dotato di sonde termometriche aventi quattro punti di misurazione della temperatura, di un una rete elettronica di controllo e di un quadro comandi. Aggiunge la medesima ricorrente che questo impianto consente il pronto rilevamento di eventuali surriscaldamenti e una pronta movimentazione del solo riso interessato dagli stessi, evitando di movimentare l’intero quantitativo di riso stoccato. Si tratterebbe pertanto, a suo giudizio, di un investimento innovativo in grado di migliorare i prodotti e/o i processi aziendali e che riduce le emissioni in atmosfera e l’impiego di risorse naturali. Per questa ragione, viene dedotto il vizio di difetto di motivazione posto che non sarebbero comprensibili le ragioni per le quali GAL ha deciso di non attribuirle alcun punteggio per il requisito di cui si discute.
Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che l’intervento migliorativo da essa proposto avrebbe meritato anche l’attribuzione del punteggio (3 punti) correlato al criterio qualitativo 1.4 (acquisto di macchine che consentono l’aumento della produttività e/o la riduzione dei costi o la riduzione del consumo energetico), e ciò tanto più se si considera che questo punteggio sarebbe stato riconosciuto all’Azienda Agricola Antonio Ventura dei f.lli Ventura proprio per aver proposto la realizzazione di un intervento che prevede l’installazione di impianti di stoccaggio del riso dotati di sonde termometriche. Anche con riferimento a questa decisione viene pertanto dedotto il vizio di difetto motivazionale nonché il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.
Con il terzo motivo, viene contestata la decisione di non attribuire il punteggio (2 punti) relativo al requisito correlato alla presenza nella compagine societaria di titolari che siano almeno
per il 50 per cento di sesso femminile. Parte ricorrente evidenzia in proposito che, fra i suoi cinque soci, tre sono di sesso femminile e sono muniti di poteri di amministrazione e rappresentanza. Anche con riferimento a questa decisione viene pertanto dedotto il vizio di difetto motivazionale.
Con il quarto motivo, viene contestata la decisione di non attribuire alcun punteggio (punti 1) per il criterio 1.7 (Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, e/o per il benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti). Parte ricorrente sostiene che l’intervento da essa proposto presenterebbe soluzioni di miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza per i lavoratori e per gli animali e che non sarebbero state illustrate le ragioni per le quali tali aspetti non siano stati positivamente apprezzati. Anche con riferimento a questa decisione viene pertanto dedotto il vizio di difetto motivazionale.
In proposito si osserva quanto segue.
Come anticipato, l’art. 9 del bando ha individuato una serie di requisivi qualitativi, ciascuno dei quali correlato ad uno specifico punteggio non modulabile, al fine di procedere alla valutazione degli interventi migliorativi proposti dai partecipanti alla procedura competitiva oggetto del presente giudizio. Il soggetto valutatore aveva quindi il compito di accertare il possesso dei requisiti valutandone le specifiche caratteristiche, ed aveva altresì l’obbligo di attribuire al concorrente il punteggio previsto dal bando qualora l’accertamento avesse dato esito positivo.
Ritiene il Collegio che questa attività di valutazione ricada nell’ambito della discrezionalità tecnica per la quale, come noto, è in linea di massima precluso il sindacato giurisdizionale salvo che sussistano macroscopici errori di fatto, o che la decisione sia affetta da illogicità o da irragionevolezza manifesta.
Va tuttavia osservato che, secondo la giurisprudenza, l’attività valutativa condotta nell’ambito delle procedure competitive, sebbene appunto espressione di discrezionalità tecnica, deve essere svolta in maniera tale che i partecipanti alle procedure stesse siano posti nella condizione di comprendere il percorso logico seguito dall’organo valutatore e possano in particolare comprendere le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire quel determinato punteggio alla loro offerta.
Il punteggio numerico espresso sui singoli elementi di valutazione equivale a sufficiente motivazione solo quando l’amministrazione abbia predisposto una griglia chiara, analitica e articolata e sia tale, quindi, da circoscrivere in modo adeguato il giudizio dell’organo preposto alla valutazione, così da rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto da quest'ultimo.
Quando manca questa griglia preventiva è invece necessario che il punteggio sia accompagnato da una motivazione discorsiva che illustri appunto le ragioni sottese alle singole decisioni (cfr. fra le tante T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 12 novembre 2024, n. 6152; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 13 maggio 2022, n. 1113).
Ciò chiarito, va ora osservato che, nel caso concreto, il bando si è limitato a stabilire i requisiti qualitativi descrivendoli in maniera abbastanza generica, e a correlare a ciascuno di essi il punteggio da attribuire ai concorrenti. Nessuna griglia di valutazione è stata predisposta in via preventiva lasciando così all’organo valutatore ampi margini di discrezionalità il cui esercizio avrebbe dovuto essere giustificato mediante apposita motivazione discorsiva.
Per quanto riguarda ad esempio il requisito 5.1, il bando si limita a descriverlo nel seguente modo: ” Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e l’impiego di risorse naturali”, senza però specificare quale sia il livello di innovazione preteso. La ricorrente non è stata quindi posta nella condizione di conoscere le ragioni per le quali la sua proposta (alla quale come detto non è stato attribuito alcun punteggio per il requisito in esame) non è stata giudicata sufficientemente innovativa.
Ancora, per quanto riguarda il requisito correlato alla presenza nella compagine societaria di titolari che siano almeno per il 50 per cento di sesso femminile non si specifica se la suddetta percentuale debba riferirsi alle quote o al numero dei soci, né si dice quale rilievo possa avere l’attribuzione di poteri di amministrazione e rappresentativi. Anche per questo requisito, non sono state quindi chiarite le ragioni per le quali alla ricorrente (nonostante vi siano nella sua compagine societaria tre soci di sesso femminile muniti di poteri di amministrazione e rappresentanza) non è stato attribuito alcun punteggio.
Analogo discorso può essere svolto con riferimento al criterio qualitativo 1.4 e al criterio valutativo 1.7 per i quali il bando si limita ad una descrizione generica senza fornire alcuna griglia valutativa.
L’organo valutatore non poteva perciò limitarsi (come in concreto accaduto) all’attribuzione dei punteggi, ma era invece tenuto a specificare, per ciascuno dei criteri sopra indicati, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che la proposta della ricorrente non possedesse i requisiti necessari per poter ottenere il correlato punteggio.
Solo nelle memorie difensive, parte resistente ha svolto ampie argomentazioni per illustrare le ragioni per le quali i suddetti punteggi non sono stati nel concreto attribuiti. Si deve però osservare che il vizio di difetto motivazionale non può essere superato dalle argomentazioni formulate dalle difese delle parti resistenti nelle memorie depositate in giudizio, dal momento che è inammissibile l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo mediante atti processuali (in tal senso di veda ancora T.A.R. Lombardia Milano sent. n. 1113/2022 cit.).
Per queste ragioni i motivi in esame sono fondati.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento dell’ultimo motivo proposto in via subordinata.
Ne consegue che va disposto l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente i punteggi correlati ai criteri di valutazione oggetto dei motivi esaminati, con conseguente obbligo per la parte resistente di rideterminarsi sul punto con adeguata motivazione.
La particolarità della fattispecie fattuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO