TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/10/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2169/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA DONATA Parte_1
TORTORICI
opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA opposto
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale atto di ricorso depositato il 20.05.2025 e regolarmente notificato la Sig.ra ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 33420250000393548000, notificato il 17.04.2025, con cui è stato chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 3.332,18 a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola relativamente all'anno 2019.
Ha chiesto una declaratoria di insussistenza del credito, rilevando la pendenza di altro procedimento con cui ha chiesto: “accertare e dichiarare che, negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 per n. 102 giornate all'anno, ha lavorato alle dipendenze dell quali braccianti agricoli, e Controparte_2
1 per l'effetto dichiarare il diritto di tutti i succitati lavoratori alla iscrizione nei competenti elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni rispettivamente indicati;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento dell CP_1 di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli dei ricorrenti per i rispettivi anni indicati e disporne la regolare iscrizione. c) per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai ricorrenti all a titolo di restituzione delle prestazione CP_1 previdenziali legittimamente fruite negli anni suindicati”.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L' , si è costituito, in via CP_1 Controparte_3 preliminare sollevando eccezione di decadenza ex art. 24 comma 5 del
D.lgs. n. 46/1999, nel merito deducendo che la somma richiesta con l'avviso di addebito è dovuta atteso che la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, con la conseguenza che quanto corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione deve essere restituito in quanto indebitamente corrisposto.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare una declaratoria di inammissibilità; nel merito instava per il rigetto dell'opposizione, richiamando il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali hanno valore di prova legale, potendo essere contraddetti solo dalla prova contraria offerta dall'opponente a seguito dell'opposizione.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 20.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente e l' depositavano le note scritte in sostituzione CP_1 dell'udienza il 17.10.2025.
L ha sollevato eccezione di decadenza ex art. 24 comma 5 del D.lgs. n. CP_1
46/1999 sul rilievo, non documentato, che l'avviso di addebito opposto sia stato notificato all'opponente in data 8 aprile 2025.
L'opponente ha dedotto in ricorso che l'avviso è stato, per contro, notificato il 17 aprile 2015, senza, tuttavia, fornire alcuna prova di tale deduzione
2 (nelle note scritte in sostituzione dell'udienza ha precisato: “questa difesa non ha prodotto la busta contenente l'avviso di addebito, in quanto la busta è priva di qualsivoglia timbro”).
Ebbene, a norma dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/99 “contro l'iscrizione
a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale”.
La norma non qualifica come perentorio tale termine, né lo prevede espressamente a pena d'inammissibilità, la qual cosa ha indotto parte della dottrina e della giurisprudenza di merito a ritenere che l'inutile decorso del medesimo non precluda la possibilità di proporre opposizione alla cartella.
E', tuttavia, da preferire l'opposta opinione, la quale si fonda su diverse considerazioni d'ordine storico – sistematico.
In primo luogo, si deve rilevare che tutti i precedenti storici relativi ai sistemi di riscossione coattiva di crediti della P.A., sganciati da una previa verifica giudiziale, sono stati sempre caratterizzati, nel nostro paese, dalla regola secondo la quale, la non tempestiva opposizione al provvedimento impositivo comporta l'incontestabilità del titolo.
Questo è vero nel processo tributario (art.21, D.lgs. 546/92), in quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione (artt. 22, 1° co. e 23, 1° co., L.689/81)
e nel precedente storico costituito dall'art. 2, 4° co., L.389/89).
La stessa cosa dicasi per il tipico procedimento giudiziale a cognizione sommaria, quello di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la mancata opposizione nei termini determina l'esecutorietà del decreto e la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione stessa.
La natura perentoria del termine di 40 giorni, inoltre, è stata affermata di recente anche dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte con la nota pronuncia n. 4506/2007.
Più di recente si è ribadito: “per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 24, comma 5, d.lgs.
n. 46/1999, per proporre opposizione sul merito delle pretese creditorie degli enti
3 previdenziali determina l'irretrattabilità del credito oggetto di iscrizione a ruolo
(Cass. S.U. n. 23397 del 2016).” (cfr. Cass. 17188/2024).
Ora, nel caso di specie, in cui non è controverso che l'avviso di addebito sia stato notificato e lo sia stato ritualmente, sarebbe stato onere della parte opponente provare la tempestività dell'opposizione, vale a dire il rispetto del termine perentorio di 40 giorni decorrente dalla notifica del titolo.
“…Ciò in quanto la conoscenza della cartella non è in discussione e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: il raggiungimento dello scopo
(conoscenza della cartella) realizzato dal procedimento notificatorio a mezzo posta, viene a spostare l'"onus probandi" in ordine alla data di effettiva ricezione dell'atto sulla parte che agisce in giudizio per far valere una pretesa (nella specie il diritto a fruire della sanzione ridotta) il cui esercizio è assoggettato a termine decadenza, nella specie stabilito con in relazione al "dies a quo" della data di effettiva consegna dell'atto notificato (Cass. n° 23213/14 così massimata: In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'"onus probandi", gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto
e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa). E il medesimo principio è stato ribadito dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia n° 6887/16 che l'appellante ha richiamato a sostegno delle sue ragioni. Nell'occasione, infatti, la Suprema Corte ha sì affermato l'onere dell'agente della riscossione di provare la regolare notifica della cartella mediante produzione del relativo avviso di ricevimento, ma in quel caso la Corte ha rilevato che il contribuente aveva contestato in radice che le cartelle gli fossero state notificate, ciò che non riguarda la presente controversia. Tanto è vero che la Corte
4 ha in motivazione aggiunto, dopo aver richiamato proprio Cass. n° 213213/14,
“salva l'applicabilità - qui non ricorrente, ed anzi nemmeno invocata da - CP_4
"del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'onus probandi", gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa" (ivi)…” (in tal senso cfr. Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 437/2019 pubblicata in data
08.05.2019).
Non essendo stato assolto l'onere gravante “sulla parte che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza … di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa”, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione.
Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.312,00, oltre accessori dovuti.
Cosenza, 21/10/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
5
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2169/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA DONATA Parte_1
TORTORICI
opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA opposto
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale atto di ricorso depositato il 20.05.2025 e regolarmente notificato la Sig.ra ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 33420250000393548000, notificato il 17.04.2025, con cui è stato chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 3.332,18 a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di disoccupazione agricola relativamente all'anno 2019.
Ha chiesto una declaratoria di insussistenza del credito, rilevando la pendenza di altro procedimento con cui ha chiesto: “accertare e dichiarare che, negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 per n. 102 giornate all'anno, ha lavorato alle dipendenze dell quali braccianti agricoli, e Controparte_2
1 per l'effetto dichiarare il diritto di tutti i succitati lavoratori alla iscrizione nei competenti elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni rispettivamente indicati;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento dell CP_1 di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli dei ricorrenti per i rispettivi anni indicati e disporne la regolare iscrizione. c) per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai ricorrenti all a titolo di restituzione delle prestazione CP_1 previdenziali legittimamente fruite negli anni suindicati”.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L' , si è costituito, in via CP_1 Controparte_3 preliminare sollevando eccezione di decadenza ex art. 24 comma 5 del
D.lgs. n. 46/1999, nel merito deducendo che la somma richiesta con l'avviso di addebito è dovuta atteso che la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, con la conseguenza che quanto corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione deve essere restituito in quanto indebitamente corrisposto.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare una declaratoria di inammissibilità; nel merito instava per il rigetto dell'opposizione, richiamando il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali hanno valore di prova legale, potendo essere contraddetti solo dalla prova contraria offerta dall'opponente a seguito dell'opposizione.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 20.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente e l' depositavano le note scritte in sostituzione CP_1 dell'udienza il 17.10.2025.
L ha sollevato eccezione di decadenza ex art. 24 comma 5 del D.lgs. n. CP_1
46/1999 sul rilievo, non documentato, che l'avviso di addebito opposto sia stato notificato all'opponente in data 8 aprile 2025.
L'opponente ha dedotto in ricorso che l'avviso è stato, per contro, notificato il 17 aprile 2015, senza, tuttavia, fornire alcuna prova di tale deduzione
2 (nelle note scritte in sostituzione dell'udienza ha precisato: “questa difesa non ha prodotto la busta contenente l'avviso di addebito, in quanto la busta è priva di qualsivoglia timbro”).
Ebbene, a norma dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/99 “contro l'iscrizione
a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale”.
La norma non qualifica come perentorio tale termine, né lo prevede espressamente a pena d'inammissibilità, la qual cosa ha indotto parte della dottrina e della giurisprudenza di merito a ritenere che l'inutile decorso del medesimo non precluda la possibilità di proporre opposizione alla cartella.
E', tuttavia, da preferire l'opposta opinione, la quale si fonda su diverse considerazioni d'ordine storico – sistematico.
In primo luogo, si deve rilevare che tutti i precedenti storici relativi ai sistemi di riscossione coattiva di crediti della P.A., sganciati da una previa verifica giudiziale, sono stati sempre caratterizzati, nel nostro paese, dalla regola secondo la quale, la non tempestiva opposizione al provvedimento impositivo comporta l'incontestabilità del titolo.
Questo è vero nel processo tributario (art.21, D.lgs. 546/92), in quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione (artt. 22, 1° co. e 23, 1° co., L.689/81)
e nel precedente storico costituito dall'art. 2, 4° co., L.389/89).
La stessa cosa dicasi per il tipico procedimento giudiziale a cognizione sommaria, quello di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la mancata opposizione nei termini determina l'esecutorietà del decreto e la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione stessa.
La natura perentoria del termine di 40 giorni, inoltre, è stata affermata di recente anche dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte con la nota pronuncia n. 4506/2007.
Più di recente si è ribadito: “per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 24, comma 5, d.lgs.
n. 46/1999, per proporre opposizione sul merito delle pretese creditorie degli enti
3 previdenziali determina l'irretrattabilità del credito oggetto di iscrizione a ruolo
(Cass. S.U. n. 23397 del 2016).” (cfr. Cass. 17188/2024).
Ora, nel caso di specie, in cui non è controverso che l'avviso di addebito sia stato notificato e lo sia stato ritualmente, sarebbe stato onere della parte opponente provare la tempestività dell'opposizione, vale a dire il rispetto del termine perentorio di 40 giorni decorrente dalla notifica del titolo.
“…Ciò in quanto la conoscenza della cartella non è in discussione e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: il raggiungimento dello scopo
(conoscenza della cartella) realizzato dal procedimento notificatorio a mezzo posta, viene a spostare l'"onus probandi" in ordine alla data di effettiva ricezione dell'atto sulla parte che agisce in giudizio per far valere una pretesa (nella specie il diritto a fruire della sanzione ridotta) il cui esercizio è assoggettato a termine decadenza, nella specie stabilito con in relazione al "dies a quo" della data di effettiva consegna dell'atto notificato (Cass. n° 23213/14 così massimata: In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'"onus probandi", gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto
e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa). E il medesimo principio è stato ribadito dalla Corte di
Cassazione nella pronuncia n° 6887/16 che l'appellante ha richiamato a sostegno delle sue ragioni. Nell'occasione, infatti, la Suprema Corte ha sì affermato l'onere dell'agente della riscossione di provare la regolare notifica della cartella mediante produzione del relativo avviso di ricevimento, ma in quel caso la Corte ha rilevato che il contribuente aveva contestato in radice che le cartelle gli fossero state notificate, ciò che non riguarda la presente controversia. Tanto è vero che la Corte
4 ha in motivazione aggiunto, dopo aver richiamato proprio Cass. n° 213213/14,
“salva l'applicabilità - qui non ricorrente, ed anzi nemmeno invocata da - CP_4
"del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'onus probandi", gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa" (ivi)…” (in tal senso cfr. Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 437/2019 pubblicata in data
08.05.2019).
Non essendo stato assolto l'onere gravante “sulla parte che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza … di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa”, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione.
Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.312,00, oltre accessori dovuti.
Cosenza, 21/10/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
5