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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado di opposizione al decreto ingiuntivo n. 139/2021 emesso il 9.2.2021 dal
Giudice Unico del Tribunale di Varese, iscritta al n. r.g. 879/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Roberto e Pietro. Parte_1 P.IVA_1
Tournier del Foro di Milano
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Berton Massimo del Foro di Varese
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente precisava le conclusioni come da note del 26.2.2024, depositate il 27.2.2024, mentre la parte opposta precisava le conclusioni come da note del 19.2.2024, depositate in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis cpc, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 139/2021 emesso il Parte_1
9.2.2021 dal Giudice Unico del Tribunale di Varese, con il quale si intimava il pagamento a favore della società , della somma di € Controparte_2
51.507,95, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di penale contrattuale e di prestazioni professionali di consulenza in materia fiscale e del diritto del lavoro, svolte in esecuzione del contratto inter partes stipulato in data 1/1/2015, rinnovatosi automaticamente fino al 2020, anno in pagina 1 di 8 cui l'opponente aveva manifestato la volontà di recesso, senza rispettare il termine semestrale previsto dal contratto. L'opponente eccepiva la nullità della clausola di rinnovo automatico e di quella penale, in quanto vessatorie, che negli anni 2018, 2019 e 2020 l'opposta non aveva svolto le prestazioni previste dal contratto, che aveva duplicato compensi per € 12.823,98 e concludeva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità della clausola contrattuale di rinnovo automatico e della clausola penale o, in subordine, di riduzione della stessa e l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'opposta, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte nel corso della vigenza contrattuale.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione o, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata nel corso del giudizio.
Il Giudice convertiva il rito da sommario ad ordinario e rigettava l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
dopo il deposito delle memorie ex art.183, VI comma cpc, ammetteva una CTU, al fine di determinare quali fossero state le prestazioni professionali svolta dall'opposta, accertando se le stesse fossero state svolte secondo i canoni professionali e determinando se il compenso richiesto fosse conferme ai parametri di legge. Dopo il deposito dell'elaborato peritale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.12.2023 nella quale tratteneva la causa in decisione.
Nelle more della decorrenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, però, l'opponente formulava l'istanza di rimessione della causa sul ruolo, riferendo che era stato definito con una conciliazione giudiziale il procedimento n.842/2023 di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU. Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa sul ruolo e, acquisito il verbale di conciliazione, nella quale il compenso veniva rideterminato nella minor somma complessiva di euro 3.200,00, oltre gli oneri di legge, con onere di pagamento provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro nella misura del 50%, fissava per la precisazione delle conclusioni con la modalità ex art. 127ter cpc l'udienza del 1.3.2024, nella quale tratteneva la causa in decisione.
- ° - ° -
Va in primo luogo rammentato che secondo la Corte di legittimità e la giurisprudenza di merito con l'opposizione a decreto ingiuntivo si introduce un ordinario procedimento di cognizione, nel corso del quale la parte opposta, che è il creditore sostanziale, deve comprovare l'esistenza del suo credito, pagina 2 di 8 mentre la parte opponente deve provare la sussistenza di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito vantato.
Sarà, pertanto, il creditore sostanziale che dovrà in primis dimostrare l'esistenza del suo credito e, in caso riesca ad assolvere il detto onere probatorio, il debitore dovrà cercare di dimostrare l'insussistenza del detto credito.
Nel caso di specie, l'opposta doveva, pertanto, dimostrare di aver svolto le prestazioni professionali previste dal contratto e che era dovuta la somma a titolo di penale per il recesso contrattuale.
Ebbene, l'opposta ha prodotto una copiosa documentazione (doc,ti da 3 a 23 e da 40 a 77), attestante l'esecuzione nel corso degli anni di vigenza contrattuale delle prestazioni contrattuali, documentazione che è stata oggetto dell'esame del Consulente tecnico d'Ufficio, nominato in corso di causa, nomina resasi necessaria essendo la valutazione della detta documentazione eminentemente tecnica. Il risultato dell'attività del consulente è stata un'indagine che questo Giudice reputa di dovere condividere e di fare propria e dalla quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento.
Nel suo elaborato il Consulente, dopo aver esaminato la numerosa e complessa documentazione prodotta dalle parti a cominciare dal contratto inter partes, ha rilevato che l'opposta dall'1.1.2015 al
30.9.2020 ha svolto attività di consulenza fiscale e in materia di lavoro, comprensiva di adempimenti di legge e consulenza su problematiche specifiche, oltre allo svolgimento di altre specifiche attività richieste dall'opponente. Il CTU evidenziava, poi, che in data 5.2.2019 (doc. 26 opposta) era stato concordato un piano di rientro del debito accumulato dall'opponente relativo agli onorari fino al
31/12/2018 e che in tale sede l'opponente non aveva svolto alcuna eccezione o contestazione riguardante la somma richiesta a pagamento delle prestazioni svolte. Per le prestazioni fino al settembre 2020, inoltre, il Consulente evidenziava, quanto all'ammontare richiesto, che era stata prodotta la liquidazione dell'Ordine Consulenti del Lavoro, relativa agli adempimenti fiscali e all'emissione di cedolini paga.
Il Consulente, quindi evidenziava che, all'esito di una elaborata e particolareggiata rendicontazione dell'insieme completo delle prestazioni professionali eseguite dall'opposta, poteva affermarsi che le prestazioni richieste in pagamento, non solo erano state effettivamente eseguite, ma anche che, alla data di redazione dell'eleborato peritale, non era a conoscenza di atti di accertamento o di rettifica imputabili a errori commessi dall'opposta e, pertanto, concludeva che le suddette erano state eseguite secondi i canoni professionali, rispettando forme e scadenze tributarie e previdenziali.
pagina 3 di 8 In merito alla determinazione del quantum dovuto, il CTU riferiva di aver esaminato ogni singolo ammontare fatturato con tariffa e relative variazioni di riferimento, così come stabilito dal Decreto n.
46 21.02.2013 del Ministero del Lavoro e che, infine, erano stati calcolati i valori medi per ciascuna delle suddette alternative per fornire un quadro completo delle possibili variabili e che, all'esito di tale esame, aveva redatto una dettagliata tabella inserita nell'elaborato con l'indicazione dei parametri suddivisi per annualità.
Dava, poi, atto di aver replicato compitamente alle osservazioni dei nominati CTP e chiariva che nelle prestazioni professionali spesso fosse oltremodo difficoltoso distinguere ciò che era pura indennità per lo svolgimento di un adempimento da ciò che era più correttamente ascrivibile alla consulenza vera e propria, in quanto la consulenza è il presupposto per l'esatta esecuzione di un adempimento, perché non era possibile svolgere una mera formalità senza essere in possesso delle relative conoscenze riguardanti criteri e modalità delle norme inerenti le prestazioni in questione.
Il CTU concludeva evidenziando che le prestazioni professionali addebitate riguardavano adempienti effettivamente eseguiti dall'opposta a favore dell'opponente, che tali prestazioni erano state eseguite secondo i canoni professionali, che i compensi richiesti risultavano pressoché assimilabili a quelli calcolati in base ai parametri di legge e che, comunque, non erano mai superiori ai valori medi ricavabili dall'applicazione dei suddetti parametri.
Richiamando, questo punto, quanto evidenziato in tema di prova nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si rileva che l'opponente avrebbe dovuto dimostrare l'insussistenza del credito provato ex art. 2697 c.c. dall'opposta, provare, cioè, l'esistenza di fatti impeditivi o modificativi o estintivi a riguardo con riferimento alle domande svolte.
Ebbene tale prova non è stata fornita.
Dall'esame svolto dal CTU, infatti, è emerso l'inesistenza di duplicazioni di compensi rilevata dall'opponente e che non sussisteva alcun credito da ripetere, anche alla luce dell'accordo inter partes del 5.2.2019 (doc. 26 opposta) in cui l'opponente accettava la quantificazione delle somme dovute fino al 31.12.2018, riconoscendosi debitore delle stesse. Da quanto precede consegue l'infondatezza delle domande riconvenzionali svolte dall'opponente e della totale assenza di inadempimento contrattuale da parte dell'opponente.
All'esito dell'indagine tecnica, pertanto, appare evidente la debenza della somma di € 41.157,08, indicata nel decreto ingiuntivo opposto relative alle prestazioni svolte negli anni 2018, 2019 e 2020.
Quanto all'importo relativo alla penale per recesso anticipato, quantificato in € 10.350,87 e previsto pagina 4 di 8 al punto 4 del contratto, deve, anzitutto, essere accertata la validità ed efficacia della detta clausola, avendo l'opponente eccepito la loro nullità in quanto vessatorie e non approvate ex artt. 1341 e 1342
c.c..
Tale eccezione risulta, per altro, svolta anche in merito alla clausola di rinnovo automatico prevista dall'art. 3 del contratto, ma l'esame di tale eccezione risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione, in quanto, non solo è pacifico che il contratto non sia più vigente tra le parti ed una eventuale delibazione a riguardo sarebbe fine a sé stessa, ma anche che l'accertamento di tale supposta nullità non risulta connesso con alcuna domanda svolta dall'opponente.
Passando alla trattazione della problematica relativa alla vessatorietà della clausola penale, deve essere evidenziato che è stata da tempo risolta dalla corte di legittimità (per tutte Cass. Civ.
n.6558/2010) e più volte ribadita (per tutte Cass. civ. n. 18550/2021). La corte ha, infatti, sancito che in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341
c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione.
In ogni caso, anche se si considerasse vessatoria la detta clausola, considerato che nel contratto risulta richiamata e sottoscritta ex artt. 1341 e 1342 c.c. dall'opponente, si evidenzia la giurisprudenza della
Corte (per tutte Cass. n. 4126/2024) secondo la quale nel caso di condizioni generali di contratto,
l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria
è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto.
L'eccezione di nullità, pertanto, risulta infondata e deve essere rigettata.
Da ultimo deve essere esaminata la domanda subordinata svolta dall'opponente di riduzione della penale contrattuale ex art. 1384 c.c. Tale domanda si fonda sull'assunto che in un contratto di durata annuale un termine semestrale di preavviso risulta sproporzionato ed incongruo, essendo l'importo della penale pari alla somma corrisposta in un anno di vigenza del contratto.
Ebbene, tale domanda risulta fondata e deve essere accolta.
L'art. 1384 c.c. stabilisce che la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
pagina 5 di 8 La corte di legittimità (per tutte Cass. civ. n. 11908/2020) ha chiarito che ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.
La stessa Corte (per tutte Cass. civ. n. 20840/2018) ha pure evidenziato che la penale risulta manifestamente eccessiva quando attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto.
Poiché è pacifico, in quanto la circostanza non risulta contestata dall'opposta, che la somma della penale quantificata in € 10.350,87 sia pari all'importo forfetario che annualmente sarebbe stato corrisposto nel caso di vigenza contrattuale, tenuto conto che il periodo di preavviso previsto nel contratto era di sei mesi, il Tribunale, considerato che la penale risulta manifestamente eccessiva, ritiene sia congruo ridurre la penale al 50% della somma indicata nell'ingiunzione e di quantificarla in € 5,175,43.
All'esito dell'istruttoria, pertanto, la parte opposta risulta creditrice della somma capitale di €
46.332,61, che dovrà essere maggiorata degli interessi moratori ex dlgs 231/2002 (e successive modifiche) dalla domanda monitoria fino al saldo effettivo.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'opposizione risulta fondata e, pertanto, dovrà essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato. Ciò non di meno, in accoglimento della domanda subordinata svolta dalla parte opposta, l'opponente dovrà essere condannata al pagamento della somma di € 46.332,61, oltre interessi come su indicato.
Stante l'esito della vertenza, dovrà essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 cpc svolta dall'opposta. pagina 6 di 8 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, appare evidente che la parte opponente debba essere considerata soccombente nel presente giudizio, ma considerato che il Tribunale ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna al pagamento delle spese processuali a favore della opposta dovrà essere limitata ai 9/10 (nove decimi) delle spese legali liquidata in dispositivo, considerata la riduzione della somma ingiunta;
la liquidazione verrà effettuata ai sensi del D.M.
10.3.2014 n.55, modificato dal DM 147/2022, sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione da €
52.000,00 ad € 260.000,00, individuato tenuto conto degli interessi legali moratori ex dlgs 231/2002 maturati sulla somma dovuta. Inoltre, dovrà essere posto a carico della opponente il compenso del
CTU nella misura determinata ad esito del giudizio n.842/2023 svolto avanti al Tribunale di Varese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di nel
[...] Controparte_1
contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede
ACCOGLIE
L'opposizione e, per l'effetto,
REVOCA
Il decreto ingiuntivo n. 139/2021 emesso il 9.2.2021 dal Giudice Unico del Tribunale di Varese
ACCOGLIE
La domanda subordinata della parte opposta e, per l'effetto,
CONDANNA
La parte opponente a corrispondere alla parte opposta la somma di € 46.332,61, oltre interessi come in parte motiva
CONDANNA
La parte opponente a rifondere alla parte opposta i 9/10 (nove decimi) delle spese di lite che liquida complessivamente in € 16.200,00, oltre C.P.A e all'I.V.A., se dovuta, sulle componenti imponibili come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte opponente il compenso del CTU nella misura quantificata nel corso del giudizio n.842/2023 svolto avanti al Tribunale di Varese.
pagina 7 di 8 Varese, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado di opposizione al decreto ingiuntivo n. 139/2021 emesso il 9.2.2021 dal
Giudice Unico del Tribunale di Varese, iscritta al n. r.g. 879/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Roberto e Pietro. Parte_1 P.IVA_1
Tournier del Foro di Milano
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Berton Massimo del Foro di Varese
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente precisava le conclusioni come da note del 26.2.2024, depositate il 27.2.2024, mentre la parte opposta precisava le conclusioni come da note del 19.2.2024, depositate in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis cpc, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 139/2021 emesso il Parte_1
9.2.2021 dal Giudice Unico del Tribunale di Varese, con il quale si intimava il pagamento a favore della società , della somma di € Controparte_2
51.507,95, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di penale contrattuale e di prestazioni professionali di consulenza in materia fiscale e del diritto del lavoro, svolte in esecuzione del contratto inter partes stipulato in data 1/1/2015, rinnovatosi automaticamente fino al 2020, anno in pagina 1 di 8 cui l'opponente aveva manifestato la volontà di recesso, senza rispettare il termine semestrale previsto dal contratto. L'opponente eccepiva la nullità della clausola di rinnovo automatico e di quella penale, in quanto vessatorie, che negli anni 2018, 2019 e 2020 l'opposta non aveva svolto le prestazioni previste dal contratto, che aveva duplicato compensi per € 12.823,98 e concludeva chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di nullità della clausola contrattuale di rinnovo automatico e della clausola penale o, in subordine, di riduzione della stessa e l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'opposta, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte nel corso della vigenza contrattuale.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione o, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata nel corso del giudizio.
Il Giudice convertiva il rito da sommario ad ordinario e rigettava l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
dopo il deposito delle memorie ex art.183, VI comma cpc, ammetteva una CTU, al fine di determinare quali fossero state le prestazioni professionali svolta dall'opposta, accertando se le stesse fossero state svolte secondo i canoni professionali e determinando se il compenso richiesto fosse conferme ai parametri di legge. Dopo il deposito dell'elaborato peritale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.12.2023 nella quale tratteneva la causa in decisione.
Nelle more della decorrenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, però, l'opponente formulava l'istanza di rimessione della causa sul ruolo, riferendo che era stato definito con una conciliazione giudiziale il procedimento n.842/2023 di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU. Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa sul ruolo e, acquisito il verbale di conciliazione, nella quale il compenso veniva rideterminato nella minor somma complessiva di euro 3.200,00, oltre gli oneri di legge, con onere di pagamento provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro nella misura del 50%, fissava per la precisazione delle conclusioni con la modalità ex art. 127ter cpc l'udienza del 1.3.2024, nella quale tratteneva la causa in decisione.
- ° - ° -
Va in primo luogo rammentato che secondo la Corte di legittimità e la giurisprudenza di merito con l'opposizione a decreto ingiuntivo si introduce un ordinario procedimento di cognizione, nel corso del quale la parte opposta, che è il creditore sostanziale, deve comprovare l'esistenza del suo credito, pagina 2 di 8 mentre la parte opponente deve provare la sussistenza di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito vantato.
Sarà, pertanto, il creditore sostanziale che dovrà in primis dimostrare l'esistenza del suo credito e, in caso riesca ad assolvere il detto onere probatorio, il debitore dovrà cercare di dimostrare l'insussistenza del detto credito.
Nel caso di specie, l'opposta doveva, pertanto, dimostrare di aver svolto le prestazioni professionali previste dal contratto e che era dovuta la somma a titolo di penale per il recesso contrattuale.
Ebbene, l'opposta ha prodotto una copiosa documentazione (doc,ti da 3 a 23 e da 40 a 77), attestante l'esecuzione nel corso degli anni di vigenza contrattuale delle prestazioni contrattuali, documentazione che è stata oggetto dell'esame del Consulente tecnico d'Ufficio, nominato in corso di causa, nomina resasi necessaria essendo la valutazione della detta documentazione eminentemente tecnica. Il risultato dell'attività del consulente è stata un'indagine che questo Giudice reputa di dovere condividere e di fare propria e dalla quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento.
Nel suo elaborato il Consulente, dopo aver esaminato la numerosa e complessa documentazione prodotta dalle parti a cominciare dal contratto inter partes, ha rilevato che l'opposta dall'1.1.2015 al
30.9.2020 ha svolto attività di consulenza fiscale e in materia di lavoro, comprensiva di adempimenti di legge e consulenza su problematiche specifiche, oltre allo svolgimento di altre specifiche attività richieste dall'opponente. Il CTU evidenziava, poi, che in data 5.2.2019 (doc. 26 opposta) era stato concordato un piano di rientro del debito accumulato dall'opponente relativo agli onorari fino al
31/12/2018 e che in tale sede l'opponente non aveva svolto alcuna eccezione o contestazione riguardante la somma richiesta a pagamento delle prestazioni svolte. Per le prestazioni fino al settembre 2020, inoltre, il Consulente evidenziava, quanto all'ammontare richiesto, che era stata prodotta la liquidazione dell'Ordine Consulenti del Lavoro, relativa agli adempimenti fiscali e all'emissione di cedolini paga.
Il Consulente, quindi evidenziava che, all'esito di una elaborata e particolareggiata rendicontazione dell'insieme completo delle prestazioni professionali eseguite dall'opposta, poteva affermarsi che le prestazioni richieste in pagamento, non solo erano state effettivamente eseguite, ma anche che, alla data di redazione dell'eleborato peritale, non era a conoscenza di atti di accertamento o di rettifica imputabili a errori commessi dall'opposta e, pertanto, concludeva che le suddette erano state eseguite secondi i canoni professionali, rispettando forme e scadenze tributarie e previdenziali.
pagina 3 di 8 In merito alla determinazione del quantum dovuto, il CTU riferiva di aver esaminato ogni singolo ammontare fatturato con tariffa e relative variazioni di riferimento, così come stabilito dal Decreto n.
46 21.02.2013 del Ministero del Lavoro e che, infine, erano stati calcolati i valori medi per ciascuna delle suddette alternative per fornire un quadro completo delle possibili variabili e che, all'esito di tale esame, aveva redatto una dettagliata tabella inserita nell'elaborato con l'indicazione dei parametri suddivisi per annualità.
Dava, poi, atto di aver replicato compitamente alle osservazioni dei nominati CTP e chiariva che nelle prestazioni professionali spesso fosse oltremodo difficoltoso distinguere ciò che era pura indennità per lo svolgimento di un adempimento da ciò che era più correttamente ascrivibile alla consulenza vera e propria, in quanto la consulenza è il presupposto per l'esatta esecuzione di un adempimento, perché non era possibile svolgere una mera formalità senza essere in possesso delle relative conoscenze riguardanti criteri e modalità delle norme inerenti le prestazioni in questione.
Il CTU concludeva evidenziando che le prestazioni professionali addebitate riguardavano adempienti effettivamente eseguiti dall'opposta a favore dell'opponente, che tali prestazioni erano state eseguite secondo i canoni professionali, che i compensi richiesti risultavano pressoché assimilabili a quelli calcolati in base ai parametri di legge e che, comunque, non erano mai superiori ai valori medi ricavabili dall'applicazione dei suddetti parametri.
Richiamando, questo punto, quanto evidenziato in tema di prova nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si rileva che l'opponente avrebbe dovuto dimostrare l'insussistenza del credito provato ex art. 2697 c.c. dall'opposta, provare, cioè, l'esistenza di fatti impeditivi o modificativi o estintivi a riguardo con riferimento alle domande svolte.
Ebbene tale prova non è stata fornita.
Dall'esame svolto dal CTU, infatti, è emerso l'inesistenza di duplicazioni di compensi rilevata dall'opponente e che non sussisteva alcun credito da ripetere, anche alla luce dell'accordo inter partes del 5.2.2019 (doc. 26 opposta) in cui l'opponente accettava la quantificazione delle somme dovute fino al 31.12.2018, riconoscendosi debitore delle stesse. Da quanto precede consegue l'infondatezza delle domande riconvenzionali svolte dall'opponente e della totale assenza di inadempimento contrattuale da parte dell'opponente.
All'esito dell'indagine tecnica, pertanto, appare evidente la debenza della somma di € 41.157,08, indicata nel decreto ingiuntivo opposto relative alle prestazioni svolte negli anni 2018, 2019 e 2020.
Quanto all'importo relativo alla penale per recesso anticipato, quantificato in € 10.350,87 e previsto pagina 4 di 8 al punto 4 del contratto, deve, anzitutto, essere accertata la validità ed efficacia della detta clausola, avendo l'opponente eccepito la loro nullità in quanto vessatorie e non approvate ex artt. 1341 e 1342
c.c..
Tale eccezione risulta, per altro, svolta anche in merito alla clausola di rinnovo automatico prevista dall'art. 3 del contratto, ma l'esame di tale eccezione risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione, in quanto, non solo è pacifico che il contratto non sia più vigente tra le parti ed una eventuale delibazione a riguardo sarebbe fine a sé stessa, ma anche che l'accertamento di tale supposta nullità non risulta connesso con alcuna domanda svolta dall'opponente.
Passando alla trattazione della problematica relativa alla vessatorietà della clausola penale, deve essere evidenziato che è stata da tempo risolta dalla corte di legittimità (per tutte Cass. Civ.
n.6558/2010) e più volte ribadita (per tutte Cass. civ. n. 18550/2021). La corte ha, infatti, sancito che in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341
c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione.
In ogni caso, anche se si considerasse vessatoria la detta clausola, considerato che nel contratto risulta richiamata e sottoscritta ex artt. 1341 e 1342 c.c. dall'opponente, si evidenzia la giurisprudenza della
Corte (per tutte Cass. n. 4126/2024) secondo la quale nel caso di condizioni generali di contratto,
l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria
è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto.
L'eccezione di nullità, pertanto, risulta infondata e deve essere rigettata.
Da ultimo deve essere esaminata la domanda subordinata svolta dall'opponente di riduzione della penale contrattuale ex art. 1384 c.c. Tale domanda si fonda sull'assunto che in un contratto di durata annuale un termine semestrale di preavviso risulta sproporzionato ed incongruo, essendo l'importo della penale pari alla somma corrisposta in un anno di vigenza del contratto.
Ebbene, tale domanda risulta fondata e deve essere accolta.
L'art. 1384 c.c. stabilisce che la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
pagina 5 di 8 La corte di legittimità (per tutte Cass. civ. n. 11908/2020) ha chiarito che ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.
La stessa Corte (per tutte Cass. civ. n. 20840/2018) ha pure evidenziato che la penale risulta manifestamente eccessiva quando attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto.
Poiché è pacifico, in quanto la circostanza non risulta contestata dall'opposta, che la somma della penale quantificata in € 10.350,87 sia pari all'importo forfetario che annualmente sarebbe stato corrisposto nel caso di vigenza contrattuale, tenuto conto che il periodo di preavviso previsto nel contratto era di sei mesi, il Tribunale, considerato che la penale risulta manifestamente eccessiva, ritiene sia congruo ridurre la penale al 50% della somma indicata nell'ingiunzione e di quantificarla in € 5,175,43.
All'esito dell'istruttoria, pertanto, la parte opposta risulta creditrice della somma capitale di €
46.332,61, che dovrà essere maggiorata degli interessi moratori ex dlgs 231/2002 (e successive modifiche) dalla domanda monitoria fino al saldo effettivo.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'opposizione risulta fondata e, pertanto, dovrà essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato. Ciò non di meno, in accoglimento della domanda subordinata svolta dalla parte opposta, l'opponente dovrà essere condannata al pagamento della somma di € 46.332,61, oltre interessi come su indicato.
Stante l'esito della vertenza, dovrà essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 cpc svolta dall'opposta. pagina 6 di 8 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, appare evidente che la parte opponente debba essere considerata soccombente nel presente giudizio, ma considerato che il Tribunale ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna al pagamento delle spese processuali a favore della opposta dovrà essere limitata ai 9/10 (nove decimi) delle spese legali liquidata in dispositivo, considerata la riduzione della somma ingiunta;
la liquidazione verrà effettuata ai sensi del D.M.
10.3.2014 n.55, modificato dal DM 147/2022, sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione da €
52.000,00 ad € 260.000,00, individuato tenuto conto degli interessi legali moratori ex dlgs 231/2002 maturati sulla somma dovuta. Inoltre, dovrà essere posto a carico della opponente il compenso del
CTU nella misura determinata ad esito del giudizio n.842/2023 svolto avanti al Tribunale di Varese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di nel
[...] Controparte_1
contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede
ACCOGLIE
L'opposizione e, per l'effetto,
REVOCA
Il decreto ingiuntivo n. 139/2021 emesso il 9.2.2021 dal Giudice Unico del Tribunale di Varese
ACCOGLIE
La domanda subordinata della parte opposta e, per l'effetto,
CONDANNA
La parte opponente a corrispondere alla parte opposta la somma di € 46.332,61, oltre interessi come in parte motiva
CONDANNA
La parte opponente a rifondere alla parte opposta i 9/10 (nove decimi) delle spese di lite che liquida complessivamente in € 16.200,00, oltre C.P.A e all'I.V.A., se dovuta, sulle componenti imponibili come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte opponente il compenso del CTU nella misura quantificata nel corso del giudizio n.842/2023 svolto avanti al Tribunale di Varese.
pagina 7 di 8 Varese, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
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