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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/03/2025 al n. 1123 /2025 R.G. avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Petrillo
e da
-Ricorrente-
(C.F.: ) nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzia Cerbone
-Resistente -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- Interventore ex lege-
CONCLUSIONI
1 Come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 6.3.2025 il ricorrente sig. chiedeva la modifica Parte_1 delle condizioni di separazione come determinate in decreto di omologazione del 5.4.2023 emesso dal Tribunale di Nola;
in particolare instava per la riduzione del contributo al mantenimento in favore della moglie e per la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio, stante le mutate condizioni economiche delle parti.
In data 5.5.2025 si costituiva la resistente che non si opponeva alla domanda di controparte.
Le parti, in data 7.5.2025, atteso il raggiunto accordo, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedevano fissarsi nuova udienza ex art. 127 ter cpc;
dunque, pervenute le note, il
Presidente Relatore fissava il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al 4.6.2025 da intendersi udienza figurata di precisazioni conclusioni congiunte. Le parti, dunque, chiedevano di provvedere alla modifica dell'omologa del 5/4/2023, nella parte relativa alla corresponsione dell'assegno a favore della ex moglie di € 500,00= mensili, riducendo detta somma ad € 300,00= mensili ed annullando il contributo mensile di € 200,00= a favore del figlio che nel frattempo ha trovato una occupazione
La procedura sulle conclusioni sopra riportate veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, considerata la volontà delle parti manifestata nelle note del 28.5.2025, ritiene quanto sopra scritto congruo e conforme alla legge e nell'interesse delle parti.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
così provvede: CP_1
1. Dispone la revoca dell'assegno di mantenimento fissato pari ad euro 200,00 a carico del sig. ed in favore del figlio giusta decreto di omologa Parte_1 Per_1 del 5.4.2023 reso nel procedimento R.G. n. 4878/2022;
2. Determina in euro 300,00 mensili il contributo al mantenimento a carico del sig.
ed in favore della sig.ra ; Parte_1 CP_1
3. Compensa le spese di lite
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
2 Nola, 04.06.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 07/03/2025 al n. 1123 /2025 R.G. avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso) promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Petrillo
e da
-Ricorrente-
(C.F.: ) nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzia Cerbone
-Resistente -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- Interventore ex lege-
CONCLUSIONI
1 Come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 6.3.2025 il ricorrente sig. chiedeva la modifica Parte_1 delle condizioni di separazione come determinate in decreto di omologazione del 5.4.2023 emesso dal Tribunale di Nola;
in particolare instava per la riduzione del contributo al mantenimento in favore della moglie e per la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio, stante le mutate condizioni economiche delle parti.
In data 5.5.2025 si costituiva la resistente che non si opponeva alla domanda di controparte.
Le parti, in data 7.5.2025, atteso il raggiunto accordo, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedevano fissarsi nuova udienza ex art. 127 ter cpc;
dunque, pervenute le note, il
Presidente Relatore fissava il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al 4.6.2025 da intendersi udienza figurata di precisazioni conclusioni congiunte. Le parti, dunque, chiedevano di provvedere alla modifica dell'omologa del 5/4/2023, nella parte relativa alla corresponsione dell'assegno a favore della ex moglie di € 500,00= mensili, riducendo detta somma ad € 300,00= mensili ed annullando il contributo mensile di € 200,00= a favore del figlio che nel frattempo ha trovato una occupazione
La procedura sulle conclusioni sopra riportate veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, considerata la volontà delle parti manifestata nelle note del 28.5.2025, ritiene quanto sopra scritto congruo e conforme alla legge e nell'interesse delle parti.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
così provvede: CP_1
1. Dispone la revoca dell'assegno di mantenimento fissato pari ad euro 200,00 a carico del sig. ed in favore del figlio giusta decreto di omologa Parte_1 Per_1 del 5.4.2023 reso nel procedimento R.G. n. 4878/2022;
2. Determina in euro 300,00 mensili il contributo al mantenimento a carico del sig.
ed in favore della sig.ra ; Parte_1 CP_1
3. Compensa le spese di lite
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
2 Nola, 04.06.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca
3