Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1155/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1155 /2022 promossa da:
(C.F. , elett.te dom.to in PASSAGE FOLLIEX 3 Parte_1 C.F._1
11100 AOSTA, presso lo studio degli avv.ti BALI' MASSIMO E LUIGI BUSSO, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elett.te dom.to in VIA FESTAZ, 29 11100 AOSTA, presso lo studio dell'avv. SCIULLI
MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note depositate in data 10.09.2024 ha così precisato le conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Aosta, contrariis reiectis:
A) Nel merito: dichiarare tenuto – e, come tale, condannare – il Controparte_1
con sede in Piazza della Chiesa n. 1, Valtournenche (AO), P.I. C.F. , P.IVA_2 P.IVA_1
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti dal Sig. Parte_1 per i fatti descritti nella narrativa dell'atto di citazione, pari ad € 144.502,95, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa e che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre agli interessi, nella misura legale, a partire dalla data dell'evento dannoso (1 agosto
1
B) In via istruttoria, previa revoca totale o parziale dell'ordinanza datata 21 giugno 2023:
a. ammettere, se del caso, i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi:
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi:
1. vero che l'esponente era titolare della ditta individuale Aurora, con sede in Valtournenche (AO),
Frazione Cervinia, P.I.V.A. ; P.IVA_3
2. vero che, in data 24 maggio 2017, il Sig. prendeva in locazione dal Sig. Parte_1 [...]
l'area sita in Valtournenche, loc. Avouil, adibita a pesca sportiva con annessi tendoni Parte_2
e attrezzature, verso il corrispettivo annuo di € 8.000,00 ed iniziava l'attività di gestore di tale area;
3. vero che la predetta area è posta in prossimità dei valloni di Vofrède e Vorpilles, interessati, già prima di allora, da frane e valanghe;
4. vero che la zona di Valtournenche, dal tardo pomeriggio del 30 luglio 2017 al 10 agosto 2017, era interessata da un'intensa attività temporalesca;
5. vero che il 30 luglio 2017, a seguito delle intense precipitazioni, si verificava una prima colata detritica nel bacino del torrente Vofrède, pur senza influenzare il deflusso delle acque del sottostante torrente Marmore;
6. vero che tale primo episodio di colata detritica nella zona induceva personale della Regione
Valle d'Aosta, della Guardia Forestale e del (in persona dell'allora Controparte_1
Vice Sindaco Giuseppe Maquignaz) a constatare la pericolosità del vallone di Vaufrède, tant'è vero che veniva disposta l'evacuazione precauzionale di una colonia per bambini, sita in loc.
RE, posta un kilometro a valle della cava sita a fianco dell'attività all'epoca gestita dall'attore;
7. vero che, nel corso del sopralluogo, il GE. , dipendente della struttura Assetto Persona_1
idrogeologico dei bacini montani, facente capo all'Assessorato Opere Pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, dopo un'attenta ispezione lungo tutto il bacino di raccolta del torrente Vofrède, constatava che nell'alveo vi era ancora la presenza di molto materiale solido di medie e grosse dimensioni, con formazione di pozze d'acqua consistenti e perciò valutava che la morfologia della zona si prestava, in caso di esondazione, a convogliare parte del materiale a valle;
2 8. vero che, in tale occasione, il GE. , unitamente al vice sindaco Sig. Giuseppe Persona_1
Maquignaz, decideva di evacuare un campeggio;
9. vero che della situazione di pericolo non venivano allertati né il Comando locale dei
Carabinieri, né il responsabile della Cava della Soc. Edil Cervino s.r.l., Arch. Controparte_2 né l'attore, gestore della pesca sportiva;
10. vero che, successivamente, nel tardo pomeriggio del 1° agosto 2017, un intenso temporale comportava un'ulteriore consistente colata detritica che interessava il torrente Vaufrède e precipitava nel sottostante torrente Marmore, bloccando il regolare deflusso delle acque;
11. vero che il predetto torrente esondava, invadendo con fango e detriti non soltanto la cava, ma anche il laghetto destinato alla pesca sportiva e tutta l'adiacente area bar /ristorante, con conseguente perdita di attrezzatura e arredi;
12. vero che l'attore, pertanto, era costretto a cessare l'attività immediatamente;
13. vero che l'evento danneggiava le attrezzature ed i beni presenti presso le attività, che venivano ricoperti da acqua e fango;
14. vero che l'annotazione di polizia giudiziaria del 13 ottobre 2017 della Stazione dei Carabinieri di Breuil – Cervinia indicava quale causa ultima degli eventi l'accertata instabilità del versante della montagna coinvolto, sottostante alla catena montuosa delle “Grandes Murailles”, che recentemente è stata interessata dallo scioglimento dei ghiacciai presenti, dal brusco innalzamento delle temperature e da intense precipitazioni piovose anche a bassa quota;
15. vero che, nel corso dell'evento franoso, le morene e i detriti lasciati dallo scioglimento dei ghiacci, caratterizzati da forte instabilità, sono stati spinti dalla pioggia a valle e si sono incanalati nell'alveo del torrente, precipitando verso il fondo valle, dove sono ubicate le attività sottostanti;
16. vero che, in data 1 agosto 2017, il ES CA , alle ore 20,00 circa, Persona_2 veniva contattato telefonicamente dall'Appuntato e si portava subito sul luogo Parte_3 dell'evento, dove incontrava i Vigili del Fuoco Volontari, il Sig. proprietario Parte_2 della pesca sportiva interessata dalla frana, l'attore, gestore della stessa pesca sportiva, il Sig.
comproprietario della cava gestita dalla Edil Cervino s.r.l., oltre ad una Persona_3
pattuglia della polizia Locale e ad un equipaggio della Guardia Forestale.
17. vero che il ES notava il Sig. inveire contro il vice sindaco, incurante Per_2 Pt_2
della presenza di tutti, con le seguenti espressioni: “hai visto? Io sono anni che faccio denunce in
Comune e che vi ho detto di pulire il torrente1 e voi? Voi non avete fatto un cazzo! Adesso chi
3 paga? Io lo sapevo che sarebbe successo e anche voi lo sapevate. Ve l'ho detto io – ma voi non avete fatto nulla”;
18. vero che il ES contattava il Sindaco di Valtournenche, signora Per_2 [...]
, concordando una serie di interventi per controllare la situazione;
in particolare, la Parte_4
notte del 2 agosto 2017 veniva monitorata da diverse pattuglie della Polizia Locale, dei
Carabinieri e della Guardia Forestale;
19. vero che il 2 agosto 2017 il ES apprendeva che la colonia dei bambini Per_2 presente in loc. RE (e, quindi, come già si è detto, a valle dell'attività gestita dall'attore) era stata fatta evacuare dalla Guardia Forestale di Antey-Saint-André alcuni giorni prima, in quanto gli stessi agenti forestali avevano, a seguito di un sopralluogo con un tecnico della Regione, accertato la pericolosità del vallone di Vofrède;
20. vero che, tuttavia, lo stesso ES accertava che nessuno, ivi compreso il che CP_1 aveva partecipato ai sopralluoghi, aveva informato dell'imminente pericolosità idrogeologica il
Comando dei Carabinieri ed i gestori delle attività poste allo sbocco del vallone;
21. vero che, nel corso di una riunione tenutasi nel pomeriggio del 2 agosto 2017, alla presenza del comandante della stazione dei carabinieri e del Sindaco, il ES faceva Per_2
presente al Sindaco la necessità di avvertire tempestivamente la stazione dei Carabinieri durante e in previsione di eventi simili;
22. vero che, neppure in data 8 agosto 2017, in occasione di una nuova e intesa perturbazione, che causava un piccolo evento franoso, il Sindaco, pur facendo precauzionalmente evacuare la frazioni di RE e Pesontzé, avvertiva il locale Comando dell'Arma;
23. vero che, a fronte delle doglianze del ES , il Sindaco faceva presente che Per_2
l'indomani mattina, alle ore 7:00, si sarebbe riunito il Comitato Operativo Comunale, facendo presente che il predetto avrebbe potuto parteciparvi;
Parte_5
24. vero che, nel corso di tale riunione, venivano decisi gli interventi da porre in essere e, nel frattempo, alla presenza del ES, il Sindaco dichiarava che avrebbe emesso un'ordinanza di chiusura del sentiero che attraversa il vallone di Vofrède per impedire ai turisti di transitare, ma affermava, rivolta a tutti: “io l'ordinanza di chiusura del vallone, della cava e della pesca sportiva non me la sento di emetterla … lì c'è un pericolo oggettivo, ancora da valutare, ma esistente … se chiudo la cava non l'apro più quindi non la chiudo … il pericolo della frana lì c'è
e ci sarà sempre”;
4 25. vero che analoghe dichiarazioni la sig.ra rivolgeva all'attore nel corso Parte_4 di una telefonata del 9 agosto 2017, che quest'ultimo, in considerazione della gravità della situazione, aveva deciso di registrare;
26. vero che, in tale occasione, come da trascrizione della registrazione eseguita dai Carabinieri, il Sindaco dichiarava: “Bah, non so se fare l'ordinanza di chiusura perché almeno metto a posto le cose. Ma poi non posso farla perché poi non riapre più! Perché se io dico che non è in sicurezza, non lo sarà mai più, perché la frana in testa non ve la toglie più nessuno, ci sarà sempre! Quindi io la chiudo, per me è un'area di cantiere, già di per sé è chiusa2. Però … poi tu puoi stare aperto CP_
… queste sono cose che decidi tu insieme a . Cioè non posso deciderle io”;
27. vero che la conversazione così proseguiva, quando l'esponente chiedeva espressamente se l'ordinanza era stata fatta: “Ed io ti ho detto di no perché subito ieri dicevo … faccio l'ordinanza di chiusura … poi stanotte ci pensavo e dicevo: ma se io chiudo non potrò riaprire neppure l'anno prossimo. Perché … ti faccio un esempio … se tu chiudi una zona per frana, la frana c'è sempre
… mi sono detta: io faccio un danno allucinante! (…)
Perché se il faccio un'ordinanza di chiusura … chiudo la cava, chiudo la cosa, chiudo per sempre”;
28. vero che il Sig. proprietario dell'attività di pesca sportiva, sentito come Parte_2
persona informata sui fatti in data 11 agosto 2017, sottolineava che vi era una responsabilità degli amministratori che si erano susseguiti per ben trentasei anni e che le prime segnalazioni del pericolo di frane nella zona ove insiste l'attività di pesca sportiva erano state fatte da suo padre,
e dal Sig. responsabile del Consorzio Alpe Bayette e Persona_4 Persona_5
amministratore della proprietà Neyroz – Feroli;
29. vero che, in tale occasione, il Sig. evidenziava che, nel 1987, un'alluvione aveva Pt_2 provocato una colata detritica e che circa otto giorni prima della “frana” aveva segnalato il pericolo alla Stazione Forestale di Antey, facendo presente che c'era un problema all'alveo del torrente, al culmine, e che il materiale andava rimosso, confermando di avere fatto numerose segnalazioni ai vari enti;
30. vero che il Sig. riferiva, inoltre, di essersi arrabbiato con l'attore per i contatti fa Pt_2 quest'ultimo e il Sindaco;
31. vero che il Sig. parimenti sentito come persona informata sui fatti il Persona_5
18 agosto 2017, precisava che la situazione era stata tranquilla fino a quando, nel 1980, era
5 definitivamente scomparso il ghiacciaio;
da quel momento si erano sviluppati movimenti franosi, il più grave dei quali risalente al 1987;
32. vero che, secondo il Sig. già all'epoca erano stati invitati i responsabili della cava e Per_5
della pesca sportiva a spostare il ponticello esistente in loco, che rischiava di fare da tappo, ma che ciò non era mai avvenuto;
33. vero che il Sig. ha dichiarato che vi erano state ulteriori frane non gravi, ma che colate Per_5
di poco conto si erano verificate in continuazione;
34. vero che, in data 11 agosto 2017, veniva sentito come persona informata sui fatti anche l'attore, che faceva presente che, subito dopo l'evento franoso, sia il proprietario dell'area che il Sindaco si erano mostrati molto disponibili nei suoi confronti, successivamente avevano cambiato atteggiamento, il primo facendo pressioni per risolvere il contratto, il secondo rigettando ogni richiesta di sostegno economico a suo valore.
Si indicano a testi su tali capitoli di prova: , presso Carabinieri Testimone_1 di Nus, Dott. presso Regione Valle d'Aosta, GE. , Fraz. Persona_6 Testimone_2
Châtaignère n. 3, Challand Saint Victor, , res. Valtournenche;
Testimone_3
domiciliato in Valtournenche, Irina Andreyeva, res. In Valtournenche. Testimone_4
b. disporre C.T.U. idrogeologica volta:
1. alla descrizione della situazione dei luoghi per cui è causa, nella situazione attuale, negli anni antecedenti gli eventi del 30 luglio – 8 agosto 2017 e nei giorni immediatamente precedenti tali date;
2. ad accertare la dinamica, le cause e la prevedibilità della colata detritica verificatasi nel vallone del torrente Vofrède che, in data 1 agosto 2017, comportava l'interruzione del normale deflusso delle acque del torrente Marmore e l'inondazione con fango e detriti del laghetto destinato all'attività di pesca sportiva svolta dal Sig. ; Parte_1
3. ad accertare se, con riferimento alla sua prevedibilità, l'evento poteva definirsi “eccezionale” in termini geomorfologici e, di conseguenza, se, sulla base degli eventi che si erano succeduti a partire dallo scioglimento del ghiacciaio soprastante, l'esercizio di attività imprenditoriali allo sbocco del torrente Vofrède poteva essere autorizzato facendo uso della diligenza qualificata doverosa in capo alla pubblica Amministrazione e, in ogni caso, se tali attività dovevano essere evacuate dopo il 30 luglio 2017.
6 Con il favore delle spese e degli onorari di causa, rimborso forfetario di cui alla tariffa forense compreso”.
Con note depositate in data 28.03.2024 così precisava le Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Aosta, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così giudicare:
In Via Istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio, incombente su parte attrice chiede ammettersi i seguenti mezzi di prova:
I) Per testi con audizione di sui seguenti capitoli di prova preceduti da Vero che: Controparte_4
1) Le frane avvenute nel Vallone Voufrede nell'estate 2017 hanno interessato le seguenti zone del piano regolatore del Comune di Valtournenche: EC13, EH12, EB20.
2) Il laghetto pesca sportiva di Loc. Avouil Valtournenche all'epoca dell'evento (estate 2017) era inserito nella planimetria di pericolosità alluvioni con il colore azzurro, a cui corrisponde l'applicazione della normativa per la fasce B (media pericolosità); nella planimetria delle frane il laghetto è censito con il colore verde (F3), corrispondente a bassa pericolosità.
II) Per testi con audizione di sui seguenti capitoli di prova preceduti da Vero che: Parte_2
3) il rispondente aveva in essere nel luglio-agosto 2017 un contratto di locazione con il sig.
[...]
avente ad oggetto l'area Pesca Sportiva presso il laghetto sito in Valtournenche – Loc. Pt_1
Avouil.
4) il contratto di locazione si è risolto in seguito a disdetta inviata al rispondente da parte di
[...]
nel maggio 2018. (si intende provocare risposta negativa) Pt_1
5) nell'agosto-settembre 2017 riavviò l'attività aziendale presso il laghetto di Parte_1
Avouil in Valtournenche (si intende provocare risposta negativa)
Si chiede di ordinare al sig. e/o a la produzione in giudizio di tutti i Parte_2 Parte_1
documenti e gli atti relativi al contratto di locazione ed alla sua fase conclusiva.
NEL MERITO
1) Rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto, ed assolvere il in persona del Suo Sindaco Pro tempore, dalle avversarie Controparte_1
domande siccome infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
7 1. – già titolare della ditta individuale Aurora e gestore dell'attività di Parte_1
pesca sportiva nell'area sita in Valtournenche, loc. Avouil – citava in giudizio il
[...]
chiedendone la condanna al pagamento di € 144.502,95 a titolo di CP_1
risarcimento dei danni derivanti dall'esondazione del torrente Marmore, avvenuto in data
01.08.2017 (nella specie: “un intenso temporale comportava un'ulteriore consistente colata detritica che interessava il torrente Vaufrède e precipitava nel sottostante torrente Marmore, bloccando il regolare deflusso delle acque”, docc. 1 e 4 di parte attrice). L'attore esponeva di avere cessato l'attività svolta, avendo il torrente invaso con fango e detriti “anche il laghetto destinato alla pesca sportiva e tutta l'adiacente area bar / ristorante, con conseguente perdita di attrezzatura e arredi”, e sosteneva che “la condotta degli Amministratori comunali era stata indubbiamente connotata da colpa sia nel consentire che attività imprenditoriali fossero avviate in zone che già in passato erano state interessate da frane, colate detritiche e valanghe, sia nell'omettere di attivarsi, prima dell'evento, per rendere noto a tutti gli interessati lo stato di pericolo”.
2. Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea. A questo riguardo sosteneva che: i) l'eccezionalità dell'evento – risultante dal decreto di dichiarazione dello stato di calamità (doc. A di parte convenuta), nonché dall'ordinanza n. 492 del
29.11.2017 relativa ai “primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 30/07/2017 al 08.08.2017” (doc. B di parte convenuta) – importasse che lo stesso non fosse né prevedibile né prevenibile, con conseguente esclusione di responsabilità del ii) nessuna cautela Controparte_1
ulteriore all'evacuazione del campeggio in loc. TE di ES (doc. F di parte convenuta) era necessaria, vista anche la natura dei luoghi e la classificazione degli stessi nell'ambito della cartografia concernente la franosità e la pericolosità in riferimento a possibili alluvioni. In ogni caso, il convenuto riteneva insussistente un nesso di causalità tra la condotta degli amministratori e l'evento frana, osservando, in particolare, che “anche ove l'ordinanza di chiusura dell'attività di pesca sportiva fosse stata adottata il 31 luglio 2017, non solo l'evento “alluvionale” si sarebbe comunque verificato, ma si sarebbero comunque verificate le ipotetiche, e qui contestate, conseguenze dannose che l'attore afferma di aver risentito”.
3. Con provvedimento del 29.03.2023 venivano concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., all'esito dei quali il Giudice respingeva le istanze istruttorie delle parti e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
8 4. Con provvedimento del 11.09.2024 questo Giudice, al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente si osserva che la domanda risarcitoria proposta da parte attrice rientra nell'ambito delle controversie riservate alla cognizione del giudice ordinario, riguardando danni che l'attore ascrive all'inosservanza da parte del convenuto delle comuni regole di prudenza e diligenza che, dovendo essere osservate per evitare lesioni all'altrui diritto, non richiedono valutazioni ed apprezzamenti tecnici, restando nell'ambito di un'attività doverosa per evitare pericoli a terzi (cfr. Cass. civ., sez. VI, 27/11/2020, n. 27207; Cass. civ., sez. III, 14/03/2011, n.
5952).
6. Va altresì osservato che le circostanze prospettate dall'attore consentono di ricondurre la fattispecie in esame ad un'ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., mancando la prospettazione e la prova di un rapporto di custodia, ossia di una relazione tra la res ed il soggetto che esercita l'effettivo potere su di questa;
come già evidenziato, l'attore ascrive i danni oggetto di pretesa alla condotta colposa del “che avrebbe dovuto adottare i necessari accorgimenti necessari CP_1 per impedire l'evento ovvero, in via alternativa, avrebbe dovuto impedire l'esercizio di attività imprenditoriali in un'area caratterizzata da particolare pericolosità”, senza individuare alcuna situazione di fatto che consenta di ritenere il convenuto custode del bene da cui è scaturito l'evento
(cfr. Cass. civ., sez. un., 22/07/2024, n. 20084: “deve valorizzarsi la regola generale di responsabilità da cose in custodia, che comporta che la stessa sia ascrivibile per effetto della mera relazione di fatto con la cosa, onde il risponde per inosservanza degli obblighi CP_1 manutentivi sul medesimo gravanti, purché l'area sia stata affidata alla custodia del medesimo”).
7. In ogni caso, la domanda proposta da parte attrice – nella parte in cui imputa al la CP_1
colpa di avere consentito, prima dell'evento, l'attività esercitata dall'attore nella zona oggetto di esondazione – non è fondata, in quanto le precipitazioni che hanno interessato i luoghi di causa sono state di eccezionale intensità, come riconosciuto dall'attore (v. p. 23 della comparsa conclusionale di parte attrice), nonché accertato dal Centro funzionale regionale, il quale ha rilevato che: i) “il tardo pomeriggio di martedì 1° agosto è stato caratterizzato dalla presenza di rovesci e
9 temporali che, analogamente a quanto osservato la domenica precedente, progressivamente hanno interessato la Regione da ovest verso est”; ii) “sulla dorsale settentrionale, infine, una serie di piccole celle si sono attivate sulla zona di Ollomont comportando precipitazioni intense soprattutto a e a Valtournenche, con un massimo stimato in circa 30-40 mm/h (circa 30 mm/15 minuti) Per_7 sulla zona di Valtournenche” (doc. 2 di parte attrice). Il medesimo Centro ha poi osservato che:
“Le caratteristiche di tali fenomeni ne rendono attualmente impossibile la previsione con precisione sia spaziale sia temporale a scala locale, e che le previsioni in merito alle precipitazioni ed ai venti ad essi associati si limitano a stime approssimative: la previsione può indicare la propensione allo sviluppo di temporali classificabili come più o meno intensi e in aree geografiche a scala regionale o sub-regionale. Si sottolinea, infatti, come allo stato attuale i modelli matematici utilizzati per le previsioni a medio termine dei bollettini di previsione meteorologica, benché possano indicare la possibilità di condizioni favorevoli alla formazione dei temporali, non sono in grado di prevederne lo sviluppo con sufficiente accuratezza e precisione. Poiché la previsione dei temporali per le proprie caratteristiche non può essere accurata, tanto meno lo è la previsione degli effetti che tali fenomeni possono indurre sul territorio. Nei casi considerati si può notare, infatti, come gli effetti sul territorio siano riconducibili a due aspetti differenti dei fenomeni temporaleschi: i venti per il temporale del 30 luglio 2017 e le precipitazioni per i successivi due eventi;
precipitazioni che per alcuni impulsi di colata non sono state nemmeno particolarmente intense. Ciò premesso, l'analisi dei dissesti idrogeologici segnalati negli episodi temporaleschi considerati suggerisce comunque che, con più probabilità in corrispondenza dei settori più vulnerabili, le colate detritiche verificatesi il 1° e l'8 agosto possano caratterizzarsi per una magnitudo maggiore non solo per le precipitazioni, ma anche per la presenza di materiale mobilizzato durante gli eventi precedenti (alcuni proprio il 30 luglio) che non ha raggiunto le confluenze dei corsi d'acqua maggiori, ma si è depositato in alveo, rappresentando una fonte attiva di materiale immediatamente disponibile e rimobilizzabile in occasione di successive precipitazioni brevi ed intense. Inoltre l'analisi di alcuni dei dissesti permette, unitamente all'esame del materiale fotografico raccolto, permettono di osservare un ulteriore aspetto che ha contraddistinto il periodo analizzato: la fusione dello strato di permafrost come conseguenza delle alte temperature registrate nel periodo. Ne è una testimonianza il crollo osservato sulla parete este della Inoltre è da segnalare che nel bacino del Vofrède, nel Comune di Parte_6
Valtournenche, è stata rinvenuta la presenza di blocchi di ghiaccio nei depositi relativi alle colate
10 verificatesi il 01 e l'8 agosto. Analizzando, infatti, lo zero termico, valutato con i dati delle stazioni al suolo, si evince come la quota sia stata generalmente oltre i 4000 m con valori massimi fino a
4800 m. Le alte temperature possono, quindi, rappresentare un ulteriore fattore contribuente ai dissesti registrati. Il contributo della temperatura può essere ricondotto sia a fenomeni di fusione ad alte quote, ovvero sui ghiacciai, sia alla presenza di precipitazioni liquide a quote più alte. In termini di dissesti, i fenomeni di fusione inducono maggiori tiranti idrici all'interno dei corsi d'acqua, locali condizioni di maggiore imbibizione dei terreni e, venendo meno l'effetto stabilizzante del permafrost, l'incremento dei volumi dei materiali immediatamente mobilizzabili.
In termini di precipitazioni, infine, l'incremento dell'altitudine ove si verificano piogge e non nevicate contribuisce ad accentuare le problematiche sopra descritte: precipitazioni liquide brevi ed intense possono causare ulteriore incremento dei livelli dei torrenti anche in concomitanza dei periodi di maggior fusione e la possibilità che si inneschino dissesti (smottamenti e colate detritiche a titolo d'esempio) in corrispondenza di depositi a quote decisamente elevate”.
L'esondazione che ha colpito l'attività dell'attore è stata, pertanto, il risultato della combinazione di più fattori (“le cause ultime degli eventi sono riconducibili all'accertata instabilità del versante della montagna coinvolto, sottostante alla catena montuosa delle Grandes Murailles, che recentemente è stata interessata dallo scioglimento dei ghiacciai presenti, dal brusco innalzamento delle temperature e da intense precipitazioni piovose anche a bassa quota” e “questo ha fatto sì che le e i detriti lasciati dallo scioglimento dei ghiacci, caratterizzate da forte instabilità, CP_5
sono stati spinti dalla pioggia a valle e si sono incanalati nell'alveo del torrente, precipitando verso il fondo valle, dove sono ubicate le attività sottostanti”, così p. 4 dell'atto di citazione, che richiama l'annotazione della polizia giudiziaria di cui al doc. 5 di parte attrice), che non rendevano prevedibile quanto concretamente verificatosi in data 01.08.2017. Quanto sopra trova conferma nella dichiarazione dello stato di calamità “conseguente ad una situazione di emergenza derivante da intensi fenomeni temporaleschi associati ad un importante fenomeno di fusione nivo-glaciale, dovuto a un prolungato periodo caratterizzato da temperature molto elevante in quota” (v. doc. A di parte convenuta), nonché nel provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente i “primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici” (v. doc. B di parte convenuta).
Non può pertanto ritenersi che l'attività esercitata dall'attore suoi luoghi oggetto di causa avrebbe dovuto essere vietata dal in via preventiva, anche tenuto conto che: i) la zona del laghetto CP_1
11 adibito a pesca sportiva è classificata a media pericolosità in relazione alle alluvioni e a bassa pericolosità in relazione al pericolo di frane;
ii) soltanto l'accesso al laghetto si trova nella zona viola, che è soggetta alle medesime prescrizioni della zona rossa inerente la pericolosità massima, ma con la possibilità di essere rivalutata;
iii) gli eventi franosi hanno avuto origine nella parte più alta della cava adiacente al laghetto classificata come zona rossa e hanno coinvolto soltanto marginalmente l'area del laghetto, essendo quest'ultima stata inondata non dalla colata detritica in sé, bensì dal successivo accumulo di acqua dalla stessa causato (cfr. p. 9 dell'atto di citazione).
Del resto, non rileva il riferimento operato da parte attrice agli elementi di prova raccolti nell'ambito del procedimento penale al fine di affermare che “era del tutto prevedibile che qualsivoglia evento atmosferico particolarmente intenso avrebbe comportato conseguenze dannose nell'area ove sorgeva l'attività imprenditoriale condotta dall'attore”; trattasi di un'affermazione generica e, comunque, non suffragata sotto il profilo tecnico. Si osserva che il procedimento penale è stato archiviato (v. doc. M di parte convenuta;
doc. 13 parte attrice) e le sommarie informazioni ivi raccolte non sono idonee a provare la tesi attorea, anche considerato che – sulla base degli accertamenti in atti – l'esondazione del torrente non è derivato dalla mancata pulizia del torrente stesso (circostanza, peraltro, neppure prospettata in maniera specifica dall'attore, ma soltanto emergente dalle SIT).
8. Quanto alla responsabilità di parte convenuta per omissione delle cautele necessarie ad evitare l'evento, manca la prova del nesso causale sia con riferimento al rapporto di consequenzialità tra la condotta imputata al convenuto e la colata detritica che ha portato all'esondazione del torrente Marmore sia per quanto concerne le conseguenze economiche sfavorevoli lamentate da parte attrice.
Si condividono a questo riguardo le difese di parte convenuta nella parte in cui evidenzia che
“anche ove l'ordinanza di chiusura dell'attività di pesca sportiva fosse stata adottata il 31 luglio
2017, non solo l'evento “alluvionale” si sarebbe comunque verificato, ma si sarebbero in ogni caso verificate le […] conseguenze dannose che l'attore afferma di aver risentito”.
Si osserva, poi, che anche il GIP, nel decreto di archiviazione relativo al procedimento penale instaurato nei confronti del Sindaco pro tempore del convenuto, ha ritenuto che “non può CP_1 ritenersi che l'emissione dell'ordinanza fosse doverosa e rilevante ex art. 328 c.p.”, richiamando le ragioni allegate dal P.M. nella richiesta di archiviazione (v. doc. M di parte convenuta).
Si rileva inoltre che l'attore non ha prospettato in maniera specifica – neppure attraverso una
12 consulenza tecnica di parte – quali fossero nello specifico le misure cautelari che, adeguate alle circostanze del caso di specie, avrebbero dovuto essere adottate dal convenuto per prevenire l'evento dannoso. In particolare, quanto all'obbligo di informazione circa il pericolo di frana nel vallone di Vofrede, si osserva che “l'evento franoso si è verificato dopo le 19:30 circa, quando
[…] gli avventori della pesca sportiva avevano lasciato l'area a causa della forte pioggia” (v. doc.
2 richiamato da parte attrice) e l'attore non ha prospettato né provato che, laddove avvisato o destinatario di un ordine di evacuazione, avrebbe messo in sicurezza tutto il materiale di cui oggi domanda il ristoro. Non è infine ravvisabile alcuna derivazione causale con riferimento alle spese relative al contratto di locazione e allo svolgimento dell'attività di pesca, nonché al mancato guadagno (quand'anche fosse stata ordinata l'evacuazione, l'attore non avrebbe potuto comunque proseguire l'attività).
Infine, è del tutto privo di rilievo il fatto che il convenuto abbia disposto l'evacuazione del campeggio, in quanto, a prescindere da altre considerazioni, trattavasi di evacuazione disposta unicamente per la salvaguardia dell'incolumità delle persone (doc. F di parte convenuta).
9. La domanda di parte attrice è pertanto respinta.
10. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da €
52.001,00 ad € 260.000,00), ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, rispetto alla quale si applica il minimo tabellare, considerata l'attività svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Rigetta la domanda di;
Parte_1
Condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 di € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Aosta, 03/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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