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Ordinanza 17 marzo 2022
Ordinanza 17 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/03/2022, n. 8703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8703 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 4949-2021 proposto da: LD OR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 9, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE PLANELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO PAPPALARDO;
- ricorrente -
contro EASYJET AIRLINE COMPANY LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N. 21, presso lo studio dell'avvocato EN D'ND, che la rappresenta e difende;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 897/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 27/07/2020; Civile Ord. Sez. 6 Num. 8703 Anno 2022 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: SCRIMA ANTONIETTA Data pubblicazione: 17/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA OR CA citò in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di ST AR, easyJet Airline Company Ltd (in breve, easyJet) chiedendone la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento CE n. 262/2004 per il ritardo superiore a tre ore subito dal volo Milano MXP-Londra del 9 settembre 2017 e al risarcimento del danno ulteriore per le spese relative alla fase stragiudiziale, per una somma pari ad euro 150,00. Si costituì la convenuta deducendo, per quanto ancora rileva in questa sede, che il predetto volo aveva subito un ritardo all'arrivo a causa di un allarme bomba lanciato da un addetto ai servizi quando l'aereo stava per decollare da Milano Malpensa e dedusse di aver informato tempestivamente a mezzo e-mail l'attrice dell'eccezionalità dell'evento, che, ai sensi del regolamento già richiamato, avrebbe escluso il diritto alla compensazione pecuniaria prevista in caso di ritardo. Il Giudice di pace adito, ritenendo sussistente la causa esimente invocata dalla compagnia aerea, con sentenza n. 235/18, rigettò "le domande" dell'attrice e condannò quest'ultima alle spese di lite. Avverso tale sentenza la CA propose appello in relazione al capo delle spese, lamentando la condotta, a suo avviso, contraria ai canoni di correttezza e lealtà processuale, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., della convenuta, che avrebbe informato l'appellante delle motivazioni del ritardo solo con una mail spedita successivamente alla notifica dell'atto di citazione e, comunque, mai ricevuta dalla destinataria, e concluse per la condanna dell'appellata alle spese del doppio grado del giudizio di merito. -2- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 Il Tribunale di ST AR, con sentenza n. 897/2020, pubblicata il 27 luglio 2020, rigettò il gravame confermando la sentenza impugnata e condannò l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza del Tribunale OR CA ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito easyJet Airline Company Ltd con controricorso. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa, rappresentando che il giudice di prime cure non aveva autorizzato il deposito di note conclusive e aveva verbalizzato quanto dallo stesso ritenuto rilevante, ledendo il diritto di difesa di parte attrice, la quale aveva ritenuto opportuno replicare in modo articolato alle eccezioni e produzioni di controparte. 1.1 II motivo è infondato. La denunciata mancata autorizzazione del deposito di note conclusive non risulta aver leso in alcun modo il diritto di difesa, avendo la stessa ricorrente dedotto di avere replicato in udienza alle eccezioni e produzioni di controparte in modo articolato. Neppure, peraltro, viene riportato il contenuto della verbalizzazione operata dal giudice di pace né viene dedotto uno specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'attuale ricorrente;
si osserva, infatti, che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è -3- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., ord., 20/11/2020, n. 26419; Cass. 18/12/2014, n. 26831). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «omesso esame, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti». Rappresenta la CA che nel foglio di precisazioni delle conclusioni allegato al verbale nel giudizio di primo grado aveva chiesto di «condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92, primo comma, cpc per violazione dell'art. 88 cpc sul dovere di lealtà e probità da parte della compagnia convenuta, con integrale refusione di spese ed onorari di causa, rimborso forfetario e oneri di legge tenuto conto anche della necessità per il patrono del foro di Roma di avvalersi di un sostituto processuale», così rinunciando alla domanda di condanna relativa alla compensazione pecuniaria inizialmente richiesta ai sensi dell'art. 7 del regolamento CE 261/04. Quindi, già alla seconda delle due udienze in cui si è svolto il giudizio di primo grado l'attrice aveva rinunciato alla domanda relativa alla compensazione pecuniaria, chiedendo unicamente la condanna per violazione di doveri di informazione di cui all'art. 14 del citato regolamento comunitario. Pertanto, ad avviso dell'attuale ricorrente, sarebbe incomprensibile la decisione del Tribunale in appello che, nel motivare la sua condanna, ha affermato che «assorbente di ogni ulteriore considerazione è la circostanza che, anche ammessa la tardività della comunicazione delle cause del ritardo del volo alla passeggera attrice, quest'ultima ha insistito nella domanda avente ad oggetto il pagamento della compensazione pecuniaria nel corso di tutto il giudizio di primo grado, nonostante -4- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 avesse ormai appreso quale fosse stata la causa del ritardo, prestando acquiescenza sul punto solo dopo l'emissione della sentenza sfavorevole che ha lasciato passare in giudicato non impugnando il capo relativo proprio alla domanda di compensazione svolta. Ne consegue il carattere pieno della soccombenza dell'attrice nel giudizio di primo grado e la corretta applicazione da parte del primo giudice della regola della soccombenza ex articolo 91 c.p.c.». In tal modo, secondo la ricorrente, il giudice d'appello, senza prendere in esame la precisazione delle conclusioni effettuata, in primo grado, non si è pronunciato in merito alla omessa comunicazione da parte del vettore dei motivi del ritardo del volo, motivi mai comunicati né nell'immediatezza del disservizio né a seguito di formale diffida. 2.1. Il motivo è infondato. Risulta dalla stessa prospettazione della ricorrente in questa sede che quest'ultima non avesse rinunciato a tutte le domande formulate né la stessa ha dedotto di aver espressamente rinunciato alla domanda relativa alla compensazione pecuniaria, essendosi limitata al riguardo a riportare solo le conclusioni come precisate nel foglio allegato al verbale del giudizio di primo grado e relative alla richiesta di condanna della convenuta alle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per violazione dell'art. 88 c.p.c., con integrale refusione delle spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge. Si evidenzia al riguardo che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi -5- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (Cass. 14/07/2017, n. 17582; Cass., ord., 18/01/2021, n. 723), sicché, in difetto di ulteriori deduzioni sul punto, non può ritenersi che - come sostenuto dalla ricorrente, v. p. 8 del ricorso — il Tribunale non abbia tenuto conto delle conclusioni così come precisate. Quanto alle doglianze con cui si lamenta che il Giudice di appello non si sia pronunciato in merito all'omessa comunicazione da parte del vettore dei motivi di ritardo, la ricorrente avrebbe dovuto veicolare tale vizio non già come omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, bensì ai sensi del n. 4 della medesima norma del codice di rito, eventualmente lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c., il che non è avvenuto nella specie. Nel resto i vizi motivazionali sono veicolati (v. la rubrica del mezzo in scrutinio) secondo lo schema dell'art. 360, primo comma, n. 5 nella sua precedente formulazione non applicabile nel caso all'esame ratione temporis. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 7 del regolamento CE 261/04. Secondo la CA, erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto di condannare l'attrice a pagamento delle spese di lite sulla errata interpretazione del predetto regolamento qualificando la compensazione pecuniaria richiesta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento quale domanda risarcitoria. 3.1. Il motivo è inammissibile, riferendosi la censura esclusivamente alla sentenza di primo grado e non a quella impugnata in questa sede. 4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l'erronea quantificazione delle spese del giudizio di appello, evidenziando che tale grado di giudizio sarebbe caratterizzato dalle fasi di studio, -6- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 introduttiva e decisionale, in cui andrebbe ricompresa la precisazione delle conclusioni, mentre sarebbe del tutto assente la fase "istruttoria di trattazione" sicché il Tribunale di ST AR, oltre ad aver errato nella valutazione dell'intero giudizio, si sarebbe discostato anche dai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, condannando la CA ad una "spesa punitiva"; stesso "carattere punitivo" rivestirebbe la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato. 4.1. Il motivo è infondato. La fase di trattazione è ineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. (Cass., ord., 27/08/2019, n. 21743, non mass.; Cass., ord., 6/10/2021, n. 27056, non massimata sul punto;
Cass., ord., 26/05/2021, n. 14483, in motivazione). Inoltre, provvedendo alla liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 2386 del 2017; Cass. n. 26608 del 2017; Cass. n. 29606 del 2017; Cass. n. 89 del 2021). In particolare, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale, per cui il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. n. 30286 del 2017; Cass. n. 6296 del 2019; Cass. n. 20183 del 2018; Cass. n. 10343 del 2020). E nella specie le spese di secondo grado sono state liquidate sulla base dello stesso valore indicato anche in questa sede dalla ricorrente (inferiore ad euro 1.100,00) e quantificate in un importo complessivo di euro 600,00 per compensi, inferiore a quello medio (euro 630,00) -7- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 risultante dall'applicazione dei parametri medi per lo "scaglione di riferimento" di cui al richiamato d.m., come aggiornato dal d.m. n. 37/2018. Quanto, infine,a1 pagamento del doppio dell'importo del contributo unificato, il Tribunale si è correttamente limitato a rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, risultando la pronuncia adottata inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), in applicazione dei principi affermati da Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315. 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, -8- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 111, CANCELLIE Ilincmzo Massimilioto pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2022. Il Presidente :-FO IN CANCELLERIA ,,, :T.- • ,- . /',:.- - • ' 1 , . • 1 7 MAR 2 -;.,„,.......... ' -- yncert2o IO RR BA i i - • - ' : j , ... - • ,-02- - - - - - - - - - - - - - / .- : I- J r" L I E R E E P' -9- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022
- ricorrente -
contro EASYJET AIRLINE COMPANY LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N. 21, presso lo studio dell'avvocato EN D'ND, che la rappresenta e difende;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 897/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 27/07/2020; Civile Ord. Sez. 6 Num. 8703 Anno 2022 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: SCRIMA ANTONIETTA Data pubblicazione: 17/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA OR CA citò in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di ST AR, easyJet Airline Company Ltd (in breve, easyJet) chiedendone la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento CE n. 262/2004 per il ritardo superiore a tre ore subito dal volo Milano MXP-Londra del 9 settembre 2017 e al risarcimento del danno ulteriore per le spese relative alla fase stragiudiziale, per una somma pari ad euro 150,00. Si costituì la convenuta deducendo, per quanto ancora rileva in questa sede, che il predetto volo aveva subito un ritardo all'arrivo a causa di un allarme bomba lanciato da un addetto ai servizi quando l'aereo stava per decollare da Milano Malpensa e dedusse di aver informato tempestivamente a mezzo e-mail l'attrice dell'eccezionalità dell'evento, che, ai sensi del regolamento già richiamato, avrebbe escluso il diritto alla compensazione pecuniaria prevista in caso di ritardo. Il Giudice di pace adito, ritenendo sussistente la causa esimente invocata dalla compagnia aerea, con sentenza n. 235/18, rigettò "le domande" dell'attrice e condannò quest'ultima alle spese di lite. Avverso tale sentenza la CA propose appello in relazione al capo delle spese, lamentando la condotta, a suo avviso, contraria ai canoni di correttezza e lealtà processuale, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., della convenuta, che avrebbe informato l'appellante delle motivazioni del ritardo solo con una mail spedita successivamente alla notifica dell'atto di citazione e, comunque, mai ricevuta dalla destinataria, e concluse per la condanna dell'appellata alle spese del doppio grado del giudizio di merito. -2- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 Il Tribunale di ST AR, con sentenza n. 897/2020, pubblicata il 27 luglio 2020, rigettò il gravame confermando la sentenza impugnata e condannò l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza del Tribunale OR CA ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito easyJet Airline Company Ltd con controricorso. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa, rappresentando che il giudice di prime cure non aveva autorizzato il deposito di note conclusive e aveva verbalizzato quanto dallo stesso ritenuto rilevante, ledendo il diritto di difesa di parte attrice, la quale aveva ritenuto opportuno replicare in modo articolato alle eccezioni e produzioni di controparte. 1.1 II motivo è infondato. La denunciata mancata autorizzazione del deposito di note conclusive non risulta aver leso in alcun modo il diritto di difesa, avendo la stessa ricorrente dedotto di avere replicato in udienza alle eccezioni e produzioni di controparte in modo articolato. Neppure, peraltro, viene riportato il contenuto della verbalizzazione operata dal giudice di pace né viene dedotto uno specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'attuale ricorrente;
si osserva, infatti, che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è -3- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., ord., 20/11/2020, n. 26419; Cass. 18/12/2014, n. 26831). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «omesso esame, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti». Rappresenta la CA che nel foglio di precisazioni delle conclusioni allegato al verbale nel giudizio di primo grado aveva chiesto di «condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92, primo comma, cpc per violazione dell'art. 88 cpc sul dovere di lealtà e probità da parte della compagnia convenuta, con integrale refusione di spese ed onorari di causa, rimborso forfetario e oneri di legge tenuto conto anche della necessità per il patrono del foro di Roma di avvalersi di un sostituto processuale», così rinunciando alla domanda di condanna relativa alla compensazione pecuniaria inizialmente richiesta ai sensi dell'art. 7 del regolamento CE 261/04. Quindi, già alla seconda delle due udienze in cui si è svolto il giudizio di primo grado l'attrice aveva rinunciato alla domanda relativa alla compensazione pecuniaria, chiedendo unicamente la condanna per violazione di doveri di informazione di cui all'art. 14 del citato regolamento comunitario. Pertanto, ad avviso dell'attuale ricorrente, sarebbe incomprensibile la decisione del Tribunale in appello che, nel motivare la sua condanna, ha affermato che «assorbente di ogni ulteriore considerazione è la circostanza che, anche ammessa la tardività della comunicazione delle cause del ritardo del volo alla passeggera attrice, quest'ultima ha insistito nella domanda avente ad oggetto il pagamento della compensazione pecuniaria nel corso di tutto il giudizio di primo grado, nonostante -4- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 avesse ormai appreso quale fosse stata la causa del ritardo, prestando acquiescenza sul punto solo dopo l'emissione della sentenza sfavorevole che ha lasciato passare in giudicato non impugnando il capo relativo proprio alla domanda di compensazione svolta. Ne consegue il carattere pieno della soccombenza dell'attrice nel giudizio di primo grado e la corretta applicazione da parte del primo giudice della regola della soccombenza ex articolo 91 c.p.c.». In tal modo, secondo la ricorrente, il giudice d'appello, senza prendere in esame la precisazione delle conclusioni effettuata, in primo grado, non si è pronunciato in merito alla omessa comunicazione da parte del vettore dei motivi del ritardo del volo, motivi mai comunicati né nell'immediatezza del disservizio né a seguito di formale diffida. 2.1. Il motivo è infondato. Risulta dalla stessa prospettazione della ricorrente in questa sede che quest'ultima non avesse rinunciato a tutte le domande formulate né la stessa ha dedotto di aver espressamente rinunciato alla domanda relativa alla compensazione pecuniaria, essendosi limitata al riguardo a riportare solo le conclusioni come precisate nel foglio allegato al verbale del giudizio di primo grado e relative alla richiesta di condanna della convenuta alle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per violazione dell'art. 88 c.p.c., con integrale refusione delle spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge. Si evidenzia al riguardo che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi -5- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (Cass. 14/07/2017, n. 17582; Cass., ord., 18/01/2021, n. 723), sicché, in difetto di ulteriori deduzioni sul punto, non può ritenersi che - come sostenuto dalla ricorrente, v. p. 8 del ricorso — il Tribunale non abbia tenuto conto delle conclusioni così come precisate. Quanto alle doglianze con cui si lamenta che il Giudice di appello non si sia pronunciato in merito all'omessa comunicazione da parte del vettore dei motivi di ritardo, la ricorrente avrebbe dovuto veicolare tale vizio non già come omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, bensì ai sensi del n. 4 della medesima norma del codice di rito, eventualmente lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c., il che non è avvenuto nella specie. Nel resto i vizi motivazionali sono veicolati (v. la rubrica del mezzo in scrutinio) secondo lo schema dell'art. 360, primo comma, n. 5 nella sua precedente formulazione non applicabile nel caso all'esame ratione temporis. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 7 del regolamento CE 261/04. Secondo la CA, erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto di condannare l'attrice a pagamento delle spese di lite sulla errata interpretazione del predetto regolamento qualificando la compensazione pecuniaria richiesta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento quale domanda risarcitoria. 3.1. Il motivo è inammissibile, riferendosi la censura esclusivamente alla sentenza di primo grado e non a quella impugnata in questa sede. 4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l'erronea quantificazione delle spese del giudizio di appello, evidenziando che tale grado di giudizio sarebbe caratterizzato dalle fasi di studio, -6- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 introduttiva e decisionale, in cui andrebbe ricompresa la precisazione delle conclusioni, mentre sarebbe del tutto assente la fase "istruttoria di trattazione" sicché il Tribunale di ST AR, oltre ad aver errato nella valutazione dell'intero giudizio, si sarebbe discostato anche dai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, condannando la CA ad una "spesa punitiva"; stesso "carattere punitivo" rivestirebbe la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato. 4.1. Il motivo è infondato. La fase di trattazione è ineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. (Cass., ord., 27/08/2019, n. 21743, non mass.; Cass., ord., 6/10/2021, n. 27056, non massimata sul punto;
Cass., ord., 26/05/2021, n. 14483, in motivazione). Inoltre, provvedendo alla liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 2386 del 2017; Cass. n. 26608 del 2017; Cass. n. 29606 del 2017; Cass. n. 89 del 2021). In particolare, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale, per cui il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. n. 30286 del 2017; Cass. n. 6296 del 2019; Cass. n. 20183 del 2018; Cass. n. 10343 del 2020). E nella specie le spese di secondo grado sono state liquidate sulla base dello stesso valore indicato anche in questa sede dalla ricorrente (inferiore ad euro 1.100,00) e quantificate in un importo complessivo di euro 600,00 per compensi, inferiore a quello medio (euro 630,00) -7- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 risultante dall'applicazione dei parametri medi per lo "scaglione di riferimento" di cui al richiamato d.m., come aggiornato dal d.m. n. 37/2018. Quanto, infine,a1 pagamento del doppio dell'importo del contributo unificato, il Tribunale si è correttamente limitato a rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, risultando la pronuncia adottata inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), in applicazione dei principi affermati da Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315. 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, -8- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 111, CANCELLIE Ilincmzo Massimilioto pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2022. Il Presidente :-FO IN CANCELLERIA ,,, :T.- • ,- . /',:.- - • ' 1 , . • 1 7 MAR 2 -;.,„,.......... ' -- yncert2o IO RR BA i i - • - ' : j , ... - • ,-02- - - - - - - - - - - - - - / .- : I- J r" L I E R E E P' -9- Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022