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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 355/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Rocco Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Emanuela Noal Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
2) assegnare l'abitazione della casa coniugale sita a VE di CO via Vittorio Veneto n. 21 - comprensiva di tutti gli arredi che la compongono - alla SI.ra che la abiterà Parte_1
unitamente ai figli minori e alla figlia maggiore non economicamente autosufficiente, dando atto che il SI. se ne è allontanato e ha portato con sé i propri effetti personali;
Controparte_1
3) affidare i figli minori alla madre in regime di affido ESCLUSIVO e disporre l'affido SUPER
ESCLUSIVO di alla madre, con possibilità di assumere da sola tutte le Controparte_2
decisioni per il minore, anche in ordine alle questioni di maggiore importanza con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e quindi confermarne la residenza presso l'abitazione sita a
VE di CO via Vittorio Veneto n. 21; 4) prevedere incontri tra il padre e i figli minori secondo modalità concordate autonomamente nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici;
quanto al figlio , disporre la modalità di CP_2
visita al padre che il Tribunale riterrà più opportuna;
5) disporre che il SI. corrisponda alla SInora un assegno mensile Controparte_1 Parte_1
non inferiore a € 1.000,00 (da intendersi € 250,00 cadauno) quale contributo al mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese sul c/c intestato alla moglie, somma soggetta a rivoluzione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo tenuto in considerazione il fatto oggettivo per cui, a seguito del provvedimento presidenziale, il padre si è completamente disinteressato dei figli;
6) disporre che le spese extra assegno siano divise al 50% tra i coniugi secondo il Protocollo di intesa per le spese straordinarie Tribunale-Ordine degli Avvocati del 17/1/2017 e che il SI. CP_1
rimborsi alla SInora la quota di sua competenza entro gg 10 dalla richiesta.
[...] Parte_1
Conclusioni istruttorie.
Memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. datata 17.11.2023: la SInora chiede ammettersi la prova per interpello e testimoni sui seguenti capitoli Parte_1 di prova che si intendono preceduti dal rituale “Vero che” ed eventualmente depurati dalle parole necessarie alla costruzione della frase.
1) I figli minori e la figlia maggiore dei SInori e vivono Parte_1 Controparte_1 con la madre nell'abitazione materna.
2) In data 27/10/2022 il SI. si è trasferito a Ravenna portando con sé i propri Controparte_1
effetti personali.
3) Il 6/11/2022 la SInora ha ricevuto sull'account di posta elettronica (utilizzato Parte_1 unitamente al coniuge) la ricevuta di alcuni bonifici per l'acquisto di n. 2 biglietti aerei per AL
(Spagna) e la ricevuta di un bonifico per l'importo di € 2.000,00 inviato alla madre. Si veda il doc.
5) fotografia biglietto aereo di ritorno.
4) Durante la permanenza in Spagna del SI. i figli sono stati curati e mantenuti Controparte_1
esclusivamente dalla madre.
5) In data 28/12/2022 – dalla Spagna – tramite chat Whatsapp il padre ha comunicato al figlio di essere stato licenziato. Per_1
6) Il giorno 6/1/2023 il SI. ha fatto ritorno presso l'abitazione coniugale. Controparte_1
7) A far data dal 22.09.2023 il SI. ha cessato il rapporto lavorativo con la società Controparte_1
ENERGY SPA come da dichiarazione che si allega (doc 8 numerazione a seguire).
8) La SI.ra ha pagato interamente la scuola guida per la figlia maggiorenne. Parte_1 9) Da epoca successiva all'emissione dei provvedimenti provvisori il SI. nulla ha Controparte_1
corrisposto a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli;
la SI.ra ha Parte_1
recuperato due mensilità a mezzo procedura di pagamento diretto da parte del datore di lavoro. Si allega copia versamenti doc. 9 numerazione a seguire).
10) La SI.ra provvede a tutte le eSIenze dei figli. Parte_1
11) Il SI. ha interrotto ogni rapporto con i figli. Controparte_1
12) La SInora paga interamente un finanziamento contratto durante il matrimonio”. Pt_1
Per parte convenuta:
“Nel merito, con sentenza: contrariis reiectis
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
[...]
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli , con collocazione prevalente Per_1 Per_2 CP_2
degli stessi presso la madre e conseguente regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre secondo le modalità stabilite dal Tribunale anche ad esito dell'ascolto dei minori;
3) determinarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia la misura del contributo ordinario al
Per_ mantenimento dei figli , e , per quest'ultima solo in ipotesi di non Per_1 Per_2 CP_2
autosufficienza, da porsi a carico del padre SI. , da versarsi entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese a favore della SI.ra , rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere Parte_1
dall'anno successivo.
- stabilirsi l'obbligo del padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli
Per_
, e , secondo quanto stabilito nel Protocollo 2017 del Tribunale di Per_1 Per_2 CP_2
Padova.
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed integrare, nelle deputate sedi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
Clara (Cuba) il 9.6.1976, contraevamo matrimonio con rito civile il 7.3.2020 a VE di CO (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 4, parte I, anno 2020.
Dalla loro unione nascevano 4 figli: , il 14.10.2004, il 6.5.2006, il 13.10.2007, Per_3 Per_1 Per_2
, il 14.5.2017. CP_2
In data 18.1.2023 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di Parte_1
separazione con addebito al marito, oltre ai consequenziali provvedimenti relativi alla prole e quelli economici. si costituiva in data 2.5.2023 associandosi alla domanda sullo status, Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto.
All'udienza dinnanzi al Presidente delegato del 4.5.2023 comparivano entrambe le parti e il
Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si riservava;
quindi, con separata ordinanza emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto 2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre 3) assegna la casa coniugale alla madre 4) assegna al SI. CP_1
un termine di 15 giorni per allontanarsi dalla casa coniugale, prelevando i propri effetti
[...] personali 5) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre , con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro
125,00 ciascuno (500,00 euro complessivi), da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinanzi a questo Tribunale;
6) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e secondo accordi Per_2 Per_1
che potranno essere assunti autonomamente tra gli stessi, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi;
7) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore CP_2
secondo il seguente calendario: -a fine settimana alternati dal sabato fino alla domenica sera dopo cena con accompagnamento presso la casa materna;
-un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola;
-tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori indicativamente entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
-una settimana ad anni alterni durante le vacanze natalizie, alternando la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze di Pasqua il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo con un genitore alternandosi di anno in anno. Con introduzione dei pernotti solamente dopo il reperimento da parte del padre di una abitazione idonea alla permanenza notturna del minore” e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore.
Nelle more, in data 7.8.2023, depositava ricorso ex art. 156, comma 6, c.c. chiedendo Parte_1 che venisse disposto a proprio favore l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro di Santana
Beovides, Energy Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma mensile stabilita nell'ordinanza presidenziale di complessivi € 500,00, a titolo di mantenimento dei figli, stante l'inadempimento del padre.
Il giudice delegato dichiarava l'inammissibilità del ricorso stante l'intervento del D.Lgs. 149/2022 che abrogava la norma di cui all'art. 156 c.c. e introduceva l'art. 473 bis.37 c.p.c. con il quale viene disposto che il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore della prole possa chiedere direttamente al terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato di versargli direttamente le somme, senza, quindi, l'intervento del giudice;
il giudice rinviava quindi all'udienza già fissata del 20.9.2023.
All'udienza di cui sopra, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, il giudice rinviava all'udienza per la decisione dui mezzi istruttori concedendo alle parti i termini suddetti.
All'udienza del 20.3.2024, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, il giudice rilevava l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti e riteneva di non dover procedere all'audizione dei figli;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni invitando le parti ad aggiornare la rispettiva situazione reddituale.
Nelle more, in data 28.11.2024, formulava istanza per la modifica dei provvedimenti Parte_1 temporanei ex art. 473bis.23 c.p.c. chiedendo che venisse disposto l'affidamento super esclusivo dei figli minori a favore della stessa, stante la totale assenza del padre;
quindi, il giudice, ritenuta la necessità di instaurare il contraddittorio con il resistente, con provvedimento del 2.12.2024, fissava per la discussione l'udienza del 19.12.2024.
All'udienza di cui sopra, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, solo parte attrice precisava le conclusioni di cui in epigrafe, stante la rinuncia al mandato del procuratore di parte convenuta in data 11.7.2024; quindi, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità ( Controparte_1
è nato a [...]) appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la
[...]
competenza giurisdizionale del giudice italiano adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, lett. b) del Regolamento
(UE) 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”
e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE
2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita e frequenta la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figli della coppia residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli , i quali risiedono, stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è
l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale
Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, in primo luogo, il Tribunale richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il difensore revocato – o che abbia rinunciato al mandato – continua, per effetto della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore di cui è espressione l'art. 85 c.p.c., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore (cfr. Cass. Sez 6 ord. n.12249 del
23.6.2020; Cass. Sez. L. n. 28365 del 29.9.2022).
Con riferimento, poi, alla omessa precisazione delle conclusioni, deve presumersi che la parte abbia inteso riferirsi alle conclusioni formulate in precedenza – in tal caso, con la prima udienza davanti al giudice istruttore -, attraverso le quali il petitum appaia chiaramente enunciato (cfr. Cass. Civ. n.
22360 del 30.9.2013).
1.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2.
chiede che la separazione venga addebitata al marito. Parte_1
A fondamento della propria richiesta allegava un totale disinteresse di verso la Controparte_1
moglie e i figli, ad eccezione del figlio , affetto da handicap e di dover, quindi, provvedere in CP_2 via autonoma al sostentamento della famiglia;
anche per quanto concerne il rapporto padre-figli lamentava l'assenza del marito e la mancata partecipazione dello stesso sotto il profilo della responsabilità genitoriale all'accudimento e all'educazione dei propri figli.
A titolo esemplificativo allegava episodio di novembre 2022 in cui il Sig. partiva Controparte_1 per l'estero insieme alla propria madre, senza comunicarlo alla famiglia e noncurante della gestione familiare.
contestava quanto asserito dalla moglie ed in particolare di aver Controparte_1
abbandonato la famiglia e di essersi disinteressato al nucleo familiare, allegando piuttosto di aver sempre lavorato in trasferta con il consenso della moglie e di aver avuto problemi di salute.
Ciò premesso la domanda di addebito non merita accoglimento.
Ai fini della domanda di addebito, infatti, è onere probatorio del richiedente dimostrare non solo l'effettiva violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., ma anche il nesso causale tra gli stessi e l'intollerabilità della convivenza, circostanze non provate nel caso di specie.
Dalle reciproche allegazioni, infatti, emerge un progressivo deterioramento del rapporto coniugale, pertanto, è verosimile ritenere che l'interruzione della convivenza rappresenti l'esito di una crisi familiare già in atto da diverso tempo.
Alla luce di quanto suesposto, la domanda di addebito formulata da va respinta. Parte_1
3.
Quanto ai provvedimenti inerenti ai figli si osserva quanto segue.
, a partire dalla memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. chiede che venga disposto Parte_1
l'affido esclusivo a proprio favore dei figli minori, con collocazione prevalente presso di sé nell'abitazione familiare sita a VE di CO.
In data 28.11.2024, depositava istanza di modifica dei provvedimenti provvisori Parte_1 chiedendo che venisse disposto l'affido super esclusivo del figlio minore . CP_2
A fondamento della propria richiesta allega la violazione da parte del marito dei provvedimenti provvisori ed urgenti resi con ordinanza del 4.5.2023 dal Presidente delegato, con cui veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia, stante l'iniziale richiesta conforme delle parti sul punto, e veniva stabilito un calendario di visita tra il padre e il solo figlio minore , attesa CP_2
l'allora raggiunta maggiore età di e quella imminente dei figli (attualmente Per_3 Per_1
maggiorenne) e (attualmente 17enne). Per_2
In particolare, la SI allegava un progressivo allontanamento del padre nei confronti dei figli Pt_1
dall'epoca in cui (a seguito dei provvedimenti provvisori ed urgenti) lasciava la casa coniugale, fino ad interrompere completamente ogni tipo di rapporto (ivi compreso quello telefonico) a partire dal mese di luglio 2024; tale condotta di totale disinteresse del padre verso i figli, si manifestava anche nei confronti del figlio più piccolo , l'unico per il quale il padre aveva mostrato inizialmente CP_2
maggiore interesse.
Ciò premesso, la domanda di affido super-esclusivo dei figli minori e in favore della Per_2 CP_2
madre merita accoglimento. L'assenza e il disinteresse del padre, che quantomeno nell'ultimo anno
è venuto meno ai compiti primari di accudimento morale e materiale della prole, comporta che solo l'affidamento super-esclusivo sia garanzia per la madre di poter prendere le decisioni di maggior interesse per i figli minori senza incontrare l'ostacolo dell'assenza/disinteresse del padre, tenuto peraltro conto che le particolari eSIenze sanitarie di , in ragione del suo handicap, richiedono CP_2
scelte immediate e celeri. Il mantenimento dell'affidamento condiviso, infatti, risulterebbe in ogni caso pregiudizievole per i minori, alla luce della totale assenza di contatti padre-figli e della costanza violazione da parte del primo degli obblighi, anche economici, derivanti dai precedenti provvedimenti inerenti la prole.
In un tale contesto, l'affidamento super-esclusivo comporta l'attribuzione ai sensi dell'art. 337 quater
c.c., dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla madre, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli in tema di residenza, scuola, salute, attività extrascolastiche. Ciò, come nel caso in esame, può rendersi necessario qualora un genitore, stante la carenza dei rapporti con i figli, non sia più in grado di considerarne le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni (art. 337 ter, comma 3 c.c.) e non sia più presente nella vita degli stessi: in una simile situazione, sarebbe invero irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà, anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori ad entrambi i genitori.
Ciò posto, anche la residenza dei minori deve essere confermata presso la madre cui spetta l'assegnazione dell'abitazione familiare sino al raggiungimento dell'autosufficienza dei figli.
Quanto alle frequentazione padre-figli, mentre con (infradiciottenne) dovranno essere lasciate Per_2
a liberi accordi con la stessa, si ritiene che nei confronti del piccolo , le visite possano essere CP_2
riconosciute solo previo accordo con la madre, compatibilmente con le eSIenze anche sanitarie del minore.
4.
Per quanto concerne i provvedimenti economici si osserva quanto segue. chiede che venga disposto a carico del padre un assegno mensile di complessivi € Parte_1
1000,000 per il mantenimento dei quattro figli, tutti economicamente non autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto del tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio. Allegava che il convenuto non ha mai provveduto a corrispondere con regolarità l'assegno di mantenimento disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti del giudice delegato;
lamentava anche la mancata corresponsione delle spese straordinarie, quali la patente di guida per la figlia , Per_3 il dentista per l'iscrizione all'università, ecc.; allegava, inoltre, di aver promosso istanza di Per_1
pagamento diretto al datore di lavoro del marito, che corrispondeva l'importo di complessivi € 500,00 per i mesi di settembre e ottobre 23, mentre da novembre di quell'anno non riceveva più nulla a causa dell'avvenuto licenziamento del marito.
La ricorrente, infine, lamentava che in data 30.5.2023 e 1.6.2023 il SI. bonificava Controparte_1
- dal conto corrente (di cui i coniugi sono cointestatari) sul quale viene accreditata la pensione del figlio -, al proprio conto corrente, la somma rispettivamente di € 602,00 e di € 532,00. CP_2
circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, si Controparte_1
rimetteva alle valutazioni di questo Tribunale, allegando di aver perso il lavoro a settembre 2023
(dopo che era stato assunto a marzo 2023) a causa dell'istanza di pagamento formulata dalla moglie al proprio datore di lavoro, che lo aveva invitato a dimettersi.
inoltre, insisteva affinché la moglie si attivasse al fine di percepire sussidi economici da CP_1
parte dello Stato.
Infine, il convenuto non precisava le proprie conclusioni all'udienza a ciò deputata in quanto, nel frattempo, il suo procuratore (in data 9.7.2024) depositava rinuncia al mandato e il convenuto non si costituiva mediante altro procuratore.
Ciò premesso, in punto di quantificazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli si osserva quanto segue. Come osservato con l'ordinanza presidenziale, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento del figli minori o maggiorenni, ma economicamente non autosufficiente, in proporzione alle rispettive sostanze.
In base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., occorre tenere conto che la madre, che, per quanto sopra detto, si occupa in via esclusiva dell'accudimento dei 4 figli, svolge attività lavorativa quale lavapiatti in una pizzeria, oltre a fare un'ora al sabato di pulizie in un ufficio, percependo complessivamente un reddito di circa €1400-1500 mensili (cfr. verbale di comparizione dell'udienza presidenziale), laddove non si conoscono l'attuale situazione economica e l'attività lavorativa del convenuto, stante il licenziamento dello stesso dall'ultimo impiego noto nel settembre del 2023 ed il mancato aggiornamento sull'attuale impiego lavorativo;
il inoltre, non provvede in alcun modo al CP_1
mantenimento diretto dei figli, stante l'assenza di frequentazioni con gli stessi. Egli risulta provvedere esclusivamente al pagamento della rata mensile di euro 250 del mutuo gravante sull'abitazione familiare. Ne consegue, che dovendosi presumere l'attuale capacità lavorativa del convenuto e tenuto conto che questi paga la rata del mutuo, il Collegio ritiene congruo confermare l'attuale contributo di € 500,00 mensili a carico del padre per il mantenimento dei figli (€125,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017.
5.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) respinge la domanda di addebito formulata da Parte_1
4) assegna la casa coniugale a in cui vivrà con i figli;
Parte_1
5) affida in via super - esclusiva i figli minori e alla madre, attribuendo alla Per_2 CP_2 stessa l'esercizio della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c., ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio dei minori, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vedere previ liberi accordi tra gli stessi, e con , previo accordo con Per_2 CP_2
la madre, compatibilmente con le eSIenze del minore;
6) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli , l'obbligo di versare a con decorrenza dalla data della Controparte_3 domanda, la somma di € 500,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo per le spese straordinarie del
Tribunale di Padova;
7) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 8.04.2025.
Il Presidente rel.
Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 355/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Rocco Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Emanuela Noal Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
2) assegnare l'abitazione della casa coniugale sita a VE di CO via Vittorio Veneto n. 21 - comprensiva di tutti gli arredi che la compongono - alla SI.ra che la abiterà Parte_1
unitamente ai figli minori e alla figlia maggiore non economicamente autosufficiente, dando atto che il SI. se ne è allontanato e ha portato con sé i propri effetti personali;
Controparte_1
3) affidare i figli minori alla madre in regime di affido ESCLUSIVO e disporre l'affido SUPER
ESCLUSIVO di alla madre, con possibilità di assumere da sola tutte le Controparte_2
decisioni per il minore, anche in ordine alle questioni di maggiore importanza con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e quindi confermarne la residenza presso l'abitazione sita a
VE di CO via Vittorio Veneto n. 21; 4) prevedere incontri tra il padre e i figli minori secondo modalità concordate autonomamente nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici;
quanto al figlio , disporre la modalità di CP_2
visita al padre che il Tribunale riterrà più opportuna;
5) disporre che il SI. corrisponda alla SInora un assegno mensile Controparte_1 Parte_1
non inferiore a € 1.000,00 (da intendersi € 250,00 cadauno) quale contributo al mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese sul c/c intestato alla moglie, somma soggetta a rivoluzione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo tenuto in considerazione il fatto oggettivo per cui, a seguito del provvedimento presidenziale, il padre si è completamente disinteressato dei figli;
6) disporre che le spese extra assegno siano divise al 50% tra i coniugi secondo il Protocollo di intesa per le spese straordinarie Tribunale-Ordine degli Avvocati del 17/1/2017 e che il SI. CP_1
rimborsi alla SInora la quota di sua competenza entro gg 10 dalla richiesta.
[...] Parte_1
Conclusioni istruttorie.
Memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. datata 17.11.2023: la SInora chiede ammettersi la prova per interpello e testimoni sui seguenti capitoli Parte_1 di prova che si intendono preceduti dal rituale “Vero che” ed eventualmente depurati dalle parole necessarie alla costruzione della frase.
1) I figli minori e la figlia maggiore dei SInori e vivono Parte_1 Controparte_1 con la madre nell'abitazione materna.
2) In data 27/10/2022 il SI. si è trasferito a Ravenna portando con sé i propri Controparte_1
effetti personali.
3) Il 6/11/2022 la SInora ha ricevuto sull'account di posta elettronica (utilizzato Parte_1 unitamente al coniuge) la ricevuta di alcuni bonifici per l'acquisto di n. 2 biglietti aerei per AL
(Spagna) e la ricevuta di un bonifico per l'importo di € 2.000,00 inviato alla madre. Si veda il doc.
5) fotografia biglietto aereo di ritorno.
4) Durante la permanenza in Spagna del SI. i figli sono stati curati e mantenuti Controparte_1
esclusivamente dalla madre.
5) In data 28/12/2022 – dalla Spagna – tramite chat Whatsapp il padre ha comunicato al figlio di essere stato licenziato. Per_1
6) Il giorno 6/1/2023 il SI. ha fatto ritorno presso l'abitazione coniugale. Controparte_1
7) A far data dal 22.09.2023 il SI. ha cessato il rapporto lavorativo con la società Controparte_1
ENERGY SPA come da dichiarazione che si allega (doc 8 numerazione a seguire).
8) La SI.ra ha pagato interamente la scuola guida per la figlia maggiorenne. Parte_1 9) Da epoca successiva all'emissione dei provvedimenti provvisori il SI. nulla ha Controparte_1
corrisposto a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli;
la SI.ra ha Parte_1
recuperato due mensilità a mezzo procedura di pagamento diretto da parte del datore di lavoro. Si allega copia versamenti doc. 9 numerazione a seguire).
10) La SI.ra provvede a tutte le eSIenze dei figli. Parte_1
11) Il SI. ha interrotto ogni rapporto con i figli. Controparte_1
12) La SInora paga interamente un finanziamento contratto durante il matrimonio”. Pt_1
Per parte convenuta:
“Nel merito, con sentenza: contrariis reiectis
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
[...]
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli , con collocazione prevalente Per_1 Per_2 CP_2
degli stessi presso la madre e conseguente regolamentazione dei tempi di permanenza dei minori presso il padre secondo le modalità stabilite dal Tribunale anche ad esito dell'ascolto dei minori;
3) determinarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia la misura del contributo ordinario al
Per_ mantenimento dei figli , e , per quest'ultima solo in ipotesi di non Per_1 Per_2 CP_2
autosufficienza, da porsi a carico del padre SI. , da versarsi entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese a favore della SI.ra , rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere Parte_1
dall'anno successivo.
- stabilirsi l'obbligo del padre di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli
Per_
, e , secondo quanto stabilito nel Protocollo 2017 del Tribunale di Per_1 Per_2 CP_2
Padova.
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed integrare, nelle deputate sedi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
Clara (Cuba) il 9.6.1976, contraevamo matrimonio con rito civile il 7.3.2020 a VE di CO (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 4, parte I, anno 2020.
Dalla loro unione nascevano 4 figli: , il 14.10.2004, il 6.5.2006, il 13.10.2007, Per_3 Per_1 Per_2
, il 14.5.2017. CP_2
In data 18.1.2023 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di Parte_1
separazione con addebito al marito, oltre ai consequenziali provvedimenti relativi alla prole e quelli economici. si costituiva in data 2.5.2023 associandosi alla domanda sullo status, Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto.
All'udienza dinnanzi al Presidente delegato del 4.5.2023 comparivano entrambe le parti e il
Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si riservava;
quindi, con separata ordinanza emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto 2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre 3) assegna la casa coniugale alla madre 4) assegna al SI. CP_1
un termine di 15 giorni per allontanarsi dalla casa coniugale, prelevando i propri effetti
[...] personali 5) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre , con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro
125,00 ciascuno (500,00 euro complessivi), da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinanzi a questo Tribunale;
6) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e secondo accordi Per_2 Per_1
che potranno essere assunti autonomamente tra gli stessi, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi;
7) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore CP_2
secondo il seguente calendario: -a fine settimana alternati dal sabato fino alla domenica sera dopo cena con accompagnamento presso la casa materna;
-un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola;
-tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori indicativamente entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
-una settimana ad anni alterni durante le vacanze natalizie, alternando la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze di Pasqua il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo con un genitore alternandosi di anno in anno. Con introduzione dei pernotti solamente dopo il reperimento da parte del padre di una abitazione idonea alla permanenza notturna del minore” e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore.
Nelle more, in data 7.8.2023, depositava ricorso ex art. 156, comma 6, c.c. chiedendo Parte_1 che venisse disposto a proprio favore l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro di Santana
Beovides, Energy Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma mensile stabilita nell'ordinanza presidenziale di complessivi € 500,00, a titolo di mantenimento dei figli, stante l'inadempimento del padre.
Il giudice delegato dichiarava l'inammissibilità del ricorso stante l'intervento del D.Lgs. 149/2022 che abrogava la norma di cui all'art. 156 c.c. e introduceva l'art. 473 bis.37 c.p.c. con il quale viene disposto che il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore della prole possa chiedere direttamente al terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato di versargli direttamente le somme, senza, quindi, l'intervento del giudice;
il giudice rinviava quindi all'udienza già fissata del 20.9.2023.
All'udienza di cui sopra, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, il giudice rinviava all'udienza per la decisione dui mezzi istruttori concedendo alle parti i termini suddetti.
All'udienza del 20.3.2024, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, il giudice rilevava l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti e riteneva di non dover procedere all'audizione dei figli;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni invitando le parti ad aggiornare la rispettiva situazione reddituale.
Nelle more, in data 28.11.2024, formulava istanza per la modifica dei provvedimenti Parte_1 temporanei ex art. 473bis.23 c.p.c. chiedendo che venisse disposto l'affidamento super esclusivo dei figli minori a favore della stessa, stante la totale assenza del padre;
quindi, il giudice, ritenuta la necessità di instaurare il contraddittorio con il resistente, con provvedimento del 2.12.2024, fissava per la discussione l'udienza del 19.12.2024.
All'udienza di cui sopra, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, solo parte attrice precisava le conclusioni di cui in epigrafe, stante la rinuncia al mandato del procuratore di parte convenuta in data 11.7.2024; quindi, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità ( Controparte_1
è nato a [...]) appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la
[...]
competenza giurisdizionale del giudice italiano adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova
“l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato e documentato da parte attrice, è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8, lett. b) del Regolamento
(UE) 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”
e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE
2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita e frequenta la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figli della coppia residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli , i quali risiedono, stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è
l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale
Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, in primo luogo, il Tribunale richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il difensore revocato – o che abbia rinunciato al mandato – continua, per effetto della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore di cui è espressione l'art. 85 c.p.c., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore (cfr. Cass. Sez 6 ord. n.12249 del
23.6.2020; Cass. Sez. L. n. 28365 del 29.9.2022).
Con riferimento, poi, alla omessa precisazione delle conclusioni, deve presumersi che la parte abbia inteso riferirsi alle conclusioni formulate in precedenza – in tal caso, con la prima udienza davanti al giudice istruttore -, attraverso le quali il petitum appaia chiaramente enunciato (cfr. Cass. Civ. n.
22360 del 30.9.2013).
1.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2.
chiede che la separazione venga addebitata al marito. Parte_1
A fondamento della propria richiesta allegava un totale disinteresse di verso la Controparte_1
moglie e i figli, ad eccezione del figlio , affetto da handicap e di dover, quindi, provvedere in CP_2 via autonoma al sostentamento della famiglia;
anche per quanto concerne il rapporto padre-figli lamentava l'assenza del marito e la mancata partecipazione dello stesso sotto il profilo della responsabilità genitoriale all'accudimento e all'educazione dei propri figli.
A titolo esemplificativo allegava episodio di novembre 2022 in cui il Sig. partiva Controparte_1 per l'estero insieme alla propria madre, senza comunicarlo alla famiglia e noncurante della gestione familiare.
contestava quanto asserito dalla moglie ed in particolare di aver Controparte_1
abbandonato la famiglia e di essersi disinteressato al nucleo familiare, allegando piuttosto di aver sempre lavorato in trasferta con il consenso della moglie e di aver avuto problemi di salute.
Ciò premesso la domanda di addebito non merita accoglimento.
Ai fini della domanda di addebito, infatti, è onere probatorio del richiedente dimostrare non solo l'effettiva violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., ma anche il nesso causale tra gli stessi e l'intollerabilità della convivenza, circostanze non provate nel caso di specie.
Dalle reciproche allegazioni, infatti, emerge un progressivo deterioramento del rapporto coniugale, pertanto, è verosimile ritenere che l'interruzione della convivenza rappresenti l'esito di una crisi familiare già in atto da diverso tempo.
Alla luce di quanto suesposto, la domanda di addebito formulata da va respinta. Parte_1
3.
Quanto ai provvedimenti inerenti ai figli si osserva quanto segue.
, a partire dalla memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. chiede che venga disposto Parte_1
l'affido esclusivo a proprio favore dei figli minori, con collocazione prevalente presso di sé nell'abitazione familiare sita a VE di CO.
In data 28.11.2024, depositava istanza di modifica dei provvedimenti provvisori Parte_1 chiedendo che venisse disposto l'affido super esclusivo del figlio minore . CP_2
A fondamento della propria richiesta allega la violazione da parte del marito dei provvedimenti provvisori ed urgenti resi con ordinanza del 4.5.2023 dal Presidente delegato, con cui veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia, stante l'iniziale richiesta conforme delle parti sul punto, e veniva stabilito un calendario di visita tra il padre e il solo figlio minore , attesa CP_2
l'allora raggiunta maggiore età di e quella imminente dei figli (attualmente Per_3 Per_1
maggiorenne) e (attualmente 17enne). Per_2
In particolare, la SI allegava un progressivo allontanamento del padre nei confronti dei figli Pt_1
dall'epoca in cui (a seguito dei provvedimenti provvisori ed urgenti) lasciava la casa coniugale, fino ad interrompere completamente ogni tipo di rapporto (ivi compreso quello telefonico) a partire dal mese di luglio 2024; tale condotta di totale disinteresse del padre verso i figli, si manifestava anche nei confronti del figlio più piccolo , l'unico per il quale il padre aveva mostrato inizialmente CP_2
maggiore interesse.
Ciò premesso, la domanda di affido super-esclusivo dei figli minori e in favore della Per_2 CP_2
madre merita accoglimento. L'assenza e il disinteresse del padre, che quantomeno nell'ultimo anno
è venuto meno ai compiti primari di accudimento morale e materiale della prole, comporta che solo l'affidamento super-esclusivo sia garanzia per la madre di poter prendere le decisioni di maggior interesse per i figli minori senza incontrare l'ostacolo dell'assenza/disinteresse del padre, tenuto peraltro conto che le particolari eSIenze sanitarie di , in ragione del suo handicap, richiedono CP_2
scelte immediate e celeri. Il mantenimento dell'affidamento condiviso, infatti, risulterebbe in ogni caso pregiudizievole per i minori, alla luce della totale assenza di contatti padre-figli e della costanza violazione da parte del primo degli obblighi, anche economici, derivanti dai precedenti provvedimenti inerenti la prole.
In un tale contesto, l'affidamento super-esclusivo comporta l'attribuzione ai sensi dell'art. 337 quater
c.c., dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla madre, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli in tema di residenza, scuola, salute, attività extrascolastiche. Ciò, come nel caso in esame, può rendersi necessario qualora un genitore, stante la carenza dei rapporti con i figli, non sia più in grado di considerarne le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni (art. 337 ter, comma 3 c.c.) e non sia più presente nella vita degli stessi: in una simile situazione, sarebbe invero irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà, anche pratiche e logistiche, attribuire le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori ad entrambi i genitori.
Ciò posto, anche la residenza dei minori deve essere confermata presso la madre cui spetta l'assegnazione dell'abitazione familiare sino al raggiungimento dell'autosufficienza dei figli.
Quanto alle frequentazione padre-figli, mentre con (infradiciottenne) dovranno essere lasciate Per_2
a liberi accordi con la stessa, si ritiene che nei confronti del piccolo , le visite possano essere CP_2
riconosciute solo previo accordo con la madre, compatibilmente con le eSIenze anche sanitarie del minore.
4.
Per quanto concerne i provvedimenti economici si osserva quanto segue. chiede che venga disposto a carico del padre un assegno mensile di complessivi € Parte_1
1000,000 per il mantenimento dei quattro figli, tutti economicamente non autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto del tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio. Allegava che il convenuto non ha mai provveduto a corrispondere con regolarità l'assegno di mantenimento disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti del giudice delegato;
lamentava anche la mancata corresponsione delle spese straordinarie, quali la patente di guida per la figlia , Per_3 il dentista per l'iscrizione all'università, ecc.; allegava, inoltre, di aver promosso istanza di Per_1
pagamento diretto al datore di lavoro del marito, che corrispondeva l'importo di complessivi € 500,00 per i mesi di settembre e ottobre 23, mentre da novembre di quell'anno non riceveva più nulla a causa dell'avvenuto licenziamento del marito.
La ricorrente, infine, lamentava che in data 30.5.2023 e 1.6.2023 il SI. bonificava Controparte_1
- dal conto corrente (di cui i coniugi sono cointestatari) sul quale viene accreditata la pensione del figlio -, al proprio conto corrente, la somma rispettivamente di € 602,00 e di € 532,00. CP_2
circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, si Controparte_1
rimetteva alle valutazioni di questo Tribunale, allegando di aver perso il lavoro a settembre 2023
(dopo che era stato assunto a marzo 2023) a causa dell'istanza di pagamento formulata dalla moglie al proprio datore di lavoro, che lo aveva invitato a dimettersi.
inoltre, insisteva affinché la moglie si attivasse al fine di percepire sussidi economici da CP_1
parte dello Stato.
Infine, il convenuto non precisava le proprie conclusioni all'udienza a ciò deputata in quanto, nel frattempo, il suo procuratore (in data 9.7.2024) depositava rinuncia al mandato e il convenuto non si costituiva mediante altro procuratore.
Ciò premesso, in punto di quantificazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli si osserva quanto segue. Come osservato con l'ordinanza presidenziale, sussiste l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento del figli minori o maggiorenni, ma economicamente non autosufficiente, in proporzione alle rispettive sostanze.
In base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., occorre tenere conto che la madre, che, per quanto sopra detto, si occupa in via esclusiva dell'accudimento dei 4 figli, svolge attività lavorativa quale lavapiatti in una pizzeria, oltre a fare un'ora al sabato di pulizie in un ufficio, percependo complessivamente un reddito di circa €1400-1500 mensili (cfr. verbale di comparizione dell'udienza presidenziale), laddove non si conoscono l'attuale situazione economica e l'attività lavorativa del convenuto, stante il licenziamento dello stesso dall'ultimo impiego noto nel settembre del 2023 ed il mancato aggiornamento sull'attuale impiego lavorativo;
il inoltre, non provvede in alcun modo al CP_1
mantenimento diretto dei figli, stante l'assenza di frequentazioni con gli stessi. Egli risulta provvedere esclusivamente al pagamento della rata mensile di euro 250 del mutuo gravante sull'abitazione familiare. Ne consegue, che dovendosi presumere l'attuale capacità lavorativa del convenuto e tenuto conto che questi paga la rata del mutuo, il Collegio ritiene congruo confermare l'attuale contributo di € 500,00 mensili a carico del padre per il mantenimento dei figli (€125,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017.
5.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) respinge la domanda di addebito formulata da Parte_1
4) assegna la casa coniugale a in cui vivrà con i figli;
Parte_1
5) affida in via super - esclusiva i figli minori e alla madre, attribuendo alla Per_2 CP_2 stessa l'esercizio della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c., ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio dei minori, con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vedere previ liberi accordi tra gli stessi, e con , previo accordo con Per_2 CP_2
la madre, compatibilmente con le eSIenze del minore;
6) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli , l'obbligo di versare a con decorrenza dalla data della Controparte_3 domanda, la somma di € 500,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo per le spese straordinarie del
Tribunale di Padova;
7) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 8.04.2025.
Il Presidente rel.
Chiara-Ilaria Bitozzi