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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/08/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2572/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.v. 2572/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LENZINI ELENA, con domicilio eletto presso il difensore e
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. NINZOLI Parte_2 C.F._2
ANGELA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7 §
I ricorrenti hanno esposto che con sentenza n. 1457/2022 del 23/11/2022, pubblicata in data
28/11/2022, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento per divorzio congiunto iscritto al n. 4744/2022 R.G., è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni, alla n. 2 e alla n.
6, sono stati regolamentati il calendario di frequentazione della figlia e le spese Per_1
straordinarie riguardanti la minore.
Con ricorso depositato in data 25/06/2025, le parti hanno dato atto che, nell'esclusivo interesse della figlia minore, anche tenuto conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, hanno raggiunto un accordo per la parziale modifica delle sopra indicate condizioni di divorzio. I
ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“2) Affidamento figlia minore
La figlia minore continuerà ad essere affidata congiuntamente alla madre ed al padre, Per_1
con collocamento alternato paritario presso l'uno e presso l'altro genitore, pur mantenendo la propria residenza anagrafica presso il padre.
Stante l'affidamento congiunto con collocamento alternato della minore presso l'uno e presso l'altro genitore, i genitori medesimi eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulla medesima, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
pagina 2 di 7 Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare la figlia nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i Per_1
parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita della figlia, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale.
In merito all'istruzione della figlia minore, si precisa che fino a quando la medesima Per_1
sarà in età scolastica, dovrà restare/essere iscritta presso istituti scolastici del Comune di Sassuolo.
Entrambi i genitori si impegnano a rispettare gli orari scolastici degli istituti presso i quali la minore è/sarà iscritta, non recandosi a ritirarla prima dell'orario di uscita se non per giustificato motivo da comunicare preventivamente all'altro genitore.
Quanto alla frequentazione della minore da parte dei genitori, salvo diversi accordi da prendersi di volta in volta e con adeguato anticipo tra gli odierni ricorrenti, questi ultimi, avranno il diritto di tenere con sé la figlia, a settimane alterne, con i seguenti tempi e modalità:
- settimana 1:
nella “settimana 1” il padre tratterrà presso di sé la figlia, anche per il pernotto, il lunedì e il martedì dall'uscita dalla scuola al mattino successivo, quando la minore verrà riaccompagnata dallo stesso a scuola. Il padre, inoltre, tratterrà presso di sé la minore, anche a dormire, il venerdì
dall'uscita dalla scuola, e il sabato fino alle ore 17:00, quando verrà prelevata dalla Per_1
madre a casa del padre. Ciò affinché il sabato pomeriggio la minore possa più comodamente pagina 3 di 7 partecipare al catechismo presso la Parrocchia Madonna di Sotto di Sassuolo (MO), da sempre frequentata dalla bambina.
Il mercoledì, il giovedì, il sabato a partire dalle ore 17:00 e la domenic resterà quindi Per_1
con la madre, con pernottamento presso la stessa.
Nel caso in cui il lunedì o il venerdì mattina la minore non dovesse andare a scuola, la madre accompagnerà la figlia a casa del padre entro le ore 9:30. Per la domenica sera della “settimana
1” i genitori di volta in volta potranno accordarsi affinché durante il periodo scolastico e/o secondo le esigenze della bambina, quest'ultima venga riportata dalla madre a casa del padre alle ore 19:00 per la cena ed il pernottamento, in modo che il lunedì mattina sia già a Sassuolo per essere accompagnata più comodamente a scuola.
- settimana 2:
nella “settimana 2” in cui il padre trascorrerà con la figlia minore il weekend – inteso dal sabato mattina, quando la madre accompagner dal padre entro le ore 9:30, al lunedì mattina Per_1
– il medesimo tratterrà presso di sé la bambina, anche a dormire, il lunedì e il martedì dall'uscita dalla scuola al mattino successivo, quando la figlia verrà accompagnata dallo stesso a scuola. Il
mercoledì, il giovedì e il venerdì la minore invece resterà con la madre anche a dormire.
Si precisa che gli spostamenti della figlia minore dalla casa della madre a quella del padre potranno essere concordati diversamente rispetto a quanto sopra riportato, per cui il sabato mattina della settimana “2” il Sig. potrà accordarsi con la Sig.ra Parte_1 Parte_2
per andare a prender a casa della madre medesima entro le ore 9:30.
[...] Per_1
I ricorrenti si impegnano a coinvolgersi reciprocamente nella gestione della minore, preferendo le figure genitoriali ad altre nel caso in cui i medesimi fossero impossibilitati a tenere Per_1
con sé nei giorni di loro spettanza o a portarla/ritirarla a/da scuola.
pagina 4 di 7 I genitori, nei rispettivi giorni di spettanza, si impegnano a tenersi aggiornati reciprocamente tramite comunicazione via WhatsApp e/o videochiamata.
6) Spese straordinarie
Quanto alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia minore, queste saranno sostenute integralmente (al 100%) dal padre. Con riferimento allo schema di spese straordinarie,
che di seguito si riporta, le Parti precisano che, pur gravando la spesa integralmente (100%) sul
Sig. , le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, ivi compresa la Parte_1
valutazione di idoneità degli sport ed istruzione/educazione della figlia andranno Per_1
concordate tra i genitori, indipendentemente dalla spesa.
Di seguito lo schema delle spese straordinarie:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 7 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Le spese per le vacanze della figlia saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con mentre saranno a carico del padre, nella misura del 100%, Per_1
quelle relative alle vacanze che la figlia trascorrerà con terzi (es. amiche/i, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.
Salvo diversi accordi tra i genitori, non sono ricomprese nelle spese straordinarie le spese per i vestiti, per la mensa scolastica e per eventuali trasporti pubblici.
Le spese legali per la presente procedura di modifica delle condizioni divorzio saranno sostenute integralmente dal Sig .” Parte_1
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni n. 2) e n. 6) di cui alla sentenza n. 1457/2022 del
23/11/2022, pubblicata in data 28/11/2022, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento per divorzio congiunto iscritto al n. 4744/2022 R.G. recepisce le conclusioni congiunte trascritte in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 15/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.v. 2572/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LENZINI ELENA, con domicilio eletto presso il difensore e
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. NINZOLI Parte_2 C.F._2
ANGELA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7 §
I ricorrenti hanno esposto che con sentenza n. 1457/2022 del 23/11/2022, pubblicata in data
28/11/2022, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento per divorzio congiunto iscritto al n. 4744/2022 R.G., è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni, alla n. 2 e alla n.
6, sono stati regolamentati il calendario di frequentazione della figlia e le spese Per_1
straordinarie riguardanti la minore.
Con ricorso depositato in data 25/06/2025, le parti hanno dato atto che, nell'esclusivo interesse della figlia minore, anche tenuto conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, hanno raggiunto un accordo per la parziale modifica delle sopra indicate condizioni di divorzio. I
ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“2) Affidamento figlia minore
La figlia minore continuerà ad essere affidata congiuntamente alla madre ed al padre, Per_1
con collocamento alternato paritario presso l'uno e presso l'altro genitore, pur mantenendo la propria residenza anagrafica presso il padre.
Stante l'affidamento congiunto con collocamento alternato della minore presso l'uno e presso l'altro genitore, i genitori medesimi eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulla medesima, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
pagina 2 di 7 Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare la figlia nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i Per_1
parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita della figlia, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale.
In merito all'istruzione della figlia minore, si precisa che fino a quando la medesima Per_1
sarà in età scolastica, dovrà restare/essere iscritta presso istituti scolastici del Comune di Sassuolo.
Entrambi i genitori si impegnano a rispettare gli orari scolastici degli istituti presso i quali la minore è/sarà iscritta, non recandosi a ritirarla prima dell'orario di uscita se non per giustificato motivo da comunicare preventivamente all'altro genitore.
Quanto alla frequentazione della minore da parte dei genitori, salvo diversi accordi da prendersi di volta in volta e con adeguato anticipo tra gli odierni ricorrenti, questi ultimi, avranno il diritto di tenere con sé la figlia, a settimane alterne, con i seguenti tempi e modalità:
- settimana 1:
nella “settimana 1” il padre tratterrà presso di sé la figlia, anche per il pernotto, il lunedì e il martedì dall'uscita dalla scuola al mattino successivo, quando la minore verrà riaccompagnata dallo stesso a scuola. Il padre, inoltre, tratterrà presso di sé la minore, anche a dormire, il venerdì
dall'uscita dalla scuola, e il sabato fino alle ore 17:00, quando verrà prelevata dalla Per_1
madre a casa del padre. Ciò affinché il sabato pomeriggio la minore possa più comodamente pagina 3 di 7 partecipare al catechismo presso la Parrocchia Madonna di Sotto di Sassuolo (MO), da sempre frequentata dalla bambina.
Il mercoledì, il giovedì, il sabato a partire dalle ore 17:00 e la domenic resterà quindi Per_1
con la madre, con pernottamento presso la stessa.
Nel caso in cui il lunedì o il venerdì mattina la minore non dovesse andare a scuola, la madre accompagnerà la figlia a casa del padre entro le ore 9:30. Per la domenica sera della “settimana
1” i genitori di volta in volta potranno accordarsi affinché durante il periodo scolastico e/o secondo le esigenze della bambina, quest'ultima venga riportata dalla madre a casa del padre alle ore 19:00 per la cena ed il pernottamento, in modo che il lunedì mattina sia già a Sassuolo per essere accompagnata più comodamente a scuola.
- settimana 2:
nella “settimana 2” in cui il padre trascorrerà con la figlia minore il weekend – inteso dal sabato mattina, quando la madre accompagner dal padre entro le ore 9:30, al lunedì mattina Per_1
– il medesimo tratterrà presso di sé la bambina, anche a dormire, il lunedì e il martedì dall'uscita dalla scuola al mattino successivo, quando la figlia verrà accompagnata dallo stesso a scuola. Il
mercoledì, il giovedì e il venerdì la minore invece resterà con la madre anche a dormire.
Si precisa che gli spostamenti della figlia minore dalla casa della madre a quella del padre potranno essere concordati diversamente rispetto a quanto sopra riportato, per cui il sabato mattina della settimana “2” il Sig. potrà accordarsi con la Sig.ra Parte_1 Parte_2
per andare a prender a casa della madre medesima entro le ore 9:30.
[...] Per_1
I ricorrenti si impegnano a coinvolgersi reciprocamente nella gestione della minore, preferendo le figure genitoriali ad altre nel caso in cui i medesimi fossero impossibilitati a tenere Per_1
con sé nei giorni di loro spettanza o a portarla/ritirarla a/da scuola.
pagina 4 di 7 I genitori, nei rispettivi giorni di spettanza, si impegnano a tenersi aggiornati reciprocamente tramite comunicazione via WhatsApp e/o videochiamata.
6) Spese straordinarie
Quanto alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia minore, queste saranno sostenute integralmente (al 100%) dal padre. Con riferimento allo schema di spese straordinarie,
che di seguito si riporta, le Parti precisano che, pur gravando la spesa integralmente (100%) sul
Sig. , le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, ivi compresa la Parte_1
valutazione di idoneità degli sport ed istruzione/educazione della figlia andranno Per_1
concordate tra i genitori, indipendentemente dalla spesa.
Di seguito lo schema delle spese straordinarie:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 7 spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Le spese per le vacanze della figlia saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con mentre saranno a carico del padre, nella misura del 100%, Per_1
quelle relative alle vacanze che la figlia trascorrerà con terzi (es. amiche/i, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.
Salvo diversi accordi tra i genitori, non sono ricomprese nelle spese straordinarie le spese per i vestiti, per la mensa scolastica e per eventuali trasporti pubblici.
Le spese legali per la presente procedura di modifica delle condizioni divorzio saranno sostenute integralmente dal Sig .” Parte_1
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni n. 2) e n. 6) di cui alla sentenza n. 1457/2022 del
23/11/2022, pubblicata in data 28/11/2022, resa dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento per divorzio congiunto iscritto al n. 4744/2022 R.G. recepisce le conclusioni congiunte trascritte in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 15/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7