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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 614/2023 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 614/2023, vertente tra:
( , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.10.1974 ed ivi residente, alla via D. Tripepi n. 37, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Reggio Calabria, via Prol. trav. Amendola, n. 15, CP_1
presso lo studio degli avv.ti Saveria Cusumano (C.F.: fax C.F._2
0965/24007, pec: e Giovanna Margherita Cusumano Email_1
(C.F.: , fax 0965/24007, pec: C.F._3
; Email_2
- Appellante - contro nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 residente in [...]; rappresentata e difesa, dall' Avv.ta Maria Ausilia
Barbaro (CF: ), la quale dichiara di voler ricevere tutte le C.F._4
comunicazioni di rito al n. di fax 0965/810773 o a mezzo PEC:
Email_3
- Appellata -
e nei confronti di Avv. IARIA NA Maria Grazia, nata a [...] il [...], CF
, con studio alla Via Marsala n. 2/E, Reggio Calabria, FAX C.F._5
0965339973, PEC procuratore di sé medesima, Email_4
nella qualità di curatore speciale dei minori , nato a [...] Persona_1
Calabria il 25.08.2007, CF , , nata a [...] C.F._6 Persona_2
Calabria il 19.08.2009, CF C.F._7
Con l'intervento del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria, che ha espresso parere per il rigetto dell'appello.
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione – Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 932/2023, depositata il 07.07.2023, pronunciata nel procedimento di separazione giudiziale n. 2650/2018 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto iscritto a ruolo il 2.7.2018, proponeva Controparte_2
ricorso per separazione giudiziale nei confronti del marito . Parte_1
In particolare, chiedeva:
a) dichiarare la separazione dei coniugi con espresso addebito a carico del marito;
b) affidare i figli minori e NA condivisamente ad entrambi i genitori, Per_1
disponendo per percorso di supporto alla genitorialità del sig. che accompagni Pt_1
genitori sino alla individuazione di modalità e progetto educativo comuni, autorizzando nelle more la sig.ra alla adozione di decisioni ed indirizzi nell'interesse dei CP_2 minori, con al sola eccezione di quelli riferibili al cd. affido “superesclusivo”. In caso di diniego di disponibilità del al percorso di cui sopra disporre per l'affido l'affido Pt_1
esclusivo dei minori alla madre;
c) regolamentare il rapporto dei minori con il padre, prevedendo che lo vedano compatibilmente con le loro esigenze e salvo lo sblocco dei rapporti padre/figli, da aversi in seguito al percorso di cui sopra e comunque per due pomeriggi a settimana ed a week end alterni, sabato e domenica oltre che convenientemente regolando le principali festività e ricorrenze;
pag. 2/12 d) assegnare alla sig.ra la casa coniugale, facultando il marito al prelievo CP_2
da essa dei soli effetti personali;
e) disporre che il corrisponda entro il giorno 5 di ogni mese la soma di € Pt_1
2000,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie e dei figli oltre a farsi carico del 70% delle spese straordinarie individuate come da vigente protocollo del Tribunale di Reggio Calabria.
§
si costituiva in giudizio, contestando la versione di Parte_1
controparte e chiedendo:
1)pronunciare la separazione personale dei coniugi;
Parte_2
2)autorizzare i coniugi a vivere separati;
3) affidare i figli minori ad entrambi i genitori ex art. 155 bis c.c;
4)disporre l'affidamento congiunto dei figli minori, disponendo che gli stessi continueranno a vivere con la madre presso la nuova casa in cui la sig.ra si è CP_2
già trasferita, con precisa regolamentazione dei tempi e modi di visita al padre, atteso che allo stesso è impedito di vedere i propri figli da mesi;
5)rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale, formulata anteriormente al trasferimento della sig. , per i motivi esposti in narrativa;
CP_2
6)disporre, in ossequio a quanto previsto dalla L. n. 54/2006 che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità e, pertanto, disporre, a carico del ricorrente, un assegno di mantenimento mensile, a favore dei figli, per l'importo complessivo di €. 600,00;
7)disporre il pagamento mensile del sig. della somma corrispondente alla Pt_1
metà del canone di locazione della casa in cui la sig.ra è andata a vivere CP_2
assieme ai figli;
8)disporre che la sig.ra restituisca al sig. Controparte_2 Parte_1
l'autovettura Toyota Rav 4 tg EA 666JR, atteso che la sig.ra ha, da
[...] CP_2
poco, acquistato una nuova autovettura, precisamente una Mini Cooper (tg FR 146 TR), mentre la macchina familiare (Rav 4) è attualmente custodita in garage;
9) rigettare, perché pretestuose, inammissibili e infondate, tutte le altre richieste.
Con ogni altra conseguenza anche in punto di onorari e spese della procedura.
§
pag. 3/12 Con sentenza n. 932/2023, pubblicata il 7/7/2023. Il Tribunale di Reggio Calabria,
Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvedeva:
- pone a carico di , a titolo di mantenimento dei figli, Parte_1
l'importo di 800,00 euro (€400,00 cadauno), annualmente rivalutabili secondo gli indici
Istat, disponendo che detto importo sia versato alla ricorrente oltre al 70% delle spese straordinarie (secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale) ed oltre all'intero importo di assegno familiare che deve essere percepito dalla madre collocataria dei minori e destinato ai loro bisogni;
- dispone l'affido esclusivo - di tipo rafforzato- dei minori alla madre, prevedendo che la stessa possa assumere da sé decisioni di maggior interesse per i minori, in particolare quelle attinenti a salute, studio e svago, rilascio documenti (anche carta di identità valida per espatrio e/o passaporto);
- dispone la collocazione dei minori presso la madre confermando sul regime di visite e frequentazione dei minori con il padre quanto indicato in parte motiva.
- Rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti ed ogni altra domanda.
- Rigetta la richiesta di mantenimento per la ricorrente e le ulteriori domande risarcitorie avanzate dalla ricorrente.
- Spese compensate.
§
ha proposto appello deducendo i motivi di seguito Parte_1 indicati nei termini e nell'ordine dato dall'appellante:
A) Vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso ogni decisione sulle richieste istruttorie formulate dall'odierno appellante;
B) Insussistenza dei presupposti per la disposizione dell'affidamento super- esclusivo.
C) Erronea quantificazione del contributo economico.
Ha chiesto, quindi, l'ammissione dei mezzi istruttori indicati in primo grado;
l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori;
ridurre ad € 400,00 l'importo mensile del contributo economico per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la condanna di controparte alle spese del doppio grado di giudizio.
pag. 4/12 §
si è costituita contestando i motivi e le richieste Controparte_2 formulati dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§
Anche l'Avv. NA Maria Grazia Iaria, nella qualità di curatore dei figli minori della coppia, si è costituta in giudizio chiedendo l'integrale rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado e, come precisato nelle conclusioni del
18.11.2024, la condanna del ricorrente alle spese di lite, da in parsi in favore dell'Erario con riferimento alla posizione dei minori dalla stessa rappresentati, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
§
Con ordinanza depositata il 22.7.2024, questa Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e rigettate le richieste istruttorie formulate come in atti, rinviava la causa all'udienza del 25.11.2024, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni. A scioglimento della riserva assunta in esito di detta udienza, la causa è stata assunta in decisione e viene decisa con la presente sentenza.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
§
1) Sul denunciato vizio di motivazione in merito alle richieste istruttorie formulate dall'odierno appellante.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia circa le richieste istruttorie formulate in primo grado (prova per testi sulle circostanze indicate i atti e c.t.u. medico-legale finalizzata ad accertare la responsabilità genitoriale della sig.ra ), nonostante la reiterazione delle stesse in Controparte_2
sede di precisazione delle conclusioni.
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha affermato che il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell'esercizio dei suoi poteri pag. 5/12 discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza. (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 14611 del 12/07/2005, Rv. 584883 - 01).
Orbene, la sentenza di primo grado ha spiegato che la causa è stata istruita documentalmente, evidenziando altresì che, nel corso del procedimento, è stato attivato il monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo familiare e che dalle relazioni degli stessi servizi emerge chiaramente che tra i coniugi esiste un acceso conflitto. Ha poi stigmatizzato che detto conflitto sia spesso sfociato anche in udienza davanti al giudice istruttore, vanificando i tentativi da questo profusi di individuare spazi conciliativi. Ha parimenti rilevato i problematici rapporti tra il padre e i figli minori, riportando ampi stralci delle relazioni dei servizi sociali (… mentre si relaziona più Per_1
serenamente col padre, NA percepisce da parte dello stesso atteggiamenti rigidi e di rifiuto che le suscitano rabbia e agitazione … la campagna denigratoria nei confronti della moglie crea nei figli stessi uno stato ansioso e non facilita la comunicazione;
diverso è il rapporto con la madre caratterizzato da relazione serena che la rendono un punto di riferimento per i figli …gli incontri sono stati interrotti dal nel Pt_1 senso che contattato per stabilire la data dell'incontro, tra lo stesso ed i figli, questi si è mostrato poco collaborativo sostenendo di non voler incontrare i figli … situazione che ha creato in capo ai minori gravi disagi e delusione di un'aspettativa fallita;
è auspicabile proporre al SO una valutazione delle capacità genitoriali ed attivazione di un percorso di accompagnamento della coppia verso un'equilibrata genitorialità). Ha altresì dato atto che detto percorso non è stato intrapreso né seguito dalla coppia con regolarità, a causa della mancata collaborazione da parte del Pt_1
così come rilevato dagli stessi Servizi sociali in detta relazione (prot. 555 del
16.10.2020).
Nell'esaustiva motivazione si legge altresì che l'accesa conflittualità della coppia e l'assenza di dialogo genitoriale ha indotto il Collegio ad assumere importanti decisioni nell'interesse dei minori, come da ordinanza del 28.9.2021 con la quale il SO è stato limitato nella responsabilità genitoriale ed è stato nominato un curatore speciale per i minori, nella persona dell'avv. NA Grazie Iaria, al quale sono stati affidati poteri sostanziali nell'assunzione di decisioni di maggior interesse dei minori.
pag. 6/12 A fronte di tali chiari e univoci elementi - accertati da figure pubbliche dotate di specifiche competenze e addirittura direttamente percepiti dallo stesso giudice istruttore
- le ragioni del mancato accoglimento delle richieste istruttorie formulate dal convenuto e odierno appellante appaiono evidenti e ampiamente desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata, che si condivide anche in questa sede con conseguente rigetto del motivo di impugnazione.
§
2) Sull'affidamento dei figli minori.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia l'insussistenza dei presupposti per la disposizione dell'affidamento super- esclusivo dei figli minori alla madre. In particolare, deduce che il Tribunale avrebbe deciso esclusivamente sulla scorta di una relazione dei servizi sociali del 16.10.2020, nonché su una relazione assertiva della curatrice speciale per minori;
pertanto, lamenta che le condizioni di tale grave provvedimento non sarebbero state accertate con il necessario rigore.
L'appellata ha controdedotto che tale decisione, corrispondente al best CP_2
interest per i minori, è stata adottata dal Tribunale sulla scorta dell'atteggiamento di totale chiusura del sempre oppositivo. Ha poi rilevato che dal 18.12.2019 il Pt_1
non ha mai più visto i suoi figli per libera scelta, nonostante le richieste formali Pt_1
della moglie (cfr. missive allegate alla costituzione di primo grado All. 2 e 4) e dei
Servizi Sociali, rimaste senza riscontro. Ha poi richiamato giurisprudenza secondo cui può essere disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a “sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni” ed è incapace di cogliere i propri errori (Cass. civ., I Sez., ordinanza n.
29999 del 31/12/2020).
Il Curatore dei minori, con comparsa di costituzione nel presente grado, ha rappresentato testualmente quanto segue: “Il padre già all'epoca della nomina del curatore non incontrava ne aveva contatti con i figli da più di un anno e mezzo, i ragazzi non frequentavano la famiglia di origine paterna;
dunque, di fatto, il Sig. non aveva contezza delle attività e dello stato dei minori e nulla poteva riferire Pt_1 all'epoca del primo incontro con il curatore sulla crescita, sulle esigenze e sulle inclinazioni dei figli (disconosceva anche la scuola superiore frequentata da . Per_1
La situazione fino all'emissione della pronuncia di primo grado da parte del Collegio
pag. 7/12 non mutava. Anche alla richiesta avanzata - festività natalizie minori CP_3 Per_3
Re_richiesta del padre di trascorrere i giorni 31 e 01 p.v con minori.pdf
[...]
attraverso il curatore nel periodo Email_5
natalizio del 2021, i minori opponevano un netto rifiuto. Dal canto suo il Sig. Pt_1
dopo una prima disponibilità a sottoporsi a terapia/percorso per la valutazione e il miglioramento della sua capacità genitoriale abbandonava gli incontri, per come emergeva dalla relazione redatta a cura del Consultorio del 18.01.2022 e depositata nel fascicolo telematico in primo grado, esprimendo dissenso e disinteresse a riallacciare un rapporto con i figli rg 2650.2018 del 18.01.22 proc. sciarrone - sorrenti_ relazione cons. familiare gebbione prot. 22_2022.pdf. La madre invece, oltre ad essere l'unico punto di riferimento dei figli, si sottoponeva al percorso alla genitorialità, così come
Per attestato nella relazione depositata il 31.10.2022, a firma delle dott.sse e , Per_4
Consultorio ASP di Via Padova”.
Lo stesso Curatore, ha fatto altresì presente che i figli minori, interpellati anche ai fini della costituzione nel presente giudizio, hanno ribadito la loro volontà di non incontrare il padre.
Anche sotto questo profilo di doglianza, la sentenza è immune da cesure, essendo fondata su convincenti apprezzamenti di fatto cui conseguono coerenti conclusioni congruamente motivate. In particolare, merita di essere evidenziato che il Tribunale ha tenuto in rilevante considerazione figli minori di età anche nel corso di questo giudizio>>, rilevando, in particolare, come
<<la sua scarsa consapevolezza in ordine al bisogno dei figli di un sano>
rapporto con il padre, di riuscire ad elaborare il “trauma della separazione”, sono tutte circostanze che evidenziano una grave carenza educativa in capo al resistente>>, il quale peraltro la propria funzione genitoriale, neppure cogliendo le indicazioni più volte espresse dal
GI>>, così fornendo direttamente elementi concreti tali da indurre a ritenere che il regime di affido esclusivo di tipo rafforzato sia quello più idoneo all'interesse dei minori nel caso di specie. Lo stesso Collegio di primo grado ha anche dato atto che il regime generale dell'affido condiviso può essere derogato ove risulti contrario all'interesse dei minori e che, in mancanza di circostanze tipizzate, tale valutazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi con provvedimento motivato tenendo pag. 8/12 conto delle circostanze del caso concreto. Ciò posto, il Collegio ha dato atto di avere accertato che da sentimenti negativi (rabbia, sfiducia …) riconducibili al comportamento paterno ha portato i minori ad un allontanamento dal padre, senza che quest'ultimo ne abbia acquisito consapevolezza>> evidenziando negativamente, sul punto, come lo stesso padre abbia mostrato disinteresse - come desumibile dalla mancata collaborazione, nel corso del giudizio, all'osservanza delle prescrizioni dettate dal G.I. – e incapacità di soddisfare i bisogni affettivi dei minori e di svolgere alcuna funzione educativa.
Giova evidenziare, inoltre, che la sentenza di primo grado si è soffermata anche sul regime di frequentazione dei minori con il padre ed ha ritenuto all'interesse dei minori disporre che la ripresa di detti incontri intervenga all'esito del percorso di recupero della genitorialità che il padre è invitato a seguire e documentare al fine di poter riallacciare rapporti sereni ed equilibrati con i minori>>, anche tenuto conto della volontà degli stessi di non incontrare il padre e della incoercibilità del rapporto affettivo ed auspicando la ripresa degli incontri tra padre e figli avvenga all'esito positivo di idoneo percorso di sostegno e/o recupero della genitorialità da parte del padre, il quale, tuttavia, non risulta abbia accolto tale invito né mutato atteggiamento nel rapporto coi figli.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento pag. 9/12 di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità. (Cass. civ., Sez. 6-1, Ordinanza
n. 28244 del 04/11/2019, Rv. 656088 - 01). Tenuto conto di tali indicazioni e degli elementi di fatti risultanti in atti e sopra sintetizzati, anche le statuizioni di primo grado in materia di affido dei figli minori risultano corrette e meritano di essere confermate.
§
3) Sulla determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erronea quantificazione del contributo economico posto a suo carico a titolo di mantenimento dei due figli minori. In particolare, deduce di non poter sostenere il pagamento della somma di € 800,00 mensili, a causa delle difficoltà finanziarie della propria attività imprenditoriale, come evincibili dalla documentazione allegata in atti. Evidenzia altresì che lo stesso Giudice di prime cure aveva formulato alle parti una proposta conciliativa secondo la quale il contributo previsto a carico del per il mantenimento dei due figli minori era Pt_1
stato quantificato in complessivi euro 400,00 (200,00 per ciascun figlio) mensili oltre al
50% delle spese straordinarie;
tale proposta, sebbene inizialmente ritenuta congrua da entrambe le parti, era stata poi rifiutata dal per non acconsentire alla richiesta di Pt_1
affidamento super esclusivo dei figli alla madre.
Giova evidenziare che, già con l'ordinanza presidenziale depositata il 2.12.2018, il contributo a carico del per il mantenimento dei figli era stato provvisoriamente Pt_1
determinato in complessivi euro 800 mensili.
Partendo da tale dato, occorre considerare che, nella concreta fattispecie, il trascorrere del tempo assume valenza, oltre che sotto il profilo del fenomeno inflattivo, anche dal punto di vista dell'evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei figli in proporzione all'età. A tale riguardo, la sentenza appellata, richiamando condivisibile giurisprudenza, ha opportunamente rilevato che l'aumento delle esigenze dei figli è, notoriamente, legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale senza che sia necessario per la dimostrazione di tale assunto di spiegare alcun arsenale probatorio. Altrettanto condivisibilmente, la stessa sentenza ha affermato che gli oneri patrimoniali che ne conseguono vanno calibrati non solo in proporzione alle sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo dei genitori, ma anche in ragione della personalità e delle inclinazioni naturali dei figli pag. 10/12 stessi. A ciò si aggiunga che la stessa sentenza di primo grado ha negato, invece, il mantenimento in favore della moglie, sicché sul per tale causa, non gravano Pt_1
altri oneri.
A fronte di tali rilievi l'importo stabilito dalla sentenza appellata deve ritenersi congruo e merita di essere confermato. Per converso, si rivelano prive di pregio le allegazioni dell'appellante circa le proprie asseritamente scarse condizioni reddituali, le quali peraltro appaiono scarsamente attendibili anche alla luce di quanto allegato e documentato dall'appellata , la quale ha evidenziato come il risulti CP_2 Pt_1
proprietario di immobili e di autovetture (come da documentazione già prodotta dall'appellata in primo grado), nonché, più di recente, abbia acquistato un'autovettura di grossa cilindrata, come da certificazione del P.R.A. allegata alla comparsa di costituzione e risposta dell'appellata (acquisto di un'autovettura Porsche, al prezzo di
35.000 euro, in data 13.6.2023. dopo l'assunzione della causa in decisione in primo grado – 15.11.2022 - e la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.).
§
4) Statuizioni sulle spese.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di . Alla Parte_1
liquidazione si procede ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, sulla base dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa e nella misura minima (stante il correlato grado di complessità della causa) e comprensiva delle fasi di: studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale - come segue: fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 1.523,00; fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00; e quindi in complessivi
€ 4.996,00 il tutto oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore di ciascuna delle parti costitute, e Curatela dei Controparte_2
minori, con distrazione in favore dello Stato delle somme liquidate per quest'ultima, in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Pur avendo emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'impugnazione, nulla si attesta ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.115 del 2002, trattandosi di pag. 11/12 procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 10 comma
2 del medesimo D.P.R.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore di e in Controparte_2
€ 4.996,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore della Curatela dei minori, con distrazione in favore dello Stato delle somme liquidate per quest'ultima, in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Pur avendo emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'impugnazione, nulla si attesta ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.115 del 2002, trattandosi di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 10 comma
2 del medesimo D.P.R.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7.3.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 614/2023 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 614/2023, vertente tra:
( , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.10.1974 ed ivi residente, alla via D. Tripepi n. 37, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Reggio Calabria, via Prol. trav. Amendola, n. 15, CP_1
presso lo studio degli avv.ti Saveria Cusumano (C.F.: fax C.F._2
0965/24007, pec: e Giovanna Margherita Cusumano Email_1
(C.F.: , fax 0965/24007, pec: C.F._3
; Email_2
- Appellante - contro nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 residente in [...]; rappresentata e difesa, dall' Avv.ta Maria Ausilia
Barbaro (CF: ), la quale dichiara di voler ricevere tutte le C.F._4
comunicazioni di rito al n. di fax 0965/810773 o a mezzo PEC:
Email_3
- Appellata -
e nei confronti di Avv. IARIA NA Maria Grazia, nata a [...] il [...], CF
, con studio alla Via Marsala n. 2/E, Reggio Calabria, FAX C.F._5
0965339973, PEC procuratore di sé medesima, Email_4
nella qualità di curatore speciale dei minori , nato a [...] Persona_1
Calabria il 25.08.2007, CF , , nata a [...] C.F._6 Persona_2
Calabria il 19.08.2009, CF C.F._7
Con l'intervento del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria, che ha espresso parere per il rigetto dell'appello.
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione – Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 932/2023, depositata il 07.07.2023, pronunciata nel procedimento di separazione giudiziale n. 2650/2018 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto iscritto a ruolo il 2.7.2018, proponeva Controparte_2
ricorso per separazione giudiziale nei confronti del marito . Parte_1
In particolare, chiedeva:
a) dichiarare la separazione dei coniugi con espresso addebito a carico del marito;
b) affidare i figli minori e NA condivisamente ad entrambi i genitori, Per_1
disponendo per percorso di supporto alla genitorialità del sig. che accompagni Pt_1
genitori sino alla individuazione di modalità e progetto educativo comuni, autorizzando nelle more la sig.ra alla adozione di decisioni ed indirizzi nell'interesse dei CP_2 minori, con al sola eccezione di quelli riferibili al cd. affido “superesclusivo”. In caso di diniego di disponibilità del al percorso di cui sopra disporre per l'affido l'affido Pt_1
esclusivo dei minori alla madre;
c) regolamentare il rapporto dei minori con il padre, prevedendo che lo vedano compatibilmente con le loro esigenze e salvo lo sblocco dei rapporti padre/figli, da aversi in seguito al percorso di cui sopra e comunque per due pomeriggi a settimana ed a week end alterni, sabato e domenica oltre che convenientemente regolando le principali festività e ricorrenze;
pag. 2/12 d) assegnare alla sig.ra la casa coniugale, facultando il marito al prelievo CP_2
da essa dei soli effetti personali;
e) disporre che il corrisponda entro il giorno 5 di ogni mese la soma di € Pt_1
2000,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie e dei figli oltre a farsi carico del 70% delle spese straordinarie individuate come da vigente protocollo del Tribunale di Reggio Calabria.
§
si costituiva in giudizio, contestando la versione di Parte_1
controparte e chiedendo:
1)pronunciare la separazione personale dei coniugi;
Parte_2
2)autorizzare i coniugi a vivere separati;
3) affidare i figli minori ad entrambi i genitori ex art. 155 bis c.c;
4)disporre l'affidamento congiunto dei figli minori, disponendo che gli stessi continueranno a vivere con la madre presso la nuova casa in cui la sig.ra si è CP_2
già trasferita, con precisa regolamentazione dei tempi e modi di visita al padre, atteso che allo stesso è impedito di vedere i propri figli da mesi;
5)rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale, formulata anteriormente al trasferimento della sig. , per i motivi esposti in narrativa;
CP_2
6)disporre, in ossequio a quanto previsto dalla L. n. 54/2006 che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità e, pertanto, disporre, a carico del ricorrente, un assegno di mantenimento mensile, a favore dei figli, per l'importo complessivo di €. 600,00;
7)disporre il pagamento mensile del sig. della somma corrispondente alla Pt_1
metà del canone di locazione della casa in cui la sig.ra è andata a vivere CP_2
assieme ai figli;
8)disporre che la sig.ra restituisca al sig. Controparte_2 Parte_1
l'autovettura Toyota Rav 4 tg EA 666JR, atteso che la sig.ra ha, da
[...] CP_2
poco, acquistato una nuova autovettura, precisamente una Mini Cooper (tg FR 146 TR), mentre la macchina familiare (Rav 4) è attualmente custodita in garage;
9) rigettare, perché pretestuose, inammissibili e infondate, tutte le altre richieste.
Con ogni altra conseguenza anche in punto di onorari e spese della procedura.
§
pag. 3/12 Con sentenza n. 932/2023, pubblicata il 7/7/2023. Il Tribunale di Reggio Calabria,
Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvedeva:
- pone a carico di , a titolo di mantenimento dei figli, Parte_1
l'importo di 800,00 euro (€400,00 cadauno), annualmente rivalutabili secondo gli indici
Istat, disponendo che detto importo sia versato alla ricorrente oltre al 70% delle spese straordinarie (secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale) ed oltre all'intero importo di assegno familiare che deve essere percepito dalla madre collocataria dei minori e destinato ai loro bisogni;
- dispone l'affido esclusivo - di tipo rafforzato- dei minori alla madre, prevedendo che la stessa possa assumere da sé decisioni di maggior interesse per i minori, in particolare quelle attinenti a salute, studio e svago, rilascio documenti (anche carta di identità valida per espatrio e/o passaporto);
- dispone la collocazione dei minori presso la madre confermando sul regime di visite e frequentazione dei minori con il padre quanto indicato in parte motiva.
- Rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti ed ogni altra domanda.
- Rigetta la richiesta di mantenimento per la ricorrente e le ulteriori domande risarcitorie avanzate dalla ricorrente.
- Spese compensate.
§
ha proposto appello deducendo i motivi di seguito Parte_1 indicati nei termini e nell'ordine dato dall'appellante:
A) Vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso ogni decisione sulle richieste istruttorie formulate dall'odierno appellante;
B) Insussistenza dei presupposti per la disposizione dell'affidamento super- esclusivo.
C) Erronea quantificazione del contributo economico.
Ha chiesto, quindi, l'ammissione dei mezzi istruttori indicati in primo grado;
l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori;
ridurre ad € 400,00 l'importo mensile del contributo economico per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
la condanna di controparte alle spese del doppio grado di giudizio.
pag. 4/12 §
si è costituita contestando i motivi e le richieste Controparte_2 formulati dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§
Anche l'Avv. NA Maria Grazia Iaria, nella qualità di curatore dei figli minori della coppia, si è costituta in giudizio chiedendo l'integrale rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado e, come precisato nelle conclusioni del
18.11.2024, la condanna del ricorrente alle spese di lite, da in parsi in favore dell'Erario con riferimento alla posizione dei minori dalla stessa rappresentati, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
§
Con ordinanza depositata il 22.7.2024, questa Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e rigettate le richieste istruttorie formulate come in atti, rinviava la causa all'udienza del 25.11.2024, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni. A scioglimento della riserva assunta in esito di detta udienza, la causa è stata assunta in decisione e viene decisa con la presente sentenza.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
§
1) Sul denunciato vizio di motivazione in merito alle richieste istruttorie formulate dall'odierno appellante.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia circa le richieste istruttorie formulate in primo grado (prova per testi sulle circostanze indicate i atti e c.t.u. medico-legale finalizzata ad accertare la responsabilità genitoriale della sig.ra ), nonostante la reiterazione delle stesse in Controparte_2
sede di precisazione delle conclusioni.
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha affermato che il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell'esercizio dei suoi poteri pag. 5/12 discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza. (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 14611 del 12/07/2005, Rv. 584883 - 01).
Orbene, la sentenza di primo grado ha spiegato che la causa è stata istruita documentalmente, evidenziando altresì che, nel corso del procedimento, è stato attivato il monitoraggio dei servizi sociali sul nucleo familiare e che dalle relazioni degli stessi servizi emerge chiaramente che tra i coniugi esiste un acceso conflitto. Ha poi stigmatizzato che detto conflitto sia spesso sfociato anche in udienza davanti al giudice istruttore, vanificando i tentativi da questo profusi di individuare spazi conciliativi. Ha parimenti rilevato i problematici rapporti tra il padre e i figli minori, riportando ampi stralci delle relazioni dei servizi sociali (… mentre si relaziona più Per_1
serenamente col padre, NA percepisce da parte dello stesso atteggiamenti rigidi e di rifiuto che le suscitano rabbia e agitazione … la campagna denigratoria nei confronti della moglie crea nei figli stessi uno stato ansioso e non facilita la comunicazione;
diverso è il rapporto con la madre caratterizzato da relazione serena che la rendono un punto di riferimento per i figli …gli incontri sono stati interrotti dal nel Pt_1 senso che contattato per stabilire la data dell'incontro, tra lo stesso ed i figli, questi si è mostrato poco collaborativo sostenendo di non voler incontrare i figli … situazione che ha creato in capo ai minori gravi disagi e delusione di un'aspettativa fallita;
è auspicabile proporre al SO una valutazione delle capacità genitoriali ed attivazione di un percorso di accompagnamento della coppia verso un'equilibrata genitorialità). Ha altresì dato atto che detto percorso non è stato intrapreso né seguito dalla coppia con regolarità, a causa della mancata collaborazione da parte del Pt_1
così come rilevato dagli stessi Servizi sociali in detta relazione (prot. 555 del
16.10.2020).
Nell'esaustiva motivazione si legge altresì che l'accesa conflittualità della coppia e l'assenza di dialogo genitoriale ha indotto il Collegio ad assumere importanti decisioni nell'interesse dei minori, come da ordinanza del 28.9.2021 con la quale il SO è stato limitato nella responsabilità genitoriale ed è stato nominato un curatore speciale per i minori, nella persona dell'avv. NA Grazie Iaria, al quale sono stati affidati poteri sostanziali nell'assunzione di decisioni di maggior interesse dei minori.
pag. 6/12 A fronte di tali chiari e univoci elementi - accertati da figure pubbliche dotate di specifiche competenze e addirittura direttamente percepiti dallo stesso giudice istruttore
- le ragioni del mancato accoglimento delle richieste istruttorie formulate dal convenuto e odierno appellante appaiono evidenti e ampiamente desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata, che si condivide anche in questa sede con conseguente rigetto del motivo di impugnazione.
§
2) Sull'affidamento dei figli minori.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia l'insussistenza dei presupposti per la disposizione dell'affidamento super- esclusivo dei figli minori alla madre. In particolare, deduce che il Tribunale avrebbe deciso esclusivamente sulla scorta di una relazione dei servizi sociali del 16.10.2020, nonché su una relazione assertiva della curatrice speciale per minori;
pertanto, lamenta che le condizioni di tale grave provvedimento non sarebbero state accertate con il necessario rigore.
L'appellata ha controdedotto che tale decisione, corrispondente al best CP_2
interest per i minori, è stata adottata dal Tribunale sulla scorta dell'atteggiamento di totale chiusura del sempre oppositivo. Ha poi rilevato che dal 18.12.2019 il Pt_1
non ha mai più visto i suoi figli per libera scelta, nonostante le richieste formali Pt_1
della moglie (cfr. missive allegate alla costituzione di primo grado All. 2 e 4) e dei
Servizi Sociali, rimaste senza riscontro. Ha poi richiamato giurisprudenza secondo cui può essere disposto l'affido esclusivo rafforzato dei figli ad un solo genitore se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a “sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni” ed è incapace di cogliere i propri errori (Cass. civ., I Sez., ordinanza n.
29999 del 31/12/2020).
Il Curatore dei minori, con comparsa di costituzione nel presente grado, ha rappresentato testualmente quanto segue: “Il padre già all'epoca della nomina del curatore non incontrava ne aveva contatti con i figli da più di un anno e mezzo, i ragazzi non frequentavano la famiglia di origine paterna;
dunque, di fatto, il Sig. non aveva contezza delle attività e dello stato dei minori e nulla poteva riferire Pt_1 all'epoca del primo incontro con il curatore sulla crescita, sulle esigenze e sulle inclinazioni dei figli (disconosceva anche la scuola superiore frequentata da . Per_1
La situazione fino all'emissione della pronuncia di primo grado da parte del Collegio
pag. 7/12 non mutava. Anche alla richiesta avanzata - festività natalizie minori CP_3 Per_3
Re_richiesta del padre di trascorrere i giorni 31 e 01 p.v con minori.pdf
[...]
attraverso il curatore nel periodo Email_5
natalizio del 2021, i minori opponevano un netto rifiuto. Dal canto suo il Sig. Pt_1
dopo una prima disponibilità a sottoporsi a terapia/percorso per la valutazione e il miglioramento della sua capacità genitoriale abbandonava gli incontri, per come emergeva dalla relazione redatta a cura del Consultorio del 18.01.2022 e depositata nel fascicolo telematico in primo grado, esprimendo dissenso e disinteresse a riallacciare un rapporto con i figli rg 2650.2018 del 18.01.22 proc. sciarrone - sorrenti_ relazione cons. familiare gebbione prot. 22_2022.pdf. La madre invece, oltre ad essere l'unico punto di riferimento dei figli, si sottoponeva al percorso alla genitorialità, così come
Per attestato nella relazione depositata il 31.10.2022, a firma delle dott.sse e , Per_4
Consultorio ASP di Via Padova”.
Lo stesso Curatore, ha fatto altresì presente che i figli minori, interpellati anche ai fini della costituzione nel presente giudizio, hanno ribadito la loro volontà di non incontrare il padre.
Anche sotto questo profilo di doglianza, la sentenza è immune da cesure, essendo fondata su convincenti apprezzamenti di fatto cui conseguono coerenti conclusioni congruamente motivate. In particolare, merita di essere evidenziato che il Tribunale ha tenuto in rilevante considerazione figli minori di età anche nel corso di questo giudizio>>, rilevando, in particolare, come
<<la sua scarsa consapevolezza in ordine al bisogno dei figli di un sano>
rapporto con il padre, di riuscire ad elaborare il “trauma della separazione”, sono tutte circostanze che evidenziano una grave carenza educativa in capo al resistente>>, il quale peraltro la propria funzione genitoriale, neppure cogliendo le indicazioni più volte espresse dal
GI>>, così fornendo direttamente elementi concreti tali da indurre a ritenere che il regime di affido esclusivo di tipo rafforzato sia quello più idoneo all'interesse dei minori nel caso di specie. Lo stesso Collegio di primo grado ha anche dato atto che il regime generale dell'affido condiviso può essere derogato ove risulti contrario all'interesse dei minori e che, in mancanza di circostanze tipizzate, tale valutazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi con provvedimento motivato tenendo pag. 8/12 conto delle circostanze del caso concreto. Ciò posto, il Collegio ha dato atto di avere accertato che da sentimenti negativi (rabbia, sfiducia …) riconducibili al comportamento paterno ha portato i minori ad un allontanamento dal padre, senza che quest'ultimo ne abbia acquisito consapevolezza>> evidenziando negativamente, sul punto, come lo stesso padre abbia mostrato disinteresse - come desumibile dalla mancata collaborazione, nel corso del giudizio, all'osservanza delle prescrizioni dettate dal G.I. – e incapacità di soddisfare i bisogni affettivi dei minori e di svolgere alcuna funzione educativa.
Giova evidenziare, inoltre, che la sentenza di primo grado si è soffermata anche sul regime di frequentazione dei minori con il padre ed ha ritenuto all'interesse dei minori disporre che la ripresa di detti incontri intervenga all'esito del percorso di recupero della genitorialità che il padre è invitato a seguire e documentare al fine di poter riallacciare rapporti sereni ed equilibrati con i minori>>, anche tenuto conto della volontà degli stessi di non incontrare il padre e della incoercibilità del rapporto affettivo ed auspicando la ripresa degli incontri tra padre e figli avvenga all'esito positivo di idoneo percorso di sostegno e/o recupero della genitorialità da parte del padre, il quale, tuttavia, non risulta abbia accolto tale invito né mutato atteggiamento nel rapporto coi figli.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento pag. 9/12 di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità. (Cass. civ., Sez. 6-1, Ordinanza
n. 28244 del 04/11/2019, Rv. 656088 - 01). Tenuto conto di tali indicazioni e degli elementi di fatti risultanti in atti e sopra sintetizzati, anche le statuizioni di primo grado in materia di affido dei figli minori risultano corrette e meritano di essere confermate.
§
3) Sulla determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erronea quantificazione del contributo economico posto a suo carico a titolo di mantenimento dei due figli minori. In particolare, deduce di non poter sostenere il pagamento della somma di € 800,00 mensili, a causa delle difficoltà finanziarie della propria attività imprenditoriale, come evincibili dalla documentazione allegata in atti. Evidenzia altresì che lo stesso Giudice di prime cure aveva formulato alle parti una proposta conciliativa secondo la quale il contributo previsto a carico del per il mantenimento dei due figli minori era Pt_1
stato quantificato in complessivi euro 400,00 (200,00 per ciascun figlio) mensili oltre al
50% delle spese straordinarie;
tale proposta, sebbene inizialmente ritenuta congrua da entrambe le parti, era stata poi rifiutata dal per non acconsentire alla richiesta di Pt_1
affidamento super esclusivo dei figli alla madre.
Giova evidenziare che, già con l'ordinanza presidenziale depositata il 2.12.2018, il contributo a carico del per il mantenimento dei figli era stato provvisoriamente Pt_1
determinato in complessivi euro 800 mensili.
Partendo da tale dato, occorre considerare che, nella concreta fattispecie, il trascorrere del tempo assume valenza, oltre che sotto il profilo del fenomeno inflattivo, anche dal punto di vista dell'evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei figli in proporzione all'età. A tale riguardo, la sentenza appellata, richiamando condivisibile giurisprudenza, ha opportunamente rilevato che l'aumento delle esigenze dei figli è, notoriamente, legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale senza che sia necessario per la dimostrazione di tale assunto di spiegare alcun arsenale probatorio. Altrettanto condivisibilmente, la stessa sentenza ha affermato che gli oneri patrimoniali che ne conseguono vanno calibrati non solo in proporzione alle sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo dei genitori, ma anche in ragione della personalità e delle inclinazioni naturali dei figli pag. 10/12 stessi. A ciò si aggiunga che la stessa sentenza di primo grado ha negato, invece, il mantenimento in favore della moglie, sicché sul per tale causa, non gravano Pt_1
altri oneri.
A fronte di tali rilievi l'importo stabilito dalla sentenza appellata deve ritenersi congruo e merita di essere confermato. Per converso, si rivelano prive di pregio le allegazioni dell'appellante circa le proprie asseritamente scarse condizioni reddituali, le quali peraltro appaiono scarsamente attendibili anche alla luce di quanto allegato e documentato dall'appellata , la quale ha evidenziato come il risulti CP_2 Pt_1
proprietario di immobili e di autovetture (come da documentazione già prodotta dall'appellata in primo grado), nonché, più di recente, abbia acquistato un'autovettura di grossa cilindrata, come da certificazione del P.R.A. allegata alla comparsa di costituzione e risposta dell'appellata (acquisto di un'autovettura Porsche, al prezzo di
35.000 euro, in data 13.6.2023. dopo l'assunzione della causa in decisione in primo grado – 15.11.2022 - e la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.).
§
4) Statuizioni sulle spese.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di . Alla Parte_1
liquidazione si procede ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, sulla base dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa e nella misura minima (stante il correlato grado di complessità della causa) e comprensiva delle fasi di: studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale - come segue: fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 1.523,00; fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00; e quindi in complessivi
€ 4.996,00 il tutto oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore di ciascuna delle parti costitute, e Curatela dei Controparte_2
minori, con distrazione in favore dello Stato delle somme liquidate per quest'ultima, in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Pur avendo emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'impugnazione, nulla si attesta ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.115 del 2002, trattandosi di pag. 11/12 procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 10 comma
2 del medesimo D.P.R.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore di e in Controparte_2
€ 4.996,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore della Curatela dei minori, con distrazione in favore dello Stato delle somme liquidate per quest'ultima, in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Pur avendo emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'impugnazione, nulla si attesta ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.115 del 2002, trattandosi di procedimento esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 10 comma
2 del medesimo D.P.R.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7.3.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
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