Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Lucca
R.G. n° 3573/2024
Il Collegio così composto:
Dott.ssa Alice Croci Presidente relatore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott. Giovanni Piccioli Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/02/2025, ha emesso la seguente
Parte_1
ha proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di Parte_2
rigetto emessa da questo Tribunale il 06.12.2024 nel procedimento cautelare R.G. n.
3038/2024, da questa instaurato contro in qualità di ex titolare della ditta CP_1
individuale , nonché contro in qualità di Controparte_2 Controparte_3
titolare della ditta individuale “CH 12 di CH SQ”. In particolare, la società reclamante ha dedotto che: la stessa ha partecipato alla procedura di selezione bandita dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ADM) per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici su eventi diversi dalle corse dei cavalli, rendendosi aggiudicataria dei relativi diritti e sottoscrivendo con ADM una convenzione, che consente ai concessionari di avvalersi dei c.d. punti di gioco sportivo, i quali, in virtù di un contratto sottoscritto con il concessionario medesimo, svolgono il servizio di commercializzazione dei giochi pubblici, nonché servizi accessori all'attività di accettazione e/o raccolta delle scommesse telematiche;
“LA12 di Saporito Maria” è un punto di gioco con cui la stessa ha sottoscritto contratti, tutt'ora vigenti, per la commercializzazione di giochi pubblici, nonché per l'erogazione dei servizi telematici
Snaipay; anche “CH 12 di CH SQ” è un punto di gioco, in quanto subentrata in qualità di cessionaria nei contratti sopra menzionati, in seguito alla cessione d'azienda stipulata in data 16.05.2024 con “LA12 di Saporito Maria”; con la stipula della convenzione con ADM, la stessa, quale concessionario, ha assunto specifici obblighi nei confronti dello Stato, anche in termini di garanzia della continuità del servizio, con
1
ADM, la quale, attraverso la propria circolare del 13.06.2017, ha stabilito che la decadenza del diritto costituisce un atto dovuto per l'amministrazione rispetto al rapporto di natura privatistica intercorrente tra il concessionario e il punto di vendita/negozio e agli eventuali contenziosi tra essi intercorsi, contemplando, nelle situazioni “nelle quali la interruzione della raccolta delle scommesse, nel frattempo contestata al concessionario interessato, è stata giustificata da contenziosi instaurati davanti al giudice civile aventi ad oggetto l'illegittimo esercizio del diritto di recesso da parte del gestore o l'accertamento della validità delle clausole contrattuali”, la possibilità di procedere alla diversa misura della sospensione del titolo autorizzatorio “nell'ipotesi di pronunce giurisdizionali, anche provvisorie, che abbiano degli effetti indiretti sull'attività provvedimentale dell' , CP_4
di modo che il punto non potrà essere considerato libero e, quindi, non potrà essere assegnato ad altro concessionario fino a revoca del provvedimento di sospensione”; nel Co caso di specie, il 27.06.2024 riceveva tramite pec da parte di Pt_2 Controparte_2
in persona della titolare , la disdetta del contratto per la
[...] CP_1
commercializzazione di giochi pubblici in punto di gioco sportivo, apprendendo l'avvenuta cessione dell'azienda sita in Caselle Torinese (TO), Strada Torino n. 23, al cessionario “CH 12 Di CH SQ”; a fronte di quanto sopra, l'attività di raccolta del gioco lecito veniva improvvisamente interrotta dal 01.07.2024, in violazione degli obblighi previsti dai contratti sottoscritti tra il concessionario e la cedente, ove peraltro veniva espressamente vietata la cessione del contratto;
il 11.09.2024 la
CH CH rappresentava di non aver nessun contratto in essere con Pt_2
e le chiedeva la “disinstallazione urgente di tutti gli apparati di vostra proprietà”; con pec del 17.09.2024 essa riscontrava entrambe le suddette comunicazioni, evidenziando l'inefficacia nei propri confronti della cessione del contratto, stante il divieto espresso posto dall'art.
5.15 del contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici, ed intimando, al contempo, l'immediata ripresa dell'attività di raccolta;
in conseguenza dell'interruzione di tale attività, in data 18.10.2024 essa riceveva, a mezzo pec, una comunicazione con la quale ADM assegnava “il termine di 10 giorni dal ricevimento della
2 presente, per la riattivazione della raccolta con il citato diritto, ovvero per la loro rimozione (annullamento/trasferimento/voltura)”, con la precisazione che “Trascorso inutilmente detto termine, lo scrivente Ufficio darà avvio al procedimento di decadenza suindicato”; il 22.10.2024, a mezzo pec, essa diffidava entrambe le tabaccherie all'immediata ripresa della raccolta, nonché all'adempimento integrale delle obbligazioni di cui ai contratti, fino alla scadenza naturale degli stessi;
tuttavia, il 06.11.2024, nelle more del procedimento cautelare R.G. n. 3038/2024, ADM provvedeva a comunicare che avrebbe avviato il procedimento di decadenza entro 30 giorni dal ricevimento della nota;
con ordinanza del 06.12.2024, questo Tribunale rigettava il ricorso cautelare dalla stessa proposto, ritenendo insussistente il requisito del periculum in mora, “considerato che, alla luce della nota della Scommesse Controparte_5
depositata dai convenuti, appare evidente come nella fattispecie per la quale è causa non sussista alcun reale pericolo di decadenza dalla concessione”.
Parte reclamante censura, nel provvedimento impugnato, sia l'omesso esame del fumus boni iuris, sia l'erronea valutazione in punto di insussistenza del periculum, esponendo le seguenti doglianze: in merito al fumus, l'interruzione del servizio di raccolta dei giochi pubblici da parte della convenuta è illegittima ed arbitraria, in quanto posta in essere dalla senza autorizzazione, in violazione dell'art.
5.15 del contratto per la CP_1
commercializzazione dei giochi pubblici, non essendo, infatti, mai stato esercitato dalla medesima un recesso dai rapporti contrattuali con modalità tipiche e idonee ad addivenire allo scioglimento anticipato del rapporto, del quale, dunque, deve essere accertata l'attuale vigenza, e che prevede, all'art. 8.1, che “Nel caso di sospensione non autorizzata dell'attività, a qualsiasi titolo messa in atto dal punto ad eccezione delle ipotesi di CP_6
astensione collettiva dal lavoro del personale dipendente, ovvero dalla perdita della disponibilità dell'esercizio per cause di forza maggiore, il punto dovrà corrispondere CP_6
a una penale, per ogni giorno in sospensione, pari al 20% del movimento medio CP_6
giornaliero, da calcolarsi sui 12 mesi precedenti fatto salvo il risarcimento del maggior danno”, anche al fine di preservare la continuità del gettito erariale;
parimenti, la cessione di azienda è stata posta in essere senza autorizzazione, in violazione dell'art.
5.15. del contratto, che prevedeva espressamente il divieto di cessione dello stesso a terzi, nonché in assenza di una espressa pattuizione di esclusione del subentro della cessionaria nei contratti vigenti con;
peraltro, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1406 c.c., il Pt_2
3 consenso del ceduto è condizione necessaria per l'efficacia della cessione tra cedente e cessionario, in difetto del quale la cessione non può essere opposta al ceduto;
pertanto, la cessione del contratto deve essere dichiarata inefficace nei confronti della stessa, che altrimenti rimarrebbe assoggettata alle scelte arbitrarie dell'esercente; in subordine, laddove la cessione del contratto venisse considerata legittima, deve essere dichiarato il subentro di nel contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici CP_3
sottoscritto dalla in data 31.12.2007 e nel contratto per l'erogazione dei servizi CP_1
telematici del 01.07.2020, dal momento che nell'atto di cessione dell'azienda del
16.05.2024 non veniva espressamente escluso il subentro nei contratti vigenti tra Pt_2
e la , verificandosi, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 c.c., CP_1
l'automatico trasferimento in capo alla cessionaria di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive esistenti tra la cedente e la società ceduta, considerato altresì che la cessione del contratto (e, quindi, il subentro) è avvenuta prima della comunicazione del recesso da parte della , fatta con pec del 27.06.2024 e riferita, peraltro, solamente CP_1
al contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici, senza nulla dire in ordine al contratto per l'erogazione dei servizi telematici.
Con riguardo al periculum, la reclamante ha dedotto che: il Giudice della prima fase cautelare ha travisato il pericolo di decadenza della concessione con il pericolo di decadenza del diritto n. 5965 associato al punto di gioco, essendo quest'ultimo e non il primo il rischio dalla stessa invocato, alla luce di quanto formalmente comunicatole da
ADM con la nota del 06.11.2024; peraltro, anche la circolare ADM del 13.06.2017 sopra richiamata, nello stabilire che la decadenza del diritto costituisce un atto dovuto per l'amministrazione rispetto al rapporto di natura privatistica intercorrente tra il concessionario e il punto di vendita/negozio e agli eventuali contenziosi tra essi intercorsi, consente la sospensione dell'efficacia del titolo autorizzatorio “nell'ipotesi di pronunce giurisdizionali, anche provvisorie, che abbiano degli effetti indiretti sull'attività provvedimentale dell' , di modo che il punto non potrà essere considerato libero e, CP_4
quindi, non potrà essere assegnato ad altro concessionario fino a revoca del provvedimento di sospensione”; pertanto, in assenza del richiesto provvedimento cautelare, essa incorrerà inevitabilmente nella sanzione della decadenza del diritto associato al punto vendita;
peraltro, sul punto, il Giudice di prime cure non ha fornito alcuna motivazione in merito ai criteri adottati per giungere alla conclusione circa
4 l'insussistenza del periculum, in quanto si è limitato a menzionare la nota di ADM, senza approfondirne né il contenuto, né la rilevanza probatoria, né valutando ulteriori elementi o circostanze che possano integrare il requisito in esame, con ciò emettendo un provvedimento viziato per radicale carenza di motivazione;
inoltre, il danno derivante dalla decadenza del diritto non potrebbe trovare piena riparazione monetaria in un eventuale giudizio di merito, in quanto la legge regionale del Piemonte n. 19/21 vieta la nuova apertura di sale da gioco, di sale scommesse e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a quattrocento metri dai luoghi sensibili individuati all'art. 16 della predetta legge, con ciò determinando la conseguente sostanziale impossibilità di riallocazione del diritto presso un altro punto gioco, in un contesto in cui circa il 90% degli attuali esercizi siti nella Regione Piemonte è vicino ad almeno un luogo sensibile, oltre alla relativa perdita degli ingenti investimenti sostenuti per il punto di gioco, nonché del know how e della clientela fidelizzata nel tempo;
inoltre, occorre considerare i tempi di attivazione di un nuovo punto gioco, che attualmente hanno una media di circa 160 giorni, dal momento della contrattualizzazione fino all'effettiva apertura, ulteriormente dilatati a causa delle lungaggini dovute al rilascio delle licenze TULPS da parte della Questura competente.
Co Ha concluso chiedendo di accertare la vigenza dei contratti sottoscritti tra e Pt_2
12 di , stante il divieto di cessione espressamente previsto e, per l'effetto, CP_1
ordinare alla predetta, anche con decreto inaudita altera parte, entro un brevissimo termine comunque funzionale a tutelare le ragioni della ricorrente nel rispetto della possibile decadenza del titolo autorizzatorio, l'immediata riattivazione del servizio pubblico di gioco relativo al punto di gioco sito in vendita sito in Caselle Torinese (TO), Strada
Torino n. 23, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare l'avvenuto subentro della
CH 12 di CH SQ, in virtù dell'atto di cessione di azienda del
16.05.2024, nei contratti stipulati tra e la in data 31.12.2007 per la Pt_2 CP_1 commercializzazione dei giochi pubblici e in data 01.07.2020 per l'erogazione dei servizi telematici e, per l'effetto, ordinare all l'immediata riattivazione del servizio CP_3
pubblico di gioco, con applicazione in entrambi i casi, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., di misure di coercizione indiretta per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento agli obblighi di raccolta del gioco pubblico, a partire dal giorno successivo all'illegittima interruzione della raccolta, avvenuta in data 01.07.2024, ovvero, nell'ipotesi subordinata, a partire dal
5 giorno del subentro, avvenuto in data 16.05.2024, calcolate ai sensi dell'art.
8.1 del contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici, pari a euro 45,20 al giorno.
Si sono costituiti in qualità di ex titolare della ditta individuale CP_1 [...]
” e SQ CH quale titolare della ditta individuale “CH CP_2
12 di CH SQ” contestando come segue quanto dedotto e richiesto dalla controparte: il Giudice di prime cure, nel motivare, pur succintamente, la ritenuta insussistenza del periculum sulla base dell'assenza di un rischio di decadenza della concessione, è incorso in un mero errore materiale, avendo fatto riferimento per relationem alla nota ADM del 29.11.2024 che menziona solo la decadenza del diritto;
infatti, in detta nota (successiva al ricorso e alla nota del 6.11.2024 in esso citata) il dirigente della Direzione Giochi - Ufficio Gioco a Distanza e Scommesse ha chiarito l'esatta portata applicativa della disposizione di cui all'art. 4, comma 7 della convenzione di concessione in merito all'obbligo posto a carico del concessionario di garantire la
“continuità del servizio” di raccolta presso i punti della propria rete di vendita e alle conseguenze sanzionatorie previste in caso di interruzione non autorizzata della stessa, stabilendo che “Nel caso, invece, in cui il gestore esercita il diritto di recesso in dispregio delle clausole contrattuali a suo tempo sottoscritte al riguardo, la sospensione si configura come autorizzata in quanto ascrivibile ad una causa di forza maggiore, qualora il concessionario fornisca prova documentale del ricorso presentato al giudice ordinario, al fine di ottenere il riconoscimento di ingiusto recesso operato dal gestore”; pertanto, il
Giudice di prime cure, sussumendo il caso di specie in tale ipotesi, ha valutato la sospensione della raccolta del gioco presso il punto di vendita di Caselle Torinese come autorizzata, correttamente ritenendo insussistente il pericolo di decadenza del diritto associato al punto vendita;
in ogni caso, qualora ADM avesse nel frattempo disposto la decadenza del diritto di gioco sportivo n. 5965, che da una verifica eseguita in data 7 febbraio 2025 sui dati disponibili nell'area riservata di ADM non risulta più associato alla
Concessione n. 4028 di – fatto, questo, comunque interamente riconducibile alla Pt_2
condotta negligente della reclamante, la quale non ha attivato tempestivamente la procedura di riallocazione del diritto, necessaria al fine di non incorrere nella sanzione di decadenza ai sensi dell'art. 1227 c.c. - il reclamo dovrà essere parimenti rigettato in quanto carente del presupposto dell'imminente pericolo di pregiudizio richiesto dall'art. 700 c.p.c..; inoltre, difettando i presupposti per ipotizzare una successione del sig.
6 , cessionario del ramo di azienda tabaccheria ceduto dalla sig.ra , CP_3 CP_1 nel contratto di gestione del punto di vendita di gioco sportivo intercorso tra quest'ultima e e in mancanza del trasferimento del diritto presso altra ubicazione da parte del Pt_2 concessionario, la tutela d'urgenza invocata potrebbe conseguire al massimo effetti risarcitori e, comunque, a condizione che venga dimostrato l'inadempimento imputabile delle clausole contrattuali da parte della . Più precisamente, in proposito, la CP_1
reclamata ha dedotto che: non sussistono i presupposti legali per una successione automatica della ditta individuale dell' nel contratto con , avendo il CP_3 Pt_2
primo e la indicato espressamente, nell'atto di cessione, i rapporti contrattuali CP_1
oggetto della successione ed essendo escluso che la raccolta di giochi pubblici in sede fisica possa esibire un qualsiasi profilo di inerenza/indispensabilità all'esercizio delle attività commerciali del ramo aziendale ceduto, costituito dalla tabaccheria, con rivendita di generi di monopolio, dalla ricevitoria del lotto e dalla cartoleria;
in ogni caso, la non avrebbe comunque potuto cedere validamente tali contratti alla luce CP_1 dell'espresso divieto di cessione sancito all'art.
5.15 del contratto per la gestione del punto di gioco sportivo e dall'art. 13.2 del contratto per l'erogazione dei servizi telematici CP_6
Snaipay; inoltre, è infondata la richiesta di ordinare alla resistente l'immediata CP_1
riattivazione del servizio pubblico di gioco, posto che l'interruzione della raccolta di gioco per effetto del legittimo recesso dal contratto da parte della sig.ra non può esserle CP_1
imputata a titolo di inadempimento contrattuale;
infatti, la previsione di durata contrattuale di cui all'art. 10.2, che rimette alla scelta meramente discrezionale di la facoltà di Pt_2 prorogare o meno il contratto con il gestore per la durata dell'eventuale rinnovo della concessione, subordinandola ad una condizione - il rinnovo della concessione da parte di oggi ADM - che, in quanto non espressamente prevista dalla convenzione di CP_7
concessione e vietata, nella forma di rinnovo tacito, dalle disposizioni legislative vigenti in materia di appalti e concessioni pubbliche, rende in ogni caso indeterminata la durata dell'eventuale rinnovo e, quindi, la durata della proroga del contratto di gestione da parte di essendo dunque nulla ai sensi dell'art. 1354 in relazione all'art. 1419 c.c., ovvero CP_6 affetta da nullità ai sensi dell'art. 1355 c.c. in quanto meramente potestativa, dipendendo il realizzarsi della condizione cui è sottoposta la proroga del contratto di gestione da una mera facoltà discrezionale di se avvalersi o meno dell'eventuale rinnovo della Pt_2
concessione, nonché ai sensi degli artt. 2 e 41 della Costituzione e dell'art. 1 del
7 Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, comprimendo in misura irragionevole la libertà di iniziativa economica;
è altrettanto infondata ed inammissibile la domanda di accertamento del subentro di nei contratti stipulati con , stridendo con i divieti di CP_3 Pt_2 cessione dei contratti contrattualmente previsti all'art.
5.15 del contratto del 31.12.2007 e all'art. 13.2 del contratto di servizi Snaipay;
relativamente, invece, alla invocata irreparabilità del pregiudizio lamentato dalla reclamante, questa è dalla stessa collegata alla paventata perdita di un diritto di vendita di gioco sportivo che in realtà, in quanto afferente alla Concessione n. 4028 di scaduta il 31.12.2015 e in regime di Pt_2
prorogatio ex lege, la medesima perderà non appena sarà bandita da parte di ADM la gara per l'aggiudicazione delle nuove concessioni e che detiene, attualmente, in via del tutto temporanea ed eccezionale;
in ogni caso, l'eventuale perdita (per decadenza) del diritto, interamente imputabile alla condotta negligente della ricorrente, sarebbe interamente riparabile per equivalente in termini monetari, come la reclamante stessa prospetta indicando i parametri contrattuali (l'applicazione delle penali) prettamente risarcitori ai quali intende ancorare la domanda di merito;
parimenti infondata e inammissibile è la domanda di condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., nella misura in cui tende a soddisfare, in via surrettizia, la pretesa risarcitoria di tutelabile in sede ordinaria, Pt_2 anticipando alla fase della tutela d'urgenza gli effetti puramente risarcitori della pronuncia di merito, non essendovi alcuna oggettiva ed effettiva possibilità materiale per la resistente di adempiere ad un eventuale ordine di riattivazione della raccolta di gioco.
Ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ovvero infondata la domanda avanzata in via d'urgenza dalla ricorrente odierna reclamante e, per l'effetto, rigettarsi il reclamo, nonché, accertata l'insussistenza dei presupposti di operatività della successione ex lege del sig. SQ CH nei contratti con ex art. 2558 c.c., dichiarare Pt_2
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca a favore del Tribunale di Torino relativamente alle domande proposte da nei confronti di questo, comunque con Pt_2
condanna della reclamante al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non inferiore ai compensi di lite ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., stante la complessiva condotta contrattuale e processuale tenuta in violazione del divieto del venire contra factum proprium.
8 ***
Il reclamo è fondato nei seguenti termini.
In punto di fumus boni iuris, appare fondata, ad un esame sommario proprio del presente procedimento, la censura di illegittimità della condotta tenuta dall'esercente
[...]
” che, nel corso del rapporto contrattuale con e precisamente in CP_2 Pt_2
data 27/06/2024, ha comunicato che a decorrere dal 01/07/2024 non sarebbe stata più titolare della tabaccheria avendo ceduto l'azienda e che, in ragione del divieto di cessione del contratto per la commercializzazione di giochi pubblici in punto di gioco sportivo, questo debba ritenersi cessato in data 30/06/2024. Trattasi di una facoltà non prevista dal contratto stipulato con , che si risolve in una sospensione non autorizzata Pt_2 dell'attività di raccolta del gioco, non essendo la perdita della disponibilità dell'esercizio determinata da causa di forza maggiore (art. 8.1), attività che, invece, per espressa previsione contrattuale, deve essere esercitata con carattere di continuità (art. 5.3).
Non si apprezza, ad una delibazione sommaria, la fondatezza delle eccezioni di nullità della clausola di cui all'art. 10.2 del contratto sollevate da parte reclamata - laddove l'art. 10.1 indica quale termine finale di efficacia del contratto tra (oggi ) e CP_6 Parte_2
il 31/12/2015 e l'art. 10.2 prevede “Le parti concordano che Controparte_2
avrà il diritto di prorogare il contratto, sempre che le sia rinnovata la concessione CP_6 da parte di per un periodo coincidente con il suddetto rinnovo” - non ravvisandosi CP_7
contrasti con norme imperative, essendo l'evento incerto dal quale dipende la proroga del contratto subordinato al rinnovo della concessione in capo a da parte di un terzo, CP_6 ossia l'ADM – e non potendo essere altrimenti, atteso che, venendo meno la concessione in capo a viene meno la possibilità di eseguire il contratto - ed essendo stata CP_6 specificamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. D'altra parte il contratto ha continuato, anche dopo il 31/12/2015, ad essere eseguito da entrambe le parti, e questo senza soluzione di continuità fino al 30/06/2024, in ragione di quanto sopra detto ed anche la disdetta inviata dall'esercente in data 27/06/2024 contrasta con le eccezioni sollevate in giudizio. Co Deve solamente evidenziarsi, sempre con riguardo al fumus, che quando la tabaccheria
12 ha ceduto l'azienda, mettendosi così nelle condizioni di non adempiere al contratto stipulato con , non aveva ancora esercitato il diritto di recesso, per cui è evidente Pt_2
9 che l'eventuale legittimo esercizio di tale diritto in un momento successivo non è in ogni caso idoneo a rendere legittima la precedente condotta.
Sussiste altresì il periculum in mora.
L'odierna reclamante ha allegato al ricorso introduttivo la comunicazione ricevuta dall'ADM in data 18/10/2024, con la quale, preso atto che LA 12 aveva Controparte_2 comunicato l'interruzione del rapporto contrattuale con in ragione della cessione Pt_2 dell'azienda, veniva assegnato a quest'ultima il termine di 10 giorni per la riattivazione dell'attività di raccolta del gioco nel punto di vendita sito in Caselle Torinese (TO) –
Strada Torino n. 23 – concessione n. 4028 – diritto n. 5965, ovvero per la sua rimozione/riallocazione, pena l'avvio del procedimento di decadenza (doc. 3). Nel corso della prima fase cautelare, poi, è pervenuta, in data 06/11/2024, la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del diritto n. 5965, con sospensione del collegamento con il totalizzatore nazionale del citato punto vendita.
A fronte di tali risultanze, l'ordinanza impugnata ha ritenuto insussistente un “reale pericolo di decadenza dalla concessione” sulla base della nota ADM del 29/11/2024 prodotta da parte resistente e rispondente ad un quesito inviato all'amministrazione da quella stessa parte. Ora, posto che il riferimento alla decadenza “dalla concessione” non è in alcun modo in questione e, quindi, anche ammettendo che il riferimento debba intendersi alla decadenza dal diritto, la valutazione non risulta, in ogni caso, corretta.
Infatti, in tale nota ADM, confermando il contenuto della circolare del 13/06/2017 depositata da parte ricorrente, non si limita ad affermare che “Nel caso […] in cui il gestore esercita il diritto di recesso in dispregio delle clausole contrattuali a suo tempo sottoscritte al riguardo, la sospensione si configura come autorizzata in quanto ascrivibile ad una causa di forza maggiore, qualora il concessionario fornisca prova documentale del ricorso presentato al giudice ordinario, al fine di ottenere il riconoscimento di ingiusto recesso operato dal gestore” – con il risultato, che intende evidenziare la reclamata, dell'insussistenza di un pericolo concreto di decadenza dal diritto per , Pt_2
che avrebbe legittimamente sospeso la raccolta del gioco – ma altresì afferma che
“Nell'ipotesi di pronunce giurisdizionali provvisorie, che abbiano degli effetti indiretti sull'attività provvedimentale dell' , l'indirizzo relativo all'esercizio commerciale CP_4
oggetto del riscorso non potrà considerarsi libero per poter essere assegnato ad altro concessionario” e che “Ad esito del contenzioso, se il giudice adito dichiara illegittimo il
10 recesso con conseguente ripristino del rapporto contrattuale, l' confermerà la CP_4
raccolta tramite il gestore con il concessionario originario ricorrente e, qualora nel frattempo i locali fossero stati assegnati ad altro concessionario, l' imporrà a CP_4 quest'ultimo il trasferimento del diritto, pena l'avvio del procedimento decadenziale”.
Risulta, pertanto, che non solo il ricorso alla tutela cautelare urgente, ma altresì
l'ottenimento del provvedimento giudiziale di accoglimento rappresenta un requisito necessario per evitare l'assegnazione del diritto ad un altro concessionario ed anche laddove tale ultima ipotesi si verificasse, la pronuncia giudiziale che dovesse accertare l'illegittimità del recesso con conseguente ripristino del rapporto contrattuale avrebbe indirettamente efficacia sulle determinazioni di ADM. Ciò che inficia l'ulteriore deduzione di parte reclamata, secondo cui l'intervenuta decadenza eventualmente disposta farebbe venire meno il periculum. Occorre inoltre sottolineare che di tale evento, ossia della decadenza dal diritto associato al punto in questione, non vi è evidenza, mentre CP_6
è certo, perché documentalmente provato, che proprio in relazione a quel diritto ADM abbia notificato a l'avvio del procedimento di decadenza. Pt_2
Sussiste altresì il requisito della irreparabilità del pregiudizio, tenuto conto della difficoltà di riallocare il diritto in base alle previsioni della legge regionale Piemonte n. 19/2021, secondo le deduzioni in proposito svolte alle pagine 13 e 14 del ricorso e da 16 a 18 del reclamo, cui si rimanda, e dell'obiettiva complessità della quantificazione delle poste risarcitorie, comprendenti la perdita del know how e della clientela fidelizzata. Né sulla sussistenza del requisito in questione incide il riferimento al regime di prorogatio ex lege della concessione di . Pt_2
Deve aggiungersi, in relazione alle difese assunte dalla parte reclamata, che la mancata riallocazione del diritto da parte di non può essere a questa imputata quale Pt_2
condotta negligente, essendosi il concessionario, davanti alla condotta inadempiente del punto di gioco, tempestivamente attivato per ottenere una tutela in via d'urgenza.
Né, infine, osta alla concessione della cautela l'asserita impossibilità di adempiere, che peraltro attiene alla fase esecutiva.
Pertanto, in riforma dell'ordinanza emessa in data 06/12/2024, deve ordinarsi a CP_2
l'immediata riattivazione del servizio pubblico di gioco relativo al punto di CP_1
gioco sito in Caselle Torinese (TO), Strada Torino n. 23.
11 L'accoglimento della domanda cautelare svolta in via principale determina l'assorbimento delle ulteriori domande di parte ricorrente-reclamante e delle eccezioni svolte da parte resistente – reclamata in relazione alla posizione di . Controparte_3
Il Tribunale ritiene, infine, di non accordare la richiesta pronuncia ex art. 614-bis c.p.c., poiché la previsione di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento risulterebbe, alla luce delle circostanze concrete, manifestamente iniqua.
All'accoglimento del reclamo segue la condanna di parte reclamata, la cui domanda di condanna formulata ai sensi dell'art. 96.3 c.p.c. deve conseguentemente essere rigettata, al pagamento delle spese processuali relative alle due fasi cautelari, liquidate in complessivi
€ 3.000,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge.
P.Q.M.
- In parziale accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza emessa il 06/12/2024 e ordina a
Co
l'immediata riattivazione del servizio pubblico di gioco relativo Controparte_2
al punto di gioco sito in Caselle Torinese (TO), Strada Torino n. 23;
- Condanna parte reclamata al pagamento delle spese processuali delle due fasi cautelari in favore di parte reclamante, complessivamente liquidate in € 3.000,00 oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.p.a. di legge.
Si comunichi.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alice Croci
12