Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 15.01.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1315 / 2022
promossa da
C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1 C.F.
DANILE GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SANFRATELLO ANTONIA, giusta procura in atti,
-resistente-
in Controparte_2 1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA
CARAMAZZA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: pagamento TFR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Controparte_3 e di essere poi
-di essere stato assunto, in data 1.1.1978, dal transitato alle dipendenze dell' CP_2 continuando a svolgere le proprie mansioni impiegatizie presso la sede del CP 1 sita in CP 1 fino alla data del 01.12.2016,
stante il collocamento in pensione;
-di essere beneficiario delle somme afferenti alla liquidazione del Trattamento di Fine
Rapporto oggetto delle polizze n. 9012850, 9007496 e 91762 Generali Italia S.p.A.
-
rispettivamente di euro 109.749,92, euro 55.571,8 ed euroDivisione INA Assitalia
-
2.492,461;
-che, sino al 2011 gli accantonamenti sono stati regolarmente effettuati, mentre dal 2012 alla cessazione del rapporto di lavoro sono stati dall'IRSAP versati soltanto degli acconti relativi al 2012;
-che le somme confluite nelle polizze, pari a complessivi € 167.814.16, venivano da Generali
Italia S.p.A. versate sul conto corrente intestato al Parte 2
-che, in seguito a pignoramento presso terzi, le somme versate sul detto conto corrente sono state sottoposte a vincolo;
-che, con ordinanza del 19 gennaio 2022, il Giudice ha ordinato di provvedere al pagamento della minor somma di euro 137.937,54 in favore di parte ricorrente.
Chiedeva di ottenere quanto ancora dovutogli a titolo di TFR, ossia la differenza tra quanto corrispostogli (€ 137.937,54) e quanto liquidato (€ 167.814.16) da Generali Italia S.p.A. Divisione INA Assitalia nonché le ulteriori quote di TFR maturate a partire dal 2012 fino
- '
alla cessazione del rapporto di lavoro, quantificato in € 15.971. Con vittoria di spese.
Controparte_3 e l' CP 2 che sostenevano, a vario titolo, Si costituivano il che il dipendente non fosse mai transitato in quest'ultimo ente essendo andato in quiescenza in data precedente;
nel merito, chiedevano il rigetto del ricorso, argomentando variamente l'infondatezza.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte. ****
*
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione afferente il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte 4 il
quale ha sostenuto che il ricorrente non fosse mai transitato nei ruoli dei dipendenti IRSAP,
poiché il transito dei dipendenti degli ex Consorzi ASI della Regione Sicilia sarebbe avvenuto con decorrenza 01.01.2017, in virtù della Determina del Direttore Generale CP_2
n. 4 dell'11.01.2017 e che, a quella data, il ricorrente era stato collocato a riposo.
Orbene, giova ricordare che l'CP_2 è subentrato ai Consorzi ASI soppressi in forza della legge regionale n. 8/2012.
Già la Corte costituzionale, con pronuncia n. 45/2016, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma 1 della legge della Regione Siciliana 12.8.2014
n. 12, ha ricostruito la vicenda del passaggio dei Parte 3
all' CP_2, a seguito della soppressione dei primi e della istituzione del secondo, nei seguenti termini. Secondo le fasi scandite dall'art. 19, la suddetta legge regionale ha prefigurato il compimento delle operazioni di liquidazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, «con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria» (art. 19, comma 4,
primo periodo). Ultimata la procedura, «la gestione dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale transita all'Istituto» (art. 19, comma 4, secondo periodo).
Ha rilevato, inoltre, la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 20963/2024 "Ove il termine di centottanta giorni sia trascorso infruttuosamente, «i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l' CP_2 tale da garantire ed assicurare l'assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione» (art. 19, comma 8, primo periodo)".
In sede d'interpretazione autentica (art. 64, comma 1, primo periodo, della legge della
Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale»), poi, il legislatore regionale ha specificato che i Consorzi ASI, transitati nella gestione separata presso l'IRSAP, «mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica», finché l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione.
Pertanto, chiusa la fase di liquidazione, avvenuta questa nei centottanta giorni ovvero a seguito della fase della Gestione separata, tutta la gestione dei rapporti è passata all'IRSAP
(art. 19 co. 2).
Ha, sul punto, rilevato altresì che "..la successiva legge Regionale Siciliana n. 16 del 10.8.2022
che-prevedendo ai commi 103 e 104 dell'art. 13 che l' CP_2 era autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo dell' CP_5 dovuto al personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione della Sicilia e i relativi trattamenti di reversibilità spettanti [...] limitatamente al personale posto in quiescenza antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 121- ha proprio avvalorato l'ipotesi di una successione di enti, con esclusione della confluenza del patrimonio del CP 1 in quello dell' CP_2 cui, comunque, è
stato posto a carico l'onere della erogazione del trattamento pensionistico integrativo delle Gestioni
Separate in liquidazione, così assicurando la continuità della permanenza degli obblighi previdenziali".
Tale ricostruzione della materia risulta in effetti suffragata dal comportamento assunto dall' CP_2 il quale, da un lato, ha reso parere favorevole al collocamento in quiescenza del ricorrente (cfr. determina del direttore generale n. 11/2016), circostanza questa che non troverebbe spiegazione ove si ritenesse che tra l'ente ed il ricorrente non ci sia stato alcun tipo di rapporto;
dall'altro, a seguito di determina n.32/AG del 2 marzo 2015, ha anticipato il versamento di determinati importi a titolo di tfr.
Pertanto, deve ritenersi, legittimato passivo l' CP_2
Nel merito, le parti resistenti si oppongono a che venga attribuito al ricorrente anche il rendimento da capitalizzazione, oltre all'importo della polizza che rappresenta il capitale del TFR.
Orbene, sul punto giova precisare che i contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro in relazione al R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4 per garantire ai singoli dipendenti un sistema di liquidazione dell'indennità di anzianità superiore al minimo legale hanno la natura di contratti a favore di terzi, ancorché rispetto ad essi la facoltà attribuita allo stipulante ex art. 1411 c.c. di revocare o modificare la stipulazione prima che il terzo dichiari ad ambedue le parti di volerne profittare debba ritenersi preclusa dal fatto che il sistema di liquidazione della cennata indennità integra una variazione migliorativa del trattamento economico spettante ai medesimi, la quale, una volta che sia stata introdotta dal datore di lavoro ed accettata sia pure tacitamente dai lavoratori, impegna alla sua osservanza ambedue le parti dei singoli contratti di lavoro (così già Cass. nn. 2570 e 3127 del 1983,
nonché, più recentemente, Cass. n. 2894 del 2007).
La Suprema Corte, in fattispecie analoghe, ha precisato che “le poste liquidate al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro devono distinguersi una posta capitale - rappresentata dai premi versati dal datore di lavoro in corrispondenza dell'ammontare dell'indennità di anzianità
maturata dal dipendente - e un ammontare ulteriore, detto rendimento di polizza, che costituisce il risultato dell'operazione assicurativa, implicante un'eccedenza rispetto a quanto attribuito al dipendente in forza di legge, ferma restando, però, la funzione della stipulazione di assicurare ai lavoratori la corresponsione dell'indennità di anzianità nella misura legale. L'opzione datoriale per questa forma di provvidenza sostitutiva non comportava automaticamente l'attribuzione ai dipendenti del rendimento di polizza, consistente negli interessi sui versamenti o premi corrisposti,
eccedente rispetto all'indennità di anzianità, essendo a tal fine necessaria un'eventuale pattuizione"
(cfr. Cass. n. 4969/12; Cass. n. 3088/02; cfr., altresì, Cass. S.U. n. 21553/09).
La Suprema Corte ha, infatti, escluso che siano da corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per l'effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, allorchè, in ragione della struttura della provvista e della modalità di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata costituita a beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di lavoro al fine di assicurare la corresponsione dell'indennità di fine rapporto ai dipendenti.
Occorre, dunque, analizzare la causa dei contratti stipulati nel caso di specie.
Orbene, all'art. 1, segnatamente, è previsto “l'azienda attraverso le polizze di assicurazione intende costituirsi le disponibilità economiche occorrenti per fare fronte al trattamento di fine rapporto dovuto ai propri dipendenti"; inoltre, all'art. 14 si legge "l'istituto liquiderà le prestazioni garantire dalle singole polizze agli aventi diritto, per il tramite dell'azienda".
Da un lato, quindi, nelle polizze suddette non si fa alcun riferimento ad una suddivisione delle poste (tfr netto e rendimento) che spetterebbero a soggetti differenti (beneficiario e contraente); d'altro canto, nelle finalità della polizza non viene menzionata come causa del contratto la volontà di assicurare un beneficio ulteriore ai dipendenti, rispetto alla liquidazione del tfr.
Non essendo, quindi, stato pattuito diversamente, deve rispettarsi la causa del contratto esplicitata in essa e, pertanto, non si può accogliere la domanda di condanna degli enti resistenti al pagamento della differenza tra quanto maturato e quanto liquidato.
Viceversa, va accolta la domanda di condanna degli enti, in solido, al pagamento degli accantonamenti per Tfr maturato nell'anno 2012 e quello maturato negli anni 2013,2014.
2015 e 2016, pari ad € 15.971, in virtù della determina n.32/AG del 2 marzo 2015; invero,
l'CP_2 vi avrebbe dato solo parziale esecuzione (cfr. all. n. 14 al ricorso). Tale credito, nel merito, non è stato contestato dalle parti resistente, se non in punto di difetto di legittimazione passiva dell'ente: eccezione, questa, già rigettata in parte motiva.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, si compensano le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie parzialmente il ricorso e condanna i resistenti, in solido, al pagamento in favore di parte ricorrente di euro € 15.971,00 quale accantonamento tfr per gli anni 2012, 2013, 2014,
2015 e 2016, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
rigetta per il resto;
compensale spesedi lite.
Così deciso in Agrigento, il 15/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo