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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 5688/2024
VERBALE UDIENZA 30.01.2025
All'odierna udienza sono comparsi per parte appellante l'avv. Zachele Rampazzo in sostituzione dell'avv. ARENA MIRKO la quale precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi agli atti difensivi in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Ad ore 12.55 decide la causa dando lettura in udienza della seguente sentenza con motivazione contestuale ai sensi degli artt. 350 bis e 281 – sexies c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
RG. N. 5688/2024
La dott.ssa Tania Vettore, Giudice della seconda sezione civile di questo Tribunale, ha pronunciato in udienza la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5688 degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato in data 18.03.2024 da
- Parte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del suo procuratore con sede in 20159 - P.IVA_1 CP_1
Milano, Via Benigno Crespi 23, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mirko Arena
(PEC: , in Padova, via Busonera n. 3, che la rappresenta e Email_1
difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di primo grado rubricato al n. 1038/2021 R.G., Giudice di Pace di Dolo;
- appellante- contro
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._1
- appellato-
e contro
, contumace Controparte_3
- appellato -
2 in punto: assicurazione contro danni - appello avverso la sentenza n. 26/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Dolo, dott.ssa Michela Girardi, in data 04.03.2024 nel procedimento iscritto al n. 1038/2021, pubblicata in data 05.03.2024 e notificata in data 05.03.2024.
Conclusioni per l'appellante: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in via preliminare: disporre l'immediata sospensione, totale o parziale, dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283
C.P.C., in considerazione della fondatezza del gravame e del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito: in via principale, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello rigettando le domande formulate da per intervenuta estinzione per Controparte_2
pagamento del credito risarcitorio, erroneamente non rilevata dal Giudice di primo grado;
In via subordinata: in caso di rigetto della conclusione che precede, riformarsi comunque la sentenza in accoglimento del terzo motivo d'appello ridimensionando il dovuto in considerazione degli importi corrisposti a titolo risarcitorio dalla deducente;
In ogni caso, con il favore di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.03.2024, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 26/2024 emessa dal Giudice di Pace di Dolo in data 04.03.2024, pubblicata in data 05.03.2024, notificata in data 05.03.2024, chiedendone la riforma.
La sentenza impugnata è stata emessa all'esito del procedimento iscritto al n. 1038/2021 R.G. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Dolo, introdotto dal sig. nei confronti della Controparte_2
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni materiali riportati Parte_1
in seguito al sinistro occorsogli in data 10 maggio 2021, quando era stato tamponato dall'auto condotta dal sig. . La dinamica del sinistro non era stata contestata dalla Controparte_3
Compagnia convenuta che aveva concordato sull'antieconomicità delle riparazioni del mezzo. A prova della quantificazione del danno le parti avevano dimesso la medesima perizia redatta da un fiduciario della nella quale il valore commerciale del mezzo ante sinistro era Controparte_4
di stimato in euro 3.500,00 e il valore del relitto in euro 350,00.
3 Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha riconosciuto il diritto dell'attore ad un risarcimento di euro 3.500,00, oltre alle spese accessorie e documentate (euro 710,00 per nuova immatricolazione euro 250,00 il soccorso stradale e pulizia del manto stradale euro 200,00 per mancato godimento della tassa di proprietà euro 45,50 per spese di demolizione), detratto l'importo di euro 860,00 corrisposto da in corso di causa. Nulla ha riconosciuto per spese stragiudiziali sostenute Pt_1
dall'attore perché ricomprese nelle spese di causa.
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Gli appellati, ritualmente convenuti in giudizio, non si sono costituiti e, all'udienza del 12.09.2024, sono stati dichiarati contumaci. Il Giudice, su istanza della parte appellante, visti gli artt. 283 e 351
c.p.c., rivalutati i motivi di appello e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, rinviando per discussione all'udienza del
30.01.2025, all'esito della quale il Tribunale pronuncia, dandone lettura in udienza, la presente sentenza, ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
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L'appello è fondato e deve essere integralmente accolto per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.
1) Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che, nel quantificare il danno materiale, ritenuta antieconomica la riparazione, il Giudice di Pace di Dolo non ha detratto dal valore commerciale del mezzo ante sinistro (riconosciuto pacificamente dalle parti in € 3.500,00) il valore del relitto
(altrettanto pacificamente quantificato in € 350,00).
Sul punto si rileva che la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Cass. Sez. VI, ord. n. 10196 del 30/3/2022).
4 In caso di antieconomicità della riparazione, ai fini della determinazione della misura del risarcimento occorre considerare, oltre al valore commerciale del mezzo ante sinistro, anche le eventuali somme che il danneggiato avrebbe percepito (dovendosi quindi detrarre il valore del relitto, posto che, in caso contrario, si produrrebbe un indebito arricchimento in capo al danneggiato), ma anche quelle che avrebbe sborsato (dovendosi dunque aggiungere le spese di demolizione e di passaggio di proprietà). Non rileva invece che tali spese (o la percezione di tali somme, quanto al valore del relitto) si siano o meno verificate (Tribunale di Vicenza, sent. 17 luglio
2023 n. 1362).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui, nel quantificare il danno materiale, il Giudice di pace non ha detratto dal valore commerciale del mezzo ante sinistro il valore del relitto (€ 350,00).
2) Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la contraddittorietà, illogicità, carenza di motivazione, erronea e falsa applicazione delle risultanze processuali della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Giudice di Pace ha riconosciuto la debenza, a titolo di danno, dell'ulteriore somma di € 200,00 “per mancato godimento della tassa di proprietà”, non tenendo conto del fatto che trattasi di una tassa sulla proprietà, dovuta per il solo fatto dell'iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, e, dunque, a prescindere dalla sua circolazione, nonché della circostanza che la legge regionale 7 novembre 2008, n. 16 ha aggiunto l'art.
1-bis alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 “Disposizioni in materia tributaria”, introducendo la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2009, di richiedere, in caso di perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione, il rimborso della tassa automobilistica pagata per il periodo decorrente dal mese successivo all'evento a quello di scadenza del bollo pagato, oppure, in alternativa, la compensazione sulla tassa da versare per la nuova proprietà di un veicolo.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Deve infatti escludersi che la Compagnia assicurativa sia tenuta a risarcire il danno da mancato godimento della tassa automobilistica, posto che, in applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., si
5 tratta di un danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, attivandosi per ottenere il rimborso.
3) Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la contraddittorietà, illogicità, carenza di motivazione, erronea e falsa applicazione delle risultanze processuali, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato della sentenza di primo grado, laddove il Giudice di prime cure, pur a fronte della pacifica prova ed ammissione in atti dell'intervenuta corresponsione da parte di dell'importo complessivo di € 4.460,00, ha provveduto a detrarre dal montante Pt_1
risarcitorio solo l'importo di € 860,00 corrisposto con la seconda tranche, omettendo di detrarre l'ulteriore importo di € 3.600,00.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
La circostanza che la Compagnia avesse corrisposto al danneggiato l'importo di € 3.600,00 a mezzo assegno è documentata e pacificamente riconosciuta in causa dall'attore il quale, nella memoria autorizzata ex art. 320 c.p.c., “insiste, comunque, per l'accoglimento dell'importo inizialmente domandato sottratto dei 3.600,00 già ricevuti in corso di causa e ciò in concomitanza con l'instaurazione della presente causa”.
Tale circostanza, inoltre, non è contestata nel presente procedimento nel quale il convenuto è rimasto contumace.
Oltre all'importo predetto il danneggiato risulta avere ricevuto dalla compagnia assicuratrice l'importo di euro 860,00 di cui il Giudice di Pace ha tenuto conto in sede di liquidazione del danno.
Sulla base di quanto fin qui evidenziato, appare pertanto errata la determinazione delle somme liquidate in sentenza dal Giudice di primo grado.
In particolare, atteso che il Giudice di pace di Dolo:
- ha erroneamente omesso di detrarre dal valore commerciale del mezzo ante sinistro (pari ad euro 3.500,00), il valore del relitto (stimato in euro 350,00);
- ha erroneamente riconosciuto in favore del danneggiato l'importo di euro 200,00 per mancato godimento della tassa di proprietà, liquidando in favore del danneggiato euro 1.205,00 (euro 710,00 per nuova immatricolazione euro 250,00 il soccorso stradale e pulizia del manto stradale euro
6 200,00 per mancato godimento della tassa di proprietà euro 45,50 per spese di demolizione), anziché euro 1.005,50;
- ha detratto dal dovuto in favore del danneggiato il solo importo di euro 860,00, erroneamente ommettendo di decurtare l'importo di euro 3.600,00 già corrisposto dalla Compagnia assicurativa, tanto considerato, il danno in favore del danneggiato va correttamente determinato in euro
4.155,50.
Detratti gli acconti già corrisposti dalla Compagnia assicurativa per complessivi euro 4.460,00, nulla deve essere riconosciuto al convenuto a titolo di risarcimento, residuando anzi un controcredito a favore di pari ad € 304,50. Di tale controcredito, peraltro, l'appellante non domanda la Pt_1
restituzione in sede di appello, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande formulate da per intervenuta estinzione per pagamento del credito risarcitorio. Controparte_2
La sentenza impugnata andrà pertanto riformata statuendo che nulla è dovuto dalla Compagnia
nei confronti del sig. . Parte_1 Controparte_2
Stante il totale accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata, vanno di conseguenza regolate anche le spese del giudizio di primo grado, atteso che in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese ( Cass. Ord. 24.01.2017 n. 1775; Cass. Sent. 15.06.2011,
n. 13138; Cass. Sez. lav. 1.06.2016, n. 11423). Tale nuovo regolamento va attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della lite, seguendo la soccombenza, e considerati il valore della causa e la tipologia e la limitata attività svolta anche in sede di gravame (Cass. civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa 5688/2024 R.G. promossa da Parte_1
ontro e , ogni altra
[...] Controparte_2 Controparte_3
domanda ed eccezione disattesa,
7 - accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 26/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Dolo in data 04.03.2024, pubblicata in data 05.03.2024, dichiara che nulla è più dovuto a titolo di risarcimento da nei confronti di Parte_1 CP_2
;
[...]
- condanna il signor alla rifusione delle spese lite sostenute da Controparte_2 [...]
he liquida per entrambi i gradi di giudizio in € 174,00 per Parte_1
anticipazioni ed € 2.400 per compenso professionale oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
IVA e CPA.
Venezia, lì 30.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Tania Vettore
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