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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1367/2023
Il Giudice del Lavoro Salvatore Ferraro, all'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Parte_1 C.F._1
Vaccaro, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato;
ricorrente
CONTRO
(P.IVA.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro tempore, e CP_2 [...]
Controparte_3
(C.F.: , in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati ex
[...] P.IVA_2
art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa quale funzionaria delegata Persona_1 dall'Amministrazione resistente, domiciliati presso l' ; Controparte_4
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di Parte_1
cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione al servizio non di ruolo prestato nell'anno scolastico 2018/19 e, per l'effetto, condannare il a Controparte_1 corrispondere al ricorrente a tale titolo l'importo di € 684,00 al lordo, salvo quell'importo maggiore o minore meglio visto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : ““Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2023, chiedeva, previo accertamento Parte_1
della violazione del principio di non discriminazione da parte della resistente,
l'accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente (di seguito anche “RPD”) in relazione al servizio non di ruolo prestato dallo stesso alle dipendenze del in qualità di docente in forza di plurimi Controparte_1
contratti a termine, sottoscritti durante l'a.s. 2018/2019, con orario settimanale part-time di nove ore;
per l'effetto, chiedeva la condanna del convenuto alla corresponsione in suo favore della somma di € 684,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. In particolare, il ricorrente esponeva di aver prestato servizio, con orario part-time, in forza di reiterati contratti a termine, dal 15.10.2018 al 10.06.2018, periodo per il quale non percepiva la retribuzione professionale docente (RPD), elemento accessorio previsto dall'art. 7 CNL del 15.03.2001, attribuito ai soli docenti in ruolo e ai docenti a
Pag. 2 di 8 tempo determinato su organico di diritto e su organico di fatto, ossia per i docenti assunti su posti vacanti e disponibili coperti con incarico avente durata fino al termine dell'anno scolastico (il 31 agosto), e per i docenti assunti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche (il 30 giugno). Tale emolumento è pari, per ogni mese di servizio, a lordi € 87,00 (€ 2,90 giornaliero), secondo l'aumento apportato dall'art. 38 del CCNL Scuola 2016/2017, per chi svolge nove ore settimanali. Parte ricorrente sottolineava come la mancata corresponsione di tale voce stipendiale - per il solo motivo di aver stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria - si ponesse in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Inoltre, citava la giurisprudenza di legittimità e di merito, richiamando l'interpretazione dell'art. 7 CNL del 15.03.2001 nel senso di non violare il predetto principio, ritenendo che il rinvio all'art. 25 CCNI del 31.08.1999 incide soltanto sulla determinazione del calcolo e i relativi criteri, come anche sostenuto dai giudici di legittimità e di merito.
3. In data 04.10.2024 si costituiva in giudizio il , che Controparte_1
eccepiva in via preliminare la prescrizione per i crediti riferiti al periodo eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo della presente causa o di qualunque altro atto interruttivo della prescrizione allo stesso antecedente.
4. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, deducendo che l'art. 7
CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001, quanto all'individuazione dei destinatari della
RPD, rinvia espressamente all'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, secondo cui il compenso accessorio non spetta ai docenti supplenti brevi e saltuari. Precisava, infatti, che tale emolumento è riconosciuto ai soli supplenti annuali per l'intera durata dell'anno scolastico (31 agosto) o e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), come ribadito con la circolare ministeriale del 14 aprile 2000, n. 118. Parte resistente, sosteneva che risultavano sussistenti delle “ragioni oggettive”, individuabili nell'impossibilità di assunzione di incarichi specifici o aggiuntivi sull'intero anno scolastico da parte del ricorrente in ragione della durata dei contratti stipulati. Riteneva, infatti, irragionevole il riconoscimento dell'emolumento alla parte ricorrente, supplente breve temporaneo, non gravato dagli stessi oneri e responsabilità perché chiamato ad
Pag. 3 di 8 intervenire su una parte dell'anno scolastico;
che, infatti, il ricorrente non ha partecipato al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa. Infine, la parte resistente contestava la corretta quantificazione della somma richiesta dalla parte ricorrente.
5. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. In merito all'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente, si evidenzia che la richiesta del ricorrente riguarda l'anno scolastico 2018/2019 e il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere corrisponde con la cessazione di ogni singolo rapporto, ossia a partire dal 22.12.2018. Stante il deposito del ricorso introduttivo in data 23.10.2023, si tratta di eccezione palesemente infondata e va rigettata, in quanto non è maturato il termine quinquennale di prescrizione.
8. Nel merito, va premesso che l'art. 7, comma 1, CCNL Comparto scuola del 15/3/2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) prevedendo come obiettivo la
“valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999”.
9. Il citato art. 25 individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero fino al
Pag. 4 di 8 termine delle attività didattiche. Nei commi successivi, prosegue l'articolo disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
10. Occorre, inoltre, precisare che la contrattazione successiva ha inciso su tali disposizioni richiamate nella modifica dell'entità della retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (si vedano l'art. 81
CCNL 24.07.2003 e l'art. 83 CCNL del 29.11.2007).
11. Dal complesso delle disposizioni finora richiamate, emerge che la RPD ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza del
19.07.2017, n. 17773).
12. Pertanto, tale emolumento rientra nelle cd. “condizioni di impiego”, che ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano “ragioni oggettive”.
13. Più specificatamente, la clausola 4 citata esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. La
Corte di Giustizia, affrontando le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sul punto, Corte Giustizia
Pag. 5 di 8 15.04.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.09.2007, causa C307/05, Del;
Persona_2
08.09.2011, causa C-177/10 . CP_5
La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5): “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa Del Cerro Alonso, cit., punto 42). La stessa Corte, come ricordano le numerose pronunce dei giudici di merito in materia, ribadisce che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (causa Regojo Dans, cit., punto 55).
14. Orbene, il principio di non discriminazione – recepito dalla normativa interna dall'art. 6
d.lgs. 368/2001 - deve guidare l'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo e quindi, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
15. Alla luce dei principi che precedono, si condivide l'interpretazione dell'art. 7 CCNL operata dai giudici di legittimità, secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, e dunque il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15/3/2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto
Pag. 6 di 8 integrativo” (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 5/3/2020 n. 6293 e Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 27.07.2018 n. 20015). Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
16. Nel caso di specie, l'attività svolta dal ricorrente, supplente temporaneo part-time nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, in assenza di qualsivoglia prova di differenza qualitativa della prestazione resa rispetto al docente sostituito, è da considerarsi equivalente da un punto di vista qualitativo a quella resa dagli altri docenti immessi in ruolo e a quelli che hanno svolto supplenze con un solo contratto stipulato per l'intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Difatti, l'esclusione non risponderebbe ad alcuna “ragione oggettiva” per il solo fatto di essere stato assunto per ragioni sostitutive.
17. Inoltre, la negazione dell'emolumento risponde ad una finalità di mero risparmio della spesa pubblica, del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell'accezione di cui sopra.
18. In merito ai conteggi analiticamente allegati dalla parte ricorrente, si ritengono non fondate le censure mosse dalla parte convenuta, ritenendo corretti i calcoli posti a fondamento dalla pretesa attorea.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importo medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore sotto
1.100 euro, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso.
20. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei
Pag. 7 di 8 documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la
Cassazione, con sentenza n. 37692 del 23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.
21. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 15%.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la Parte_1
retribuzione professionale docente in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in qualità di docente in forza dei Controparte_1 contratti a tempo determinato sottoscritti nell'a.s. 2018/2019;
➢ condanna il a corrispondere al ricorrente Controparte_6
l'importo di 684,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994;
➢ condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
296,70 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Diego Vaccaro, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1367/2023
Il Giudice del Lavoro Salvatore Ferraro, all'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Parte_1 C.F._1
Vaccaro, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato;
ricorrente
CONTRO
(P.IVA.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro tempore, e CP_2 [...]
Controparte_3
(C.F.: , in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati ex
[...] P.IVA_2
art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa quale funzionaria delegata Persona_1 dall'Amministrazione resistente, domiciliati presso l' ; Controparte_4
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di Parte_1
cui in premessa, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e, accertata la violazione del principio di non discriminazione per opera dell'Amministrazione resistente, dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione al servizio non di ruolo prestato nell'anno scolastico 2018/19 e, per l'effetto, condannare il a Controparte_1 corrispondere al ricorrente a tale titolo l'importo di € 684,00 al lordo, salvo quell'importo maggiore o minore meglio visto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : ““Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2023, chiedeva, previo accertamento Parte_1
della violazione del principio di non discriminazione da parte della resistente,
l'accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docente (di seguito anche “RPD”) in relazione al servizio non di ruolo prestato dallo stesso alle dipendenze del in qualità di docente in forza di plurimi Controparte_1
contratti a termine, sottoscritti durante l'a.s. 2018/2019, con orario settimanale part-time di nove ore;
per l'effetto, chiedeva la condanna del convenuto alla corresponsione in suo favore della somma di € 684,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. In particolare, il ricorrente esponeva di aver prestato servizio, con orario part-time, in forza di reiterati contratti a termine, dal 15.10.2018 al 10.06.2018, periodo per il quale non percepiva la retribuzione professionale docente (RPD), elemento accessorio previsto dall'art. 7 CNL del 15.03.2001, attribuito ai soli docenti in ruolo e ai docenti a
Pag. 2 di 8 tempo determinato su organico di diritto e su organico di fatto, ossia per i docenti assunti su posti vacanti e disponibili coperti con incarico avente durata fino al termine dell'anno scolastico (il 31 agosto), e per i docenti assunti a termine sino alla conclusione delle attività didattiche (il 30 giugno). Tale emolumento è pari, per ogni mese di servizio, a lordi € 87,00 (€ 2,90 giornaliero), secondo l'aumento apportato dall'art. 38 del CCNL Scuola 2016/2017, per chi svolge nove ore settimanali. Parte ricorrente sottolineava come la mancata corresponsione di tale voce stipendiale - per il solo motivo di aver stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria - si ponesse in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Inoltre, citava la giurisprudenza di legittimità e di merito, richiamando l'interpretazione dell'art. 7 CNL del 15.03.2001 nel senso di non violare il predetto principio, ritenendo che il rinvio all'art. 25 CCNI del 31.08.1999 incide soltanto sulla determinazione del calcolo e i relativi criteri, come anche sostenuto dai giudici di legittimità e di merito.
3. In data 04.10.2024 si costituiva in giudizio il , che Controparte_1
eccepiva in via preliminare la prescrizione per i crediti riferiti al periodo eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo della presente causa o di qualunque altro atto interruttivo della prescrizione allo stesso antecedente.
4. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, deducendo che l'art. 7
CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001, quanto all'individuazione dei destinatari della
RPD, rinvia espressamente all'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, secondo cui il compenso accessorio non spetta ai docenti supplenti brevi e saltuari. Precisava, infatti, che tale emolumento è riconosciuto ai soli supplenti annuali per l'intera durata dell'anno scolastico (31 agosto) o e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), come ribadito con la circolare ministeriale del 14 aprile 2000, n. 118. Parte resistente, sosteneva che risultavano sussistenti delle “ragioni oggettive”, individuabili nell'impossibilità di assunzione di incarichi specifici o aggiuntivi sull'intero anno scolastico da parte del ricorrente in ragione della durata dei contratti stipulati. Riteneva, infatti, irragionevole il riconoscimento dell'emolumento alla parte ricorrente, supplente breve temporaneo, non gravato dagli stessi oneri e responsabilità perché chiamato ad
Pag. 3 di 8 intervenire su una parte dell'anno scolastico;
che, infatti, il ricorrente non ha partecipato al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa. Infine, la parte resistente contestava la corretta quantificazione della somma richiesta dalla parte ricorrente.
5. Senza necessità di istruttoria, all'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. In merito all'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente, si evidenzia che la richiesta del ricorrente riguarda l'anno scolastico 2018/2019 e il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere corrisponde con la cessazione di ogni singolo rapporto, ossia a partire dal 22.12.2018. Stante il deposito del ricorso introduttivo in data 23.10.2023, si tratta di eccezione palesemente infondata e va rigettata, in quanto non è maturato il termine quinquennale di prescrizione.
8. Nel merito, va premesso che l'art. 7, comma 1, CCNL Comparto scuola del 15/3/2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) prevedendo come obiettivo la
“valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999”.
9. Il citato art. 25 individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero fino al
Pag. 4 di 8 termine delle attività didattiche. Nei commi successivi, prosegue l'articolo disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
10. Occorre, inoltre, precisare che la contrattazione successiva ha inciso su tali disposizioni richiamate nella modifica dell'entità della retribuzione professionale docenti, includendola nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (si vedano l'art. 81
CCNL 24.07.2003 e l'art. 83 CCNL del 29.11.2007).
11. Dal complesso delle disposizioni finora richiamate, emerge che la RPD ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza del
19.07.2017, n. 17773).
12. Pertanto, tale emolumento rientra nelle cd. “condizioni di impiego”, che ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano “ragioni oggettive”.
13. Più specificatamente, la clausola 4 citata esprime il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. La
Corte di Giustizia, affrontando le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio, ha evidenziato che tale norma esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
la clausola, inoltre, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sul punto, Corte Giustizia
Pag. 5 di 8 15.04.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.09.2007, causa C307/05, Del;
Persona_2
08.09.2011, causa C-177/10 . CP_5
La Corte ha, inoltre, precisato che il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5): “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (causa Del Cerro Alonso, cit., punto 42). La stessa Corte, come ricordano le numerose pronunce dei giudici di merito in materia, ribadisce che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (causa Regojo Dans, cit., punto 55).
14. Orbene, il principio di non discriminazione – recepito dalla normativa interna dall'art. 6
d.lgs. 368/2001 - deve guidare l'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo e quindi, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
15. Alla luce dei principi che precedono, si condivide l'interpretazione dell'art. 7 CCNL operata dai giudici di legittimità, secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, e dunque il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15/3/2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto
Pag. 6 di 8 integrativo” (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 5/3/2020 n. 6293 e Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 27.07.2018 n. 20015). Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
16. Nel caso di specie, l'attività svolta dal ricorrente, supplente temporaneo part-time nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, in assenza di qualsivoglia prova di differenza qualitativa della prestazione resa rispetto al docente sostituito, è da considerarsi equivalente da un punto di vista qualitativo a quella resa dagli altri docenti immessi in ruolo e a quelli che hanno svolto supplenze con un solo contratto stipulato per l'intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Difatti, l'esclusione non risponderebbe ad alcuna “ragione oggettiva” per il solo fatto di essere stato assunto per ragioni sostitutive.
17. Inoltre, la negazione dell'emolumento risponde ad una finalità di mero risparmio della spesa pubblica, del tutto estranea alle “ragioni oggettive” nell'accezione di cui sopra.
18. In merito ai conteggi analiticamente allegati dalla parte ricorrente, si ritengono non fondate le censure mosse dalla parte convenuta, ritenendo corretti i calcoli posti a fondamento dalla pretesa attorea.
19. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importo medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
2.4.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore sotto
1.100 euro, ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e del carattere seriale del contenzioso.
20. Occorre infine tener conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014, il compenso determinato secondo i parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei
Pag. 7 di 8 documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. In proposito la
Cassazione, con sentenza n. 37692 del 23.12.2022, ha precisato che il collegamento ipertestuale deve avere un'effettiva utilità per il giudice (nel caso sottoposto alla sua attenzione la Suprema Corte ha rilevato che il collegamento contenuto in uno scritto difensivo che consentiva la consultazione di tutti i verbali di causa nel loro insieme non avesse alcuna utilità per il giudice;
più correttamente il difensore avrebbe dovuto prevedere uno specifico collegamento per ciascun documento richiamato). Allo stesso modo non può essere ritenuto utile ed agevole per la decisione del giudice di merito il collegamento a documenti che non forniscono alcun apporto allo studio del procedimento.
21. Nel caso di specie, in ragione della misura e della utilità dei collegamenti ipertestuali adottati, si ritiene equo un aumento del 15%.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la Parte_1
retribuzione professionale docente in relazione al servizio non di ruolo prestato a favore del in qualità di docente in forza dei Controparte_1 contratti a tempo determinato sottoscritti nell'a.s. 2018/2019;
➢ condanna il a corrispondere al ricorrente Controparte_6
l'importo di 684,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994;
➢ condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
296,70 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Diego Vaccaro, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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