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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione della causa all'udienza del 8.4.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle arti;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1314/2022 R.G. Lav.,
TRA
Pt_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Mariotti;
RICORRENTE
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Discepolo;
RESISTENTE OGGETTO: ricorso in riassunzione a seguito di pronuncia della Corte di Appello di Ancona. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso introduttivo del 13.12.2022 l' riassumeva il giudizio in primo grado Pt_1
a seguito della pronuncia della Corte di Appe 94/2022 che accoglieva il motivo di doglianza dell' circa la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del CP_2 datore di lavoro. L' dava atto sin dal ricorso in riassunzione che la pronuncia resa Pt_1 dalla Corte di Appe stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Per tali ragioni, all'esito della costituzione del convenuto, il Giudice all'udienza del 21.2.2023 sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Con ordinanza n. 32485/2024 del 14.12.2024 la Corte di Cassazione cassava la pronuncia di secondo grado, ritenendo non sussistente un litisconsorzio necessario, e rinviava per la decisione alla Corte di Appello di Ancona. Con ricorso in riassunzione del 28.1.2025 il iassumeva il giudizio dinanzi al CP_1 giudice di primo grado, dando atto della decisione della Suprema Corte e chiedendo che il ricorso in riassunzione fosse dichiarato improcedibile e/o inammissibile con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite. Costituendosi a seguito della riassunzione, l' rileva che al momento della Pt_1 proposizione del suo ricorso in riassunzione esso non era improcedibile e che successivamente era venuta meno la materia del contendere per la pronuncia della Suprema Corte, sicché chiedeva la compensazione delle spese di lite. Orbene, va rilevato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 354 c.p.c. e 353 c.p.c., richiamato dal ei propri atti, il termine per riassumere il giudizio a seguito CP_1 di rinvio davanti al gi rimo grado da parte della Corte di Appello è interrotto nel caso in cui sia proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia di appello. Questo non vuol dire, come ben osserva l' che il ricorso in riassunzione Pt_1 eventualmente depositato durante la penden giudizio in Cassazione sia improcedibile, pur essendo subordinato il processo alla pronuncia di legittimità in attesa della quale correttamente il presente procedimento è stato sospeso ex art. 295 c.p.c. Ed infatti, costituendosi nel giudizio riassunto il convenuto non ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, limitandosi a chiedere correttamente la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa introdotta dinanzi alla Corte di Cassazione Ciò precisato, va rilevato che sulla questione relativa all'integrazione del contraddittorio, sollevata dall' in secondo grado, condivisa dalla Corte di Appello e Pt_1 sulla quale si fonda il ricors ssunzione che ha dato origine al presente giudizio, l' è risultato definitivamente soccombente a seguito della pronuncia della Corte di Pt_1
Cassazione, soccombenza che necessariamente incide anche sul riparto delle spese di lite del presente giudizio. Per le ragioni esposte si ritiene, pertanto, che il ricorso dovrà dichiararsi improcedibile per causa sopravvenuta rispetto al suo deposito. Quanto alle spese di lite, considerato da un lato che, come si è detto, l'improcedibilità non è vizio originario del ricorso in riassunzione, sicché la condotta dell' non era in Pt_1 alcun modo illegittima, e dall'altro che sulla questione che sottende ssunzione (esigenza di integrazione del contraddittorio) l' è risultato soccombente, si ritiene Pt_1 sussistano ragioni per compensare per metà le spese di lite, ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico del ricorrente per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna l' a rifondere a Pt_1
la residua metà che liquida in Euro 1.500,00 per compenso Controparte_1
rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, il 8.4.2025.
IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione della causa all'udienza del 8.4.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle arti;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1314/2022 R.G. Lav.,
TRA
Pt_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Mariotti;
RICORRENTE
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Discepolo;
RESISTENTE OGGETTO: ricorso in riassunzione a seguito di pronuncia della Corte di Appello di Ancona. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso introduttivo del 13.12.2022 l' riassumeva il giudizio in primo grado Pt_1
a seguito della pronuncia della Corte di Appe 94/2022 che accoglieva il motivo di doglianza dell' circa la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del CP_2 datore di lavoro. L' dava atto sin dal ricorso in riassunzione che la pronuncia resa Pt_1 dalla Corte di Appe stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Per tali ragioni, all'esito della costituzione del convenuto, il Giudice all'udienza del 21.2.2023 sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Con ordinanza n. 32485/2024 del 14.12.2024 la Corte di Cassazione cassava la pronuncia di secondo grado, ritenendo non sussistente un litisconsorzio necessario, e rinviava per la decisione alla Corte di Appello di Ancona. Con ricorso in riassunzione del 28.1.2025 il iassumeva il giudizio dinanzi al CP_1 giudice di primo grado, dando atto della decisione della Suprema Corte e chiedendo che il ricorso in riassunzione fosse dichiarato improcedibile e/o inammissibile con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite. Costituendosi a seguito della riassunzione, l' rileva che al momento della Pt_1 proposizione del suo ricorso in riassunzione esso non era improcedibile e che successivamente era venuta meno la materia del contendere per la pronuncia della Suprema Corte, sicché chiedeva la compensazione delle spese di lite. Orbene, va rilevato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 354 c.p.c. e 353 c.p.c., richiamato dal ei propri atti, il termine per riassumere il giudizio a seguito CP_1 di rinvio davanti al gi rimo grado da parte della Corte di Appello è interrotto nel caso in cui sia proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia di appello. Questo non vuol dire, come ben osserva l' che il ricorso in riassunzione Pt_1 eventualmente depositato durante la penden giudizio in Cassazione sia improcedibile, pur essendo subordinato il processo alla pronuncia di legittimità in attesa della quale correttamente il presente procedimento è stato sospeso ex art. 295 c.p.c. Ed infatti, costituendosi nel giudizio riassunto il convenuto non ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, limitandosi a chiedere correttamente la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa introdotta dinanzi alla Corte di Cassazione Ciò precisato, va rilevato che sulla questione relativa all'integrazione del contraddittorio, sollevata dall' in secondo grado, condivisa dalla Corte di Appello e Pt_1 sulla quale si fonda il ricors ssunzione che ha dato origine al presente giudizio, l' è risultato definitivamente soccombente a seguito della pronuncia della Corte di Pt_1
Cassazione, soccombenza che necessariamente incide anche sul riparto delle spese di lite del presente giudizio. Per le ragioni esposte si ritiene, pertanto, che il ricorso dovrà dichiararsi improcedibile per causa sopravvenuta rispetto al suo deposito. Quanto alle spese di lite, considerato da un lato che, come si è detto, l'improcedibilità non è vizio originario del ricorso in riassunzione, sicché la condotta dell' non era in Pt_1 alcun modo illegittima, e dall'altro che sulla questione che sottende ssunzione (esigenza di integrazione del contraddittorio) l' è risultato soccombente, si ritiene Pt_1 sussistano ragioni per compensare per metà le spese di lite, ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico del ricorrente per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna l' a rifondere a Pt_1
la residua metà che liquida in Euro 1.500,00 per compenso Controparte_1
rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, il 8.4.2025.
IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)